CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14952 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato otb Penale Sent. Sez. 5 Num. 14952 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. VA VI ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona del 25.5.2022, emessa a seguito di annullamento del precedente provvedimento da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, con cui il detenuto è stato affidato in prova all'UEPE per lo svolgimento di attività di volontariato che lo impegni per almeno 20 ore settimanali, in alternativa alla pena detentiva inflittagli in relazione a reati tributari (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), prescrivendogli obblighi specifici, il rispetto delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, e dichiarando non luogo a provvedere rispetto all'istanza di detenzione domiciliare, assorbita dal provvedimento più favorevole. 2. Il ricorrente, tramite il difensore, deduce tre motivi diversi. 2.1. Il primo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione alla omessa emissione da parte del Procuratore Generale di un nuovo ordine di esecuzione a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza adottata dal Tribunale di Sorveglianza;
con conseguente nullità del relativo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza del 25.5.2022 per la decisione sui riti alternativi all'espiazione della pena. L'eccezione di nullità è stata erroneamente superata dall'ordinanza impugnata, facendo leva sull'avvenuta emissione in data 12.2.2022 dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione della pena n. SIEP 153 del 2020. 2.2. Il secondo motivo rileva il vizio di motivazione e la violazione di legge rispetto alla mancata autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società Elettrotubi s.r.I., segnalando l'assenza di concreti elementi sintomatici dell'assunzione da parte del condannato della qualità di amministratore di fatto e, invece, perpetuandosi il vizio - già censurato nella sentenza di annullamento con rinvio della precedente ordinanza - relativo alla mancata valutazione complessiva della personalità e del percorso rieducativo intrapreso dopo l'esecuzione della pena. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia l'assenza di motivazione sulla limitazione imposta al ricorrente di svolgere attività di volontariato nell'ambito del territorio provinciale (benchè fosse stata depositata una memoria attestante l'ambito regionale di operatività da parte dell'associazione), nonché sull'obbligo di rincasare entro le 20, avuto riguardo al tipo di reato per il quale la condanna è stata adottata (delitto tributario). 3. Il PG Vincenzo Senatore ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, riguardo alla fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. La nullità del decreto presidenziale di fissazione (datato 29.3.2022) per l'udienza del 25.5.2022, dedicata alla decisione sui riti alternativi all'espiazione della pena invocati dal ricorrente - nullità denunciata con il primo motivo di ricorso - è stata genericamente dedotta e, pertanto, il vizio di violazione di legge eccepito è inammissibile. Il ricorrente non spiega quale sarebbe la lesione del diritto di difesa in concreto provocata dalla asserita, mancata riemissione, da parte del Procuratore Generale, di un nuovo ordine di esecuzione pena, a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza adottata dal Tribunale di Sorveglianza;
né si contestualizza la tipologia di nullità dedotta, nonostante il sistema delle nullità registri una natura "chiusa" e tassativa nel nostro ordinamento processuale. Ma vi è di più. L'ordinanza impugnata, rigettando la medesima eccezione proposta oggi al Collegio, aveva già sottolineato che, in data 12.2.2022, era stato nuovamente emesso l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione della pena n. SIEP 153 del 2020: l'annullamento della Prima Sezione Penale è del 9.2.2022 e, dunque, certamente il nuovo ordine di esecuzione è stato emesso successivamente a tale pronuncia, una volta appreso il relativo dispositivo. Con tale argomento il ricorso non si confronta, rivelando un difetto di specificità. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. L'ordinanza impugnata, con una motivazione non manifestamente illogica, anzi ragionevole e plausibile, ha messo in luce la presenza di elementi concreti dai quali desumere che il ricorrente, attraverso lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società Elettrotubi s.r.I., potrebbe eludere le pene accessorie cui è stato sottoposto con la condanna in esecuzione e la cui osservanza è stata espressamente indicata dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza, con cui si è sottolineato come detta società Elettrotubi s.r.l. appaia, sì, formalmente amministrata da un terzo soggetto (il legale rappresentante è Umberto Bramucci), il quale, però, si presenta come un prestanome del condannato, reale dominus;
in tal senso si sono evidenziati, tra l'altro, alcuni elementi di fatto: l'identità di sede sociale con la società Teknogas s.r.I., di cui il ricorrente risulta tuttora unico amministratore legale, nonché i numerosi procedimenti penali pendenti relativi a delitti che in ipotesi sarebbero stati commessi proprio sfruttando la sua capacità professionale-imprenditoriale. Il provvedimento, peraltro, non manca di evocare la necessità di ulteriori accertamenti da parte delle competenti forze di polizia (cfr. pag. 3 e pag. 6 dell'ordinanza impugnata) 3 finalizzati al controllo circa il rispetto delle pene accessorie applicate al ricorrente con la sentenza in esecuzione. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'irragionevolezza delle prescrizioni attuative del programma trattamentale che limitano i suoi orari di uscita dal domicilio;
gli consentono di muoversi liberamente solo nel comune di Numana e, al più, a Loreto, per adempiere ai doveri genitoriali nei confronti del figlio;
limitano l'attività lavorativa all'ambito provinciale piuttosto che a quello regionale. Il Collegio, anzitutto, intende ribadire l'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383; vedi anche Sez. 1, n. 54339 del 20/11/2018, Arnone, Rv. 274756). La richiamata pronuncia n. 1257 del 2018, in particolare, ha correttamente inquadrato la previsione delle prescrizioni attuative all'interno del più ampio finalismo rieducativo cui si riconnettono istituti quali l'affidamento in prova. Ed infatti, le prescrizioni imposte al condannato all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia funzionale, ma costituiscono parte integrante del giudizio prognostico in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa richiesta, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, vengono perseguite attraverso le stesse prescrizioni. Da tale premessa consegue che un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale che non contenesse tali prescrizioni ovvero che non esplicitasse le ragioni per le quali, nel caso concreto, non si ritenesse di imporle non consentirebbe il perseguimento delle finalità connesse al beneficio penitenziario in esame, non potendo il tribunale di sorveglianza omettere di considerare uno degli elementi previsti dall'art. 47 Ord. Pen. ai fini della concessione della misura alternativa, che presuppone un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, rilevante sia nella fase genetica sia nella fase dell'applicazione della misura (Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv. 240685; Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029). Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, infatti, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal 4 m condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, per l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042). 3.1. Tanto premesso - pur non essendovi dubbio, quindi, circa il fatto che, in tema di affidamento in prova, le prescrizioni attuative del programma trattamentale, ancorchè necessarie, non possono risolversi in mere, irragionevoli, indeterminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato ovvero in statuizioni impositive scollegate dalla prognosi rieducativa - il Collegio rileva, tuttavia, come, nel caso di specie, il ricorso non si dia cura di rapportarsi con il complessivo giudizio prognostico che fonda l'intero provvedimento, comprese le prescrizioni, riguardo alla personalità "sotto stretta osservazione" del ricorrente. A quest'ultimo, pur se non si è inteso negare l'affidamento in prova per esigenze di miglior rispondenza alle finalità di risocializzazione, tenuto conto degli elementi positivi emersi nell'esame complessivo della sua posizione, non si è riconosciuto un pieno superamento delle criticità comportamentali, sotto il profilo della mancata revisione critica delle proprie condotte e della necessità di risarcire i danni causati. Alla luce dei principi giurisprudenziali suddetti, pertanto, tenuto conto della prognosi complessiva che riguarda il ricorrente, non appaiono irragionevoli le prescrizioni attuative imposte dal provvedimento impugnato: la denuncia del ricorrente non si confronta, infatti, con i contenuti della lettera di incarico per l'attività di volontariato, presente agli atti del procedimento, che prevede come detta attività si svolga nel territorio di Ancona, nel delta orario dalle 15 alle 19. Il ricorrente, pervero, è stato autorizzato dall'ordinanza impugnata a stare fuori casa, con piena libertà di movimento, all'interno del territorio del comune di Numana, in un range molto più ampio di tempo, dalle 8 alle 20; nonché nell'intero territorio provinciale, per svolgere l'attività di volontariato. Tali prescrizioni sono senza dubbio compatibili sia con le esigenze lavorative che con quelle ordinarie di vita, ferma la possibilità, espressamente pure prevista, di potersi allontanare comunque dal domicilio, a prescindere da autorizzazioni specifiche del magistrato di sorveglianza, per ragioni di salute propria e per ragioni di giustizia opportunamente documentate. Nondimeno, si tratta di prescrizioni che attuano un ragionevole bilanciamento tra libertà e "sorveglianza", che costituisce la base valoriale su cui si muove l'istituto dell'affidamento in prova, con funzione di meglio attendere alla finalità rieducativa e risocializzante. Rispetto a tali evidenze, che il Collegio ha dovuto desumere autonomamente dagli atti, vista la genericità del ricorso su tali aspetti di confronto, il ricorrente non oppone alcuna 5 éve ragione che superi le esigenze, invece, normativamente connesse alla natura delle prescrizioni che si accompagnano necessariamente all'istituto dell'affidamento in prova, una volta concesso. Egualmente generica la denuncia relativa all'omessa considerazione dei contenuti della memoria difensiva che si sostiene non sarebbe stata valutata. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato otb Penale Sent. Sez. 5 Num. 14952 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. VA VI ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona del 25.5.2022, emessa a seguito di annullamento del precedente provvedimento da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, con cui il detenuto è stato affidato in prova all'UEPE per lo svolgimento di attività di volontariato che lo impegni per almeno 20 ore settimanali, in alternativa alla pena detentiva inflittagli in relazione a reati tributari (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), prescrivendogli obblighi specifici, il rispetto delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, e dichiarando non luogo a provvedere rispetto all'istanza di detenzione domiciliare, assorbita dal provvedimento più favorevole. 2. Il ricorrente, tramite il difensore, deduce tre motivi diversi. 2.1. Il primo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione alla omessa emissione da parte del Procuratore Generale di un nuovo ordine di esecuzione a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza adottata dal Tribunale di Sorveglianza;
con conseguente nullità del relativo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza del 25.5.2022 per la decisione sui riti alternativi all'espiazione della pena. L'eccezione di nullità è stata erroneamente superata dall'ordinanza impugnata, facendo leva sull'avvenuta emissione in data 12.2.2022 dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione della pena n. SIEP 153 del 2020. 2.2. Il secondo motivo rileva il vizio di motivazione e la violazione di legge rispetto alla mancata autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società Elettrotubi s.r.I., segnalando l'assenza di concreti elementi sintomatici dell'assunzione da parte del condannato della qualità di amministratore di fatto e, invece, perpetuandosi il vizio - già censurato nella sentenza di annullamento con rinvio della precedente ordinanza - relativo alla mancata valutazione complessiva della personalità e del percorso rieducativo intrapreso dopo l'esecuzione della pena. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia l'assenza di motivazione sulla limitazione imposta al ricorrente di svolgere attività di volontariato nell'ambito del territorio provinciale (benchè fosse stata depositata una memoria attestante l'ambito regionale di operatività da parte dell'associazione), nonché sull'obbligo di rincasare entro le 20, avuto riguardo al tipo di reato per il quale la condanna è stata adottata (delitto tributario). 3. Il PG Vincenzo Senatore ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, riguardo alla fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. La nullità del decreto presidenziale di fissazione (datato 29.3.2022) per l'udienza del 25.5.2022, dedicata alla decisione sui riti alternativi all'espiazione della pena invocati dal ricorrente - nullità denunciata con il primo motivo di ricorso - è stata genericamente dedotta e, pertanto, il vizio di violazione di legge eccepito è inammissibile. Il ricorrente non spiega quale sarebbe la lesione del diritto di difesa in concreto provocata dalla asserita, mancata riemissione, da parte del Procuratore Generale, di un nuovo ordine di esecuzione pena, a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza adottata dal Tribunale di Sorveglianza;
né si contestualizza la tipologia di nullità dedotta, nonostante il sistema delle nullità registri una natura "chiusa" e tassativa nel nostro ordinamento processuale. Ma vi è di più. L'ordinanza impugnata, rigettando la medesima eccezione proposta oggi al Collegio, aveva già sottolineato che, in data 12.2.2022, era stato nuovamente emesso l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione della pena n. SIEP 153 del 2020: l'annullamento della Prima Sezione Penale è del 9.2.2022 e, dunque, certamente il nuovo ordine di esecuzione è stato emesso successivamente a tale pronuncia, una volta appreso il relativo dispositivo. Con tale argomento il ricorso non si confronta, rivelando un difetto di specificità. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. L'ordinanza impugnata, con una motivazione non manifestamente illogica, anzi ragionevole e plausibile, ha messo in luce la presenza di elementi concreti dai quali desumere che il ricorrente, attraverso lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società Elettrotubi s.r.I., potrebbe eludere le pene accessorie cui è stato sottoposto con la condanna in esecuzione e la cui osservanza è stata espressamente indicata dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza, con cui si è sottolineato come detta società Elettrotubi s.r.l. appaia, sì, formalmente amministrata da un terzo soggetto (il legale rappresentante è Umberto Bramucci), il quale, però, si presenta come un prestanome del condannato, reale dominus;
in tal senso si sono evidenziati, tra l'altro, alcuni elementi di fatto: l'identità di sede sociale con la società Teknogas s.r.I., di cui il ricorrente risulta tuttora unico amministratore legale, nonché i numerosi procedimenti penali pendenti relativi a delitti che in ipotesi sarebbero stati commessi proprio sfruttando la sua capacità professionale-imprenditoriale. Il provvedimento, peraltro, non manca di evocare la necessità di ulteriori accertamenti da parte delle competenti forze di polizia (cfr. pag. 3 e pag. 6 dell'ordinanza impugnata) 3 finalizzati al controllo circa il rispetto delle pene accessorie applicate al ricorrente con la sentenza in esecuzione. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'irragionevolezza delle prescrizioni attuative del programma trattamentale che limitano i suoi orari di uscita dal domicilio;
gli consentono di muoversi liberamente solo nel comune di Numana e, al più, a Loreto, per adempiere ai doveri genitoriali nei confronti del figlio;
limitano l'attività lavorativa all'ambito provinciale piuttosto che a quello regionale. Il Collegio, anzitutto, intende ribadire l'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383; vedi anche Sez. 1, n. 54339 del 20/11/2018, Arnone, Rv. 274756). La richiamata pronuncia n. 1257 del 2018, in particolare, ha correttamente inquadrato la previsione delle prescrizioni attuative all'interno del più ampio finalismo rieducativo cui si riconnettono istituti quali l'affidamento in prova. Ed infatti, le prescrizioni imposte al condannato all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia funzionale, ma costituiscono parte integrante del giudizio prognostico in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa richiesta, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, vengono perseguite attraverso le stesse prescrizioni. Da tale premessa consegue che un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale che non contenesse tali prescrizioni ovvero che non esplicitasse le ragioni per le quali, nel caso concreto, non si ritenesse di imporle non consentirebbe il perseguimento delle finalità connesse al beneficio penitenziario in esame, non potendo il tribunale di sorveglianza omettere di considerare uno degli elementi previsti dall'art. 47 Ord. Pen. ai fini della concessione della misura alternativa, che presuppone un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, rilevante sia nella fase genetica sia nella fase dell'applicazione della misura (Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv. 240685; Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029). Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, infatti, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal 4 m condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, per l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042). 3.1. Tanto premesso - pur non essendovi dubbio, quindi, circa il fatto che, in tema di affidamento in prova, le prescrizioni attuative del programma trattamentale, ancorchè necessarie, non possono risolversi in mere, irragionevoli, indeterminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato ovvero in statuizioni impositive scollegate dalla prognosi rieducativa - il Collegio rileva, tuttavia, come, nel caso di specie, il ricorso non si dia cura di rapportarsi con il complessivo giudizio prognostico che fonda l'intero provvedimento, comprese le prescrizioni, riguardo alla personalità "sotto stretta osservazione" del ricorrente. A quest'ultimo, pur se non si è inteso negare l'affidamento in prova per esigenze di miglior rispondenza alle finalità di risocializzazione, tenuto conto degli elementi positivi emersi nell'esame complessivo della sua posizione, non si è riconosciuto un pieno superamento delle criticità comportamentali, sotto il profilo della mancata revisione critica delle proprie condotte e della necessità di risarcire i danni causati. Alla luce dei principi giurisprudenziali suddetti, pertanto, tenuto conto della prognosi complessiva che riguarda il ricorrente, non appaiono irragionevoli le prescrizioni attuative imposte dal provvedimento impugnato: la denuncia del ricorrente non si confronta, infatti, con i contenuti della lettera di incarico per l'attività di volontariato, presente agli atti del procedimento, che prevede come detta attività si svolga nel territorio di Ancona, nel delta orario dalle 15 alle 19. Il ricorrente, pervero, è stato autorizzato dall'ordinanza impugnata a stare fuori casa, con piena libertà di movimento, all'interno del territorio del comune di Numana, in un range molto più ampio di tempo, dalle 8 alle 20; nonché nell'intero territorio provinciale, per svolgere l'attività di volontariato. Tali prescrizioni sono senza dubbio compatibili sia con le esigenze lavorative che con quelle ordinarie di vita, ferma la possibilità, espressamente pure prevista, di potersi allontanare comunque dal domicilio, a prescindere da autorizzazioni specifiche del magistrato di sorveglianza, per ragioni di salute propria e per ragioni di giustizia opportunamente documentate. Nondimeno, si tratta di prescrizioni che attuano un ragionevole bilanciamento tra libertà e "sorveglianza", che costituisce la base valoriale su cui si muove l'istituto dell'affidamento in prova, con funzione di meglio attendere alla finalità rieducativa e risocializzante. Rispetto a tali evidenze, che il Collegio ha dovuto desumere autonomamente dagli atti, vista la genericità del ricorso su tali aspetti di confronto, il ricorrente non oppone alcuna 5 éve ragione che superi le esigenze, invece, normativamente connesse alla natura delle prescrizioni che si accompagnano necessariamente all'istituto dell'affidamento in prova, una volta concesso. Egualmente generica la denuncia relativa all'omessa considerazione dei contenuti della memoria difensiva che si sostiene non sarebbe stata valutata. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2023.