Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 10/03/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
( 7/2026 )REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL UL EZ IU
IL GIUDICE
PA AR
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14835 del registro di segreteria,
INTRODOTTO con ricorso, depositato il 26 settembre 2025, proposto da F. D.R., nato a [...] il omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Manuela Tortora (p.e.c.: manuela.tortora@pecavvocatigorizia.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa in Monfalcone, via Duca D’Aosta, n. 86;
CONTRO l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell’I.N.P.D.A.P., per effetto dell’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall’avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. PA Bonetti (p.e.c.: avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), dell’Avvocatura dell’Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio legale della Direzione regionale dell’I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10;
PER
· “l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione diretta di anzianità n. 50272452 liquidata con provvedimento dd. 28.09.2017 e decorrenza 1/09/2017 in applicazione dell’art. 36 CCNL 2016/2018 RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA”;
· “la condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione e al versamento di tutti gli arretrati medio tempore maturati”.
VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 10 marzo 2026, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Marta Mariani, l’avv. Manuela Tortora, per la parte ricorrente, e l’avv. PA Bonetti per l’I.N.P.S.
Ritenuto in
F A T T O
I. La parte ricorrente, “dipendente del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca dal 27.09.1991 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 […] in quiescenza”, ha adito questa Corte lamentando che all’avvenuto riconoscimento, dopo il collocamento a riposo, di aumenti retributivi per effetto del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018”, non ha fatto seguito la consequenziale rideterminazione del proprio trattamento pensionistico.
L’interessato si duole, in particolare, del fatto che, sebbene gli siano stati “riconosciuti gli incrementi tabellari stipendiali già nel corso del 2018 […,] nulla riceveva da parte dell’INPS in merito all’adeguamento della pensione nonostante a settembre 2020 l’Ufficio Scolastico Regionale avesse inviato all’INPS competente il conteggio aggiornato degli stipendi ai fini della riliquidazione in applicazione del CCNL 2016/2018” (cfr. U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio IV, Ambito territoriale di Gorizia, nota prot. n. 1870 del 7 settembre 2020, diretta alla Direzione Provinciale di Gorizia dell’Ente previdenziale e recante elementi utili per la “Riliquidazione a seguito applicazione CCNL 19/4/2018” a favore, appunto, del prof.D.R.).
Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, a fronte di quattro richieste di informazioni al riguardo (formulate, attraverso il portale internet dell’I.N.P.S., il 20 settembre 2018, il 14 settembre 2021, il 23 agosto 2022 e l’11 settembre 2023 e seguite, il 15 novembre 2024, da una diffida inoltrata via p.e.c.; in atti), l’I.N.P.S. ha costantemente replicato (quando lo ha fatto) riconducendo, sostanzialmente, l’impossibilità di procedere immediatamente alla rideterminazione pensionistica in argomento alla sussistenza di numerosissimi, e più remoti, procedimenti di analogo tenore.
I.1. La difesa della parte ricorrente – dopo aver sottolineato che “è evidente che non vi sono altre motivazioni giustificanti l’omesso provvedimento, se non la circostanza che l’Istituto è in ritardo nell’evasione delle pratiche di riliquidazione” - formula, quindi, le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
accogliere il ricorso e, per l’effetto: accertare il diritto del Prof. Ing. F. D.R. alla riliquidazione della pensione da lui goduta in applicazione dell’art. 36 CCNL Comparto Scuola e per l'effetto condannare l'I.N.P.S. a procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico goduto dal Prof.D.R. e a versare al medesimo gli arretrati maturati dal dì del dovuto al provvedimento di riliquidazione, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione. Con vittoria degli onorari e spese del presente procedimento”.
II. Con memoria depositata il 26 gennaio 2026, si è costituito l’I.N.P.S.
II.1. La difesa dell’Ente previdenziale – dopo aver riferito che la “sede INPS di Gorizia ha liquidato il trattamento in questione in via provvisoria, non avendo l’amministrazione scolastica provveduto ad aggiornare la posizione stipendiale del Sig.D.R.” e che il “dato del c.d. ultimo miglio presente in banca dati alla data di notifica del ricorso era, infatti, lo stesso che aveva generato la pensione iniziale” – evidenzia “che tutte le variazioni stipendiali devono essere comunicate telematicamente dal datore di lavoro con Denuncia Mensile Analitica (DM)”, poiché “in mancanza di tale aggiornamento non è possibile per l’INPS adeguare la pensione”.
Ciò premesso, la stessa difesa riferisce, altresì, che la “sede INPS di Gorizia ha […] sollecitato l’amministrazione scolastica ad aggiornare i dati, cosa che è avvenuta il 30 ottobre 2025”, che la “pensione del ricorrente è stata, quindi, riliquidata con determina del 18 novembre 2025 [determinazione n. GO1032025000789, in atti] e [che] gli arretrati saranno corrisposti a febbraio 2026, come da cedolino” di pensione in atti.
II.2. La difesa dell’I.N.P.S. conclude, dunque, chiedendo a questa Corte di “accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
III. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, il giudice - udita l’istanza della difesa del ricorrente intesa a ottenere termine per acquisire dall’I.N.P.S. i conteggi esplicativi della rideterminazione della pensione del suo assistito, udito il difensore dell’Ente previdenziale sulla disponibilità dell’Istituto a fornire i conteggi richiesti - ha rinviato la prosecuzione della trattazione all’odierna udienza, fissando, contestualmente, al settimo giorno che precede quest’ultima il termine per il deposito della documentazione prodotta dall’Istituto medesimo e di eventuali note di replica.
IV. Il 2 marzo 2026, la difesa dell’I.N.P.S. ha depositato documentazione inerente al computo riferito alla rideterminazione della pensione del ricorrente.
V. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2026, la difesa della parte ricorrente ha concluso per l’avvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte alla rifusione delle spese per soccombenza virtuale; la difesa dell’I.N.P.S. ha concluso allo stesso modo ma con compensazione delle spese.
La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d’udienza.
Considerato in
D I R I T T O
1. Le allegazioni e le conclusioni delle parti conducono a ritenere che, dopo la notificazione del ricorso, la pretesa dell’interessato sia stata soddisfatta (supra, sub II, III, IV et V).
2. Va, dunque, dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
3. Per quanto concerne la pronuncia sulle spese, pur considerando, come riferito dalla difesa dell’I.N.P.S., che, la rideterminazione della pensione può essere eseguita solo ove le variazioni stipendiali intervenute siano comunicate telematicamente dal datore di lavoro con la DM (supra, sub II.1), laddove la comunicazione dell’U.S.R. è avvenuta con ordinaria nota del 7 settembre 2020 (supra, sub I), non va sottaciuto che l’interessato non è rimasto inerte, atteso che questi – dopo essersi rivolto all’Ente previdenziale accedendo al portale internet dell’Istituto per quattro volte (il 20 settembre 2018, il 14 settembre 2021, il 23 agosto 2022 e l’11 settembre 2023; supra, sub I), ricevendo, sostanzialmente, risposte riferite alla mole di lavoro gravante sulla Direzione provinciale goriziana dell’I.N.P.S. e alla consequenziale impossibilità di provvedere nell’immediato e di formulare una ragionevole previsione per la soddisfazione della pretesa (ibidem) – ha anche inoltrato una diffida via p.e.c. il 15 novembre 2024 (ibidem), senza, però, ricevere riscontro alcuno, nonostante fosse ivi contenuto un richiamo alla comunicazione cartacea dei dati da parte del competente U.S.R. (ibidem) risalente a ben quattro anni prima (sulla questione del tempo intercorrente tra l’effettiva attribuzione delle maggiorazioni stipendiali e la rideterminazione della pensione, si rinvia a Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 24 del 25 luglio 2023).
L’I.N.P.S., su iniziativa sollecitatoria della stessa Direzione provinciale (come riferito con la memoria di costituzione), ha, infatti, ritualmente acquisito i dati aggiornati dall’Amministrazione scolastica e riliquidato la pensione (supra, sub II.1) solo dopo la notificazione del ricorso (avvenuta il 1° ottobre 2025 e registrata con prot. n. INPS.3500.01/10/2025.0085767), determinando, così, la cessazione della materia del contendere, mentre la presente controversia – che, sostanzialmente, è senza lite, non avendo la parte resistente mai negato la fondatezza della pretesa - avrebbe potuto essere del tutto evitata ove tali attività fossero state eseguite immediatamente dopo la predetta diffida.
Appare, quindi, giusto fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, mitigato dalla compensazione parziale delle spese in ragione dell’avvenuta soddisfazione delle ragioni dell’interessato prima della decisione, con consequenziale condanna, a carico dell’I.N.P.S. e a favore del ricorrente, nella misura di euro 800,00 (ottocento/00), maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) condanna l’I.N.P.S. al pagamento, a favore della parte ricorrente, della somma di euro 800,00 (ottocento/00), maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.
Il Giudice Cons. PA AR
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge il 10 marzo 2026.
Pubblicata il 10/03/2026 Trieste,10/03/2026
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)