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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 741/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campofelice Di Roccella - Via Cesare Civello N. 62 90010 Campofelice Di Roccella PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1701 DEL 05/12/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2197/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Capitano Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belmonte Mezzagno (PA) impugna l' vviso di accertamento
IMU anno 2019 n. 1701 del 05.12.2024, notificato il 24.12.2024.
Conviene in giudizio il Comune di Campofelice di Roccella, in persona del Sindaco pro tempore Deduce i seguenti motivi di ricorso:
Violazione di legge per diritto all'esenzione dell'abitazione principale (art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019);
Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
Richiesta di annullamento integrale dell'atto.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio (Pec consegnata il 14/02/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta emerge che l'immobile oggetto di accertamento è abitazione principale del ricorrente, come comprovato dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, circostanza che dà diritto all'esenzione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019.
Il Comune non si è costituito.
Nel caso specifico va applicato il principio di non contestazione. La Suprema Corte (sentenza n. 1540 del 24 gennaio 2007 della Sezione Tributaria) ha stabilito che la non contestazione attribuisce al comportamento omissivo di una parte (quella che non ha contestato) idoneità probatoria confermativa di quanto asserito dall'altra parte (quella che ha dedotto il fatto per sostenere la propria azione) ed impedisce al giudice di “riammettere” d'ufficio la natura controversa del fatto. L'avvenuto riconoscimento da parte della
Sezione tributaria della Suprema Corte che i fatti addotti da una delle parti e non contestati dall'altra sin dal primo grado di giudizio non debbano più essere provati comporta che, di conseguenza, la commissione adita, pena un vizio di ultrapetizione ex art. 112 del codice di procedura civile, non debba ritenere necessaria ulteriore prova dei fatti medesimi. La sentenza che desse per esistenti fatti non contestati dal soggetto contro il quale gli stessi sono invocati sarebbe in palese violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 del codice di procedura civile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione giungono ad affermare che “gli art. 167, primo comma e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo perché non controverso.”
Insomma, secondo questa impostazione, l'oggetto del processo è determinato non solo dall'attore attraverso l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ma anche dal convenuto che ha l'onere di contestare specificatamente ciascuno di questi fatti mettendoli in discussione e dunque richiedendo una pronuncia del giudice sul fatto controverso. Per contro, nel caso in cui uno dei fatti costitutivi addotti dall'attore non sia tempestivamente messo in discussione dal convenuto, tale fatto viene escluso dal thema decidendum nel senso che il giudice non è più chiamato a pronunciarsi perché è da considerarsi pacifico. Le argomentazioni idonee a traslare tale principio generale anche al processo tributario sono:
Il principio di ragionevole durata del processo inteso come monito accelleratorio rivolto non solo al Giudice ma anche alle parti;
la natura dispositiva del processo tributario ed il dato letterale di cui all'art. 1 del D.Lgs. 546/92;
il fatto che anche il processo tributario è basato su un regime di rigide preclusioni come avviene per il processo civile;
. Il principio trova piena cittadinanza ove si consideri che in esso l'onere probatorio grava non solo sulla parte ricorrente ma anche su quella resiste
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna iL Comune di Campofelice di Roccella alle spese del giudizio a favore della parte ricorrente nella misura di € 300,00 oltre accessori di legge. Palermo,18.9.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 741/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campofelice Di Roccella - Via Cesare Civello N. 62 90010 Campofelice Di Roccella PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1701 DEL 05/12/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2197/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Capitano Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belmonte Mezzagno (PA) impugna l' vviso di accertamento
IMU anno 2019 n. 1701 del 05.12.2024, notificato il 24.12.2024.
Conviene in giudizio il Comune di Campofelice di Roccella, in persona del Sindaco pro tempore Deduce i seguenti motivi di ricorso:
Violazione di legge per diritto all'esenzione dell'abitazione principale (art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019);
Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
Richiesta di annullamento integrale dell'atto.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio (Pec consegnata il 14/02/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta emerge che l'immobile oggetto di accertamento è abitazione principale del ricorrente, come comprovato dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, circostanza che dà diritto all'esenzione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019.
Il Comune non si è costituito.
Nel caso specifico va applicato il principio di non contestazione. La Suprema Corte (sentenza n. 1540 del 24 gennaio 2007 della Sezione Tributaria) ha stabilito che la non contestazione attribuisce al comportamento omissivo di una parte (quella che non ha contestato) idoneità probatoria confermativa di quanto asserito dall'altra parte (quella che ha dedotto il fatto per sostenere la propria azione) ed impedisce al giudice di “riammettere” d'ufficio la natura controversa del fatto. L'avvenuto riconoscimento da parte della
Sezione tributaria della Suprema Corte che i fatti addotti da una delle parti e non contestati dall'altra sin dal primo grado di giudizio non debbano più essere provati comporta che, di conseguenza, la commissione adita, pena un vizio di ultrapetizione ex art. 112 del codice di procedura civile, non debba ritenere necessaria ulteriore prova dei fatti medesimi. La sentenza che desse per esistenti fatti non contestati dal soggetto contro il quale gli stessi sono invocati sarebbe in palese violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 del codice di procedura civile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione giungono ad affermare che “gli art. 167, primo comma e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo perché non controverso.”
Insomma, secondo questa impostazione, l'oggetto del processo è determinato non solo dall'attore attraverso l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ma anche dal convenuto che ha l'onere di contestare specificatamente ciascuno di questi fatti mettendoli in discussione e dunque richiedendo una pronuncia del giudice sul fatto controverso. Per contro, nel caso in cui uno dei fatti costitutivi addotti dall'attore non sia tempestivamente messo in discussione dal convenuto, tale fatto viene escluso dal thema decidendum nel senso che il giudice non è più chiamato a pronunciarsi perché è da considerarsi pacifico. Le argomentazioni idonee a traslare tale principio generale anche al processo tributario sono:
Il principio di ragionevole durata del processo inteso come monito accelleratorio rivolto non solo al Giudice ma anche alle parti;
la natura dispositiva del processo tributario ed il dato letterale di cui all'art. 1 del D.Lgs. 546/92;
il fatto che anche il processo tributario è basato su un regime di rigide preclusioni come avviene per il processo civile;
. Il principio trova piena cittadinanza ove si consideri che in esso l'onere probatorio grava non solo sulla parte ricorrente ma anche su quella resiste
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna iL Comune di Campofelice di Roccella alle spese del giudizio a favore della parte ricorrente nella misura di € 300,00 oltre accessori di legge. Palermo,18.9.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO Santo Ippolito