Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
Nel procedimento pretorile la richiesta da parte del P.M. al Pretore dirigente della data e dell'ora di comparizione è atto meramente interno, strumentale e prodromico all'emissione del valido decreto di citazione e, come tale, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/1999, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAOLO FATTORI Presidente del 03/12/1999
1. Dott. VINCENZO COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIANFRANCO TATOZZI " N. 3054
3. Dott. SALVATORE BOGNANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUISA BIANCHI " N. 20176/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
c/
TA LV
avverso la sentenza emessa dal Pretore di Brescia in data 09/06/1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere TATOZZI;
Udito Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. FRATICELLI, che ha concluso per l'annullamento c.r..
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Pretore di Brescia, avendo previamente ritenuto di concedere le attenuanti generiche e di quella del valore lieve prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER
LV in ordine al reato di furto aggravato (commesso il 6.11.1992) perché estinto per prescrizione risultando emesso il decreto di citazione a giudizio (primo atto interruttivo) in data 12.1.1998.
Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia deducendo violazione degli artt. 160 c.p. e 554 e 555 c.p.p.. Il ricorrente, in particolare, deduce che il Pubblico Ministero aveva sottoscritto il decreto di citazione a giudizio - ancorché privo della indicazione della data di udienza - in data 1.7.1996 e lo aveva depositato in Segreteria il successivo 4.7.1996 ; che in data 12.7.1996 il Pretore aveva stabilito la data dell'udienza (22.5.1998 che "l'emissione del decreto di citazione nei termini anzidetti costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione" non essendo richiesta la notifica per dimostrare la persistenza dell'interesse punitivo dello Stato.
Il ricorso non merita accoglimento.
Dall'esame del decreto di citazione in atti risulta:
a) che in data 1.7.1996 il Pubblico Ministero ebbe a richiedere al Pretore la fissazione del giorno e dell'ora della comparizione oltre che l'autorizzazione a citare i testi;
b) che il Pretore, in data 12.7.1996, stabilì la data e l'ora dell'udienza ed autorizzò la citazione di testi, restituendo l'atto il 13.7.1996 (come attestato dall'ausiliario del P.M. nel corpo del decreto di citazione);
c) che nell'atto di che trattasi la data dell'udienza risulta apposta dopo la richiesta della sua fissazione e dopo il "provvedimento la definizione non si attaglia alla comunicazione da parte del Pretore che contiene la data e l'ora di udienza;
d) che, sempre dopo detta comunicazione, risultano apposti sia la disposizione data all'imputato di comparire innanzi al Pretore e sia gli avvertimenti e gli avvisi prescritti nell'art. 555 lettere d) e), f) e g) c.p.p.;
e) che dopo gli avvisi e gli avvertimenti prescritti (nonché dopo l'ordine di trasmissione per la notifica e di deposito in cancelleria del decreto e degli atti) sono state apposte sul documento la data del 12.1.1998 e la firma del Pubblico Ministero. Ciò premesso, il Collegio è chiamato a stabilire se - come assume il ricorrente - la prescrizione sia stata interrotta dalla richiesta di fissazione della data (e dell'ora) dell'udienza rivolta dal P.M. al Pretore Dirigente (1.7.1996) ovvero nella data in cui tale udienza è stata comunicata (12.7.1996) ovvero, ancora, nella data in cui risulta restituito all'ufficio del P.M. il decreto di citazione con l'indicazione della data di udienza ovvero, infine, se il decreto di citazione si sia perfezionato con l'apposizione in calce all'atto, datato 12 gennaio 1998, della firma del P.M.. Orbene - pur senza prescindere dal fondamentale rilievo che per il decreto di citazione innanzi al Pretore la data di emissione, ai fini della interruzione della prescrizione, deve individuarsi in quella in cui l'atto si perfeziona con la sottoscrizione del Pubblico Ministero e dell'ausiliario (nella specie mancante), come è stato ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenza 16 marzo 1994, Munari e 28.10.1998, Boschetti - non può che ribadirsi l'orientamento della prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici secondo cui nel procedimento pretorile la richiesta da parte del P.M. al Pretore dirigente della data (e dell'ora) di comparizione è atto meramente interno, strumentale e prodromico all'emissione del valido decreto di citazione e, come tale, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, che la legge, invece, nominatim riconnette all'atto finale che viene in essere nel momento in cui il P.M., dopo averlo completato in ogni sua parte essenziale, vi appone la data e la firma (Cass. Sez. IV 7.5.1999 n. 5697, Pilo, CED 213542;
Cass. Sez. V 11.6.1999 n. 7568 CED 213626; Cass. Sez. V 11.6.1999 n. 2658 CED 213634; Cass. Sez. V 8.1.1999, Vincenzi, CED 212387; Cass. Sez. VI 4.11.1998 P.M. in proc. Boselli CED 212741; Cass. Sez. V 17.11.1998, P.M. in proc. Chiodo CED 212724; Cass. Sez. V 22.12.1998 P.M. in proc. Di Carlo CED 212615; Cass. Sez. V, Costa, CED 212616;
Cass. V, CED 213082).
Non può, infatti, ad avviso del Collegio, neppure concepirsi una valida vocatio in iudicium senza la indicazione della data di comparizione e, quindi, solo dopo la conoscenza di questa diviene possibile per il P.M. perfezionare il decreto di citazione. D'altra parte l'art. 160 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale conforta, con un dettato di estrema chiarezza, questa tesi nel momento in cui prescrive che "ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio la richiesta (scil.: della data e dell'ora di comparizione) è proposta al Pretore ": il che conferma senza possibilità di dubbio il carattere interno, prodromico e strumentale della richiesta stessa e della comunicazione da parte del Pretore della data che - sola deve essere poi trasfusa nel decreto. La comunicazione e la stessa richiesta, infatti, non devono essere a loro volta neppure riportate nel corpo del decreto (come è avvenuto nella specie) posto che dette formalità non sono prescritte tra i requisiti dell'atto e che, inoltre, possono essere svolte in modo del tutto informale.
Ora, se le stesse non vanno soggette ad alcuna formalità, come chiaramente si evince dai combinati disposti degli artt. 132 e 160 Disp. Att. c.p.p., e se non sono destinate ad essere documentate all'esterno ed a rifluire nel decreto, se ne devono ulteriormente dedurre la loro assoluta irrilevanza esterna, la loro strumentalità e, addirittura, il loro carattere meramente amministrativo (finalizzato al corretto funzionamento dell'ufficio giudiziario secondo i carichi di lavoro e nel rispetto dei criteri tabellari) ond'è che non è dato scorgere in qual modo esse possano annoverarsi tra gli atti che, manifestando la potestas puniendi, valgono ad interrompere la prescrizione.
Vero è, invece, che il P.M. solo quando avrà conosciuto la data di comparizione, potrà completare il decreto con le avvertenze e gli avvisi prescritti (anche a pena di nullità) ed apporvi la data e la firma.
Nel caso di specie la data è quella del 12.1.1998 che, essendo riportata in calce all'atto (dopo la data di comparizione e dopo tutte le comunicazioni e gli avvisi prescritti a pena di nullità) ed accanto alla firma del magistrato, deve individuarsi come la data in cui l'atto-perfetto in ogni suo elemento - è stato emesso dal P.M.(fermo restando che, secondo Cass. SS.UU. Boschetti, la data certa e l'autenticità dell'atto sono certificate dalla firma dell'ausiliario.
In caso contrario l'apposizione di tale ultima data non avrebbe senso alcuno e non sarebbe riferibile ad alcuna attività (o atto diverso) del P.M..
Per le considerazioni suesposte deve ritenersi che correttamente il Pretore ha dichiarato la prescrizione del reato essendo decorsi oltre cinque anni dalla commissione dello stesso al primo degli atti interruttivi.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione IV Penale rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000