Decreto presidenziale 3 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/03/2026, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14253/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14253 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EU LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uffici Scolastico Regionale Basilicata Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Sentenza del TAR Lazio Roma Sez. III Bis N. 5760/25, pubblicata il 20/03/2025, resa inter partes e non impugnata nei termini di legge e pertanto divenuta definitiva;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11\2\2026:
Per la declaratoria di nullità della nota prot. n. 3246 del 29/05/2025 e del decreto n. 24 del 29/05/2025 USR BASILICATA Ufficio IV AT MATERA.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Matera;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AN EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 18 novembre 2025 e depositato in data 19 novembre 2025, la parte ricorrente ha chiesto darsi esecuzione alla sentenza del TAR Lazio Roma, Sezione III bis , n. 5760/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025 nel ricorso RGN 10934/2024, con la quale il Giudice adito ha disposto l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non hanno riconosciuto al docente ricorrente “ il punteggio previsto per il servizio militare, anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento ”.
1.1 Afferma la parte ricorrente che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. In data 15 dicembre 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile, depositando relazione e documenti.
3. Con ordinanza n. 2501 adottata all’esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2026,
- “ Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede darsi piena e corretta esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III bis, n. 5760/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025, con cui il Giudice adito ha accolto, previa conversione del rito da ottemperanza a ordinario, il ricorso promosso per l’annullamento “delle GPS di II Fascia, formate dall’USR BASILICATA Ufficio IV Ambito Territoriale per la provincia di MATERA, per gli aa.ss. 24/25 e 25/26, per le classi di concorso B009, A034, A041, A047, A040, A060, A032, A033, A037, A031, A026, A028, A003, A016, A020, A027 e delle cd GPS INCROCIATE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (per l’insegnamento su posti di sostegno dei docenti privi del titolo di specializzazione), pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. N. 79 del 2/8/2022, per come modificate/ripubblicate con Decreto prt. N. 90 del 20/8/2024 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui non vengono attribuiti al ricorrente ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a (max 12 punti ad anno scolastico) ”,
- “ Osservato che nel presente ricorso, la parte ricorrente richiama provvedimenti adottati dalle Amministrazioni scolastiche periferiche che avrebbero disposto in contrasto con la predetta decisione giudiziale ”,
- “ Rilevato, tuttavia, che l’istante non risulta avere gravato tali provvedimenti al fine di chiederne l’annullamento e/o la declaratoria di nullità ”,
il Collegio ha sollevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la questione della possibile inammissibilità del ricorso ed ha assegnato alle parti termine per memorie.
4. Con atto per motivi aggiunti notificato e depositato in data 11 febbraio 2026, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità della nota prot. n. 3246 del 29 maggio 2025 e del decreto n. 24 del 29 maggio 2025 con cui l’USR Basilicata, Ambito Territoriale Matera, avrebbe negato l’esecuzione del giudicato.
5. Nella relazione depositata in data 24 febbraio 2026, l’Amministrazione ha ulteriormente confutato le argomentazioni di parte ricorrente sollevando anche eccezione di improcedibilità e inammissibilità del ricorso.
5.1 Con particolare riferimento all’atto per motivi aggiunti, il Ministero ha sottolineato che ove i vizi lamentati ineriscano, come nella fattispecie concreta, unicamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all’autorità amministrativa nella riedizione della sua funzione, si configurano vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria nel rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 29, c.p.a., che, con riferimento al caso di specie, sarebbe decorso.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, non si sarebbero in alcun modo configurati gli estremi della elusione o violazione del giudicato.
5.2 La mancata impugnazione, nei termini decadenziali tipici dell’azione di annullamento, degli atti successivi alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ritenuti lesivi degli interessi del ricorrente benché aderenti al dettato giudiziale, rappresenterebbe una ragione ostativa alla definizione del merito del ricorso originario, che risulterebbe, pertanto, improcedibile.
6. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli atti depositati.
7. Il ricorso e il successivo atto per motivi aggiunti sono infondati e non possono pertanto essere accolti.
7.1 Come condivisibilmente eccepito dall’Amministrazione resistente, la sentenza oggetto di richiesta di esecuzione ha accolto le ragioni del ricorrente nei seguenti limiti: “ il ricorso deve essere accolto e deve disporsi l’annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente e nella parte in cui non riconoscono al docente il punteggio previsto per il servizio militare, anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento. (…) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione ”.
7.2 Con la nota prot. n. 3246 del 29 maggio 2025, l’USR Basilicata, Ambito Territoriale Matera, ha affermato quanto segue: “ si rappresenta che in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5760/2025 non è possibile attribuire al docente LO TA, candidato presente nelle GPS della provincia di Matera valide per il biennio 2024/26, il punteggio di servizio per aver svolto il servizio militare in quanto, il rapporto di lavoro avente ad oggetto il servizio militare è precedente al conseguimento del titolo valido per l’accesso alle classi di concorso in cui allo stato il docente è utilmente inserito in graduatoria. Infatti, è doveroso evidenziare che la motivazione costituisce parte integrante del dispositivo della sentenza del TAR Lazio 5760/2025 di cui oggi si chiede l’esecuzione ”.
Nel decreto n. 24 del 29 maggio 2025, il predetto Ufficio ha ribadito che:
- “ il titolo di accesso dichiarato dal docente LO TA per le classi di concorso A020, A016, A003, A026, A027, A028, A034, A041, A047, A040, A060, A032, A037, A031 è la laurea magistrale in ingegneria della sicurezza LM-26 conseguita in data 7/07/2022 presso l’Università telematica Pegaso, il titolo dichiarato per l’accesso alla classe di concorso A033 è la laurea magistrale in ingegneria della sicurezza LM-26 conseguita in data 7/07/2022 presso l’Università telematica Pegaso congiuntamente al Diploma di istruzione tecnica superiore conseguito in data 23/06/2021 presso l’Istituto Santa Maria sito in Portici (Na) e il titolo d’accesso per la classe di concorso B009 è il Diploma di istruzione tecnica superiore conseguito in data 23/06/2021 presso l’Istituto Santa Maria ”;
“ il servizio militare dichiarato dal docente LO TA è stato svolto negli anni 1997-1998 e quindi antecedentemente al conseguimento dei titoli validi per l’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso in cui docente risulta attualmente inserito nella GPS della provincia di Matera ”.
Per le summenzionate ragioni, l’Ufficio preposto ha concluso che “ in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5760/25 così come specificato in motivazione non può essere riconosciuto al docente LO TA il punteggio (12 punti) per aver svolto il servizio militare in quanto quest’ultimo è stato prestato prima di conseguire i titoli di accesso validi per l’insegnamento ”.
7.3 Ritiene il Collegio che i predetti provvedimenti non risultino elusivi o violativi del giudicato sotto il profilo, censurato dalla parte ricorrente, costituito dalla circostanza che l’Amministrazione ha valorizzato (negativamente) l’elemento rappresentato dal fatto che “ il rapporto di lavoro avente ad oggetto il servizio militare è precedente al conseguimento del titolo valido per l’accesso alle classi di concorso in cui allo stato il docente è utilmente inserito in graduatoria ”.
Quanto sopra, in virtù del fatto che la sentenza oggetto del presente giudizio ha, tanto nella parte motiva quanto nella parte dispositiva che richiama la prima, sottolineato che il punteggio per il servizio “ militare, anche se svolto non in costanza di nomina ” avrebbe dovuto essere riconosciuto al docente ricorrente se svolto “ dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento ”, con ciò demandando la relativa verifica all’Amministrazione.
8. Conclusivamente, il ricorso originario e il successivo atto per motivi aggiunti risultano infondati e devono pertanto essere respinti.
9. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti nella controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR TT, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
AN EL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL BA | DR TT |
IL SEGRETARIO