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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nelle cause civili riunite iscritte al n. 3387 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e al n.
4384 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, pendenti tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Sordi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE/RESISTENTE
e
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Affatato Maria Grazia e Mancini Controparte_1
Germana, giusta procura in atti
RESISTENTE/RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.06.2022, introduttivo del giudizio R.G. n. 3387/2022,
[...] chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Pt_1 in Roma il 28.10.1989, rappresentando che dall'unione coniugale non erano Controparte_1 nati figli, che con sentenza n. 117/2021 del 5.01.2021 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e che le parti non avevano più ripreso la convivenza, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970. In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“- Emettere sentenza parziale sullo status, pronunciando ai sensi dell'art. 3 n.2, lett.b, L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. e Parte_1 dalla OR contratto in Roma in data 28.10.1989 e trascritto presso il Parte_2
Registro di Stato Civile del predetto Comune, con ogni consequenziale effetto di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune la trascrizione e l'annotazione della sentenza che verrà emessa.
- Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento , essendo entrambi occupati ed economicamente indipendenti e per l'effetto r evocare l'assegno di mantenimento in favore della
OR ; Parte_2
- Nella denegata ipotesi nela quale il Giudice decidesse diversaente, stabilire che il ricorrente versi alla resistente la somma mensile di € 100,00.”.
Con ricorso depositato in data 14.07.2022, introduttivo del giudizio R.G. n. 4384/2022, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 contratto con , formulando le seguenti istanze: Parte_1
“in sede presidenziale adottare i seguenti provvedimenti: 1) assegnazione della casa coniugale sita in Rocca di Papa, Via delle Barozze n. 73 – 00040, alla OR 2) CP_1 determinazione a carico del Sig. l'obbligo della corresponsione in favore della OR Pt_1
con decorrenza dalla domanda, l'assegno divorzile di euro 800,00 mensili;
CP_1
- rimettere il giudizio in istruttoria affinché il Tribunale di Velletri pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 28.10.1989, trascritto nei Registri di Stato Civile dell'anno 1989, atto 01742, parte 2, serie A01, tra i Signori Pt_1
e alle seguenti condizioni: 1) assegnazione della casa coniugale sita in
[...] Controparte_1
Rocca di Papa, Via delle Barozze n. 73 – 00040 alla signora 2) Controparte_1 determinazione a carico del Sig. l'obbligo della corresponsione in favore della OR Pt_1
con decorrenza dalla domanda, l'assegno divorzile di euro 800,00 mensili.”. CP_1
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 8.11.2022 nel giudizio R.G. n.
3387/2022, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini di cui all'art. 4 della
Legge n. 898/1970.
Alla successiva udienza del 29.03.2023 il G.I. rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza presidenziale celebatasi in data 3.05.2023 nel procedimento R.G. n.
4384/2022 il Presidente f.f. rimetteva gli atti al Presidente della prima sezione civile per la riunione al fascicolo R.G. n. 3387/2022.
Entrambi i procedimenti venivano rimessi, successivamente, dinanzi all'odierno Giudice relatore, il quale, dopo aver definito la fase presidenziale del giudizio R.G. n. 4384/2022, con ordinanza del 28.04.2025, disponeva la riunione dei procedimenti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni in ordine alla domanda sullo status divorzile.
All'udienza del 22.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, avuto riguardo all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in ordine alla rimessione della causa al Collegio per la decisione esclusivamente con riguardo alla domanda sullo status divorzile, occorre precisare quanto segue.
La Corte di cassazione ha più volte ritenuto che "Nel giudizio di divorzio, e in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo "status", non trova applicazione l'art. 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale dell'art. 4 l. n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 8
l. n. 74 del 1987), che consente al giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per la relativa decisione, quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non solo quando la domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie, volte a procrastinare la statuizione sulla modifica dello "status"» (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord. 26.7.2019, n. 20323; Cass. civ., sez. I, 12.1.2007,
n. 565; Cass. civ., sez. I, 28.4.2006, n. 9882).
Ne discende, in conformità al principio di diritto sopra enunciato, l'inoperatività dell'art. 190
c.p.c. al caso di specie.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 117/2021 del 5.01.2021. Da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, talché deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve dichiararsi, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 28.10.1989, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al
Giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge n.
898/1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulle cause riunite aventi R.G. n. 3387/2022 e R.G. n. 4384/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 28.10.1989 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma (Registro degli atti di matrimonio atto n. 01742, parte 2, serie A01, anno 1989);
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nelle cause civili riunite iscritte al n. 3387 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e al n.
4384 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, pendenti tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Sordi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE/RESISTENTE
e
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Affatato Maria Grazia e Mancini Controparte_1
Germana, giusta procura in atti
RESISTENTE/RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.06.2022, introduttivo del giudizio R.G. n. 3387/2022,
[...] chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Pt_1 in Roma il 28.10.1989, rappresentando che dall'unione coniugale non erano Controparte_1 nati figli, che con sentenza n. 117/2021 del 5.01.2021 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e che le parti non avevano più ripreso la convivenza, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970. In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“- Emettere sentenza parziale sullo status, pronunciando ai sensi dell'art. 3 n.2, lett.b, L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. e Parte_1 dalla OR contratto in Roma in data 28.10.1989 e trascritto presso il Parte_2
Registro di Stato Civile del predetto Comune, con ogni consequenziale effetto di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune la trascrizione e l'annotazione della sentenza che verrà emessa.
- Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento , essendo entrambi occupati ed economicamente indipendenti e per l'effetto r evocare l'assegno di mantenimento in favore della
OR ; Parte_2
- Nella denegata ipotesi nela quale il Giudice decidesse diversaente, stabilire che il ricorrente versi alla resistente la somma mensile di € 100,00.”.
Con ricorso depositato in data 14.07.2022, introduttivo del giudizio R.G. n. 4384/2022, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 contratto con , formulando le seguenti istanze: Parte_1
“in sede presidenziale adottare i seguenti provvedimenti: 1) assegnazione della casa coniugale sita in Rocca di Papa, Via delle Barozze n. 73 – 00040, alla OR 2) CP_1 determinazione a carico del Sig. l'obbligo della corresponsione in favore della OR Pt_1
con decorrenza dalla domanda, l'assegno divorzile di euro 800,00 mensili;
CP_1
- rimettere il giudizio in istruttoria affinché il Tribunale di Velletri pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 28.10.1989, trascritto nei Registri di Stato Civile dell'anno 1989, atto 01742, parte 2, serie A01, tra i Signori Pt_1
e alle seguenti condizioni: 1) assegnazione della casa coniugale sita in
[...] Controparte_1
Rocca di Papa, Via delle Barozze n. 73 – 00040 alla signora 2) Controparte_1 determinazione a carico del Sig. l'obbligo della corresponsione in favore della OR Pt_1
con decorrenza dalla domanda, l'assegno divorzile di euro 800,00 mensili.”. CP_1
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 8.11.2022 nel giudizio R.G. n.
3387/2022, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini di cui all'art. 4 della
Legge n. 898/1970.
Alla successiva udienza del 29.03.2023 il G.I. rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza presidenziale celebatasi in data 3.05.2023 nel procedimento R.G. n.
4384/2022 il Presidente f.f. rimetteva gli atti al Presidente della prima sezione civile per la riunione al fascicolo R.G. n. 3387/2022.
Entrambi i procedimenti venivano rimessi, successivamente, dinanzi all'odierno Giudice relatore, il quale, dopo aver definito la fase presidenziale del giudizio R.G. n. 4384/2022, con ordinanza del 28.04.2025, disponeva la riunione dei procedimenti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni in ordine alla domanda sullo status divorzile.
All'udienza del 22.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, avuto riguardo all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in ordine alla rimessione della causa al Collegio per la decisione esclusivamente con riguardo alla domanda sullo status divorzile, occorre precisare quanto segue.
La Corte di cassazione ha più volte ritenuto che "Nel giudizio di divorzio, e in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo "status", non trova applicazione l'art. 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale dell'art. 4 l. n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 8
l. n. 74 del 1987), che consente al giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per la relativa decisione, quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non solo quando la domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie, volte a procrastinare la statuizione sulla modifica dello "status"» (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord. 26.7.2019, n. 20323; Cass. civ., sez. I, 12.1.2007,
n. 565; Cass. civ., sez. I, 28.4.2006, n. 9882).
Ne discende, in conformità al principio di diritto sopra enunciato, l'inoperatività dell'art. 190
c.p.c. al caso di specie.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 117/2021 del 5.01.2021. Da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, talché deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve dichiararsi, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 28.10.1989, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al
Giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge n.
898/1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulle cause riunite aventi R.G. n. 3387/2022 e R.G. n. 4384/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 28.10.1989 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma (Registro degli atti di matrimonio atto n. 01742, parte 2, serie A01, anno 1989);
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera