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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1428/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16558/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25461.55949 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1872/2025 depositato il 30/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado regolarmente notificato al Comune di Napoli ed alla Società_1.
Si costituiscono in giudizio entrambe le parti convenute.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte, in composizione monocratica, ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte il Comune di Napoli e la Società_1
, impugnando un avviso di accertamento n.25461/55949, per omesso pagamento del tributo Tari anno 2019,
in particolare parte ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Società_1
nonché la carente motivazione dell'atto impugnato;
si costituisce in giudizio il Comune di Napoli che chiede rigettarsi il ricorso;
si costituisce altresì Napoli Obiettivo Resistente_1 che con l'atto di costituzione controdeduce alle eccezioni di parte ricorrente e deposita altresì una nota in cui, dando atto dell'annullamento dell'atto impugnato in autotutela, chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva il Giudice che la definizione in via amministrativa comporta certamente l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Le spese di lite, per evidenti ragioni di giustizia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
preso atto che non risultano comprovati motivi per l'accoglimento dell'istanza;
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16558/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25461.55949 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1872/2025 depositato il 30/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado regolarmente notificato al Comune di Napoli ed alla Società_1.
Si costituiscono in giudizio entrambe le parti convenute.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte, in composizione monocratica, ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte il Comune di Napoli e la Società_1
, impugnando un avviso di accertamento n.25461/55949, per omesso pagamento del tributo Tari anno 2019,
in particolare parte ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Società_1
nonché la carente motivazione dell'atto impugnato;
si costituisce in giudizio il Comune di Napoli che chiede rigettarsi il ricorso;
si costituisce altresì Napoli Obiettivo Resistente_1 che con l'atto di costituzione controdeduce alle eccezioni di parte ricorrente e deposita altresì una nota in cui, dando atto dell'annullamento dell'atto impugnato in autotutela, chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva il Giudice che la definizione in via amministrativa comporta certamente l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Le spese di lite, per evidenti ragioni di giustizia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
preso atto che non risultano comprovati motivi per l'accoglimento dell'istanza;