Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto da
RD AN, in proprio e anche quale legale rappresentante della Scuola Italiana Sci Progetto Neve, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Rita Iaccarino, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L’Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’accertamento,
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sull’istanza del ricorrente del 3 giugno 2025, avente ad oggetto la richiesta di formalizzare entro 30 giorni le aree sciistiche attrezzate ex art. 2, comma 2, LR 39/12;
e perché ne sia accertata l'inerzia, e per la definizione delle aree sciistiche attrezzate ex LR 39/12 anche ed almeno limitatamente al territorio del Comune di Roccaraso, o al Comprensorio Skipass Alto SA (sub Ambito 4.04.a, atti preparatori del PdBS), con nomina fin d’ora di un Commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. AS LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
All’esito della causa pendente fra il signor RD AN, odierno ricorrente, ed il Comune di Roccaraso, il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n. 4107/2025 con cui ha accolto le ragioni del Comune di Roccaraso nella vicenda relativa ad un “pulmino intelligente”, ossia un furgone utilizzato come segreteria di una scuola SCI nell’area sciistica di Roccaraso.
Nello specifico il Comune di Roccaraso denegava la possibilità di tale utilizzo al ricorrente sostenendo, fra l’altro, che la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto con proprio atto di programmazione, ai sensi della legge regionale n. 39 del 2012, ad individuare le aree sciistiche attrezzate da destinare a sede operativa di Scuole SCI e ciò, secondo la sopra menzionata sentenza del Consiglio di Stato, risultava dirimente ai fini della vicenda in quanto “ la mancata programmazione delle aree ove collocare le sedi operative delle scuole sci (il che rappresenta il “cuore” dell’impianto motivazionale come sopra ricostruito) costituisce in effetti ostacolo alla possibilità di presentare titoli abilitativi di questo genere (SCIA) ”.
Preso atto del contenuto di tale sentenza, il signor RD AN ha inviato via pec, in data 3 giugno 2025, formale istanza alla Regione Abruzzo, odierna resistente, perché la stessa definisca le aree sciistiche attrezzate ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 39/2012, precisando che “ Per effetto dell'inerzia della Regione, l'istante dal 2016 non vede riscontrate, o vede opposte, dal Comune di Roccaraso le sue differenti istanze per esercitare in Roccaraso. ”.
La Regione Abruzzo non ha dato alcun riscontro a tale istanza, non provvedendo ad individuare le aree sciistiche attrezzate da destinare a sede operativa di Scuola Sci.
Preso atto di tale inerzia il signor RD AN, in proprio e quale legale rappresentante della Scuola Italiana Sci Progetto Neve, ha proposto il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio, depositato in data 10 luglio 2025, con cui ha chiesto che sia accertata l’illegittimità del silenzio serbato sul punto dalla Regione Abruzzo sulla propria istanza e per la definizione delle aree sciistiche attrezzate da parte della medesima Regione, anche mediante nomina di un Commissario ad acta .
Si è costituita in giudizio, in data 28 luglio 2025, la Regione Abruzzo con memoria di stile.
Parte ricorrente ha depositato memoria finale in data 20 ottobre 2025 e, infine, all’udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto.
2. - Il Collegio osserva che, come dedotto da parte ricorrente, nella presente vicenda sussiste l’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione sull’istanza del ricorrente del 3 giugno 2025, con la quale lo stesso ha richiesto alla Regione Abruzzo l’adempimento di quanto prescritto dalla legge regionale n. 39/2012 che, all’articolo 2, comma2, prevede che “ La Giunta Regionale, sentiti il Collegio Regionale dei maestri di sci e l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) regionale, individua le aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola, a sede operativa di Scuola Sci e snowpark, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, skiweg, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche sui quali i maestri di sci svolgono la propria attività ”.
La sopra riportata norma risulta dunque chiara nel prevedere a carico della Regione Abruzzo l’obbligo di individuare le aree sciistiche attrezzate da destinare, fra l’altro, a sede operativa di Scuola Sci e, dunque, la Regione Abruzzo è tenuta ad adottare il richiesto provvedimento attuativo.
Su tale punto il Collegio condivide pienamente quanto statuito dalla sentenza n. 4107/2025 del Consiglio di Stato, sopra citata, secondo cui “ nel caso di specie, pertanto, la mancanza formale di una programmazione di settore delle aree ove poter allocare sedi operative di scuole sci di certo non potrebbe sine die comportare la paralisi o la dilazione a tempo indeterminato della possibilità di attivare simili iniziative che assumono, comunque, un carattere parimenti imprenditoriale. Ciò che la difesa di parte appellata abilmente sintetizza nella formula “niente aree, niente SCIA” (cfr. pag. 11 memoria in data 4 novembre 2024). Soccorre in questo senso, ossia in caso di mancata programmazione “a monte” nonché in assenza di un termine stabilito dal legislatore (scaduto il quale la domanda del privato debba comunque essere valutata dalla competente amministrazione), non tanto l’autoregolazione dell’attività economica ma, piuttosto, un’azione sul silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. Azione questa ammessa, da una parte della giurisprudenza cui il collegio ritiene di aderire (cfr. C.g.a.r.s., sez. giur., 9 ottobre 2020, n. 905; Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273), anche per gli atti generali di programmazione quali quelli di specie (l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, in tema di atti normativi e generali, non esclude infatti dal suo novero applicativo l’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della stessa legge generale sul procedimento amministrativo) e a condizione che possano essere individuati interessi legittimi differenziati e qualificati (condizione qui comunque sussistente in quanto l’appellante risulta pacificamente titolare di una scuola di sci con sede nel territorio aquilano). In altre parole, il corretto punto di equilibrio tra esigenze urbanistiche da un lato ed esigenze commerciali e professionali dall’altro lato va trovato nella possibilità che l’eventuale programmazione “a monte” di talune attività, in assenza di un termine onde definire la programmazione stessa, possa essere allora ordinata dal giudice amministrativo mediante condanna all’obbligo di provvedere entro un termine fisso e inderogabile, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del medesimo termine a tal fine assegnato; ” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4107/2025).
Statuito quanto sopra, il Collegio rileva altresì che il ritardo dell’Amministrazione non è giustificato atteso che è la stessa Regione Abruzzo a non avere svolto alcuna difesa sul punto, non adducendo alcuna giustificazione alla propria inerzia nell’emissione del provvedimento di individuazione delle aree sciistiche attrezzate previsto dalla legge regionale n. 39/2012.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente esposto, dunque, il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sull’istanza presentata dal signor RD AN in data 3 giugno 2025 ed ordinando alla stessa di provvedere sulla predetta istanza entro il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza con l’adozione del provvedimento di individuazione delle aree sciistiche attrezzate di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 39/2012 relativamente almeno al territorio del Comune di Roccaraso, o al Comprensorio Skipass Alto SA (sub Ambito 4.04.a, atti preparatori del PdBS), come da richiesta di parte ricorrente avanzata nel ricorso.
Va invece respinta, allo stato, la domanda di nomina del Commissario ad acta .
4. - Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina alla Regione Abruzzo di provvedere espressamente sull’istanza del ricorrente sopra indicata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Condanna la Regione Abruzzo al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RM NI, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
AS LD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS LD | RM NI |
IL SEGRETARIO