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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2911/2020 depositato il 07/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5835/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 11/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03CD03550 IRES-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti e insiste nell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2014 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto il motivo della società contribuente, dal momento che li giudice di prime cure avrebbe dovuto indicare in modo analitico le ragioni per le quali aveva ritenuto giustificati i movimenti finanziari posti a fondamento di alcuni recuperi a tassazione contenuti nell'atto impugnato (per il resto confermati) e, comunque, l'erroneo spostamento dell'onere della prova sull'Ufficio finanziario.
Non si costituiva il contribuente regolarmente intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
L'articolata censura mossa dall'Ufficio finanziario appellante è fondata nei limiti di seguito precisati.
La censura di difetto di motivazione non è fondata, perché il giudice di prime cure ha ritenuto che fosse sufficiente il fatto che la società contribuente avesse prodotto le fatture ed i registri dei corrispettivi correlati ai movimenti finanziari ritenuti non giustificati, senza che l'Ufficio finanziario avesse opposto alcunché.
In appello l'Ufficio finanziario richiama anche la preclusione probatoria fissata dall'art. 32 d.P.R. n.
600/1973, dal momento che la produzione sarebbe stata effettuata solo in giudizio, avendo la parte omesso di presentarsi all'incontro fissato durante il procedimento. Lo stesso atto di accertamento dà, però, atto che la parte aveva prodotto una memoria con allegata documentazione, di cui si era tenuto conto già in tale fase. Anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 137/25 non può, quindi, ritenersi sussistente alcuna preclusione probatoria, non essendo mai stati specificamente indicati i documenti che avrebbero dovuto essere prodotti e non essendo stato neppure prodotto l'invito contenente tutti gli avvisi del caso.
Quanto all'onere della prova ed alla genericità della motivazione della sentenza impugnata il motivo è, invece, fondato, pur dovendosi osservare che l'appello ha le medesime caratteristiche, dal momento che non entra nel merito delle difese e della documentazione prodotta dalla società contribuente, ma si limita a fare un discorso generale (e per forza di cose generico) sull'onere della prova e sui requisiti della motivazione della sentenza.
Entrando nel merito, va rilevato che i movimenti in questione riguardano i 4 conti intestati alla società contribuente e riguardano 4 accrediti e 3 addebiti.
Gli accrediti (i primi quattro dell'elenco contenuto a p. 5 dell'atto di accertamento) venivano giustificati già in sede procedimentale come versamenti degli incassi giornalieri, senza precisare a quale documentazione si facesse riferimento. Lo stesso è stato fatto nel ricorso, senza neppure indicare l'allegato al quale si sarebbe dovuto fare riferimento per verificare la corrispondenza invocata dalla parte, che in ogni caso avrebbe dovuto precisamente indicare la scrittura e la documentazione di supporto, che non è dato rinvenire in atti.
Gli addebiti (i primi tre dell'elenco contenuto a p. 5 dell'atto di accertamento) sono stati giustificati già in sede procedimentale come fatture regolarmente registrate, senza precisare a quale documentazione si facesse riferimento. Lo stesso è stato fatto nel ricorso, senza neppure indicare l'allegato al quale si sarebbe dovuto fare riferimento per verificare la corrispondenza invocata dalla parte, che in ogni caso avrebbe dovuto precisamente indicare la scrittura e la documentazione di supporto, che non è dato rinvenire in atti. L'unica giustificazione apparentemente analitica riguarda gli addebiti sulla Banca_1, ma sono di importo completamente differente rispetto a quelli individuati in sede di verifica dai militari della Guardia di Finanza, dal cui pvc ha trovato origine l'atto impugnato e, quindi, non possono dirsi effettivamente una giustificazione dell'addebito.
Stante l'integrale soccombenza della società contribuente all'esito del doppio grado di giudizio, le spese del doppio grado di giudizio devono seguire la soccombenza dell'appellato.
Condanna, quindi, la Resistente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore vicino minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa (intero per il primo grado, limitato alle riprese oggetto di appello in secondo grado), ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, conferma integralmente l'atto meglio indicato in epigrafe nei termini indicati in motivazione parzialmente annullato in primo grado.
Condanna la Resistente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG TR
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2911/2020 depositato il 07/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5835/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 11/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03CD03550 IRES-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti e insiste nell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2014 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto il motivo della società contribuente, dal momento che li giudice di prime cure avrebbe dovuto indicare in modo analitico le ragioni per le quali aveva ritenuto giustificati i movimenti finanziari posti a fondamento di alcuni recuperi a tassazione contenuti nell'atto impugnato (per il resto confermati) e, comunque, l'erroneo spostamento dell'onere della prova sull'Ufficio finanziario.
Non si costituiva il contribuente regolarmente intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
L'articolata censura mossa dall'Ufficio finanziario appellante è fondata nei limiti di seguito precisati.
La censura di difetto di motivazione non è fondata, perché il giudice di prime cure ha ritenuto che fosse sufficiente il fatto che la società contribuente avesse prodotto le fatture ed i registri dei corrispettivi correlati ai movimenti finanziari ritenuti non giustificati, senza che l'Ufficio finanziario avesse opposto alcunché.
In appello l'Ufficio finanziario richiama anche la preclusione probatoria fissata dall'art. 32 d.P.R. n.
600/1973, dal momento che la produzione sarebbe stata effettuata solo in giudizio, avendo la parte omesso di presentarsi all'incontro fissato durante il procedimento. Lo stesso atto di accertamento dà, però, atto che la parte aveva prodotto una memoria con allegata documentazione, di cui si era tenuto conto già in tale fase. Anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 137/25 non può, quindi, ritenersi sussistente alcuna preclusione probatoria, non essendo mai stati specificamente indicati i documenti che avrebbero dovuto essere prodotti e non essendo stato neppure prodotto l'invito contenente tutti gli avvisi del caso.
Quanto all'onere della prova ed alla genericità della motivazione della sentenza impugnata il motivo è, invece, fondato, pur dovendosi osservare che l'appello ha le medesime caratteristiche, dal momento che non entra nel merito delle difese e della documentazione prodotta dalla società contribuente, ma si limita a fare un discorso generale (e per forza di cose generico) sull'onere della prova e sui requisiti della motivazione della sentenza.
Entrando nel merito, va rilevato che i movimenti in questione riguardano i 4 conti intestati alla società contribuente e riguardano 4 accrediti e 3 addebiti.
Gli accrediti (i primi quattro dell'elenco contenuto a p. 5 dell'atto di accertamento) venivano giustificati già in sede procedimentale come versamenti degli incassi giornalieri, senza precisare a quale documentazione si facesse riferimento. Lo stesso è stato fatto nel ricorso, senza neppure indicare l'allegato al quale si sarebbe dovuto fare riferimento per verificare la corrispondenza invocata dalla parte, che in ogni caso avrebbe dovuto precisamente indicare la scrittura e la documentazione di supporto, che non è dato rinvenire in atti.
Gli addebiti (i primi tre dell'elenco contenuto a p. 5 dell'atto di accertamento) sono stati giustificati già in sede procedimentale come fatture regolarmente registrate, senza precisare a quale documentazione si facesse riferimento. Lo stesso è stato fatto nel ricorso, senza neppure indicare l'allegato al quale si sarebbe dovuto fare riferimento per verificare la corrispondenza invocata dalla parte, che in ogni caso avrebbe dovuto precisamente indicare la scrittura e la documentazione di supporto, che non è dato rinvenire in atti. L'unica giustificazione apparentemente analitica riguarda gli addebiti sulla Banca_1, ma sono di importo completamente differente rispetto a quelli individuati in sede di verifica dai militari della Guardia di Finanza, dal cui pvc ha trovato origine l'atto impugnato e, quindi, non possono dirsi effettivamente una giustificazione dell'addebito.
Stante l'integrale soccombenza della società contribuente all'esito del doppio grado di giudizio, le spese del doppio grado di giudizio devono seguire la soccombenza dell'appellato.
Condanna, quindi, la Resistente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore vicino minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa (intero per il primo grado, limitato alle riprese oggetto di appello in secondo grado), ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, conferma integralmente l'atto meglio indicato in epigrafe nei termini indicati in motivazione parzialmente annullato in primo grado.
Condanna la Resistente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG TR