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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2024, n. 10646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10646 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO US, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Vincenzo Merlino, di fiducia avverso la ordinanza in data 09/11/2023 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5 - duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10646 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 09/11/2023, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di US SO avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in data 18/10/2023, applicava nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, 629 in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 e 3 e 416-bis. 1 cod. pen. (capo 1). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di US SO, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi e alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4. Nella fattispecie, il Tribunale ha tratto il giudizio in ordine alla ricorrenza della gravità indiziaria in capo al SO dai contenuta delle immagini tratte dalle 2 telecamere del sistema di videosorveglianza nonché dalle dichiarazioni e dai riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa Alessandro Scardilli e da alcuni dipendenti dell'ECS Dogana (verbali di sit di UE Bella, Aldjouma Doumbia e LE RA). Come rilevato dalla Procura generale, puramente ripetitive appaiono le deduzioni concernenti gli omessi riconoscimenti, che si sostanziano anche in una non consentita parcellizzazione degli indizi;
mentre assertive paiono le doglianze sulla valenza indiziaria delle immagini. Parimenti, le doglianze sull'apprezzamento delle dichiarazioni di RA LE, oltre a non confrontarsi con quanto rilevato dal Tribunale (p. 4), sembrano in sé generiche, non essendo state allegate al ricorso in violazione del principio di autosufficienza dello stesso. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza sono le deduzioni in punto di apprezzamento della gravità indiziaria con riguardo alla configurabilità nel caso in esame dell'aggravante del metodo mafioso (p.
5-7 della decisione impugnata, ovelli descrivono le connotazioni delle condotte riferibili anche al SO integranti il metodo mafioso secondo giurisprudenza consolidata, quali la particolare prepotenza del comportarsi da mafioso, la volontà di affermare il predominio sul territorio e l'evocazione del clan malavitoso Nizza, a fonte del precedente per associazione mafiosa a carico dello stesso SO). Infine, del tutto generiche oltre che manifestamente infondate paiono le doglianze sulla motivazione del Tribunale (e sul connesso malgoverno della disciplina di legge) in punto di esigenze cautelari, avendo invece il Tribunale illustrato accuratamente la gravità del fatto e la pericolosità del SO, senza limitarsi ad invocare la presunzione conseguente alla contestazione dell'aggravante mafiosa (p. 7 e 8). Peraltro, doverosamente il Tribunale, nell'individuare le finalità della cautela, si sofferma non solo sul pericolo di reiterazione ma anche sul pericolo di inquinamento della prova, strettamente connesso alle modalità e ai destinatari dell'intimidazione del gruppo, nel quale si inserisce il ricorrente (p. 6-8). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma-1 ter disp. att. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28/02/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5 - duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10646 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 09/11/2023, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di US SO avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in data 18/10/2023, applicava nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, 629 in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 e 3 e 416-bis. 1 cod. pen. (capo 1). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di US SO, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi e alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4. Nella fattispecie, il Tribunale ha tratto il giudizio in ordine alla ricorrenza della gravità indiziaria in capo al SO dai contenuta delle immagini tratte dalle 2 telecamere del sistema di videosorveglianza nonché dalle dichiarazioni e dai riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa Alessandro Scardilli e da alcuni dipendenti dell'ECS Dogana (verbali di sit di UE Bella, Aldjouma Doumbia e LE RA). Come rilevato dalla Procura generale, puramente ripetitive appaiono le deduzioni concernenti gli omessi riconoscimenti, che si sostanziano anche in una non consentita parcellizzazione degli indizi;
mentre assertive paiono le doglianze sulla valenza indiziaria delle immagini. Parimenti, le doglianze sull'apprezzamento delle dichiarazioni di RA LE, oltre a non confrontarsi con quanto rilevato dal Tribunale (p. 4), sembrano in sé generiche, non essendo state allegate al ricorso in violazione del principio di autosufficienza dello stesso. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza sono le deduzioni in punto di apprezzamento della gravità indiziaria con riguardo alla configurabilità nel caso in esame dell'aggravante del metodo mafioso (p.
5-7 della decisione impugnata, ovelli descrivono le connotazioni delle condotte riferibili anche al SO integranti il metodo mafioso secondo giurisprudenza consolidata, quali la particolare prepotenza del comportarsi da mafioso, la volontà di affermare il predominio sul territorio e l'evocazione del clan malavitoso Nizza, a fonte del precedente per associazione mafiosa a carico dello stesso SO). Infine, del tutto generiche oltre che manifestamente infondate paiono le doglianze sulla motivazione del Tribunale (e sul connesso malgoverno della disciplina di legge) in punto di esigenze cautelari, avendo invece il Tribunale illustrato accuratamente la gravità del fatto e la pericolosità del SO, senza limitarsi ad invocare la presunzione conseguente alla contestazione dell'aggravante mafiosa (p. 7 e 8). Peraltro, doverosamente il Tribunale, nell'individuare le finalità della cautela, si sofferma non solo sul pericolo di reiterazione ma anche sul pericolo di inquinamento della prova, strettamente connesso alle modalità e ai destinatari dell'intimidazione del gruppo, nel quale si inserisce il ricorrente (p. 6-8). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma-1 ter disp. att. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28/02/2024.