Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1428
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Altro
    Carenza di legittimazione attiva della Società_1

    La controversia è stata definita in via amministrativa con annullamento dell'atto impugnato in autotutela.

  • Altro
    Carente motivazione dell'atto impugnato

    La controversia è stata definita in via amministrativa con annullamento dell'atto impugnato in autotutela.

  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto impugnato

    Il Giudice osserva che la definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1428
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1428
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo