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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 898/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CC PP NA, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2072/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Paola - Municipio 87027 Paola CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe limitatamente Ricorrente 1 alle sottese cartelle di pagamento relative a crediti tributari vari :
1) n. 03420110042478743000 notificata il 24.11.2011 (tassa auto),
2) n 03420120027009081000 notificata 20.8.2012 (consorzio)
3) n.03420130004343146000, notificata il 14.03.2013, (tassa auto)
4) n. 03420140027944913000, notificata il 5.12.2014, ( consorzio )
5) n. 0342019002850282000, notificata il 27.02.20 (tassa auto)
6) n.03420160017913209000, notificata il 27.10.2016 (tassa auto) 7) n. 03420130004343045000, notificata il 14.03.2013, (irpef)
8) n.0342016001791331000, notificata il 27.10.2016 (irpef)
9) n.03420170016838836000, notificata il 4.09.2017 (tari)
10) Avv. Di Accertamento n. TDLTDLM00441, notificata il 10.07.2017 (Irpef)
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva:
l'omessa notifica degli atti prodromici;
la prescrizione del credito tributario non avendo ricevuto alcun atto interruttivo.
La mancata indicazione della base di calcolo degli interessi;
-
La mancata allegazione dell'atto richiamato;
La mancata indicazione dell'organo o autorità cui presentare il reclamo.
-
L'agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza del diritto alla proposizione del ricorso per inosservanza del termine di decadenza di gg 20, la carenza di legittimazione in ordine alle questioni concernenti gli atti prodromici, la notifica della cartelle presupposte, la notifica di altre intimazioni aventi effetto interruttivo della prescrizione, la sospensione dei termini prescrizione sulla base della normativa emergenziale covid 19, la correttezza del calcolo degli interessi.
L'agenzia dell'entrate, costituitasi in giudizio eccepiva l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e l'onere di prova della notifica degli atti prodromici a cura dell'Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la tardiva costituzione in giudizio.
Ed invero, così come risulta dalla ricevuta di accettazione depositata da parte ricorrente, il ricorso è stato notificato il 30.10.2023 mentre la costituzione in giudizio risulta essere avvenuta il 28.2.2024 oltre il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso previsto dall'art. 22 Dlvo 546/92.
Il rilievo officioso dell'inammissibilità giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CC PP NA, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2072/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Paola - Municipio 87027 Paola CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007376471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe limitatamente Ricorrente 1 alle sottese cartelle di pagamento relative a crediti tributari vari :
1) n. 03420110042478743000 notificata il 24.11.2011 (tassa auto),
2) n 03420120027009081000 notificata 20.8.2012 (consorzio)
3) n.03420130004343146000, notificata il 14.03.2013, (tassa auto)
4) n. 03420140027944913000, notificata il 5.12.2014, ( consorzio )
5) n. 0342019002850282000, notificata il 27.02.20 (tassa auto)
6) n.03420160017913209000, notificata il 27.10.2016 (tassa auto) 7) n. 03420130004343045000, notificata il 14.03.2013, (irpef)
8) n.0342016001791331000, notificata il 27.10.2016 (irpef)
9) n.03420170016838836000, notificata il 4.09.2017 (tari)
10) Avv. Di Accertamento n. TDLTDLM00441, notificata il 10.07.2017 (Irpef)
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva:
l'omessa notifica degli atti prodromici;
la prescrizione del credito tributario non avendo ricevuto alcun atto interruttivo.
La mancata indicazione della base di calcolo degli interessi;
-
La mancata allegazione dell'atto richiamato;
La mancata indicazione dell'organo o autorità cui presentare il reclamo.
-
L'agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza del diritto alla proposizione del ricorso per inosservanza del termine di decadenza di gg 20, la carenza di legittimazione in ordine alle questioni concernenti gli atti prodromici, la notifica della cartelle presupposte, la notifica di altre intimazioni aventi effetto interruttivo della prescrizione, la sospensione dei termini prescrizione sulla base della normativa emergenziale covid 19, la correttezza del calcolo degli interessi.
L'agenzia dell'entrate, costituitasi in giudizio eccepiva l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e l'onere di prova della notifica degli atti prodromici a cura dell'Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la tardiva costituzione in giudizio.
Ed invero, così come risulta dalla ricevuta di accettazione depositata da parte ricorrente, il ricorso è stato notificato il 30.10.2023 mentre la costituzione in giudizio risulta essere avvenuta il 28.2.2024 oltre il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso previsto dall'art. 22 Dlvo 546/92.
Il rilievo officioso dell'inammissibilità giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio