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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. R. G. 1927/2025 promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. RANIERI ANTONIO, con domicilio eletto come da ricorso, giusta Parte_1 procura in atti,
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall' Avvocatura interna, giusta procura in atti, CP_1 RESISTENTE OGGETTO: ricorso in opposizione ad ATP CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 04/04/2025 il ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la controparte contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria. Alla data fissa ex art 127 ter cpc, all' esito della discussione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato. Nella specie, il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, ha concluso il suo giudizio ritenendo che l'istante non fosse in possesso del requisito sanitario per la concessione del beneficio invocato (assegno di invalidità civile), revocato in sede di visita di revisione, accertando l'invalidità al 55%. Il ricorrente impugna le conclusioni del ctu ritenendo che egli non abbia adempiuto al quesito del giudice. L'assunto è infondato. Il quesito del giudice, per quanto interessa in questa sede, prevedeva “ 4) Pensione di inabilità e/o assegno mensile di assistenza) dica il ctu se le minorazioni dalle quali parte ricorrente sia in ipotesi affetta determinino una totale riduzione della capacità lavorativa ovvero una riduzione in misura pari o superiore al 74%. Nella valutazione della percentuale invalidante da attribuire in via diretta od analogica alle singole minorazioni fisiche o psichiche l'ausiliare vorrà rispettare i criteri dettati dal D.M. Sanità 5.2.1992 (e relativi allegati), attenendosi, in caso di pluralità di minorazione, ai precetti di cui all'Allegato 1 del citato Decreto Ministeriale. In ogni caso, l'ausiliare si compiacerà di specificare le singole minorazioni accertate, la data della loro insorgenza, il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa loro attribuito nonché il codice di riferimento utilizzato, precisando, per la determinazione della percentuale invalidante complessiva”; in particolare in presenza di revisione chiedeva “III) Revisione o verifica straordinaria) Il C.T.U. deve limitare l'accertamento del requisito sanitario alla sola prestazione oggetto della visita di revisione/verifica straordinaria;
deve accertare, con giudizio adeguatamente motivato, se alla data della visita di verifica straordinaria/revisione sussista una modificazione delle infermità o minorazioni fisiche o mentali già accertate con il verbale della commissione di prima istanza in atti/con sentenza passata in giudicato/con decreto di omologa in atti, specificando quale sia l'attuale condizione psico-fisica del ricorrente;
deve eseguire il necessario raffronto fra la situazione esistente al tempo in cui è stato compiuto il precedente accertamento e quella che ricorre al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione, tale raffronto dovendosi risolvere o nella constatazione della permanenza della suddetta situazione di fatto, già in precedenza accertata, o nel riconoscimento della evoluzione, in senso migliorativo, ovvero peggiorativo, dello stato di salute del periziando originariamente preso in considerazione. L'aggravamento successivo alla visita di verifica straordinaria o in corso di causa costituisce anch'esso oggetto dell'incarico affidato nel presente giudizio, sebbene da individuare con valutazione e motivazione separata nel corso della perizia” Il ctu ha valutato le condizioni del ricorrente, sulla base della visita medico legale e della documentazione in atti, concludendo nel senso che egli presenta un' invalidità al 55%, e ciò in quanto il livello di disturbo fobico non rientra nelle psicosi ma nelle nevrosi “poiché, come chiaramente indicato nella Consulenza Psichiatrica del 07/07/22”, “non sono obiettivabili disturbi distorsivi della senso-percezione “ che, se presenti, ci avrebbero indotto a considerare la presenza di una psicosi. Il CTU che ha valutato in precedenza il ricorrente (RG.3452/22) ha descritto il disturbo fobico- ossessivo dello stesso con il cod 1204 che indica invece la psicosi ossessiva e non vi è alcuna prova che il ricorrente sia affetto da patologia psicotica. Quindi il punteggio attribuito a suo tempo (71-80%) e correlato al codice 1204 è del tutto inadeguato”. Conclude quindi il ctu nel senso che “Anche se si voglia considerare severo il disturbo fobico-ossessivo (ed in realtà non vi è molta documentazione per affermarne la severità) il codice descrittivo sarebbe il 1203 del DM 5/2/92 con relativo punteggio del 41-50%. La scoliosi dorsale dx convessa è appena accennata. Anche qui il codice usato da quel CTU il 7003 è corretto ma può essere usato solo in via analogica poiché la scoliosi del ricorrente non ha un angolo di 40°. Quindi il punteggio attribuibile è al massimo del 15-20%. Infine, la presenza di una sciatalgia da lieve discopatia L4-L5 potrà essere descritta in via analogica con il cod. 7010 ed attribuendo un punteggio invalidante del 15% circa. Il complesso morboso evidenziato, una volta applicato il calcolo riduzionistico, alla luce delle argomentazioni espresse determina un punteggio invalidante complessivo del 55%. Il ricorrente dovrà essere considerato Non Invalido ai sensi di Legge”. Il ctu ha quindi sia valutato le condizioni attuali del paziente che quelle precedenti, operando il raffronto e dichiarando che in base alla Consulenza Psichiatrica del 07/07/22 e alla visita medico legale svolta, allo stato attuale non sussistono le condizioni per ritenere il ricorrente invalido, ferma, a suo giudizio, anche la inadeguata valutazione della situazione precedente. Le stesse osservazioni, che oggi sono motivi di opposizione, erano già state poste dal ricorrente al ctu in sede di Atp, e ad esse il ctu aveva replicato che “nel corso dell'esame obiettivo da lui praticato, ed evidentemente anche in occasione della visita di verifica del 06/03/24, il ricorrente ha mostrato segni di disturbo nevrotico fobico-ossessivo (cod. 1203) e non certo di psicosi fobico-ossessiva (cod. 1204) poiché non si è evidenziata distorsione della senso-percezione né alterazioni del senso di realtà. Pertanto, il punteggio attribuito alla patologia è stato del 41% coma da cod. 1203. Inoltre, si fa presente che attribuire il 41% è stato probabilmente sovradimensionato rispetto alla reale gravità del disturbo poiché né nel corso dell'esame né in atti vi è prova che il disturbo nevrotico fobico-ossessivo del ricorrente sia di grado grave e non piuttosto medio o lieve”. Rispetto a tali puntuali e circostanziati apprezzamenti, il ricorrente nell'atto di opposizione ha espresso una generica doglianza, senza muovere, però, alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni circa il prospettato stato invalidante nella misura indicata non trovano supporto alcuno. Esse si basano solo sulla precedente ctu, che risulta superata dalle successive valutazioni.
Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, tuttavia non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'istante, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. La dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta che il ricorrente è invalido nella misura del 55%. rigetta il ricorso in opposizione;
le spese di lite sono irripetibili.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. R. G. 1927/2025 promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. RANIERI ANTONIO, con domicilio eletto come da ricorso, giusta Parte_1 procura in atti,
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall' Avvocatura interna, giusta procura in atti, CP_1 RESISTENTE OGGETTO: ricorso in opposizione ad ATP CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 04/04/2025 il ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la controparte contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria. Alla data fissa ex art 127 ter cpc, all' esito della discussione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato. Nella specie, il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, ha concluso il suo giudizio ritenendo che l'istante non fosse in possesso del requisito sanitario per la concessione del beneficio invocato (assegno di invalidità civile), revocato in sede di visita di revisione, accertando l'invalidità al 55%. Il ricorrente impugna le conclusioni del ctu ritenendo che egli non abbia adempiuto al quesito del giudice. L'assunto è infondato. Il quesito del giudice, per quanto interessa in questa sede, prevedeva “ 4) Pensione di inabilità e/o assegno mensile di assistenza) dica il ctu se le minorazioni dalle quali parte ricorrente sia in ipotesi affetta determinino una totale riduzione della capacità lavorativa ovvero una riduzione in misura pari o superiore al 74%. Nella valutazione della percentuale invalidante da attribuire in via diretta od analogica alle singole minorazioni fisiche o psichiche l'ausiliare vorrà rispettare i criteri dettati dal D.M. Sanità 5.2.1992 (e relativi allegati), attenendosi, in caso di pluralità di minorazione, ai precetti di cui all'Allegato 1 del citato Decreto Ministeriale. In ogni caso, l'ausiliare si compiacerà di specificare le singole minorazioni accertate, la data della loro insorgenza, il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa loro attribuito nonché il codice di riferimento utilizzato, precisando, per la determinazione della percentuale invalidante complessiva”; in particolare in presenza di revisione chiedeva “III) Revisione o verifica straordinaria) Il C.T.U. deve limitare l'accertamento del requisito sanitario alla sola prestazione oggetto della visita di revisione/verifica straordinaria;
deve accertare, con giudizio adeguatamente motivato, se alla data della visita di verifica straordinaria/revisione sussista una modificazione delle infermità o minorazioni fisiche o mentali già accertate con il verbale della commissione di prima istanza in atti/con sentenza passata in giudicato/con decreto di omologa in atti, specificando quale sia l'attuale condizione psico-fisica del ricorrente;
deve eseguire il necessario raffronto fra la situazione esistente al tempo in cui è stato compiuto il precedente accertamento e quella che ricorre al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione, tale raffronto dovendosi risolvere o nella constatazione della permanenza della suddetta situazione di fatto, già in precedenza accertata, o nel riconoscimento della evoluzione, in senso migliorativo, ovvero peggiorativo, dello stato di salute del periziando originariamente preso in considerazione. L'aggravamento successivo alla visita di verifica straordinaria o in corso di causa costituisce anch'esso oggetto dell'incarico affidato nel presente giudizio, sebbene da individuare con valutazione e motivazione separata nel corso della perizia” Il ctu ha valutato le condizioni del ricorrente, sulla base della visita medico legale e della documentazione in atti, concludendo nel senso che egli presenta un' invalidità al 55%, e ciò in quanto il livello di disturbo fobico non rientra nelle psicosi ma nelle nevrosi “poiché, come chiaramente indicato nella Consulenza Psichiatrica del 07/07/22”, “non sono obiettivabili disturbi distorsivi della senso-percezione “ che, se presenti, ci avrebbero indotto a considerare la presenza di una psicosi. Il CTU che ha valutato in precedenza il ricorrente (RG.3452/22) ha descritto il disturbo fobico- ossessivo dello stesso con il cod 1204 che indica invece la psicosi ossessiva e non vi è alcuna prova che il ricorrente sia affetto da patologia psicotica. Quindi il punteggio attribuito a suo tempo (71-80%) e correlato al codice 1204 è del tutto inadeguato”. Conclude quindi il ctu nel senso che “Anche se si voglia considerare severo il disturbo fobico-ossessivo (ed in realtà non vi è molta documentazione per affermarne la severità) il codice descrittivo sarebbe il 1203 del DM 5/2/92 con relativo punteggio del 41-50%. La scoliosi dorsale dx convessa è appena accennata. Anche qui il codice usato da quel CTU il 7003 è corretto ma può essere usato solo in via analogica poiché la scoliosi del ricorrente non ha un angolo di 40°. Quindi il punteggio attribuibile è al massimo del 15-20%. Infine, la presenza di una sciatalgia da lieve discopatia L4-L5 potrà essere descritta in via analogica con il cod. 7010 ed attribuendo un punteggio invalidante del 15% circa. Il complesso morboso evidenziato, una volta applicato il calcolo riduzionistico, alla luce delle argomentazioni espresse determina un punteggio invalidante complessivo del 55%. Il ricorrente dovrà essere considerato Non Invalido ai sensi di Legge”. Il ctu ha quindi sia valutato le condizioni attuali del paziente che quelle precedenti, operando il raffronto e dichiarando che in base alla Consulenza Psichiatrica del 07/07/22 e alla visita medico legale svolta, allo stato attuale non sussistono le condizioni per ritenere il ricorrente invalido, ferma, a suo giudizio, anche la inadeguata valutazione della situazione precedente. Le stesse osservazioni, che oggi sono motivi di opposizione, erano già state poste dal ricorrente al ctu in sede di Atp, e ad esse il ctu aveva replicato che “nel corso dell'esame obiettivo da lui praticato, ed evidentemente anche in occasione della visita di verifica del 06/03/24, il ricorrente ha mostrato segni di disturbo nevrotico fobico-ossessivo (cod. 1203) e non certo di psicosi fobico-ossessiva (cod. 1204) poiché non si è evidenziata distorsione della senso-percezione né alterazioni del senso di realtà. Pertanto, il punteggio attribuito alla patologia è stato del 41% coma da cod. 1203. Inoltre, si fa presente che attribuire il 41% è stato probabilmente sovradimensionato rispetto alla reale gravità del disturbo poiché né nel corso dell'esame né in atti vi è prova che il disturbo nevrotico fobico-ossessivo del ricorrente sia di grado grave e non piuttosto medio o lieve”. Rispetto a tali puntuali e circostanziati apprezzamenti, il ricorrente nell'atto di opposizione ha espresso una generica doglianza, senza muovere, però, alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni circa il prospettato stato invalidante nella misura indicata non trovano supporto alcuno. Esse si basano solo sulla precedente ctu, che risulta superata dalle successive valutazioni.
Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, tuttavia non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'istante, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. La dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta che il ricorrente è invalido nella misura del 55%. rigetta il ricorso in opposizione;
le spese di lite sono irripetibili.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti