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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12024 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to E. Ferrari Morandi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 6.12.22 e condanna l' ad erogare al CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone a carico dell le spese di C.T.U. (RGN. 12024/24 e RGN. CP_1
17376/23) liquidate in separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il consulente del Giudice (RGN. 12024/24) ha accertato che la parte ricorrente si trova nella condizione di non autonomia nel compiere gli atti quotidiani di vita.
Tale giudizio decorre dalla visita di revisione del 6.12.22 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ora, è vero che la perizia del procedimento ATP (RGN. 17376/23), in questa sede impugnato, concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario, tuttavia, occorre rilevare che, se i ricoveri ospedalieri sono diminuiti nella frequenza negli ultimi due anni, sono stati comunque necessari due ricoveri prolungati, nel 2022 di circa un mese e mezzo e nel 2023 di dirca un mese.
Peraltro, per il resto del tempo la situazione rimane instabile con frequenti fasi di scompenso (v. doc. 19 fascicolo parte ricorrente e documentazione successiva prodotta con nota del 10.6.24).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione e le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.). CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to E. Ferrari Morandi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 6.12.22 e condanna l' ad erogare al CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone a carico dell le spese di C.T.U. (RGN. 12024/24 e RGN. CP_1
17376/23) liquidate in separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il consulente del Giudice (RGN. 12024/24) ha accertato che la parte ricorrente si trova nella condizione di non autonomia nel compiere gli atti quotidiani di vita.
Tale giudizio decorre dalla visita di revisione del 6.12.22 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ora, è vero che la perizia del procedimento ATP (RGN. 17376/23), in questa sede impugnato, concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario, tuttavia, occorre rilevare che, se i ricoveri ospedalieri sono diminuiti nella frequenza negli ultimi due anni, sono stati comunque necessari due ricoveri prolungati, nel 2022 di circa un mese e mezzo e nel 2023 di dirca un mese.
Peraltro, per il resto del tempo la situazione rimane instabile con frequenti fasi di scompenso (v. doc. 19 fascicolo parte ricorrente e documentazione successiva prodotta con nota del 10.6.24).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione e le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.). CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro