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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 930/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Anna Maria Minnucci) a mezzo ricorso depositato il 20/12/2022
contro
Controparte_1
(che sarà difeso dall'avv. Remo Alfisi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 13-14, letterali):
“- nel merito:
- accertato e dichiarato che il recesso intimato da Parte_1 con pec del 16 settembre 2022, è sorretto da giusta causa per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il signor (…) è debitore nei confronti di Controparte_1 [...] della somma di euro 82.633,38, a titolo di Parte_1 inadempimento contrattuale per indebita trattenuta di incassi per le ragioni esposte in narrativa, ex art. 1453 c.c., ovvero ex art. 1218 c.c., ovvero a titolo di risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 e seguenti, c.c., ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per le ragioni esposte in narrativa, condannarlo al pagamento della medesima somma, concedendo l'ordinanza di pagamento somme non contestate, ex art. 423, primo o secondo comma, c.p.c., o di quella diversa, maggiore
o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali, ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda al saldo
1 - accertato e dichiarato che il signor si è Controparte_1 reso colpevole di indebita trattenuta di incassi, dichiarare che non risulta dovuta all'agente l'indennità prevista dall'art. 10, lett. I) dell'AEC settore industria 2002 e 2014, e accertato e dichiarato che ha versato ad , Parte_1 CP_2
l'importo di euro 11.112,80, dal 1999 al 2021, dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione del Parte_1 suddetto importo da o dall'agente, qualora CP_2
avesse, nel frattempo, versato al signor CP_2 CP_1 to;
- in ogni caso, condannare il convenuto, all'integrale rifusione delle spese di lite, in favore della Parte_1
compreso il rimborso forfetario per spese generali ex art.
[...]
- in via istruttoria (…)”.
Parte convenuta si costituiva – tardivamente - in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 12, letterali)
“1) Preliminarmente, per quanto sopra esposto dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 n. 4.
2) Nel merito, respingere e rigettare il ricorso proposto dalla , in quanto infondato in fatto e Parte_1 diritt per tutti i motivi in narrativa oltre che sfornito di prova.
3) In via istruttoria (…)”
*
All'udienza 16/6/2023, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: per , difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1
Minnucci, procuratore speciale che esibisce procura notarile con riserva di deposito telematico;
per l'avv. Remo Alfisi che rappresenta Controparte_1 impedimento sanitario della parte come da certificato che esibisce con riserva di deposito telematico.
Presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
.
[...]
2 Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Minnucci rileva la tardività della costituzione avversaria ai fini di ogni maturazione preclusiva.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà peraltro atto allo stato del fallimento del tentativo attesa la eccessiva distanza tra le posizioni.
Si discutono i profili istruttori della causa e il giudice ritiene preliminarmente necessaria indagine tecnica contabile al fine offrire una ricostruzione esaustiva e obiettiva sul piano documentale dell'ipotesi creditoria della Società preponente.
Nomina al fine consulente la dott.ssa commercialista Per_2 fissando per l'affidamento dell'incarico l'udienza del
[...]
3, ore 10:00, con facoltà di udienza da remoto, in aula virtuale
*
All'udienza 21/7/2023, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: per , l'avv. Anna Maria Minnucci;
Parte_1 per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
Presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
.
[...]
L'avv. Minnucci per si richiama intanto al deposito e Parte_1 alla produzione del 19/7/2023.
Presente la consulente tecnica nominata d'ufficio, Per_2
dott.ssa commercialista, che si richiama al giuramento
[...] prestato (deposito del 3/7/2023) e riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro
3 collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi: ricostruisca e quantifichi il rapporto dare avere tra le parti, in relazione all'oggetto della domanda, evidenziando ogni profilo contabile ulteriore ed eventualmente segnalando all'esito al giudice i temi fattuali controversi che possano assumere rilevanza residua ai fini decisori. Specificamente quanto alle singole voci di credito vantate da , su indicazione della parte si evidenzia: Parte_1
all'importo di euro 4.663,71 per mancato versamento di incassi in contanti, dica il CTU se tale importo corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati sia nella fattura 155 del 19.2.22 sia nelle ricevute di incassi allegate al doc. 14 relative agli incassi effettuati dal signor nel CP_1 periodo 17-19 febbraio 2022, indicati nel prospetto del medesimo doc. 14; 2. quanto all'importo di euro 4.437,66 per mancato versamento di incassi in contanti, dica il CTU se tale importo corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati nelle fatture e ricevute di incassi allegate al doc. 15 relative agli incassi effettuati dal signor nel periodo 23-26 febbraio CP_1
2022, indicati nel prospetto del medesimo doc. 15;
3. quanto all'importo di euro 3.530,10 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000664 del 16 giugno 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 16, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
4. quanto all'importo di euro 29.083,20 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000685 del 23 giugno 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 17, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
5. quanto all'importo di euro 7.419,55 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000695 del 8 luglio 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 18, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
6. quanto all'importo di euro 33.499,16 di cui alla fattura numero 12/0005479 del 15 giugno 2022 confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, anche con i documenti di carico e scarico merci, allegati pure al
4 doc. 19, relativi ai prodotti caricati sul furgone in dotazione dal signor
nel periodo 4 gennaio-25 febbraio 2022 e verificare la CP_1 corrispondenza di quanto addebitato in fattura con i prodotti che l'agente non ha fatturato per le vendite ovvero non h consegnato ai clienti, nel medesimo periodo, nonché verificare gli importi addebitati al cui è stato applicato lo sconto del 20% rispetto CP_1 al listino prezzi sub doc. 20. In relazione alla specificazione di poste sopra riportata su indicazione della parte, la consulente manterrà la propria libertà di indagine e verifica in ordine a qualsiasi profilo contabile e documentale ritenuto utile rilevante”.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni, su accordo delle parti, il 5/9/2023, ore 10:00 presso lo studio indicato in via Vittorio Zani 25 IE, con facoltà di contatto da remoto da concordare con i consulenti di parte.
nomina ctp già indicato nella Parte_1 Persona_3 prod 3. nomina ctp Controparte_1 Persona_4
La consulente, nel termine del 5/12/2023 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 8/1/2024 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 8/2/2024 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in cancelleria la relazione definitiva. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
5 Pone a carico delle parti, tra loro in solido, acconto sul compenso da corrispondere entro l'inizio delle operazioni di € 800,00.
Aggiorna la trattazione, per la successiva programmazione istruttorio/decisoria al 15/3/2024, ore 12:00.
All'udienza 15/3/2024, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: per , difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1
Minnucci, AN EM procuratore speciale;
per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
Presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
.
[...]
Si dà atto del deposito di nota ad esito della consulenza in data 14/3/2024 ad opera della . Parte_1
Il giudice, preso atto del deposito di sostanziale nota non autorizzata di osservazione critica alla ctu;
ritenutane in ogni caso l'utilità, l'acquisisce.
Al fine della successiva programmazione istruttoria/decisoria e in particolare al fine di valutare l'esigenza di chiarimenti/integrazioni dell'indagine tecnica autorizza a sua volta parte convenuta a nota di eventuali osservazioni alla consulenza, entro il 29/3.
L'avv. Minnucci si oppone per tardività alla concessione del termine.
Il giudice autorizza le eventuali osservazioni come sopra.
Si aggiorna la causa al 19/4/2024 ore 9:00 per verifica delle rispettive osservazioni critiche all'indagine tecnica e successiva programmazione istruttoria/decisoria.
Si autorizza aula virtuale come da separato decreto in data odierna.
6 All'udienza 19/4/2024, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per , l'avv. Anna Maria Minnucci: Parte_1 per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
Pre a pratica forense la dott.ssa Per_1
.
[...]
Si dà atto della trattazione scritta autorizzata.
L'avv. Minnucci eccepisce la tardività delle nuove richieste contenute nelle note autorizzate da parte all'avversario, oltre alla genericità della richiesta di integrazione non riferibile ai singoli quesiti e se riferita a tutti si tratterebbe di una inammissibile rinnovazione e non di una mera integrazione. Le ricevute di incasso relative ai primi due quesiti evidenziano pagamento in contanti, come risulta dalla contabilità; non sussistono elementi idonei a sostenere che i pagamenti siano invece avvenuti a mezzo assegni. L'affermazione della esistenza di una prassi in tal senso è pertanto infondata e non pertinente al caso concreto.
Ultimo non per importanza, l'avversario non ha corrisposto la propria parte di acconto concesso alla ctu per il compenso, del quale si è fatta carico la , che rappresenta l'intenzione di non Parte_1 farsi carico della quota dell'avversario, tantomeno in caso di integrazione.
L'avv. Alfisi contesta la fondatezza anche degli odierni rilievi avversari riportandosi ai propri atti.
Il giudice si riserva.
*
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
a scioglimento della riserva assunta nella causa n. 930/2022 rgl;
esaminati gli atti e i documenti;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza dispone l'assunzione dei mezzi di prova nei limiti che seguono:
A) interrogatorio formale e prova testimoniale richiesta dalla società ricorrente, Parte_1
7 1. Con mandato 1 febbraio 1999 (doc. 1),
[...]
(d'ora in avanti, anche solo, ) aveva Parte_1 Parte_1 conferito al signor ( , Controparte_1 C.F._1 attualmente resid a Maria Callas, 87, incarico a tempo indeterminato di agente, senza esclusiva e senza deposito, per la promozione di vendite di caffè ai bar ed agli esercenti, nella regione Toscana, in particolare nelle località individuate nella cartina geografica allegata (cfr. doc. 1). No: documentale;
2. Il mandato era stato incondizionatamente accettato dall'agente, anche con lettera a parte contenente approvazione specifica di alcune clausole (doc. 1). No: documentale;
3. Il contratto era stato successivamente integrato con altre pattuizioni: il 20.11.99 (doc. 2), l'1.7.02 (doc. 3), l'1.7.10 (doc. 4), e infine sostituito con un nuovo mandato, non novativo, del 29.12.17, con efficacia dall'1.1.18 (doc. 5). No: circostanze documentali;
4. Alla clausola n. 6 (doc. 5), di quest'ultimo accordo, così come nei precedenti mandati, era prevista la facoltà d'incasso, remunerata da una indennità definita alla clausola 20 del medesimo contratto. No: documentale;
5. Durante il lock-down per il Covid, la ricorrente ha predisposto in favore degli agenti dei pagamenti a titolo di acconti provvigionali, che avrebbe Parte_1 successivamente compensato provvigioni successivamente maturate alla ripresa delle vendite ovvero in occasione della cessazione del rapporto, come risulta dalle comunicazioni di volta in volta inviate all'agente e da questo accettate: alcune sono sottoscritte, in altri casi, non avendo possibilità di stampare le comunicazioni, il ha risposto CP_1 via e-mail (doc. 6). No: documentale;
8 6. Per quanto riguarda il signor aveva CP_1 Parte_1 corrisposto acconti provvigionali pari a euro 9.582,25. No: documentale;
7. Sul finire del mese di febbraio 2022, il signor si CP_1 assentava dal lavoro causa malattia, peraltro non giustificata da alcun certificato medico, ma solo dichiarata all'agente generale pertanto, era costretta ad inviare la lettera di Pt_2 Parte_1 sospensione del mandato per malattia il 30 marzo 2022, dopo aver aspettato durante il mese di marzo il suo rientro (doc. 7), dovendo assegnare la zona geografica seguita dal ad altro agente. CP_1
No: assorbito dalla consulenza e in parte documentale;
8. Purtroppo, , in questo periodo di sospensione, Parte_1 ha potuto appurare le gravi irregolarità commesse dal nello CP_1 svolgimento del mandato ed ha dovuto inviare, il 16 settembre 2022, lettera di recesso per giusta causa, a far data dalla cessazione del periodo di sospensione di sei mesi, scadente al 30 settembre 2022 (doc. 8). No: documentale, generico e in parte valutativo;
9. Nel frattempo, per completezza, si precisa che, nel mese di agosto 2022, aveva emesso a carico dell'agente nota di Parte_1 addebito elet 0000831 del 4 agosto 2022 (doc. 9) per l'importo di euro 9.582,25, cioè per la restituzione degli acconti provvigionali percepiti dall'agente durante il Covid. No: documentale;
10.Non avendo più avuto, dal marzo 2022, notizie da parte dell'agente, inviava la richiesta di pagamento, a mezzo Parte_1 pec in data 4 agosto 2022 (doc. 10), peraltro rimasta priva di alcun riscontro e perciò l'esponente chiedeva ed otteneva, nell'ottobre 2022, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da parte dell'intestato tribunale, notificato insieme ad atto di precetto (doc. 11), ma rimasto, ad oggi, privo di pagamento. No: documentale;
11.Il presente ricorso riguarderà l'accertamento delle somme e merci sottratte dal convenuto nell'ultimo periodo del rapporto, il cui importo viene richiesto a titolo di risarcimento del danno. No: non è un capitolo di prova;
9 12. Infatti, l'ammanco di incassi e merci calcolato da
, per quanto ad oggi a conoscenza, ammonta ad Parte_1 euro 82.633,38 (doc. 12), nei confronti dei clienti indicati nel documento che si allega (doc. 13). No: documentale e oggetto di indagine tecnica disposta d'ufficio.
13.I primi due importi che compongono il suddetto totale sono costituiti da mancati versamenti di incassi effettuati nelle ultime due settimane di febbraio 2022. No: documentale;
14. L'agente, infatti, aveva facoltà d'incasso, come previsto in mandato (docc. 1 e 5), e la prassi era che l'agente girava con il furgone per la tentata vendita dei prodotti ai clienti dal lunedì al giovedì e il venerdì o la settimana successiva, si recava in deposito insieme agli altri agenti ed all'agente generale per la relazione settimanale sul venduto e per Pt_2 il versamento delle somme incassate. Sì: 2 testimoni;
15. Come risulta dalla relazione settimanale che si allega, unitamente alle fatture di vendita dell'agente nel periodo 17- 19 febbraio 2022 (doc. 14), non effettuava il CP_1 versamento dell'incassato, pari a euro 4.663,71. No: documentale e indagato in sede di consulenza;
16.Lo stesso dicasi per le vendite effettuate l'ultima settimana di febbraio 2022: dalla relazione sulle vendite effettuate dal 23 al 26 febbraio 2022, mancava di CP_1 versare l'ulteriore incasso pari a euro 4.437,66, come si evince dal documento allegato (doc. 15). No: documentale e indagato in sede di consulenza;
17.L'agente generale i primi di marzo 2022, Pt_2 ritirava, insieme all'agente , il furgone in Testimone_1 dotazione al signor o già modo di CP_1 verificare che lo stesso era semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata dal nelle settimane CP_1 precedenti.
10 Sì: 2 testimoni;
18. Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il corretto Persona_5 Persona_6
one. Sì: 2 testimoni;
19. Man mano che passavano i mesi, durante la sua assenza, i colleghi e l'ufficio contabilità di avevano purtroppo Parte_1 modo di verificare che negli ulti avoro, all'incirca dal novembre/dicembre 2021, il aveva commesso gravi CP_1 irregolarità. No: generico e valutativo;
20. Infatti, quando , nella primavera 2022, ha Parte_1 cominciato a sollecitare il pagamento delle fatture emesse dal i clienti hanno contestato, in taluni casi, di aver già pagato, CP_1 in altri, di non aver richiesto, né acquistato né mai ricevuto dal la merce indicata nelle fatture di cui veniva sollecitato il CP_1 pagamento. No: generico;
21. La prima nota di addebito emessa a carico del signor CP_1
è la numero 1F/0000664 del 16 giugno 2022 (doc. 16: si a anche le singole fatture contestate dai clienti ed alcune dichiarazioni di questi) per l'importo di euro 3.530,10, nella quale sono indicati in dettaglio i prodotti addebitati all'agente e la numerazione delle fatture emesse a carico dei clienti e da questi contestate. No: documentale e indagato in sede di consulenza;
22. Purtroppo, nel corso dei mesi la situazione debitoria del si è ulteriormente aggravata e, quindi, per gli stessi motivi CP_1
emesse le ulteriori note di addebito: la numero 1F/0000685 del 23 giugno 2022 per l'importo di euro 29.083,20 (doc. 17: si allegano anche le singole fatture contestate dai clienti ed alcune dichiarazioni di questi), e la numero 1F/0000695 del 8 luglio 2022 per l'importo di euro 7.419,55 (doc. 18: si allegano anche le singole fatture contestate dai clienti ed alcune dichiarazioni di questi). No: documentale e indagato in sede di consulenza;
11 23.Tutte le fatture contestate dai clienti (sub docc. 16-18) recano una data di scadenza del pagamento posteriore alla data d'emissione, e cioè di vendita del prodotto: questo ha permesso al di non dover versare l'incassato alla fine delle relative CP_1 se No: documentale e valutativa la parte finale;
Sui capitoli formulati in ricorso:
1. Sul finire del mese di febbraio 2022, il 28 febbraio, il signor si assentava dal lavoro, comunicando Controparte_1 all'agente generale di essere malato;
Pt_2
No: assorbito dalla consulenza e in parte documentale;
2. inviava, a mezzo pec, la lettera di Parte_1 sospensione del mandato per malattia il 30 marzo 2022, che si rammostra al teste (doc. 7); No: documentale;
3. Nella primavera del 2022, inviava solleciti Parte_1 di pagamento ai seguenti clienti: , Parte_3
Jolly bar di Poggibonsi, di Poggibonsi, Parte_4 [...]
, Controparte_3 [...]
Controparte_4 CP_5
IE, di IE, Controparte_6 [...] di IE, Controparte_7 [...] di IE, di Controparte_8 CP_9
IE, di Controparte_10
IE, Controparte_11
, di IE,
[...] Controparte_12 CP_13 di Sovicille, di IE, Controparte_14 CP_15
Poggibonsi, di Poggibonsi, Controparte_16
I DI RISTORI Controparte_17
COSIMO E C. SAS di ER VA, Controparte_18 di IE, IL CAFFE' DEGLI AMICI DI CRESTI PAOLO di
[...]
ER VA, CA RE di CH,
, di IE, Controparte_19 CP_20
Colle AL CP_21 Controparte_22
D'EL, di IE, Controparte_24 [...]
Controparte_25 [...] di Colle AL D'EL, Controparte_26 CP_27
12 di Poggibonsi, di Colle Controparte_28 CP_29
AL D'EL, di IE, Controparte_30 [...]
, Controparte_32 [...]
, di Colle AL D'EL, Controparte_33 CP_34 [...]
di Sovi Controparte_35 Controparte_36 CP_37 di IE, , di Colle AL D'EL,
[...] Controparte_38 CP_39
di OL AL D'EL ; Controparte_40
No: documentale;
4. I suddetti solleciti di pagamento riguardavano le fatture di vendita che si rammostrano al teste (docc. 15 -17); No: documentale;
5. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state emesse dall'agente nel periodo compreso tra ottobre 2021 Controparte_1
e marzo 2022, come si evince dalla firma in calce alle stesse e dal codice agente “AI1573” indicato sui medesimi documenti;
Sì: 2 testimoni;
6. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state tutte contestate dai clienti di a cui sono intestate;
Parte_1
Sì: 3 testimoni;
7. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce già saldata in contanti al signor al momento della consegna della Controparte_1 merce;
Sì: 3 testimoni;
8. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce che il teste non ha mai acquistato, né tantomeno ricevuto dagli agenti di
, in particolare dal signor Parte_1 CP_1
Sì: 3 testimoni;
9. Il teste conferma il contenuto della contestazione espressa nel documento che si rammostra (doc. 21); Sì: 3 testimoni;
10.Il signor a trattenuto denaro contante incassati, per CP_1 le vendite nel periodo 17-19 febbraio 2022, pari a euro 4.663,71
13 nonché, per le vendite effettuate nel periodo 23 -26 febbraio 2022, pari a euro 4.437,66, come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (docc. 14 e 1 5); No: documentale e oggetto di indagine tecnica;
11. Verificato l'ammontare dell'ammanco della merce, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc.1 9), già caricata sul furgone in dotazione al signor nel CP_1 periodo gennaio febbraio 2022, sia da parte del signor Pt_2 sia dell'impiegato e del magazziniere Persona_6 Per_5
del deposito di Campi Bisenzio, ha
[...] Parte_1 emesso la fattura di addebito n. 1F/0005479 del 15 giugno 2022 per l'importo di euro 33.499,16 (doc. 19); No: documentale e oggetto di indagine tecnica;
12.Il teste conferma il contenuto dei documenti sub doc. 19 costituiti dai documenti di carico e dalle relazioni di vendita dell'agente nel periodo gennaio-febbraio 2022 (doc. CP_1
19); No: documentale;
13. I clienti hanno Parte_5 contestato di non aver ricevuto caffè già saldato a nel CP_1 periodo gennaio -febbraio 2022, rispettivamente 0 e 55, come si evince dai documenti che si rammostrano al teste (doc. 19); Sì: 2 testimoni;
14.Il documento che si rammostra è il listino prezzi di in vigore al giugno 2022 (doc. 20); Parte_1
Sì: 2 testimoni;
15. ha versato ad , nel corso del Parte_1 CP_2 rapporto, dal 1999 al 2021 contributi per il FIRR in favore del signor pari a complessivi euro 11.112,80, Controparte_1 come risulta dall'estratto riassuntivo tratto dal sito di
, che si rammostra al teste (doc. 26); CP_2 cumentale;
B) Prova testimoniale chiesta dall'agente resistente,
Controparte_1
14 a) DCV che in data prossima e vicina al 28 febbraio 2022 avete consegnato al Sig. come tale dichiaratosi agente Pt_2 generale di il furgone targato FY170YF in uso al Parte_1
Sig. Controparte_1
b) DCV che in tale occasione alcun inventario fu redatto ed alcuna contestazione Vi fu avanzata dall'incaricato di che Parte_1 apprendeva l'automezzo ed il suo contenuto direttamente al domicilio del Sig. . Controparte_1
c) DCV che in tale occasione il Sig. apprese anche il Pt_2
“TABLET” in dotazione agli agenti che era presente Parte_1 all'interno del Furgone da consegnare
1) DCV che avete in passato ricoperto il ruolo di agente di commercio della ” Parte_1 Parte_1
2) DCV che nel rapporto di agenzia con che Parte_1 avete intrattenuto era prassi consolidata quella di incassare da clienti che risultavano “bloccati” assegni a data posteriore alla consegna merci che venivano sempre e comunque accettati dalla Parte_1
[...]
3) DCV che durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con ogni settimana veniva effettuata la verifica Parte_1 del carico merci sul furgone in Vostro uso e la relazione di incassi e/o tentate vendite effettuate”
Istanza probatoria da ritenersi decaduta per tardività della costituzione.
Programmata la discussione all'udienza del 19/12/2025 ore 12:30, il giudice fissa per l'assunzione della prova orale ammessa l'udienza del 13/10/2025 ore 10:45.
All'udienza 13/10/2025, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: per , difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1
Minnucci, AN EM procuratore speciale come in atti;
per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
15 Si dà avvio alle ore 11:05 prova testimoniale, con l'introduzione del primo testimone che presta dichiarazione di impegno: OS RI (…) indicato dalla Società ricorrente.
“titolare del Bar Tabaccheria Bar Pieri di OS RI, sono stato e sono cliente di , dal 6/2021. Parte_1
7. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce già saldata in contanti al signor al momento della Controparte_1 consegna della merce;
prendo in esame i docc., si tratta di tre fatture, 14/2, 17/2 e 25/2/2022, fattura AK – 000132, AK – 000145, AK – 000185. Come abbiamo sempre fatto, al momento della presentazione della fattura pagavamo in contanti a CP_1
veniva consegnata anche la merce e stampata la
[...] fattura al momento dal rappresentante;
Adr con alcuni fornitori paghiamo a fine mese con bonifico, con altri, non solo , il pagamento avviene in contanti Parte_1 alla presentazione fattura”. lcs
Introdotto alle ore 11:22 il secondo testimone, presta dichiarazione di impegno: (…) indicato dalla Società Testimone_2 ricorrente.
“legale rappresentante della Ad maiora srl, all'epoca in località Montarioso, sono stato cliente di dal 2 Parte_1 fino al 2018 come Bar, che ha cessato al tempo come nostra gestione, in seguito come titolare di azienda di catering, allora
, fino al 12/2021. CP_41
9. Il teste conferma il contenuto della contestazione espressa nel documento che si rammostra (doc. 21); i nostri rapporti con avevano luogo a mezzo di Parte_1
per un periodo è stato male, poi abbiamo Controparte_1 on lui. Prendo in esame il documento, abbiamo ricevuto per
questa mail e abbiamo risposto che avevamo CP_41 già pagato le fatture a in contanti;
CP_1
16 Adri pagamenti a volte erano in contanti a volte con assegno a seconda dell'importo e della liquidità di cassa;
adr in questo caso, delle tre fatture saldate, al momento della consegna non ero presente, era presente il mio socio, e il pagamento è avvenuto in momento successivo, il 10/1/2022, all'atto di una successiva vista di di solito ogni 15 giorni passava”. CP_1 lcs
Introdotto alle ore 11:39 il terzo testimone, presta dichiarazione di impegno: (…) indicato dalla Società ricorrente. Controparte_30
“legale rappresentante dello Snack Bar di Simonetti M & C snc, a IE, sono stato e sono cliente , dal 2012, Parte_1
8. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce che il teste non ha mai acquistato, né tantomeno ricevuto dagli agenti di
, in particolare dal signor Parte_1 CP_1 rdo questa cosa;
prendo in esame l'estratto conto sospesi con la strisciata e le fatture correlate;
sinceramente non lo ricordo;
non sono sicuro neanche della genuinità del timbro relativo allo Snack Bar, la sigla non è la mia, né di mio fratello e neppure la scrittura in stampatello;
adr regolarmente acquistavamo il caffè, la consegna da parte di era settimanale, ed abbiamo sempre pagato con assegno, CP_1 non so se talvolta in contanti, se ne occupava mio fratello delle forniture del caffè e dei pagamenti, io seguo la cucina e lui la caffetteria” lcs
Il giudice, d'ufficio, in base alla dichiarazione del testimone, dispone ascoltarsi il fratello sul medesimo capitolo, Testimone_3 che si prova a contattare vie brevi.
Introdotto alle ore 11:58 il quarto testimone, presta dichiarazione di impegno:
(…) indicato dalla Società ricorrente. Testimone_4
“ero socio della che era ed è tuttora cliente Controparte_14 di , con altra gestione. Parte_1
17 Adr adesso sono dipendente della nuova proprietà del locale;
8. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce che il teste non ha mai acquistato, né tantomeno ricevuto dagli agenti di , in particolare dal signor Parte_1 CP_1 ricordo abbastanza bene la vicenda, siamo un piccolo locale, abbiamo ricevuto una fornitura prima di Natale e nel giro di qualche giorno ci è arrivata una fattura similare quanto ad importo ma contenente anche il riferimento a prodotti che non impiegavamo;
adr la merce del 17/12, la prima fornitura, la roba ci è arrivata, quelle dopo no;
adr ci ha chiesto a gennaio, febbraio, il Parte_1 pagamento ma noi abbiamo contestato che la merce non era arrivata;
adr ero io ad intrattenere per i rapporti con Parte_1
consegnava, fatturava, ed i sempre pagato CP_1 con assegno, talora con bonifico” lcs
Introdotto alle ore 12:13 il quinto testimone, presta dichiarazione di impegno: (…) indicato dalla Società ricorrente. Testimone_5
“sono entrato a lavorare come procacciatore di affari per
dal 1/9/1990, dopo il militare, poi sono divenuto Parte_1 agente, in seguito, ora non ricordo da quando, Agente Generale, come tuttora.
14. L'agente, infatti, aveva facoltà d'incasso, come previsto in mandato (docc. 1 e 5), e la prassi era che l'agente girava con il furgone per la tentata vendita dei prodotti ai clienti dal lunedì al giovedì e il venerdì o la settimana successiva, si recava in deposito insieme agli altri agenti ed all'agente generale per la relazione settimanale sul venduto e per Pt_2 il versamento delle somme incassate. Descrizione corretta, generalmente sì, se io non c'ero la consegna dell'incasso era effettuata direttamente al ragioniere del deposito di Firenze, a Campi Bisenzio, Persona_6
18 17.L'agente generale i primi di marzo 2022, ritirava, Pt_2 insieme all'agente , il furgone in dotazione al Testimone_1 signor e, aprendolo, avevano già modo di verificare che lo CP_1 stesso era semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata dal nelle settimane precedenti. CP_1
18. Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il corretto Persona_5 Persona_6 calcolo della merce mancante dal furgone. Preciso che il deposito non si trova IE ma a Campi Bisenzio. Ricordo il ritiro del furgone, si trattava mi pare della metà di marzo 2022, era all'Ospedale e le chiavi e il palmare per la CP_1 fatturazione ce le consegnò suo fratello. Aprendo il furgone la parte occupata dai cartoni era molto bassa, un quantitativo minimo, direi un quarto del furgone, non ci mettemmo a fare un inventario sul momento. A quell'ora il deposito era già chiuso, mi pare fosse di venerdì, e il giorno successivo oppure il lunedì, non ricordo, al primo rientro in deposito è stata controllata la rimanenza del carico con il riscontro reale, se non ricordo male io guardavo il carico e scriveva, Per_6
c'era anche ma non ricordo se al momento partecipasse Per_7 all'inventario della rimanenza furgone.
5. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state emesse dall'agente nel periodo compreso tra ottobre 2021 Controparte_1
e marzo 2022, come si evince dalla firma in calce alle stesse e dal codice agente “AI1573” indicato sui medesimi documenti;
6. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state tutte contestate dai clienti di a cui sono intestate;
Parte_1 presi in esame i do irme erano apposte sul palmare e stampate.
Il giudice sospende l'audizione.
Alle ore 12:46 viene introdotto il sesto testimone che presta dichiarazione di impegno e si qualifica:
(…) indicato dalla Società ricorrente: Testimone_1
“agente di , dal 2009 circa. Parte_1
14. L'agente, infatti, aveva facoltà d'incasso, come previsto in mandato (docc. 1 e 5), e la prassi era che l'agente girava con il furgone per la tentata vendita dei prodotti ai clienti dal lunedì al
19 giovedì e il venerdì o la settimana successiva, si recava in deposito insieme agli altri agenti ed all'agente generale Pt_2 per la relazione settimanale sul venduto e per il versamento delle somme incassate. Bene o male la prassi è questa, può variare un giorno, soprattutto nel carico per esigenza di coordinamento.
17.L'agente generale i primi di marzo 2022, Pt_2 ritirava, insieme all'agente , il furgone in Testimone_1 dotazione al signor o già modo di CP_1 verificare che lo stesso era semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata dal nelle settimane CP_1 precedenti. le date non ricordo, ricordo di aver accompagnato l'Agente Generale a prendere il furgone, ricordo solo questo, gli ho dato solo un passaggio a prendere questo furgone, non so per quale motivo, anzi ricordo, si era sentito male e il furgone CP_1 andava recuperato. Adr non ricordo di avere partecipato alla sua apertura e successiva verifica del contenuto;
adr lui, entro il contatto con il fratello di Pt_2 CP_1 per incontrarsi al furgone, per le chiavi, il tablet e i documenti;
adr io ho lasciato l'Agente Generale sul posto e ho proseguito”.
14.Il documento che si rammostra è il listino prezzi di in vigore al giugno 2022 (doc. 20), anzi doc. Parte_1
27: i prezzi € più € meno non mi posso ricordare, anche guardando gli articoli nel loro complesso si fa male a ricordare una data precisa, ma ad es. un articolo come il 225 Terra in grani da 1 kg, può tornare con il 2021”. lcs
Alle ore 13:09 viene introdotto il settimo testimone che presta dichiarazione di impegno e si qualifica:
) indicato dalla Società ricorrente: Persona_6 istrativo di , dal 1991. Parte_1
20 14.Il documento che si rammostra è il listino prezzi di in vigore al giugno 2022 (doc. 20), anzi doc. Parte_1
27: è il listino prezzi, ma farei fatica a individuare un riferimento temporale, anche prendendo in esame singoli prezzi, con certezza non glielo so dire.
18. Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il corretto Persona_5 Persona_6
one. Adr io non ricordo di avere partecipato a questa verifica, poi non rientrava nelle mie mansioni;
Reintrodotto il testimone in confronto, conferma di Pt_2 avere il ricordo di aver effettuato la verifica insieme al testimone
Per_6
Prosegue il testimone Per_6
“non ho questo ricord agli occhi, di essere andato lì al furgone, è passato poi del tempo. Magari lui mi ha dettato quanto riscontrato e determinato, casomai ho contabilizzato”. lcs
Alle ore 13:25 la prova viene sospesa.
Alle ore 14:36 pervenuto il testimone indicato d'ufficio si riprende con la su audizione, come ottavo testimone: (…) indicato dalla Società ricorrente: Testimone_3
k Bar di Simonetti M & C snc, a IE, sono stato e sono cliente , dal 2012. Parte_1
8. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce che il teste non ha mai acquistato, né tantomeno ricevuto dagli agenti di
, in particolare dal signor Parte_1 CP_1
è vero che nell'esercizio sono io ad occuparmi del Bar e delle sue forniture. Prendo in esame l'estratto conto sospesi con la strisciata e le fatture correlate.
21 Io ho sempre pagato alla consegna con assegno e quindi lo rappresentai all'Agente Generale che provvide alla Pt_2 annotazione che compare sulla strisciata a fronte del mio stupore. Adr appare merce consegnata e non pagata, un sospeso cosa che come detto non poteva sussistere nel nostro caso, di qui l'annotazione”. lcs
Alle ore 14:49 viene reintrodotto il testimone Tes_5
[...]
Il testimone, su disposizione del giudice, con il consenso delle parti, nei locali della Cancelleria ha preso in esame la documentazione che provvede ad illustrare anche a mezzo tabella riepilogativa compilata sul momento.
Si riprendono i capitoli:
5. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state emesse dall'agente nel periodo compreso tra ottobre Controparte_1
2021 e marzo 2022, come si evince dalla firma in calce alle stesse e dal codice agente “AI1573” indicato sui medesimi documenti;
6. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state tutte contestate dai clienti di a cui sono intestate;
Parte_1
Nel mio elaborato appena stilato nella colonna di sinistra è riportato il codice cliente;
nella parte centrale ho messo l'intestazione, identifica il cliente, e l'indicazione dei documenti messimi a disposizione;
nella colonna di destra, in carattere rosso, sono evidenziate le contestazioni del cliente: in molti casi, più della metà indicativamente, si tratta di fatture emesse su merce non consegnata;
in molti casi il cliente ha dichiarato di aver pagato
o in contanti o con assegni;
in alcuni casi si tratta di merce fatturata ma non consegnata;
in alcuni casi merce pagata ma non consegnata. In due casi, e non ho annotato la CP_37 Controparte_33 contestazione, ma ritengo si tratti di merce che si affermava pagata. Nel caso , che non servivamo da tempo, Controparte_4 ci sono delle fatture emesse tutte lo stesso giorno ad ore improbabili.
22 Adr gli elementi che distinguono la fatturazione da un agente ad altro sono il codice agente, nel caso il AI 1573 riferibile a CP_1 poi c'è il dato temporale di operatività di si sentì male il CP_1 sabato il 27 o 28/2/2022, i documenti che ho esaminato si riferiscono a periodo antecedente,
Dopo il 28/2 sono subentrato io al suo posto e per un primo periodo andavamo a fatturare con il suo codice, fino alla sostituzione del codice, comunque dal 1°/3 le bolle di carico del furgone fanno riferimento al furgone di scorta che avevo preso io per le consegne, la fornitura, l'incasso, carico e scarico del furgone da allora ho gestito io.
13. I clienti hanno contestato di Parte_5 non aver ricevut el periodo gennaio - CP_1 febbraio 2022, rispettivamente per kg 80 e 55, come si evince dai documenti che si rammostrano al teste (doc. 19); hanno emesso assegni di importo più alto rispetto alle fatture, il caso è compreso nella tabella che ho redatto, non il caso Pt_5 del tutto analogo, il maggior prezzo è stato compensato Pt_5 con forniture successive, nel caso si trattava di una differenza Pt_5 di circa € 3.000,00, mentre 6.000,00 nel caso , per quanto Parte_5 possa oggi ricordare, si ricava anche dalla documentazione sub 19, le ultime due pagine.
14 Il documento che si rammostra è il listino prezzi di Parte_1 in vigore al giugno 2022 (doc. 20), anzi doc. 27:
[...]
è il listino prezzi, ma farei fatica a individuare un riferimento temporale, anche prendendo in esame singoli prezzi, con certezza non glielo so dire. Per verificare l'epoca del listino possiamo fare solo un riscontro con la fatturazione. lcs
Il giudice acquisisce agli atti la tabella redatta in data odierna in udienza dal testimone Pt_2
L'avv. Minnucci per la Società ricorrente insiste nella ammissione dei testimoni intimati e non comparsi.
Il giudice – alle ore 15:45 - ritiene la causa matura per la decisione e conferma la programmazione decisoria all'udienza del
23 19/12/2025, ore 9:45, autorizzando note difensive finali entro il 9/12 e aula virtuale come da separata autorizzazione.
All'udienza 19/12/2025, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: da remoto per l'avv. Remo Alfisi;
Controparte_1 nessuno compare per . Parte_1
Stante l'assenza di controparte il giudice ritiene opportuno, concorde l'avv. Alfisi, aggiornamento della discussione, stessa modalità, all'udienza del 29/12
All'udienza 29/12/2025, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per , l'avv. Anna Maria Minnucci: Parte_1 per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice, alle ore si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Premessa sulla vicenda sostanziale e pretesa della preponente . Parte_1
Il convenuto, è stato agente di Controparte_1
dal 2/1999 (doc. 1 ric.), senza esclusiva Parte_1
24 e senza deposito, per la promozione di vendite di caffè ai bar e agli esercenti, nella regione Toscana, in particolare nelle località individuate nella cartina geografica allegata (cfr. ancora doc. 1). Il contratto era stato successivamente integrato con altre pattuizioni: il 20/11/1999 (doc. 2 ric.), l'1/7/2002 (doc. 3 ric.), l'1/7/2010 (doc. 4 ric.), e infine sostituito con un nuovo mandato, non novativo, del 29/12/2017, con efficacia dall'1/1/18 (doc. 5 ric.). Alla clausola n. 6 (v. ancora doc. 5 ric.), di quest'ultimo accordo, così come nei precedenti mandati, era prevista la facoltà d'incasso, remunerata da una indennità definita alla clausola 20 del medesimo contratto.
Sul finire del 2/2022, l'agente si assentava dal lavoro causa malattia, che peraltro non sarebbe stata giustificata da alcun certificato medico, ma solo dichiarata all'agente generale Pt_2
Pertanto, inviava lettera di sospensione del mandato per Parte_1 malattia il 30/3/2022, dopo aver atteso il suo rientro (doc. 7 ric.), dovendo assegnare la zona geografica seguita dal ad altro CP_1 agente.
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'agente, il 30/3/2022 inviava la lettera di sospensione Parte_1 del mandato per malattia (doc. 7 ric.).
Nel frattempo, denuncia la ricorrente di aver avuto modo di constatare gravi irregolarità commesse dall'agente nell'ultimo periodo del rapporto e così, il 16/9/2022 inviava disdetta per giusta causa a decorrere dal 30/9/2022, termine della sospensione per malattia (doc. 8 ric).
Il ricorso giudiziale proposto da concerne Parte_1
l'accertamento delle somme e merci che si affermano sottratte dal convenuto nell'ultimo periodo del rapporto, il cui importo viene richiesto a titolo di risarcimento del danno.
L'ammanco di incassi e merci calcolato da per quanto Parte_1 ad oggi a conoscenza, ammonterebbe ad € 82.633,38 (doc. 12 ric.), nei confronti dei clienti indicati nel documento prodotto sub 13 ric.
Ai docc. 14 e 15 erano specificati gli ammanchi di incassi.
25 I documenti citt. riguardano le relazioni delle vendite dei periodi 17-19/2 e 23-26/2/ 2022, nonché le fatture evidenziate nelle relazioni, tutte sottoscritte dall'agente e, infine, il mancato versamento, dell'importo di € 4.663,71 ed € 4.437,66 e quindi complessivamente € 9.101,37.
Inoltre, l'agente generale i primi di 3/2022, Pt_2 ritirava, insieme all'agente , il furgone in Testimone_1 dotazione all'agente e, aprendolo, avevano modo di CP_1 verificare che lo ste semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata nelle settimane precedenti. Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il Persona_5 Persona_6 la al furgone.
Ulteriormente, quando nella primavera del 2022 Parte_1 ha cominciato a sollecitare nto delle fatture emesse dall'agente, i clienti hanno contestato, in taluni casi, di aver già pagato, in altri, di non aver richiesto, né acquistato né mai ricevuto dall'agente la merce indicata nelle fatture di cui veniva sollecitato il pagamento.
Le fatture contestate dai clienti (sub docc. 16-18) ric. recano una data di scadenza del pagamento posteriore alla data d'emissione, e cioè di vendita del prodotto: questo avrebbe permesso all'agente di non dover versare l'incassato alla fine delle relative settimane. Che le fatture contestate (sub docc. 16-18 citt.) si riferiscano a vendite effettuate dall'agente si CP_1 evincerebbe, sia dalla firma in calce alle stesse, sia dal codice dell'agente su di esse indicato AI1573, proprio dell'ex agente. Venivano, perciò, emesse le note di addebito: 1F/0000664 del 16/6/2022 per l'importo di € 3.530,10 (doc. 16 ric.), 1F/0000685 del 23/6/2022 per l'importo di € 29.083,20 (doc. 17 ric.), 1F/0000695 del 8/7/2022 per l'importo di € 7.419,55 (doc. 18 ric.).
I clienti, che avrebbe tutti chiamati a Parte_1 confermare la contestazione, a mezzo prova testimoniale erano elencati al punto 25 del ricorso, pp. 6-8.
26 Infine, emetteva la fattura numero 1F/0005479 del Parte_1
15/6/2022 per l'importo di € 33.499,16 (doc. 19 ric., anche documenti di carico della merce da parte dell'agente da 1 a CP_1
2/ 2022 e le relazioni di vendita settimanali del medesimo periodo) che si riferisce alla merce caricata sul furgone dell'agente, nelle ultime settimane di lavoro, non fatturata a nessun cliente né trovata sul suo furgone, nonché, in parte, per merce che era stata pagata da due clienti e non fatturata né Parte_5 CP_27 consegnata, come si evincerebbe dalle email dell'agente generale (doc. 19 ric. cit.). Pt_2
L'importo della merce addebitata all'agente convenuto (doc. 19 ric.) risulterebbe dall'applicazione del listino in vigore al momento dell'emissione della fattura (doc. 20 ric.) con applicazione di uno sconto del 20% (doc. 19ric. cit.).
Infine, essendosi l'agente reso colpevole di indebita trattenuta di incassi, non risulterebbe dovuta l'indennità di cessazione del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 10, lett. I) dell'AEC settore industria 2002 e 2014 (docc. 24-25 ric.).
È poi stato allegato un estratto dal sito (doc. 26 CP_2 ric.), da cui risulterebbe che abbia versato all'ente Parte_1 previdenziale, l'importo di € 11. 1999 al 2021, pertanto, si è chiesto l'accertamento che il FIRR non risulta dovuto all'agente e il diritto di ad ottenere la restituzione del suddetto Parte_1 importo da o dall'agente, qualora Ente avesse, nel CP_2 frattempo, versato al signor detto importo. CP_1
*
§ 2. La costituzione, tardiva, del convenuto, agente CP_1
Quella proposta da non sarebbe altro che una Parte_1
“ricostruzione partigiana e fondata su documenti provenienti dallo stesso ricorrente, a cui si tenta di dare un rilievo che, invero, non posseggono”.
Si narra (punto 13 del ricorso) di mancati versamenti di incassi effettuati nelle ultime due settimane di 2/2022.
27 Ebbene ciò che viene indicato come “mancato incasso” altro non sarebbe che la mancata consegna di assegni, poi pervenuti a e da questa incassati. Parte_1
Sul punto l'agente ritiene necessaria una severa indagine sui conti correnti della dove venivano depositati gli Parte_1 assegni dei clienti consegnati dagli agenti.
Pare fosse prassi, consentita e tollerata da (e Parte_1 sul punto le testimonianze richieste lo avrebbero confermato) quella di segnare come incassato per contanti il corrispettivo di merce consegnata che però veniva pagata con assegni “a data” per quei clienti etichettati come “bloccati”. Tali assegni venivano consegnati dall'agente al mandante in occasione delle relazioni settimanali. Con ricorrenza settimanale, ed in occasione delle verifiche cui erano sottoposti tutti gli agenti, consegnava assegni CP_1 circolari tratti dal proprio conto corrente a per la Parte_1 esatta corrispondenza al contante incassato man di mano e che veniva versato in banca per evitare ogni rischio.
Di questi alcuni (fotografati dall'agente) sono allegati alla memoria difensiva sub 3. Dall'allegato sub 3, si evincerebbe che l'agente depositava in gli assegni a data che recuperava dai clienti. E Parte_1 questo sarebbe facilmente desumibile dal fatto che alcuni assegni portano data di quando il resistente era ricoverato e che erano stati appresi tempo prima e consegnati a . Parte_1
Una semplice verifica a campione, ad esempio, sull'assegno Banca MPS numero 0949339627-02 del cliente di importo € 645,95 che reca data 29/3/2022 Pt_5 dimostrerebbe il suo incasso da , ma non certo Parte_1 consegnato da in data po al momento che CP_1 questi era ricoverato. E così tutti gli altri che hanno data successiva al suo ricovero.
La richiamata mail (allegata al num. 19 del Pt_2 ricorso) narrerebbe proprio di assegni consegnati da Pt_5 all'Agente. Ebbene tali assegni erano intestati a
[...]
che li incassava. Come si incassa un assegno senza Parte_1
28 fatturare o consegnare merce? Insomma, come questa circostanza può essere utile alle infondate tesi avversarie? si domanda l'agente convenuto.
Quanto alle vendite effettuate dall'agente per cui questo mancherebbe asseritamente di versare i danari corrispondenti nelle casse di . Parte_1
Ebbene- rileva l'agente - in queste ricevute che parlano di incasso per contanti, si rinviene la data del 24/2 data in cui l'agente si sottopone a RX del torace (vedi doc. 4), ancora la data del 25/2/2022, data in cui l'agente è ricoverato, del 26/2/2022 data in cui l'agente è ricoverato, del 27/2 e così via (allegato 15 ricorso
). Tutte date in cui l'agente non è certamente stato ad Parte_1 lcunché, e nemmeno avrebbe potuto giacendo in un letto di ospedale.
Evidente, dunque, per l'agente che la documentazione prodotta da sia carente o quantomeno diversamente interpretabile. Parte_1 ostruzione dei fatti da parte di vi sarebbero Parte_1 evidenti lacune confermate dalle varie contraddizioni documentali, il tutto ancorato ad elementi e costrutti autoprodotti, che mettono quantomeno in dubbio che l'agente sia stato messo in grado di replicare.
Alle pp. 8 ss. della propria memoria l'agente contesta poi l'esistenza di alcuna prova in ordine all'ammanco di merce denunciato in relazione all'apprensione del furgone trovato vuoto, una verifica condotta senza alcuna garanzia.
*
§ 3. Sulla nullità del ricorso per indeterminatezza: infondatezza della eccezione processuale.
Il convenuto ha eccepito, sulla base dell'art. 414 cpc, che il ricorso non avrebbe quella “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
“L'esposizione dei fatti e le allegazioni difensive” posti dalla ricorrente a fondamento della domanda giudiziale non sarebbero
“affatto dettagliati in maniera precisa ed esaustiva”.
29 “La stessa allegazione, sotto il medesimo numero, di molteplici documenti anche scollegati tra loro e la ricostruzione poco chiara dei fatti, non consentono di avere massima chiarezza sulla fattispecie sottoposta all'esame del Giudice, ma, soprattutto, non permettono una adeguata difesa rispetto alle circostanze, di fatto e di diritto, su cui si basa la domanda”.
“Di non secondaria importanza il fatto che le allegazioni di parte ricorrente – per come fatte - impediscono il contrapposto onere di contestazione specifica del resistente. Lacuna irrimediabile”.
“Sul punto emerge anche la incompatibilità di molti allegati ad essere utili allo scopo che il ricorrente si era prefissato”.
Tale è stata la fiducia dell'avversaria ricorrente nella capacità di discernimento del giudice, che non parrebbe trovarsi traccia di argomentazione difensiva sulla questione.
Questa fiducia, talora mal riposta, non lo è stata in questo caso, dove ci limiteremo a rilevare – ripercorrendo la stessa premessa sulla vicenda sostanziale e pretesa della preponente
– che senza ombra di dubbio l'atto introduttivo del Parte_1 giudizio contiene “3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”, in base all'art. 414 cpc. Il legislatore processuale civile non richiede esattamente che l'allegazione del fatto costitutivo sia “dettagliata in maniera precisa ed esaustiva”. L'allegazione non potrà essere generica, oppure contraddittoria, oppure oscura, confusa, ma una allegazione chiara, specifica ed esaustiva del fatto costitutivo dà il lasciapassare ad un ricorso giudiziale, e il ricorso della ne esibisce tutti i connotati. Parte_1
*
§ 4. Della tardività della costituzione dell'agente e CP_1
i suoi effetti.
La Società ricorrente, preso atto e ribadito che controparte si è costituita tardivamente, con le conseguenti decadenze di
30 cui all'art. 416 c.p.c., trae la conseguenza che “gli assunti di
e la documentazione allegata devono considerarsi Parte_1 confermati” e ha chiesto “che venga dato altresì atto che le circostanze dedotte da debbono considerarsi confermate Parte_1
e così tutte le voci di cr ate e la documentazione versata”.
Al riguardo osserviamo, che se neppure dalla contumacia possono trarsi nel nostro ordinamento le conseguenze processuali ai fini decisori sopra esposte dalla Società ricorrente, a maggior ragione, diremmo, possono trarsi da una costituzione tardiva, come nella fattispecie, che comporta esclusivamente la maturazione di preclusioni di merito e istruttorie, dalla quale non scaturisce la non contestazione del fatto costitutivo, salva ovviamente l'ipotesi, nel caso non realizzatasi di effettiva, specifica non contestazione.
*
§ 5. Il comportamento del convenuto personalmente, processuale e sostanziale. Limiti di significatività.
L'art. 116 cpc (ALutazione delle prove), dispone al co. 2 che il giudice possa desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente (art. 117 cpc, Interrogatorio non formale delle parti) e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Al netto delle precarie condizioni sanitarie (principalmente cardiopatiche) dell'agente pur nel non decisivo peso da CP_1 accordare ai fini decisori a tegno, giustificato in ogni caso, per la mancata comparizione all'udienza del 16/6/2023, deve tuttavia rilevarsi la mancata comparizione all'udienza del 13/10/2025, con le conseguenze da trarre ex art. 232 cpc in termini di mancata risposta a rendere interrogatorio formale (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio).
Ma è sul piano sostanziale che l'agente a fronte degli CP_1 addebiti che progressivamente veniva elaborando in suo Parte_1 pregiudizio muovendo dal proprio, non consta essersi preoccupato di una qualche contestazione. Disinteresse completato dalla tardività
31 della costituzione in giudizio, processualmente sanzionata, che può tuttavia ragionevolmente alimentarsi della sopravvenuta precarietà patologica, dato che induce, in particolare nel caso concreto, a ricercare doverosamente altrove la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria della . Pt_7
*
§ 6. La consulenza tecnica d'ufficio.
L'indagine contabile, sulla posizione di quesito del 21/7/2023 (v. sopra verbale di udienza e sua riproduzione nei successivi §§) è stata completata l'8/2/2024, con il deposito della relazione definitiva.
Delle osservazioni delle parti, DOC. aa – Osservazioni parte attrice e DOC. bb – Osservazioni parte convenuta, riprese infine nelle note difensive finali, la consulente ha condotto specifica, condivisibile disamina, alle pp.
4-8 della propria relazione.
Alle pp.
9-14 l'analitica esplicazione della diversa documentazione contabile utilizzata.
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§ 7 Docc. 14 e 15 ric.: contenenti specificazione di ammanchi di incassi. I documenti citt. riguardano le relazioni delle vendite dei periodi 17-19/2 e 23-26/2/ 2022, nonché le fatture evidenziate nelle relazioni, tutte sottoscritte dall'agente e, infine, il mancato versamento, dell'importo di € 4.663,71 ed
€ 4.437,66 e quindi complessivamente € 9.101,37.
Al ctu è stato precisato il quesito che segue:
1. quanto all'importo di euro 4.663,71 per mancato versamento di incassi in contanti, dica il CTU se tale importo corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati sia nella fattura 155 del 19.2.22 sia nelle ricevute di incassi allegate al doc. 14 relative agli incassi effettuati dal signor nel CP_1
32 periodo 17-19 febbraio 2022, indicati nel prospetto del medesimo doc. 14; 2. quanto all'importo di euro 4.437,66 per mancato versamento di incassi in contanti, dica il CTU se tale importo corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati nelle fatture e ricevute di incassi allegate al doc. 15 relative agli incassi effettuati dal signor CP_1 nel periodo 23-26 febbraio 2022, indicati nel prospetto del medesimo doc. 15;
In merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confermato che l'importo di € 4.663,71 corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati nelle fatture e ricevute di incassi allegate al doc. 14. Sulla base dell'analisi dei documenti allegati al doc. 14 sono stati di seguito calcolati (relaz. pp. 15-16) gli importi incassati dall'agente, secondo l'ipotesi A (sono stati considerati tutti i clienti oggetto di contestazione).
Ai fini della propria relazione la consulente ha elaborate per ciascuno dei punti di quesito da 1 a 5 due ipotesi: nell'ipotesi A, vengono considerate tutte le contestazioni fatte sui clienti;
nell'ipotesi B, vengono considerate solo le contestazioni che hanno ad oggetto clienti presenti nel conferimento di mandato (allegato A del doc. 5 ). Parte_1
Riterremmo ragionevole dalla documentata fatturazione e incasso trarre la necessaria conseguenza dell'obbligo di versamento, a fronte di una attività promozionale comunque svolta nell'interesse aziendale.
Proseguendo, in merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, l'importo di € 4.437,66 non corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati nelle fatture e ricevute di incassi allegate al doc. 15, al netto dei documenti che sono stati considerarti come pagati. La differenza tra i documenti elencati nel riepilogo di p. 2 del doc. 15 e l'elenco dei documenti consiste nella mancanza della ricevuta di incasso n. AK/000143 del 13/02/2022 al cliente RB LV (Bar Pizzeria Bellavista). Il totale discende, dunque, ad € 4.369,18.
33 Rilevando poi che le seguenti ricevute di incasso (TIPOLOGIA 4) sono state emesse il 26/2/2022 data in cui l'agente risulta essersi ricoverato in ospedale, la consulente ha ritenuto, pertanto, che detti importi non possano essere stati incassati (1. N. AK/000156 di € 263,65; 2. N. AK/000157 di € 252,00; 3. N. AK/000159 di € 70,00). Il rilievo non è decisivo, perché le tre fatture di vendita del 26/2/2022 sono state emesse nella mattinata, la più tarda alle 13:16, la fattura di di IE (cfr. doc. 15)(note difensive finali , CP_37 Parte_1
A lato della trattazione del punto la consulente ha evidenziato alcune criticità suscitate dall'analisi del doc. 15 (pp. 21-22 relaz.), ma da esse, infine, non ha ritenuto di trarre una ulteriore rideterminazione contabile.
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§ 8 Note di addebito: 1F/0000664 del 16/6/2022 per l'importo di € 3.530,10 (doc. 16 ric.), 1F/0000685 del 23/6/2022 per l'importo di € 29.083,20 (doc. 17 ric.), 1F/0000695 del 8/7/2022 per l'importo di € 7.419,55 (doc. 18 ric.).
3. quanto all'importo di euro 3.530,10 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000664 del 16 giugno 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 16, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
4. quanto all'importo di euro 29.083,20 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000685 del 23 giugno 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 17, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
5. quanto all'importo di euro 7.419,55 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000695 del 8 luglio 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 18, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
Quando nella primavera del 2022 ha cominciato Parte_1
a sollecitare il pagamento delle fatture emesse dall'agente, i clienti hanno contestato, in taluni casi, di aver già pagato, in
34 altri, di non aver richiesto, né acquistato né mai ricevuto dall'agente la merce indicata nelle fatture di cui veniva sollecitato il pagamento. Le fatture contestate dai clienti (sub docc. 16-18) ric. recano una data di scadenza del pagamento posteriore alla data d'emissione, e cioè di vendita del prodotto: questo avrebbe permesso all'agente di non dover versare l'incassato alla fine delle relative settimane. Che le fatture contestate (sub docc. 16-18 citt.) si riferiscano a vendite effettuate dall'agente si evincerebbe, sia dalla firma CP_1 in calce alle stesse, sia dal ll'agente su di esse indicato AI1573, proprio dell'ex agente. I clienti, che avrebbe tutti chiamati a confermare la Parte_1 contestazione, a mezzo prova testimoniale erano elencati al punto 25 del ricorso, pp. 6-8.
Il giudice ha ammesso la prova secondo un principio di economia processuale che ha dato essenziale conferma del fenomeno.
Sub 3, in merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confrontato i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 16, come da allegato (doc. c.). Dal confronto è stato possibile rilevare una differenza nell'importo con il cod. 254 addebitato nella fattura 1F/0000664 del 16/6/2022 per € 688,62 più iva a fronte del maggiore importo addebitato indicato nella fattura AK/000205 emessa il 18/3/2022. La consulente in merito alla fattura AK/000205 ha condotto alcuni rilievi, in particolare che la scadenza della fattura era il 30/4/2024 data in cui l'agente era sospeso e quindi impossibilitato all'incasso. Il consulente di parte ha depositato due nuove fatture AK/000128 del 12/2/2022 e AK/000174 del 30/2/2022 la cui somma corrisponde con l'importo indicato nella fattura 1F/0000664 del 16/6/2022. In disparte la tardività dell'integrazione documentale, la stessa non è idonea a modificare i conteggi elaborati. Quindi, in merito alla richiesta di € 3.530,10, la consulente ha elaborato due ipotesi sulla base di seguenti criteri: IPOTESI A:
- sono stati considerati tutti i clienti su cui sono state mosse delle contestazioni;
35 - le fatture della tipologia 3 (cioè quelle a data di scadenza a 30 o 60 giorni) sono state considerate incassate dall'agente solo se la data di scadenza fosse anteriore al 26/2/2022. Pertanto, sono state espunte dall'elenco le fatture con data di scadenza pari e successiva al 26/2/2022; sono state espunte dell'elenco le fatture emesse in data pari e successiva al 26/2/2022. Dalla tabella allegata (doc. d) risultano fatture emesse e ragionevolmente incassate dall'agente per € 1.931,39.
Sub 4, in merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confrontato i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture o il minor importo risultante dall'estratto conto sospesi, allegate pure al doc. 17, come da allegato (doc. f.). Dal confronto è stato possibile rilevare le seguenti differenze In merito alla richiesta di € 29.083,20, la consulente ha elaborato due ipotesi sulla base di seguenti criteri, per l'ipotesi A: sono stati considerati tutti i clienti su cui sono state mosse delle contestazioni;
le fatture della tipologia 2 (cioè quelle con pagamento a vista) sono state considerate incassate dall'agente; le fatture della tipologia 3 (cioè quelle a data di scadenza a 30 o 60 giorni) sono state considerate incassate dall'agente solo se la data di scadenza sia stata anteriore al 26/2/2022. Pertanto, sono state espunte dall'elenco le fatture con data di scadenza pari e successiva a quella data e sono state espunte dell'elenco le fatture emesse in data pari e successiva al 26/2/2022. Dalla tabella allegata (DOC. g) risultano fatture emesse e ragionevolmente incassate dall'agente per € 21.067,54.
Sub 5, in merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confrontato i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture o il minor importo risultante dall'estratto conto sospesi, allegate pure al doc. 17, come da allegato (doc. i). Dal confronto è stato possibile rilevare le seguenti differenze. In merito alla richiesta di € 7.419,55, la consulente ha rilevato che ai fini del calcolo sono stati utilizzati i seguenti criteri: non sono state elaborate due ipotesi perché tutti i clienti su cui sono state mosse delle contestazioni sono presenti
36 nell'allegato A del contratto di mandato;
le fatture della tipologia 2 (cioè quelle con pagamento a vista) sono state considerate incassate dall'agente; le fatture della tipologia 3 (cioè quelle a data di scadenza a 30 o 60 giorni) sono state considerate incassate dall'agente solo se la data di scadenza è anteriore al 26/2/2022. Pertanto, sono state espunte dall'elenco le fatture con data di scadenza pari e successiva al 26/02/2022 e sono state espunte dell'elenco le fatture emesse in data pari e successiva al 26/2/2022. Dalla tabella allegata (doc. l) risultano fatture emesse e ragionevolmente incassate da per € 3.848,93. CP_1
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§ 9. fattura numero 1F/0005479 del 15/6/2022 per l'importo di
€ 33.499,16 (doc. 19 ric., anche documenti di carico della merce da parte dell'agente da 1 a 2/ 2022 e le relazioni di vendita CP_1 settimanali del medesimo periodo) che si riferisce alla merce caricata sul furgone dell'agente, nelle ultime settimane di lavoro, non fatturata a nessun cliente né trovata sul suo furgone, nonché, in parte, per merce che era stata pagata da due clienti Parte_5
e non fatturata né consegnata, come si evincerebbe CP_27 dalle email dell'agente generale (doc. 19 ric. cit.). Pt_2
6. quanto all'importo di euro 33.499,16 di cui alla fattura numero 12/0005479 del 15 giugno 2022 confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, anche con i documenti di carico e scarico merci, allegati pure al doc. 19, relativi ai prodotti caricati sul furgone in dotazione dal signor CP_1 nel periodo 4 gennaio-25 febbraio 2022 e verificare la corrispondenza di quanto addebitato in fattura con i prodotti che l'agente non ha fatturato per le vendite ovvero non h consegnato ai clienti, nel medesimo periodo, nonché verificare gli importi addebitati al cui è stato applicato lo sconto del 20% rispetto CP_1 al listino prezzi sub doc. 20.
L'agente generale i primi di 3/2022, ritirava, insieme Pt_2 all'agente il furgone in dotazione all'agente Testimone_1
e, aprendolo, avevano modo di verificare che lo stesso era CP_1 semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata nelle settimane precedenti.
37 Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il Persona_5 Persona_6 corretto calcolo della merce mancante dal furgone. L'importo della merce addebitata all'agente convenuto (doc. 19 ric.) risulterebbe dall'applicazione del listino in vigore al momento dell'emissione della fattura (doc. 20 ric.) con applicazione di uno sconto del 20% (doc. 19ric. cit.).
In merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confrontato i prodotti addebitati all'agente con i documenti di carico e scarico merci. La differenza tra:
- le merci indicate nei documenti di carico, e
- le merci indicate in ciascun Riepilogo Stock Analitico come uscite (“USC”) non corrisponde né con le merci addebitate all'agente e né con la giacenza indicata nell'ultimo Riepilogo stock analitico del 23.02.2022 (v. tabella pp. 32-24 relazione).
In merito alla richiesta di € 33.499,16 la consulente ha elaborato il calcolo seguendo il suddetto iter logico, elaborato nella tabella allegata (DOC. m):
- individuato lo stock iniziale delle merci nella giacenza indicata nel Riepilogo Stock Analitico del 23/02/2022 ore 08:57 (DOC. 19 parte attrice) [STOCK]
- aggiunto le merci indicate nelle bolle del 23/02/2022 e 25/02/2022 (DOC. 19 parte attrice) [CARICO]
- sottratto le merci fatturate nel periodo successivo al 23/02/2022 (DOCC. DA 14 A 18 di parte attrice) [FATTURATO]
- trascritto le quantità indicate a penna che risultano presenti all'interno del furgone (DOC. 19 parte attrice)
[FURGONE]
- rilevato la differenza di merci non fatturate e non presenti nel furgone [CALCOLATO] dalla seguente operazione algebrica = [STOCK] + [CARICO] – [FATTURATO] – [FURGONE]
- trascritto le quantità di merci addebitate all'agente
[CONTESTATO IN FATTURA],
- considerato [CONSIDERATO] il minore importo tra quello
[CALCOLATO] e quello [CONTESTATO IN FATTURA]
38 - individuato l'ultimo prezzo applicato, ove rinvenibile dalle fatture emesse (DOCC. DA 14 A 18) e in mancanza a quello indicato nel listino prezzi (DOC. 27 parte attrice).
- Applicato lo sconto del 20% come nella fattura emessa dalla società mandante, nonché l'IVA. Da tale conteggio risulta che il valore dell'eventuale ammanco di merci è pari ad € 7.359,62, corrispondenti ad € 8.883,77 comprensivi di IVA.
Le risultanze della prova testimoniale ( e Pt_2 Tes_1
non consentono assolutamente una tracciabilità della Per_6 verifica che possa ritenersi prevalente sugli unici dati di attendibilità oggettiva utilizzati dalla consulente.
*
In ordine al titolo debitorio, gli importi sono stati richiesti a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, ex art. 1453 c.c., ovvero ex art. 1218 c.c., oppure da fatto illecito ex art. 2043 c.c., ovvero, infine, ex art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento senza causa.
Optiamo per il titolo risarcitorio correlato a responsabilità per inadempimento.
*
Infine, essendosi l'agente reso responsabile di indebita trattenuta di incassi, con conseguente giusta causa del recesso della preponente, non risulta dovuta l'indennità di cessazione del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 10, lett. I) dell'AEC settore industria 2002 e 2014 (docc. 24-25 ric.).
La domanda di accertamento negativo è fondata.
*
È poi stato allegato un estratto dal sito (doc. 26 CP_2 ric.), da cui risulterebbe che abbia versato all'ente Parte_1 previdenziale, l'importo di € 11.112,80, dal 1999 al 2021, pertanto, è stato chiesto l'accertamento che il FIRR non risulta dovuto
39 all'agente e il diritto di ad ottenere la restituzione del Parte_1 suddetto importo da o dall'agente, qualora Ente avesse, CP_2 nel frattempo, versato al signor detto importo. CP_1
Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. CP_2
Alla cessazione del mandato di agenzia, la liquida CP_42 all'agente le relative cifre accantonate.
Domanda meritevole di accoglimento anch'essa.
*
Alla parzialità della soccombenza consegue parziale compensazione tra le parti delle spese del processo, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accerta la giusta causa del recesso della ricorrente, preponente , dal rapporto di agenzia con Parte_1
Controparte_1 condanna l'agente convenuto al pagamento in favore della Società ricorrente delle somme e per i titoli in motivazione specificati ai §§ 7 (€ 4.663,71 + € 4.369,18), § 8 (€ 1.931,39
+ € 21.067,54 + € 3.848,93) e § 9 (€ 8.883,77 comprensivi di IVA) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo;
accerta la responsabilità dell'agente per Controparte_1 indebita trattenuta di merce/incassi, accerta non dovutagli l'indennità prevista dall'art. 10, lett. I) dell'AEC settore industria 2002 e 2014, e, accertato che ha versato ad Parte_1
, € 11.112,80, dal 1999 al 2021, accerta il diritto di CP_2 ad ottenere la restituzione del suddetto Parte_1 importo da (tuttavia non parte in causa) o dall'agente, CP_2 qualora vesse, nel frattempo, versato all'agente CP_2
l'importo. Compensa per ½ tra le parti le spese del processo e condanna il convenuto al pagamento del Controparte_1
40 residuo ½, ½ liquidato in € 6.697,50 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per le quattro fasi), oltre 15 %, IVA e CP, ½ c.u. (€ 189,75) nella stessa misura ripartendo la spesa per il compenso della consulente tecnica d'ufficio liquidato con decreto 20/8/2025.
IE, 29/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
41
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 930/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Anna Maria Minnucci) a mezzo ricorso depositato il 20/12/2022
contro
Controparte_1
(che sarà difeso dall'avv. Remo Alfisi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 13-14, letterali):
“- nel merito:
- accertato e dichiarato che il recesso intimato da Parte_1 con pec del 16 settembre 2022, è sorretto da giusta causa per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il signor (…) è debitore nei confronti di Controparte_1 [...] della somma di euro 82.633,38, a titolo di Parte_1 inadempimento contrattuale per indebita trattenuta di incassi per le ragioni esposte in narrativa, ex art. 1453 c.c., ovvero ex art. 1218 c.c., ovvero a titolo di risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 e seguenti, c.c., ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per le ragioni esposte in narrativa, condannarlo al pagamento della medesima somma, concedendo l'ordinanza di pagamento somme non contestate, ex art. 423, primo o secondo comma, c.p.c., o di quella diversa, maggiore
o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali, ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda al saldo
1 - accertato e dichiarato che il signor si è Controparte_1 reso colpevole di indebita trattenuta di incassi, dichiarare che non risulta dovuta all'agente l'indennità prevista dall'art. 10, lett. I) dell'AEC settore industria 2002 e 2014, e accertato e dichiarato che ha versato ad , Parte_1 CP_2
l'importo di euro 11.112,80, dal 1999 al 2021, dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione del Parte_1 suddetto importo da o dall'agente, qualora CP_2
avesse, nel frattempo, versato al signor CP_2 CP_1 to;
- in ogni caso, condannare il convenuto, all'integrale rifusione delle spese di lite, in favore della Parte_1
compreso il rimborso forfetario per spese generali ex art.
[...]
- in via istruttoria (…)”.
Parte convenuta si costituiva – tardivamente - in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 12, letterali)
“1) Preliminarmente, per quanto sopra esposto dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 n. 4.
2) Nel merito, respingere e rigettare il ricorso proposto dalla , in quanto infondato in fatto e Parte_1 diritt per tutti i motivi in narrativa oltre che sfornito di prova.
3) In via istruttoria (…)”
*
All'udienza 16/6/2023, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: per , difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1
Minnucci, procuratore speciale che esibisce procura notarile con riserva di deposito telematico;
per l'avv. Remo Alfisi che rappresenta Controparte_1 impedimento sanitario della parte come da certificato che esibisce con riserva di deposito telematico.
Presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
.
[...]
2 Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Minnucci rileva la tardività della costituzione avversaria ai fini di ogni maturazione preclusiva.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà peraltro atto allo stato del fallimento del tentativo attesa la eccessiva distanza tra le posizioni.
Si discutono i profili istruttori della causa e il giudice ritiene preliminarmente necessaria indagine tecnica contabile al fine offrire una ricostruzione esaustiva e obiettiva sul piano documentale dell'ipotesi creditoria della Società preponente.
Nomina al fine consulente la dott.ssa commercialista Per_2 fissando per l'affidamento dell'incarico l'udienza del
[...]
3, ore 10:00, con facoltà di udienza da remoto, in aula virtuale
*
All'udienza 21/7/2023, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: per , l'avv. Anna Maria Minnucci;
Parte_1 per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
Presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
.
[...]
L'avv. Minnucci per si richiama intanto al deposito e Parte_1 alla produzione del 19/7/2023.
Presente la consulente tecnica nominata d'ufficio, Per_2
dott.ssa commercialista, che si richiama al giuramento
[...] prestato (deposito del 3/7/2023) e riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro
3 collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi: ricostruisca e quantifichi il rapporto dare avere tra le parti, in relazione all'oggetto della domanda, evidenziando ogni profilo contabile ulteriore ed eventualmente segnalando all'esito al giudice i temi fattuali controversi che possano assumere rilevanza residua ai fini decisori. Specificamente quanto alle singole voci di credito vantate da , su indicazione della parte si evidenzia: Parte_1
all'importo di euro 4.663,71 per mancato versamento di incassi in contanti, dica il CTU se tale importo corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati sia nella fattura 155 del 19.2.22 sia nelle ricevute di incassi allegate al doc. 14 relative agli incassi effettuati dal signor nel CP_1 periodo 17-19 febbraio 2022, indicati nel prospetto del medesimo doc. 14; 2. quanto all'importo di euro 4.437,66 per mancato versamento di incassi in contanti, dica il CTU se tale importo corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati nelle fatture e ricevute di incassi allegate al doc. 15 relative agli incassi effettuati dal signor nel periodo 23-26 febbraio CP_1
2022, indicati nel prospetto del medesimo doc. 15;
3. quanto all'importo di euro 3.530,10 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000664 del 16 giugno 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 16, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
4. quanto all'importo di euro 29.083,20 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000685 del 23 giugno 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 17, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
5. quanto all'importo di euro 7.419,55 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000695 del 8 luglio 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 18, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
6. quanto all'importo di euro 33.499,16 di cui alla fattura numero 12/0005479 del 15 giugno 2022 confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, anche con i documenti di carico e scarico merci, allegati pure al
4 doc. 19, relativi ai prodotti caricati sul furgone in dotazione dal signor
nel periodo 4 gennaio-25 febbraio 2022 e verificare la CP_1 corrispondenza di quanto addebitato in fattura con i prodotti che l'agente non ha fatturato per le vendite ovvero non h consegnato ai clienti, nel medesimo periodo, nonché verificare gli importi addebitati al cui è stato applicato lo sconto del 20% rispetto CP_1 al listino prezzi sub doc. 20. In relazione alla specificazione di poste sopra riportata su indicazione della parte, la consulente manterrà la propria libertà di indagine e verifica in ordine a qualsiasi profilo contabile e documentale ritenuto utile rilevante”.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni, su accordo delle parti, il 5/9/2023, ore 10:00 presso lo studio indicato in via Vittorio Zani 25 IE, con facoltà di contatto da remoto da concordare con i consulenti di parte.
nomina ctp già indicato nella Parte_1 Persona_3 prod 3. nomina ctp Controparte_1 Persona_4
La consulente, nel termine del 5/12/2023 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 8/1/2024 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 8/2/2024 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in cancelleria la relazione definitiva. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
5 Pone a carico delle parti, tra loro in solido, acconto sul compenso da corrispondere entro l'inizio delle operazioni di € 800,00.
Aggiorna la trattazione, per la successiva programmazione istruttorio/decisoria al 15/3/2024, ore 12:00.
All'udienza 15/3/2024, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: per , difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1
Minnucci, AN EM procuratore speciale;
per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
Presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
.
[...]
Si dà atto del deposito di nota ad esito della consulenza in data 14/3/2024 ad opera della . Parte_1
Il giudice, preso atto del deposito di sostanziale nota non autorizzata di osservazione critica alla ctu;
ritenutane in ogni caso l'utilità, l'acquisisce.
Al fine della successiva programmazione istruttoria/decisoria e in particolare al fine di valutare l'esigenza di chiarimenti/integrazioni dell'indagine tecnica autorizza a sua volta parte convenuta a nota di eventuali osservazioni alla consulenza, entro il 29/3.
L'avv. Minnucci si oppone per tardività alla concessione del termine.
Il giudice autorizza le eventuali osservazioni come sopra.
Si aggiorna la causa al 19/4/2024 ore 9:00 per verifica delle rispettive osservazioni critiche all'indagine tecnica e successiva programmazione istruttoria/decisoria.
Si autorizza aula virtuale come da separato decreto in data odierna.
6 All'udienza 19/4/2024, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per , l'avv. Anna Maria Minnucci: Parte_1 per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
Pre a pratica forense la dott.ssa Per_1
.
[...]
Si dà atto della trattazione scritta autorizzata.
L'avv. Minnucci eccepisce la tardività delle nuove richieste contenute nelle note autorizzate da parte all'avversario, oltre alla genericità della richiesta di integrazione non riferibile ai singoli quesiti e se riferita a tutti si tratterebbe di una inammissibile rinnovazione e non di una mera integrazione. Le ricevute di incasso relative ai primi due quesiti evidenziano pagamento in contanti, come risulta dalla contabilità; non sussistono elementi idonei a sostenere che i pagamenti siano invece avvenuti a mezzo assegni. L'affermazione della esistenza di una prassi in tal senso è pertanto infondata e non pertinente al caso concreto.
Ultimo non per importanza, l'avversario non ha corrisposto la propria parte di acconto concesso alla ctu per il compenso, del quale si è fatta carico la , che rappresenta l'intenzione di non Parte_1 farsi carico della quota dell'avversario, tantomeno in caso di integrazione.
L'avv. Alfisi contesta la fondatezza anche degli odierni rilievi avversari riportandosi ai propri atti.
Il giudice si riserva.
*
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
a scioglimento della riserva assunta nella causa n. 930/2022 rgl;
esaminati gli atti e i documenti;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza dispone l'assunzione dei mezzi di prova nei limiti che seguono:
A) interrogatorio formale e prova testimoniale richiesta dalla società ricorrente, Parte_1
7 1. Con mandato 1 febbraio 1999 (doc. 1),
[...]
(d'ora in avanti, anche solo, ) aveva Parte_1 Parte_1 conferito al signor ( , Controparte_1 C.F._1 attualmente resid a Maria Callas, 87, incarico a tempo indeterminato di agente, senza esclusiva e senza deposito, per la promozione di vendite di caffè ai bar ed agli esercenti, nella regione Toscana, in particolare nelle località individuate nella cartina geografica allegata (cfr. doc. 1). No: documentale;
2. Il mandato era stato incondizionatamente accettato dall'agente, anche con lettera a parte contenente approvazione specifica di alcune clausole (doc. 1). No: documentale;
3. Il contratto era stato successivamente integrato con altre pattuizioni: il 20.11.99 (doc. 2), l'1.7.02 (doc. 3), l'1.7.10 (doc. 4), e infine sostituito con un nuovo mandato, non novativo, del 29.12.17, con efficacia dall'1.1.18 (doc. 5). No: circostanze documentali;
4. Alla clausola n. 6 (doc. 5), di quest'ultimo accordo, così come nei precedenti mandati, era prevista la facoltà d'incasso, remunerata da una indennità definita alla clausola 20 del medesimo contratto. No: documentale;
5. Durante il lock-down per il Covid, la ricorrente ha predisposto in favore degli agenti dei pagamenti a titolo di acconti provvigionali, che avrebbe Parte_1 successivamente compensato provvigioni successivamente maturate alla ripresa delle vendite ovvero in occasione della cessazione del rapporto, come risulta dalle comunicazioni di volta in volta inviate all'agente e da questo accettate: alcune sono sottoscritte, in altri casi, non avendo possibilità di stampare le comunicazioni, il ha risposto CP_1 via e-mail (doc. 6). No: documentale;
8 6. Per quanto riguarda il signor aveva CP_1 Parte_1 corrisposto acconti provvigionali pari a euro 9.582,25. No: documentale;
7. Sul finire del mese di febbraio 2022, il signor si CP_1 assentava dal lavoro causa malattia, peraltro non giustificata da alcun certificato medico, ma solo dichiarata all'agente generale pertanto, era costretta ad inviare la lettera di Pt_2 Parte_1 sospensione del mandato per malattia il 30 marzo 2022, dopo aver aspettato durante il mese di marzo il suo rientro (doc. 7), dovendo assegnare la zona geografica seguita dal ad altro agente. CP_1
No: assorbito dalla consulenza e in parte documentale;
8. Purtroppo, , in questo periodo di sospensione, Parte_1 ha potuto appurare le gravi irregolarità commesse dal nello CP_1 svolgimento del mandato ed ha dovuto inviare, il 16 settembre 2022, lettera di recesso per giusta causa, a far data dalla cessazione del periodo di sospensione di sei mesi, scadente al 30 settembre 2022 (doc. 8). No: documentale, generico e in parte valutativo;
9. Nel frattempo, per completezza, si precisa che, nel mese di agosto 2022, aveva emesso a carico dell'agente nota di Parte_1 addebito elet 0000831 del 4 agosto 2022 (doc. 9) per l'importo di euro 9.582,25, cioè per la restituzione degli acconti provvigionali percepiti dall'agente durante il Covid. No: documentale;
10.Non avendo più avuto, dal marzo 2022, notizie da parte dell'agente, inviava la richiesta di pagamento, a mezzo Parte_1 pec in data 4 agosto 2022 (doc. 10), peraltro rimasta priva di alcun riscontro e perciò l'esponente chiedeva ed otteneva, nell'ottobre 2022, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da parte dell'intestato tribunale, notificato insieme ad atto di precetto (doc. 11), ma rimasto, ad oggi, privo di pagamento. No: documentale;
11.Il presente ricorso riguarderà l'accertamento delle somme e merci sottratte dal convenuto nell'ultimo periodo del rapporto, il cui importo viene richiesto a titolo di risarcimento del danno. No: non è un capitolo di prova;
9 12. Infatti, l'ammanco di incassi e merci calcolato da
, per quanto ad oggi a conoscenza, ammonta ad Parte_1 euro 82.633,38 (doc. 12), nei confronti dei clienti indicati nel documento che si allega (doc. 13). No: documentale e oggetto di indagine tecnica disposta d'ufficio.
13.I primi due importi che compongono il suddetto totale sono costituiti da mancati versamenti di incassi effettuati nelle ultime due settimane di febbraio 2022. No: documentale;
14. L'agente, infatti, aveva facoltà d'incasso, come previsto in mandato (docc. 1 e 5), e la prassi era che l'agente girava con il furgone per la tentata vendita dei prodotti ai clienti dal lunedì al giovedì e il venerdì o la settimana successiva, si recava in deposito insieme agli altri agenti ed all'agente generale per la relazione settimanale sul venduto e per Pt_2 il versamento delle somme incassate. Sì: 2 testimoni;
15. Come risulta dalla relazione settimanale che si allega, unitamente alle fatture di vendita dell'agente nel periodo 17- 19 febbraio 2022 (doc. 14), non effettuava il CP_1 versamento dell'incassato, pari a euro 4.663,71. No: documentale e indagato in sede di consulenza;
16.Lo stesso dicasi per le vendite effettuate l'ultima settimana di febbraio 2022: dalla relazione sulle vendite effettuate dal 23 al 26 febbraio 2022, mancava di CP_1 versare l'ulteriore incasso pari a euro 4.437,66, come si evince dal documento allegato (doc. 15). No: documentale e indagato in sede di consulenza;
17.L'agente generale i primi di marzo 2022, Pt_2 ritirava, insieme all'agente , il furgone in Testimone_1 dotazione al signor o già modo di CP_1 verificare che lo stesso era semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata dal nelle settimane CP_1 precedenti.
10 Sì: 2 testimoni;
18. Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il corretto Persona_5 Persona_6
one. Sì: 2 testimoni;
19. Man mano che passavano i mesi, durante la sua assenza, i colleghi e l'ufficio contabilità di avevano purtroppo Parte_1 modo di verificare che negli ulti avoro, all'incirca dal novembre/dicembre 2021, il aveva commesso gravi CP_1 irregolarità. No: generico e valutativo;
20. Infatti, quando , nella primavera 2022, ha Parte_1 cominciato a sollecitare il pagamento delle fatture emesse dal i clienti hanno contestato, in taluni casi, di aver già pagato, CP_1 in altri, di non aver richiesto, né acquistato né mai ricevuto dal la merce indicata nelle fatture di cui veniva sollecitato il CP_1 pagamento. No: generico;
21. La prima nota di addebito emessa a carico del signor CP_1
è la numero 1F/0000664 del 16 giugno 2022 (doc. 16: si a anche le singole fatture contestate dai clienti ed alcune dichiarazioni di questi) per l'importo di euro 3.530,10, nella quale sono indicati in dettaglio i prodotti addebitati all'agente e la numerazione delle fatture emesse a carico dei clienti e da questi contestate. No: documentale e indagato in sede di consulenza;
22. Purtroppo, nel corso dei mesi la situazione debitoria del si è ulteriormente aggravata e, quindi, per gli stessi motivi CP_1
emesse le ulteriori note di addebito: la numero 1F/0000685 del 23 giugno 2022 per l'importo di euro 29.083,20 (doc. 17: si allegano anche le singole fatture contestate dai clienti ed alcune dichiarazioni di questi), e la numero 1F/0000695 del 8 luglio 2022 per l'importo di euro 7.419,55 (doc. 18: si allegano anche le singole fatture contestate dai clienti ed alcune dichiarazioni di questi). No: documentale e indagato in sede di consulenza;
11 23.Tutte le fatture contestate dai clienti (sub docc. 16-18) recano una data di scadenza del pagamento posteriore alla data d'emissione, e cioè di vendita del prodotto: questo ha permesso al di non dover versare l'incassato alla fine delle relative CP_1 se No: documentale e valutativa la parte finale;
Sui capitoli formulati in ricorso:
1. Sul finire del mese di febbraio 2022, il 28 febbraio, il signor si assentava dal lavoro, comunicando Controparte_1 all'agente generale di essere malato;
Pt_2
No: assorbito dalla consulenza e in parte documentale;
2. inviava, a mezzo pec, la lettera di Parte_1 sospensione del mandato per malattia il 30 marzo 2022, che si rammostra al teste (doc. 7); No: documentale;
3. Nella primavera del 2022, inviava solleciti Parte_1 di pagamento ai seguenti clienti: , Parte_3
Jolly bar di Poggibonsi, di Poggibonsi, Parte_4 [...]
, Controparte_3 [...]
Controparte_4 CP_5
IE, di IE, Controparte_6 [...] di IE, Controparte_7 [...] di IE, di Controparte_8 CP_9
IE, di Controparte_10
IE, Controparte_11
, di IE,
[...] Controparte_12 CP_13 di Sovicille, di IE, Controparte_14 CP_15
Poggibonsi, di Poggibonsi, Controparte_16
I DI RISTORI Controparte_17
COSIMO E C. SAS di ER VA, Controparte_18 di IE, IL CAFFE' DEGLI AMICI DI CRESTI PAOLO di
[...]
ER VA, CA RE di CH,
, di IE, Controparte_19 CP_20
Colle AL CP_21 Controparte_22
D'EL, di IE, Controparte_24 [...]
Controparte_25 [...] di Colle AL D'EL, Controparte_26 CP_27
12 di Poggibonsi, di Colle Controparte_28 CP_29
AL D'EL, di IE, Controparte_30 [...]
, Controparte_32 [...]
, di Colle AL D'EL, Controparte_33 CP_34 [...]
di Sovi Controparte_35 Controparte_36 CP_37 di IE, , di Colle AL D'EL,
[...] Controparte_38 CP_39
di OL AL D'EL ; Controparte_40
No: documentale;
4. I suddetti solleciti di pagamento riguardavano le fatture di vendita che si rammostrano al teste (docc. 15 -17); No: documentale;
5. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state emesse dall'agente nel periodo compreso tra ottobre 2021 Controparte_1
e marzo 2022, come si evince dalla firma in calce alle stesse e dal codice agente “AI1573” indicato sui medesimi documenti;
Sì: 2 testimoni;
6. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state tutte contestate dai clienti di a cui sono intestate;
Parte_1
Sì: 3 testimoni;
7. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce già saldata in contanti al signor al momento della consegna della Controparte_1 merce;
Sì: 3 testimoni;
8. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce che il teste non ha mai acquistato, né tantomeno ricevuto dagli agenti di
, in particolare dal signor Parte_1 CP_1
Sì: 3 testimoni;
9. Il teste conferma il contenuto della contestazione espressa nel documento che si rammostra (doc. 21); Sì: 3 testimoni;
10.Il signor a trattenuto denaro contante incassati, per CP_1 le vendite nel periodo 17-19 febbraio 2022, pari a euro 4.663,71
13 nonché, per le vendite effettuate nel periodo 23 -26 febbraio 2022, pari a euro 4.437,66, come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (docc. 14 e 1 5); No: documentale e oggetto di indagine tecnica;
11. Verificato l'ammontare dell'ammanco della merce, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc.1 9), già caricata sul furgone in dotazione al signor nel CP_1 periodo gennaio febbraio 2022, sia da parte del signor Pt_2 sia dell'impiegato e del magazziniere Persona_6 Per_5
del deposito di Campi Bisenzio, ha
[...] Parte_1 emesso la fattura di addebito n. 1F/0005479 del 15 giugno 2022 per l'importo di euro 33.499,16 (doc. 19); No: documentale e oggetto di indagine tecnica;
12.Il teste conferma il contenuto dei documenti sub doc. 19 costituiti dai documenti di carico e dalle relazioni di vendita dell'agente nel periodo gennaio-febbraio 2022 (doc. CP_1
19); No: documentale;
13. I clienti hanno Parte_5 contestato di non aver ricevuto caffè già saldato a nel CP_1 periodo gennaio -febbraio 2022, rispettivamente 0 e 55, come si evince dai documenti che si rammostrano al teste (doc. 19); Sì: 2 testimoni;
14.Il documento che si rammostra è il listino prezzi di in vigore al giugno 2022 (doc. 20); Parte_1
Sì: 2 testimoni;
15. ha versato ad , nel corso del Parte_1 CP_2 rapporto, dal 1999 al 2021 contributi per il FIRR in favore del signor pari a complessivi euro 11.112,80, Controparte_1 come risulta dall'estratto riassuntivo tratto dal sito di
, che si rammostra al teste (doc. 26); CP_2 cumentale;
B) Prova testimoniale chiesta dall'agente resistente,
Controparte_1
14 a) DCV che in data prossima e vicina al 28 febbraio 2022 avete consegnato al Sig. come tale dichiaratosi agente Pt_2 generale di il furgone targato FY170YF in uso al Parte_1
Sig. Controparte_1
b) DCV che in tale occasione alcun inventario fu redatto ed alcuna contestazione Vi fu avanzata dall'incaricato di che Parte_1 apprendeva l'automezzo ed il suo contenuto direttamente al domicilio del Sig. . Controparte_1
c) DCV che in tale occasione il Sig. apprese anche il Pt_2
“TABLET” in dotazione agli agenti che era presente Parte_1 all'interno del Furgone da consegnare
1) DCV che avete in passato ricoperto il ruolo di agente di commercio della ” Parte_1 Parte_1
2) DCV che nel rapporto di agenzia con che Parte_1 avete intrattenuto era prassi consolidata quella di incassare da clienti che risultavano “bloccati” assegni a data posteriore alla consegna merci che venivano sempre e comunque accettati dalla Parte_1
[...]
3) DCV che durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con ogni settimana veniva effettuata la verifica Parte_1 del carico merci sul furgone in Vostro uso e la relazione di incassi e/o tentate vendite effettuate”
Istanza probatoria da ritenersi decaduta per tardività della costituzione.
Programmata la discussione all'udienza del 19/12/2025 ore 12:30, il giudice fissa per l'assunzione della prova orale ammessa l'udienza del 13/10/2025 ore 10:45.
All'udienza 13/10/2025, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: per , difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1
Minnucci, AN EM procuratore speciale come in atti;
per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
15 Si dà avvio alle ore 11:05 prova testimoniale, con l'introduzione del primo testimone che presta dichiarazione di impegno: OS RI (…) indicato dalla Società ricorrente.
“titolare del Bar Tabaccheria Bar Pieri di OS RI, sono stato e sono cliente di , dal 6/2021. Parte_1
7. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce già saldata in contanti al signor al momento della Controparte_1 consegna della merce;
prendo in esame i docc., si tratta di tre fatture, 14/2, 17/2 e 25/2/2022, fattura AK – 000132, AK – 000145, AK – 000185. Come abbiamo sempre fatto, al momento della presentazione della fattura pagavamo in contanti a CP_1
veniva consegnata anche la merce e stampata la
[...] fattura al momento dal rappresentante;
Adr con alcuni fornitori paghiamo a fine mese con bonifico, con altri, non solo , il pagamento avviene in contanti Parte_1 alla presentazione fattura”. lcs
Introdotto alle ore 11:22 il secondo testimone, presta dichiarazione di impegno: (…) indicato dalla Società Testimone_2 ricorrente.
“legale rappresentante della Ad maiora srl, all'epoca in località Montarioso, sono stato cliente di dal 2 Parte_1 fino al 2018 come Bar, che ha cessato al tempo come nostra gestione, in seguito come titolare di azienda di catering, allora
, fino al 12/2021. CP_41
9. Il teste conferma il contenuto della contestazione espressa nel documento che si rammostra (doc. 21); i nostri rapporti con avevano luogo a mezzo di Parte_1
per un periodo è stato male, poi abbiamo Controparte_1 on lui. Prendo in esame il documento, abbiamo ricevuto per
questa mail e abbiamo risposto che avevamo CP_41 già pagato le fatture a in contanti;
CP_1
16 Adri pagamenti a volte erano in contanti a volte con assegno a seconda dell'importo e della liquidità di cassa;
adr in questo caso, delle tre fatture saldate, al momento della consegna non ero presente, era presente il mio socio, e il pagamento è avvenuto in momento successivo, il 10/1/2022, all'atto di una successiva vista di di solito ogni 15 giorni passava”. CP_1 lcs
Introdotto alle ore 11:39 il terzo testimone, presta dichiarazione di impegno: (…) indicato dalla Società ricorrente. Controparte_30
“legale rappresentante dello Snack Bar di Simonetti M & C snc, a IE, sono stato e sono cliente , dal 2012, Parte_1
8. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce che il teste non ha mai acquistato, né tantomeno ricevuto dagli agenti di
, in particolare dal signor Parte_1 CP_1 rdo questa cosa;
prendo in esame l'estratto conto sospesi con la strisciata e le fatture correlate;
sinceramente non lo ricordo;
non sono sicuro neanche della genuinità del timbro relativo allo Snack Bar, la sigla non è la mia, né di mio fratello e neppure la scrittura in stampatello;
adr regolarmente acquistavamo il caffè, la consegna da parte di era settimanale, ed abbiamo sempre pagato con assegno, CP_1 non so se talvolta in contanti, se ne occupava mio fratello delle forniture del caffè e dei pagamenti, io seguo la cucina e lui la caffetteria” lcs
Il giudice, d'ufficio, in base alla dichiarazione del testimone, dispone ascoltarsi il fratello sul medesimo capitolo, Testimone_3 che si prova a contattare vie brevi.
Introdotto alle ore 11:58 il quarto testimone, presta dichiarazione di impegno:
(…) indicato dalla Società ricorrente. Testimone_4
“ero socio della che era ed è tuttora cliente Controparte_14 di , con altra gestione. Parte_1
17 Adr adesso sono dipendente della nuova proprietà del locale;
8. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce che il teste non ha mai acquistato, né tantomeno ricevuto dagli agenti di , in particolare dal signor Parte_1 CP_1 ricordo abbastanza bene la vicenda, siamo un piccolo locale, abbiamo ricevuto una fornitura prima di Natale e nel giro di qualche giorno ci è arrivata una fattura similare quanto ad importo ma contenente anche il riferimento a prodotti che non impiegavamo;
adr la merce del 17/12, la prima fornitura, la roba ci è arrivata, quelle dopo no;
adr ci ha chiesto a gennaio, febbraio, il Parte_1 pagamento ma noi abbiamo contestato che la merce non era arrivata;
adr ero io ad intrattenere per i rapporti con Parte_1
consegnava, fatturava, ed i sempre pagato CP_1 con assegno, talora con bonifico” lcs
Introdotto alle ore 12:13 il quinto testimone, presta dichiarazione di impegno: (…) indicato dalla Società ricorrente. Testimone_5
“sono entrato a lavorare come procacciatore di affari per
dal 1/9/1990, dopo il militare, poi sono divenuto Parte_1 agente, in seguito, ora non ricordo da quando, Agente Generale, come tuttora.
14. L'agente, infatti, aveva facoltà d'incasso, come previsto in mandato (docc. 1 e 5), e la prassi era che l'agente girava con il furgone per la tentata vendita dei prodotti ai clienti dal lunedì al giovedì e il venerdì o la settimana successiva, si recava in deposito insieme agli altri agenti ed all'agente generale per la relazione settimanale sul venduto e per Pt_2 il versamento delle somme incassate. Descrizione corretta, generalmente sì, se io non c'ero la consegna dell'incasso era effettuata direttamente al ragioniere del deposito di Firenze, a Campi Bisenzio, Persona_6
18 17.L'agente generale i primi di marzo 2022, ritirava, Pt_2 insieme all'agente , il furgone in dotazione al Testimone_1 signor e, aprendolo, avevano già modo di verificare che lo CP_1 stesso era semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata dal nelle settimane precedenti. CP_1
18. Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il corretto Persona_5 Persona_6 calcolo della merce mancante dal furgone. Preciso che il deposito non si trova IE ma a Campi Bisenzio. Ricordo il ritiro del furgone, si trattava mi pare della metà di marzo 2022, era all'Ospedale e le chiavi e il palmare per la CP_1 fatturazione ce le consegnò suo fratello. Aprendo il furgone la parte occupata dai cartoni era molto bassa, un quantitativo minimo, direi un quarto del furgone, non ci mettemmo a fare un inventario sul momento. A quell'ora il deposito era già chiuso, mi pare fosse di venerdì, e il giorno successivo oppure il lunedì, non ricordo, al primo rientro in deposito è stata controllata la rimanenza del carico con il riscontro reale, se non ricordo male io guardavo il carico e scriveva, Per_6
c'era anche ma non ricordo se al momento partecipasse Per_7 all'inventario della rimanenza furgone.
5. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state emesse dall'agente nel periodo compreso tra ottobre 2021 Controparte_1
e marzo 2022, come si evince dalla firma in calce alle stesse e dal codice agente “AI1573” indicato sui medesimi documenti;
6. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state tutte contestate dai clienti di a cui sono intestate;
Parte_1 presi in esame i do irme erano apposte sul palmare e stampate.
Il giudice sospende l'audizione.
Alle ore 12:46 viene introdotto il sesto testimone che presta dichiarazione di impegno e si qualifica:
(…) indicato dalla Società ricorrente: Testimone_1
“agente di , dal 2009 circa. Parte_1
14. L'agente, infatti, aveva facoltà d'incasso, come previsto in mandato (docc. 1 e 5), e la prassi era che l'agente girava con il furgone per la tentata vendita dei prodotti ai clienti dal lunedì al
19 giovedì e il venerdì o la settimana successiva, si recava in deposito insieme agli altri agenti ed all'agente generale Pt_2 per la relazione settimanale sul venduto e per il versamento delle somme incassate. Bene o male la prassi è questa, può variare un giorno, soprattutto nel carico per esigenza di coordinamento.
17.L'agente generale i primi di marzo 2022, Pt_2 ritirava, insieme all'agente , il furgone in Testimone_1 dotazione al signor o già modo di CP_1 verificare che lo stesso era semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata dal nelle settimane CP_1 precedenti. le date non ricordo, ricordo di aver accompagnato l'Agente Generale a prendere il furgone, ricordo solo questo, gli ho dato solo un passaggio a prendere questo furgone, non so per quale motivo, anzi ricordo, si era sentito male e il furgone CP_1 andava recuperato. Adr non ricordo di avere partecipato alla sua apertura e successiva verifica del contenuto;
adr lui, entro il contatto con il fratello di Pt_2 CP_1 per incontrarsi al furgone, per le chiavi, il tablet e i documenti;
adr io ho lasciato l'Agente Generale sul posto e ho proseguito”.
14.Il documento che si rammostra è il listino prezzi di in vigore al giugno 2022 (doc. 20), anzi doc. Parte_1
27: i prezzi € più € meno non mi posso ricordare, anche guardando gli articoli nel loro complesso si fa male a ricordare una data precisa, ma ad es. un articolo come il 225 Terra in grani da 1 kg, può tornare con il 2021”. lcs
Alle ore 13:09 viene introdotto il settimo testimone che presta dichiarazione di impegno e si qualifica:
) indicato dalla Società ricorrente: Persona_6 istrativo di , dal 1991. Parte_1
20 14.Il documento che si rammostra è il listino prezzi di in vigore al giugno 2022 (doc. 20), anzi doc. Parte_1
27: è il listino prezzi, ma farei fatica a individuare un riferimento temporale, anche prendendo in esame singoli prezzi, con certezza non glielo so dire.
18. Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il corretto Persona_5 Persona_6
one. Adr io non ricordo di avere partecipato a questa verifica, poi non rientrava nelle mie mansioni;
Reintrodotto il testimone in confronto, conferma di Pt_2 avere il ricordo di aver effettuato la verifica insieme al testimone
Per_6
Prosegue il testimone Per_6
“non ho questo ricord agli occhi, di essere andato lì al furgone, è passato poi del tempo. Magari lui mi ha dettato quanto riscontrato e determinato, casomai ho contabilizzato”. lcs
Alle ore 13:25 la prova viene sospesa.
Alle ore 14:36 pervenuto il testimone indicato d'ufficio si riprende con la su audizione, come ottavo testimone: (…) indicato dalla Società ricorrente: Testimone_3
k Bar di Simonetti M & C snc, a IE, sono stato e sono cliente , dal 2012. Parte_1
8. La fattura che si rammostra al teste e il teste preciserà esattamente quale (docc. 16 -18) si riferisce a merce che il teste non ha mai acquistato, né tantomeno ricevuto dagli agenti di
, in particolare dal signor Parte_1 CP_1
è vero che nell'esercizio sono io ad occuparmi del Bar e delle sue forniture. Prendo in esame l'estratto conto sospesi con la strisciata e le fatture correlate.
21 Io ho sempre pagato alla consegna con assegno e quindi lo rappresentai all'Agente Generale che provvide alla Pt_2 annotazione che compare sulla strisciata a fronte del mio stupore. Adr appare merce consegnata e non pagata, un sospeso cosa che come detto non poteva sussistere nel nostro caso, di qui l'annotazione”. lcs
Alle ore 14:49 viene reintrodotto il testimone Tes_5
[...]
Il testimone, su disposizione del giudice, con il consenso delle parti, nei locali della Cancelleria ha preso in esame la documentazione che provvede ad illustrare anche a mezzo tabella riepilogativa compilata sul momento.
Si riprendono i capitoli:
5. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state emesse dall'agente nel periodo compreso tra ottobre Controparte_1
2021 e marzo 2022, come si evince dalla firma in calce alle stesse e dal codice agente “AI1573” indicato sui medesimi documenti;
6. Tali fatture di vendita (docc. 16-18) sono state tutte contestate dai clienti di a cui sono intestate;
Parte_1
Nel mio elaborato appena stilato nella colonna di sinistra è riportato il codice cliente;
nella parte centrale ho messo l'intestazione, identifica il cliente, e l'indicazione dei documenti messimi a disposizione;
nella colonna di destra, in carattere rosso, sono evidenziate le contestazioni del cliente: in molti casi, più della metà indicativamente, si tratta di fatture emesse su merce non consegnata;
in molti casi il cliente ha dichiarato di aver pagato
o in contanti o con assegni;
in alcuni casi si tratta di merce fatturata ma non consegnata;
in alcuni casi merce pagata ma non consegnata. In due casi, e non ho annotato la CP_37 Controparte_33 contestazione, ma ritengo si tratti di merce che si affermava pagata. Nel caso , che non servivamo da tempo, Controparte_4 ci sono delle fatture emesse tutte lo stesso giorno ad ore improbabili.
22 Adr gli elementi che distinguono la fatturazione da un agente ad altro sono il codice agente, nel caso il AI 1573 riferibile a CP_1 poi c'è il dato temporale di operatività di si sentì male il CP_1 sabato il 27 o 28/2/2022, i documenti che ho esaminato si riferiscono a periodo antecedente,
Dopo il 28/2 sono subentrato io al suo posto e per un primo periodo andavamo a fatturare con il suo codice, fino alla sostituzione del codice, comunque dal 1°/3 le bolle di carico del furgone fanno riferimento al furgone di scorta che avevo preso io per le consegne, la fornitura, l'incasso, carico e scarico del furgone da allora ho gestito io.
13. I clienti hanno contestato di Parte_5 non aver ricevut el periodo gennaio - CP_1 febbraio 2022, rispettivamente per kg 80 e 55, come si evince dai documenti che si rammostrano al teste (doc. 19); hanno emesso assegni di importo più alto rispetto alle fatture, il caso è compreso nella tabella che ho redatto, non il caso Pt_5 del tutto analogo, il maggior prezzo è stato compensato Pt_5 con forniture successive, nel caso si trattava di una differenza Pt_5 di circa € 3.000,00, mentre 6.000,00 nel caso , per quanto Parte_5 possa oggi ricordare, si ricava anche dalla documentazione sub 19, le ultime due pagine.
14 Il documento che si rammostra è il listino prezzi di Parte_1 in vigore al giugno 2022 (doc. 20), anzi doc. 27:
[...]
è il listino prezzi, ma farei fatica a individuare un riferimento temporale, anche prendendo in esame singoli prezzi, con certezza non glielo so dire. Per verificare l'epoca del listino possiamo fare solo un riscontro con la fatturazione. lcs
Il giudice acquisisce agli atti la tabella redatta in data odierna in udienza dal testimone Pt_2
L'avv. Minnucci per la Società ricorrente insiste nella ammissione dei testimoni intimati e non comparsi.
Il giudice – alle ore 15:45 - ritiene la causa matura per la decisione e conferma la programmazione decisoria all'udienza del
23 19/12/2025, ore 9:45, autorizzando note difensive finali entro il 9/12 e aula virtuale come da separata autorizzazione.
All'udienza 19/12/2025, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi: da remoto per l'avv. Remo Alfisi;
Controparte_1 nessuno compare per . Parte_1
Stante l'assenza di controparte il giudice ritiene opportuno, concorde l'avv. Alfisi, aggiornamento della discussione, stessa modalità, all'udienza del 29/12
All'udienza 29/12/2025, nella causa n. 930/2022 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per , l'avv. Anna Maria Minnucci: Parte_1 per l'avv. Remo Alfisi. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice, alle ore si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Premessa sulla vicenda sostanziale e pretesa della preponente . Parte_1
Il convenuto, è stato agente di Controparte_1
dal 2/1999 (doc. 1 ric.), senza esclusiva Parte_1
24 e senza deposito, per la promozione di vendite di caffè ai bar e agli esercenti, nella regione Toscana, in particolare nelle località individuate nella cartina geografica allegata (cfr. ancora doc. 1). Il contratto era stato successivamente integrato con altre pattuizioni: il 20/11/1999 (doc. 2 ric.), l'1/7/2002 (doc. 3 ric.), l'1/7/2010 (doc. 4 ric.), e infine sostituito con un nuovo mandato, non novativo, del 29/12/2017, con efficacia dall'1/1/18 (doc. 5 ric.). Alla clausola n. 6 (v. ancora doc. 5 ric.), di quest'ultimo accordo, così come nei precedenti mandati, era prevista la facoltà d'incasso, remunerata da una indennità definita alla clausola 20 del medesimo contratto.
Sul finire del 2/2022, l'agente si assentava dal lavoro causa malattia, che peraltro non sarebbe stata giustificata da alcun certificato medico, ma solo dichiarata all'agente generale Pt_2
Pertanto, inviava lettera di sospensione del mandato per Parte_1 malattia il 30/3/2022, dopo aver atteso il suo rientro (doc. 7 ric.), dovendo assegnare la zona geografica seguita dal ad altro CP_1 agente.
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'agente, il 30/3/2022 inviava la lettera di sospensione Parte_1 del mandato per malattia (doc. 7 ric.).
Nel frattempo, denuncia la ricorrente di aver avuto modo di constatare gravi irregolarità commesse dall'agente nell'ultimo periodo del rapporto e così, il 16/9/2022 inviava disdetta per giusta causa a decorrere dal 30/9/2022, termine della sospensione per malattia (doc. 8 ric).
Il ricorso giudiziale proposto da concerne Parte_1
l'accertamento delle somme e merci che si affermano sottratte dal convenuto nell'ultimo periodo del rapporto, il cui importo viene richiesto a titolo di risarcimento del danno.
L'ammanco di incassi e merci calcolato da per quanto Parte_1 ad oggi a conoscenza, ammonterebbe ad € 82.633,38 (doc. 12 ric.), nei confronti dei clienti indicati nel documento prodotto sub 13 ric.
Ai docc. 14 e 15 erano specificati gli ammanchi di incassi.
25 I documenti citt. riguardano le relazioni delle vendite dei periodi 17-19/2 e 23-26/2/ 2022, nonché le fatture evidenziate nelle relazioni, tutte sottoscritte dall'agente e, infine, il mancato versamento, dell'importo di € 4.663,71 ed € 4.437,66 e quindi complessivamente € 9.101,37.
Inoltre, l'agente generale i primi di 3/2022, Pt_2 ritirava, insieme all'agente , il furgone in Testimone_1 dotazione all'agente e, aprendolo, avevano modo di CP_1 verificare che lo ste semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata nelle settimane precedenti. Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il Persona_5 Persona_6 la al furgone.
Ulteriormente, quando nella primavera del 2022 Parte_1 ha cominciato a sollecitare nto delle fatture emesse dall'agente, i clienti hanno contestato, in taluni casi, di aver già pagato, in altri, di non aver richiesto, né acquistato né mai ricevuto dall'agente la merce indicata nelle fatture di cui veniva sollecitato il pagamento.
Le fatture contestate dai clienti (sub docc. 16-18) ric. recano una data di scadenza del pagamento posteriore alla data d'emissione, e cioè di vendita del prodotto: questo avrebbe permesso all'agente di non dover versare l'incassato alla fine delle relative settimane. Che le fatture contestate (sub docc. 16-18 citt.) si riferiscano a vendite effettuate dall'agente si CP_1 evincerebbe, sia dalla firma in calce alle stesse, sia dal codice dell'agente su di esse indicato AI1573, proprio dell'ex agente. Venivano, perciò, emesse le note di addebito: 1F/0000664 del 16/6/2022 per l'importo di € 3.530,10 (doc. 16 ric.), 1F/0000685 del 23/6/2022 per l'importo di € 29.083,20 (doc. 17 ric.), 1F/0000695 del 8/7/2022 per l'importo di € 7.419,55 (doc. 18 ric.).
I clienti, che avrebbe tutti chiamati a Parte_1 confermare la contestazione, a mezzo prova testimoniale erano elencati al punto 25 del ricorso, pp. 6-8.
26 Infine, emetteva la fattura numero 1F/0005479 del Parte_1
15/6/2022 per l'importo di € 33.499,16 (doc. 19 ric., anche documenti di carico della merce da parte dell'agente da 1 a CP_1
2/ 2022 e le relazioni di vendita settimanali del medesimo periodo) che si riferisce alla merce caricata sul furgone dell'agente, nelle ultime settimane di lavoro, non fatturata a nessun cliente né trovata sul suo furgone, nonché, in parte, per merce che era stata pagata da due clienti e non fatturata né Parte_5 CP_27 consegnata, come si evincerebbe dalle email dell'agente generale (doc. 19 ric. cit.). Pt_2
L'importo della merce addebitata all'agente convenuto (doc. 19 ric.) risulterebbe dall'applicazione del listino in vigore al momento dell'emissione della fattura (doc. 20 ric.) con applicazione di uno sconto del 20% (doc. 19ric. cit.).
Infine, essendosi l'agente reso colpevole di indebita trattenuta di incassi, non risulterebbe dovuta l'indennità di cessazione del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 10, lett. I) dell'AEC settore industria 2002 e 2014 (docc. 24-25 ric.).
È poi stato allegato un estratto dal sito (doc. 26 CP_2 ric.), da cui risulterebbe che abbia versato all'ente Parte_1 previdenziale, l'importo di € 11. 1999 al 2021, pertanto, si è chiesto l'accertamento che il FIRR non risulta dovuto all'agente e il diritto di ad ottenere la restituzione del suddetto Parte_1 importo da o dall'agente, qualora Ente avesse, nel CP_2 frattempo, versato al signor detto importo. CP_1
*
§ 2. La costituzione, tardiva, del convenuto, agente CP_1
Quella proposta da non sarebbe altro che una Parte_1
“ricostruzione partigiana e fondata su documenti provenienti dallo stesso ricorrente, a cui si tenta di dare un rilievo che, invero, non posseggono”.
Si narra (punto 13 del ricorso) di mancati versamenti di incassi effettuati nelle ultime due settimane di 2/2022.
27 Ebbene ciò che viene indicato come “mancato incasso” altro non sarebbe che la mancata consegna di assegni, poi pervenuti a e da questa incassati. Parte_1
Sul punto l'agente ritiene necessaria una severa indagine sui conti correnti della dove venivano depositati gli Parte_1 assegni dei clienti consegnati dagli agenti.
Pare fosse prassi, consentita e tollerata da (e Parte_1 sul punto le testimonianze richieste lo avrebbero confermato) quella di segnare come incassato per contanti il corrispettivo di merce consegnata che però veniva pagata con assegni “a data” per quei clienti etichettati come “bloccati”. Tali assegni venivano consegnati dall'agente al mandante in occasione delle relazioni settimanali. Con ricorrenza settimanale, ed in occasione delle verifiche cui erano sottoposti tutti gli agenti, consegnava assegni CP_1 circolari tratti dal proprio conto corrente a per la Parte_1 esatta corrispondenza al contante incassato man di mano e che veniva versato in banca per evitare ogni rischio.
Di questi alcuni (fotografati dall'agente) sono allegati alla memoria difensiva sub 3. Dall'allegato sub 3, si evincerebbe che l'agente depositava in gli assegni a data che recuperava dai clienti. E Parte_1 questo sarebbe facilmente desumibile dal fatto che alcuni assegni portano data di quando il resistente era ricoverato e che erano stati appresi tempo prima e consegnati a . Parte_1
Una semplice verifica a campione, ad esempio, sull'assegno Banca MPS numero 0949339627-02 del cliente di importo € 645,95 che reca data 29/3/2022 Pt_5 dimostrerebbe il suo incasso da , ma non certo Parte_1 consegnato da in data po al momento che CP_1 questi era ricoverato. E così tutti gli altri che hanno data successiva al suo ricovero.
La richiamata mail (allegata al num. 19 del Pt_2 ricorso) narrerebbe proprio di assegni consegnati da Pt_5 all'Agente. Ebbene tali assegni erano intestati a
[...]
che li incassava. Come si incassa un assegno senza Parte_1
28 fatturare o consegnare merce? Insomma, come questa circostanza può essere utile alle infondate tesi avversarie? si domanda l'agente convenuto.
Quanto alle vendite effettuate dall'agente per cui questo mancherebbe asseritamente di versare i danari corrispondenti nelle casse di . Parte_1
Ebbene- rileva l'agente - in queste ricevute che parlano di incasso per contanti, si rinviene la data del 24/2 data in cui l'agente si sottopone a RX del torace (vedi doc. 4), ancora la data del 25/2/2022, data in cui l'agente è ricoverato, del 26/2/2022 data in cui l'agente è ricoverato, del 27/2 e così via (allegato 15 ricorso
). Tutte date in cui l'agente non è certamente stato ad Parte_1 lcunché, e nemmeno avrebbe potuto giacendo in un letto di ospedale.
Evidente, dunque, per l'agente che la documentazione prodotta da sia carente o quantomeno diversamente interpretabile. Parte_1 ostruzione dei fatti da parte di vi sarebbero Parte_1 evidenti lacune confermate dalle varie contraddizioni documentali, il tutto ancorato ad elementi e costrutti autoprodotti, che mettono quantomeno in dubbio che l'agente sia stato messo in grado di replicare.
Alle pp. 8 ss. della propria memoria l'agente contesta poi l'esistenza di alcuna prova in ordine all'ammanco di merce denunciato in relazione all'apprensione del furgone trovato vuoto, una verifica condotta senza alcuna garanzia.
*
§ 3. Sulla nullità del ricorso per indeterminatezza: infondatezza della eccezione processuale.
Il convenuto ha eccepito, sulla base dell'art. 414 cpc, che il ricorso non avrebbe quella “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
“L'esposizione dei fatti e le allegazioni difensive” posti dalla ricorrente a fondamento della domanda giudiziale non sarebbero
“affatto dettagliati in maniera precisa ed esaustiva”.
29 “La stessa allegazione, sotto il medesimo numero, di molteplici documenti anche scollegati tra loro e la ricostruzione poco chiara dei fatti, non consentono di avere massima chiarezza sulla fattispecie sottoposta all'esame del Giudice, ma, soprattutto, non permettono una adeguata difesa rispetto alle circostanze, di fatto e di diritto, su cui si basa la domanda”.
“Di non secondaria importanza il fatto che le allegazioni di parte ricorrente – per come fatte - impediscono il contrapposto onere di contestazione specifica del resistente. Lacuna irrimediabile”.
“Sul punto emerge anche la incompatibilità di molti allegati ad essere utili allo scopo che il ricorrente si era prefissato”.
Tale è stata la fiducia dell'avversaria ricorrente nella capacità di discernimento del giudice, che non parrebbe trovarsi traccia di argomentazione difensiva sulla questione.
Questa fiducia, talora mal riposta, non lo è stata in questo caso, dove ci limiteremo a rilevare – ripercorrendo la stessa premessa sulla vicenda sostanziale e pretesa della preponente
– che senza ombra di dubbio l'atto introduttivo del Parte_1 giudizio contiene “3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”, in base all'art. 414 cpc. Il legislatore processuale civile non richiede esattamente che l'allegazione del fatto costitutivo sia “dettagliata in maniera precisa ed esaustiva”. L'allegazione non potrà essere generica, oppure contraddittoria, oppure oscura, confusa, ma una allegazione chiara, specifica ed esaustiva del fatto costitutivo dà il lasciapassare ad un ricorso giudiziale, e il ricorso della ne esibisce tutti i connotati. Parte_1
*
§ 4. Della tardività della costituzione dell'agente e CP_1
i suoi effetti.
La Società ricorrente, preso atto e ribadito che controparte si è costituita tardivamente, con le conseguenti decadenze di
30 cui all'art. 416 c.p.c., trae la conseguenza che “gli assunti di
e la documentazione allegata devono considerarsi Parte_1 confermati” e ha chiesto “che venga dato altresì atto che le circostanze dedotte da debbono considerarsi confermate Parte_1
e così tutte le voci di cr ate e la documentazione versata”.
Al riguardo osserviamo, che se neppure dalla contumacia possono trarsi nel nostro ordinamento le conseguenze processuali ai fini decisori sopra esposte dalla Società ricorrente, a maggior ragione, diremmo, possono trarsi da una costituzione tardiva, come nella fattispecie, che comporta esclusivamente la maturazione di preclusioni di merito e istruttorie, dalla quale non scaturisce la non contestazione del fatto costitutivo, salva ovviamente l'ipotesi, nel caso non realizzatasi di effettiva, specifica non contestazione.
*
§ 5. Il comportamento del convenuto personalmente, processuale e sostanziale. Limiti di significatività.
L'art. 116 cpc (ALutazione delle prove), dispone al co. 2 che il giudice possa desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente (art. 117 cpc, Interrogatorio non formale delle parti) e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Al netto delle precarie condizioni sanitarie (principalmente cardiopatiche) dell'agente pur nel non decisivo peso da CP_1 accordare ai fini decisori a tegno, giustificato in ogni caso, per la mancata comparizione all'udienza del 16/6/2023, deve tuttavia rilevarsi la mancata comparizione all'udienza del 13/10/2025, con le conseguenze da trarre ex art. 232 cpc in termini di mancata risposta a rendere interrogatorio formale (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio).
Ma è sul piano sostanziale che l'agente a fronte degli CP_1 addebiti che progressivamente veniva elaborando in suo Parte_1 pregiudizio muovendo dal proprio, non consta essersi preoccupato di una qualche contestazione. Disinteresse completato dalla tardività
31 della costituzione in giudizio, processualmente sanzionata, che può tuttavia ragionevolmente alimentarsi della sopravvenuta precarietà patologica, dato che induce, in particolare nel caso concreto, a ricercare doverosamente altrove la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria della . Pt_7
*
§ 6. La consulenza tecnica d'ufficio.
L'indagine contabile, sulla posizione di quesito del 21/7/2023 (v. sopra verbale di udienza e sua riproduzione nei successivi §§) è stata completata l'8/2/2024, con il deposito della relazione definitiva.
Delle osservazioni delle parti, DOC. aa – Osservazioni parte attrice e DOC. bb – Osservazioni parte convenuta, riprese infine nelle note difensive finali, la consulente ha condotto specifica, condivisibile disamina, alle pp.
4-8 della propria relazione.
Alle pp.
9-14 l'analitica esplicazione della diversa documentazione contabile utilizzata.
*
§ 7 Docc. 14 e 15 ric.: contenenti specificazione di ammanchi di incassi. I documenti citt. riguardano le relazioni delle vendite dei periodi 17-19/2 e 23-26/2/ 2022, nonché le fatture evidenziate nelle relazioni, tutte sottoscritte dall'agente e, infine, il mancato versamento, dell'importo di € 4.663,71 ed
€ 4.437,66 e quindi complessivamente € 9.101,37.
Al ctu è stato precisato il quesito che segue:
1. quanto all'importo di euro 4.663,71 per mancato versamento di incassi in contanti, dica il CTU se tale importo corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati sia nella fattura 155 del 19.2.22 sia nelle ricevute di incassi allegate al doc. 14 relative agli incassi effettuati dal signor nel CP_1
32 periodo 17-19 febbraio 2022, indicati nel prospetto del medesimo doc. 14; 2. quanto all'importo di euro 4.437,66 per mancato versamento di incassi in contanti, dica il CTU se tale importo corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati nelle fatture e ricevute di incassi allegate al doc. 15 relative agli incassi effettuati dal signor CP_1 nel periodo 23-26 febbraio 2022, indicati nel prospetto del medesimo doc. 15;
In merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confermato che l'importo di € 4.663,71 corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati nelle fatture e ricevute di incassi allegate al doc. 14. Sulla base dell'analisi dei documenti allegati al doc. 14 sono stati di seguito calcolati (relaz. pp. 15-16) gli importi incassati dall'agente, secondo l'ipotesi A (sono stati considerati tutti i clienti oggetto di contestazione).
Ai fini della propria relazione la consulente ha elaborate per ciascuno dei punti di quesito da 1 a 5 due ipotesi: nell'ipotesi A, vengono considerate tutte le contestazioni fatte sui clienti;
nell'ipotesi B, vengono considerate solo le contestazioni che hanno ad oggetto clienti presenti nel conferimento di mandato (allegato A del doc. 5 ). Parte_1
Riterremmo ragionevole dalla documentata fatturazione e incasso trarre la necessaria conseguenza dell'obbligo di versamento, a fronte di una attività promozionale comunque svolta nell'interesse aziendale.
Proseguendo, in merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, l'importo di € 4.437,66 non corrisponde al totale dei versamenti in contanti indicati nelle fatture e ricevute di incassi allegate al doc. 15, al netto dei documenti che sono stati considerarti come pagati. La differenza tra i documenti elencati nel riepilogo di p. 2 del doc. 15 e l'elenco dei documenti consiste nella mancanza della ricevuta di incasso n. AK/000143 del 13/02/2022 al cliente RB LV (Bar Pizzeria Bellavista). Il totale discende, dunque, ad € 4.369,18.
33 Rilevando poi che le seguenti ricevute di incasso (TIPOLOGIA 4) sono state emesse il 26/2/2022 data in cui l'agente risulta essersi ricoverato in ospedale, la consulente ha ritenuto, pertanto, che detti importi non possano essere stati incassati (1. N. AK/000156 di € 263,65; 2. N. AK/000157 di € 252,00; 3. N. AK/000159 di € 70,00). Il rilievo non è decisivo, perché le tre fatture di vendita del 26/2/2022 sono state emesse nella mattinata, la più tarda alle 13:16, la fattura di di IE (cfr. doc. 15)(note difensive finali , CP_37 Parte_1
A lato della trattazione del punto la consulente ha evidenziato alcune criticità suscitate dall'analisi del doc. 15 (pp. 21-22 relaz.), ma da esse, infine, non ha ritenuto di trarre una ulteriore rideterminazione contabile.
*
§ 8 Note di addebito: 1F/0000664 del 16/6/2022 per l'importo di € 3.530,10 (doc. 16 ric.), 1F/0000685 del 23/6/2022 per l'importo di € 29.083,20 (doc. 17 ric.), 1F/0000695 del 8/7/2022 per l'importo di € 7.419,55 (doc. 18 ric.).
3. quanto all'importo di euro 3.530,10 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000664 del 16 giugno 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 16, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
4. quanto all'importo di euro 29.083,20 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000685 del 23 giugno 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 17, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
5. quanto all'importo di euro 7.419,55 di cui alla nota di addebito numero 1F/0000695 del 8 luglio 2022, confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 18, contestate dai clienti e verificare la corrispondenza anche degli importi;
Quando nella primavera del 2022 ha cominciato Parte_1
a sollecitare il pagamento delle fatture emesse dall'agente, i clienti hanno contestato, in taluni casi, di aver già pagato, in
34 altri, di non aver richiesto, né acquistato né mai ricevuto dall'agente la merce indicata nelle fatture di cui veniva sollecitato il pagamento. Le fatture contestate dai clienti (sub docc. 16-18) ric. recano una data di scadenza del pagamento posteriore alla data d'emissione, e cioè di vendita del prodotto: questo avrebbe permesso all'agente di non dover versare l'incassato alla fine delle relative settimane. Che le fatture contestate (sub docc. 16-18 citt.) si riferiscano a vendite effettuate dall'agente si evincerebbe, sia dalla firma CP_1 in calce alle stesse, sia dal ll'agente su di esse indicato AI1573, proprio dell'ex agente. I clienti, che avrebbe tutti chiamati a confermare la Parte_1 contestazione, a mezzo prova testimoniale erano elencati al punto 25 del ricorso, pp. 6-8.
Il giudice ha ammesso la prova secondo un principio di economia processuale che ha dato essenziale conferma del fenomeno.
Sub 3, in merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confrontato i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture, allegate pure al doc. 16, come da allegato (doc. c.). Dal confronto è stato possibile rilevare una differenza nell'importo con il cod. 254 addebitato nella fattura 1F/0000664 del 16/6/2022 per € 688,62 più iva a fronte del maggiore importo addebitato indicato nella fattura AK/000205 emessa il 18/3/2022. La consulente in merito alla fattura AK/000205 ha condotto alcuni rilievi, in particolare che la scadenza della fattura era il 30/4/2024 data in cui l'agente era sospeso e quindi impossibilitato all'incasso. Il consulente di parte ha depositato due nuove fatture AK/000128 del 12/2/2022 e AK/000174 del 30/2/2022 la cui somma corrisponde con l'importo indicato nella fattura 1F/0000664 del 16/6/2022. In disparte la tardività dell'integrazione documentale, la stessa non è idonea a modificare i conteggi elaborati. Quindi, in merito alla richiesta di € 3.530,10, la consulente ha elaborato due ipotesi sulla base di seguenti criteri: IPOTESI A:
- sono stati considerati tutti i clienti su cui sono state mosse delle contestazioni;
35 - le fatture della tipologia 3 (cioè quelle a data di scadenza a 30 o 60 giorni) sono state considerate incassate dall'agente solo se la data di scadenza fosse anteriore al 26/2/2022. Pertanto, sono state espunte dall'elenco le fatture con data di scadenza pari e successiva al 26/2/2022; sono state espunte dell'elenco le fatture emesse in data pari e successiva al 26/2/2022. Dalla tabella allegata (doc. d) risultano fatture emesse e ragionevolmente incassate dall'agente per € 1.931,39.
Sub 4, in merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confrontato i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture o il minor importo risultante dall'estratto conto sospesi, allegate pure al doc. 17, come da allegato (doc. f.). Dal confronto è stato possibile rilevare le seguenti differenze In merito alla richiesta di € 29.083,20, la consulente ha elaborato due ipotesi sulla base di seguenti criteri, per l'ipotesi A: sono stati considerati tutti i clienti su cui sono state mosse delle contestazioni;
le fatture della tipologia 2 (cioè quelle con pagamento a vista) sono state considerate incassate dall'agente; le fatture della tipologia 3 (cioè quelle a data di scadenza a 30 o 60 giorni) sono state considerate incassate dall'agente solo se la data di scadenza sia stata anteriore al 26/2/2022. Pertanto, sono state espunte dall'elenco le fatture con data di scadenza pari e successiva a quella data e sono state espunte dell'elenco le fatture emesse in data pari e successiva al 26/2/2022. Dalla tabella allegata (DOC. g) risultano fatture emesse e ragionevolmente incassate dall'agente per € 21.067,54.
Sub 5, in merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confrontato i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, con le fatture o il minor importo risultante dall'estratto conto sospesi, allegate pure al doc. 17, come da allegato (doc. i). Dal confronto è stato possibile rilevare le seguenti differenze. In merito alla richiesta di € 7.419,55, la consulente ha rilevato che ai fini del calcolo sono stati utilizzati i seguenti criteri: non sono state elaborate due ipotesi perché tutti i clienti su cui sono state mosse delle contestazioni sono presenti
36 nell'allegato A del contratto di mandato;
le fatture della tipologia 2 (cioè quelle con pagamento a vista) sono state considerate incassate dall'agente; le fatture della tipologia 3 (cioè quelle a data di scadenza a 30 o 60 giorni) sono state considerate incassate dall'agente solo se la data di scadenza è anteriore al 26/2/2022. Pertanto, sono state espunte dall'elenco le fatture con data di scadenza pari e successiva al 26/02/2022 e sono state espunte dell'elenco le fatture emesse in data pari e successiva al 26/2/2022. Dalla tabella allegata (doc. l) risultano fatture emesse e ragionevolmente incassate da per € 3.848,93. CP_1
*
§ 9. fattura numero 1F/0005479 del 15/6/2022 per l'importo di
€ 33.499,16 (doc. 19 ric., anche documenti di carico della merce da parte dell'agente da 1 a 2/ 2022 e le relazioni di vendita CP_1 settimanali del medesimo periodo) che si riferisce alla merce caricata sul furgone dell'agente, nelle ultime settimane di lavoro, non fatturata a nessun cliente né trovata sul suo furgone, nonché, in parte, per merce che era stata pagata da due clienti Parte_5
e non fatturata né consegnata, come si evincerebbe CP_27 dalle email dell'agente generale (doc. 19 ric. cit.). Pt_2
6. quanto all'importo di euro 33.499,16 di cui alla fattura numero 12/0005479 del 15 giugno 2022 confrontare i prodotti addebitati all'agente ivi indicati in dettaglio e i relativi importi, anche con i documenti di carico e scarico merci, allegati pure al doc. 19, relativi ai prodotti caricati sul furgone in dotazione dal signor CP_1 nel periodo 4 gennaio-25 febbraio 2022 e verificare la corrispondenza di quanto addebitato in fattura con i prodotti che l'agente non ha fatturato per le vendite ovvero non h consegnato ai clienti, nel medesimo periodo, nonché verificare gli importi addebitati al cui è stato applicato lo sconto del 20% rispetto CP_1 al listino prezzi sub doc. 20.
L'agente generale i primi di 3/2022, ritirava, insieme Pt_2 all'agente il furgone in dotazione all'agente Testimone_1
e, aprendolo, avevano modo di verificare che lo stesso era CP_1 semivuoto, nonostante l'ingente quantitativo di merce caricata nelle settimane precedenti.
37 Successivamente i dipendenti del deposito di IE,
e potevano effettuare il Persona_5 Persona_6 corretto calcolo della merce mancante dal furgone. L'importo della merce addebitata all'agente convenuto (doc. 19 ric.) risulterebbe dall'applicazione del listino in vigore al momento dell'emissione della fattura (doc. 20 ric.) con applicazione di uno sconto del 20% (doc. 19ric. cit.).
In merito alla specifica verifica suggerita da parte attrice, la consulente ha confrontato i prodotti addebitati all'agente con i documenti di carico e scarico merci. La differenza tra:
- le merci indicate nei documenti di carico, e
- le merci indicate in ciascun Riepilogo Stock Analitico come uscite (“USC”) non corrisponde né con le merci addebitate all'agente e né con la giacenza indicata nell'ultimo Riepilogo stock analitico del 23.02.2022 (v. tabella pp. 32-24 relazione).
In merito alla richiesta di € 33.499,16 la consulente ha elaborato il calcolo seguendo il suddetto iter logico, elaborato nella tabella allegata (DOC. m):
- individuato lo stock iniziale delle merci nella giacenza indicata nel Riepilogo Stock Analitico del 23/02/2022 ore 08:57 (DOC. 19 parte attrice) [STOCK]
- aggiunto le merci indicate nelle bolle del 23/02/2022 e 25/02/2022 (DOC. 19 parte attrice) [CARICO]
- sottratto le merci fatturate nel periodo successivo al 23/02/2022 (DOCC. DA 14 A 18 di parte attrice) [FATTURATO]
- trascritto le quantità indicate a penna che risultano presenti all'interno del furgone (DOC. 19 parte attrice)
[FURGONE]
- rilevato la differenza di merci non fatturate e non presenti nel furgone [CALCOLATO] dalla seguente operazione algebrica = [STOCK] + [CARICO] – [FATTURATO] – [FURGONE]
- trascritto le quantità di merci addebitate all'agente
[CONTESTATO IN FATTURA],
- considerato [CONSIDERATO] il minore importo tra quello
[CALCOLATO] e quello [CONTESTATO IN FATTURA]
38 - individuato l'ultimo prezzo applicato, ove rinvenibile dalle fatture emesse (DOCC. DA 14 A 18) e in mancanza a quello indicato nel listino prezzi (DOC. 27 parte attrice).
- Applicato lo sconto del 20% come nella fattura emessa dalla società mandante, nonché l'IVA. Da tale conteggio risulta che il valore dell'eventuale ammanco di merci è pari ad € 7.359,62, corrispondenti ad € 8.883,77 comprensivi di IVA.
Le risultanze della prova testimoniale ( e Pt_2 Tes_1
non consentono assolutamente una tracciabilità della Per_6 verifica che possa ritenersi prevalente sugli unici dati di attendibilità oggettiva utilizzati dalla consulente.
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In ordine al titolo debitorio, gli importi sono stati richiesti a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, ex art. 1453 c.c., ovvero ex art. 1218 c.c., oppure da fatto illecito ex art. 2043 c.c., ovvero, infine, ex art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento senza causa.
Optiamo per il titolo risarcitorio correlato a responsabilità per inadempimento.
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Infine, essendosi l'agente reso responsabile di indebita trattenuta di incassi, con conseguente giusta causa del recesso della preponente, non risulta dovuta l'indennità di cessazione del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 10, lett. I) dell'AEC settore industria 2002 e 2014 (docc. 24-25 ric.).
La domanda di accertamento negativo è fondata.
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È poi stato allegato un estratto dal sito (doc. 26 CP_2 ric.), da cui risulterebbe che abbia versato all'ente Parte_1 previdenziale, l'importo di € 11.112,80, dal 1999 al 2021, pertanto, è stato chiesto l'accertamento che il FIRR non risulta dovuto
39 all'agente e il diritto di ad ottenere la restituzione del Parte_1 suddetto importo da o dall'agente, qualora Ente avesse, CP_2 nel frattempo, versato al signor detto importo. CP_1
Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. CP_2
Alla cessazione del mandato di agenzia, la liquida CP_42 all'agente le relative cifre accantonate.
Domanda meritevole di accoglimento anch'essa.
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Alla parzialità della soccombenza consegue parziale compensazione tra le parti delle spese del processo, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accerta la giusta causa del recesso della ricorrente, preponente , dal rapporto di agenzia con Parte_1
Controparte_1 condanna l'agente convenuto al pagamento in favore della Società ricorrente delle somme e per i titoli in motivazione specificati ai §§ 7 (€ 4.663,71 + € 4.369,18), § 8 (€ 1.931,39
+ € 21.067,54 + € 3.848,93) e § 9 (€ 8.883,77 comprensivi di IVA) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo;
accerta la responsabilità dell'agente per Controparte_1 indebita trattenuta di merce/incassi, accerta non dovutagli l'indennità prevista dall'art. 10, lett. I) dell'AEC settore industria 2002 e 2014, e, accertato che ha versato ad Parte_1
, € 11.112,80, dal 1999 al 2021, accerta il diritto di CP_2 ad ottenere la restituzione del suddetto Parte_1 importo da (tuttavia non parte in causa) o dall'agente, CP_2 qualora vesse, nel frattempo, versato all'agente CP_2
l'importo. Compensa per ½ tra le parti le spese del processo e condanna il convenuto al pagamento del Controparte_1
40 residuo ½, ½ liquidato in € 6.697,50 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per le quattro fasi), oltre 15 %, IVA e CP, ½ c.u. (€ 189,75) nella stessa misura ripartendo la spesa per il compenso della consulente tecnica d'ufficio liquidato con decreto 20/8/2025.
IE, 29/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
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