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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EG Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 17/01/2025 nel procedimento n. 3880 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata/o e difesa/o dall'avv. Parte_1 C.F._1
IRTOLO ANTONELLA ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio in EG Calabria, via
Nino Bixio n. 34;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in EG Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , giusta procura in CP_1 atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 4563/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora presentava in data 21.01.2023 domanda all' al fine di Parte_1 CP_1
ottenere al fine di ottenere la il riconoscimento della situazione sanitaria utile alla concessione dell'assegno di invalidità civile ex art. 12 L. 118/1970 e portatrice di handicap ex art.3 co. 1 L.
104/1992. Sottoposta a visita medico-legale con verbali definiti in data 22.03.2023, la Commissione medica ASL, riconosceva la ricorrente: “NON INVALIDO CIVILE (art. 2 L.118/) e NON
PORTATORE DI HANDICAP ”.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente presentava in data 20.09.2023 ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Giudice del Lavoro di EG Calabria recante num. R.G. 4563/2023;
Il Giudice del Lavoro di EG Calabria nominava quale CTU il dott. il quale, a fronte Persona_1
della visita medico-legale espletata e sulla scorta della certificazione medica in atti , non ricosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare di quanto richiesto.
Ciò posto parte ricorrente con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. VI co. , nel contestare le valutazioni del
C.T.U., della fase dell'ATPO, chiede per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'invalidità
civile, una nuova CTU considerato che quello della fase precedente non aveva correttamente valutato e calcolato le patologie di cui era affetto parte ricorrente.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, CP_1
con vittoria di spese di lite.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, ritenuto superfluo un approfondimento istruttorio, la causa è stata decisa come da dispositivo, con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha contestato le valutazioni del CTU affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta.
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Parte ricorrente non ha documentato alcun aggravamento, il certificato allegato al presente ricorso non attesta aggravamento.
La ctu ,immune da vizi logici deve essere condivisa e il ricorso deve essere respinto.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di giudizio,
CP_ ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di EG Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. , liquidate CP_1
come da separato decreto.
Così deciso in EG Calabria, 17/01/2025
Il G.O.T.
Dr.ssa Paola Gargano