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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5053/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Di Commercio Palermo - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Palermo PA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 652/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021028416000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106658884 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014642546 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014642546 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170044113174 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180002537464 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180002537464 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180049748211 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056579663 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001841159 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001841159 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962019003455765 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054766247 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente con ricorso iscritto al n. 5053/2024 RGA impugnava la sentenza n. 652/04/24 della CGT di primo grado di Palermo (depositata il 19 febbraio 2024), convenendo nel giudizio di appello:
1. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo;
2. Agenzia delle Entrate – Riscossione;
3. Camera di Commercio di Palermo–Enna.
FATTO
Con ricorso di primo grado la società Ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 296 2022
9021028416/000 notificata il 12/12/2022 dall'Agente della Riscossione – Palermo, per complessivi
€ 284.061,02, deducendo, tra l'altro: (i) nullità derivata per omessa/irregolare notifica delle cartelle presupposte;
(ii) inesigibilità per decadenza ex art. 25 DPR 602/73 e/o prescrizione dei crediti, inclusi interessi e sanzioni. La controversia riguardava nove cartelle riferite agli anni d'imposta 2013–2015 (II.DD., IVA, IRAP, ritenute IRPEF) e diritto annuale camerale 2014 e 2018.
La CGT di primo grado, con ordinanza n. 1160/2023, onerava la ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di AD, ritenuta parte legittimata passiva rispetto ai vizi dedotti (notifiche degli atti della riscossione).
La parte ricorrente non eseguiva l'ordinanza, depositando istanza di revoca (non accolta). AD si è costituita volontariamente in data 5/10/2023, depositando documentazione attestante le notifiche PEC delle cartelle prodromiche e chiedendo il rigetto.
Con sentenza n. 652/04/24, la CGT di primo grado ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza di integrazione del contraddittorio, ritenendo ammissibile la costituzione e la produzione documentale di AD
(anche alla luce dell'art. 7 e dell'interpretazione consolidata sull'ammissibilità di documenti in appello), e accertando la regolarità delle notifiche delle nove cartelle a mezzo PEC con conseguente definitività delle pretese e inammissibilità/tardività delle ulteriori censure (prescrizione, decadenza). Ha condannato la parte ricorrente alle spese.
Motivi di appello:
1. Nullità della sentenza di primo grado per conferma dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio
(violazione artt. 10, 14, 19 e 23 D.Lgs. 546/92), sostenendo che il litisconsorzio tra ente impositore e agente della riscossione è facoltativo.
2. Inutilizzabilità della documentazione prodotta da AD per tardiva costituzione oltre i termini di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/92.
3. Difetto di prova delle notifiche PEC delle cartelle presupposte, contestando la legittimità delle notifiche effettuate da indirizzi non censiti nei registri pubblici (INI-PEC, IPA, Reginde).
4. Prescrizione e decadenza dei crediti: eccezione di inesigibilità per decorso dei termini (quinquennale per sanzioni e interessi, decennale per tributi), richiamando giurisprudenza recente.
Conclusioni dell'appellante: chiede la riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesigibilità dei crediti, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le controdeduzioni di Agenzia delle Entrate confermano la legittimità dell'ordinanza e della sentenza di primo grado, la regolare notifica delle cartelle prodromiche (documentata da AD), l'inammissibilità delle doglianze per tardività, e la prescrizione decennale per II.DD./IVA; chiedono il rigetto.
Le controdeduzioni di AD sostengono la regolarità delle notifiche telematiche, la sospensione dei termini in periodo Covid e la fondatezza della pretesa;
chiedono il rigetto.
La Camera di Commercio di Palermo Enna chiedeva l'estromissione dal giudizio
Memoria illustrativa dell'appellante (repliche) per l'udienza dell'8 gennaio 2026, Ricorrente ha depositato memoria con cui: (a) contesta la legittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio, sostenendo la natura facoltativa del litisconsorzio tra ente impositore e agente della riscossione e richiamando Cass. n.
17458/2013; (b) deduce l'ultratardività della costituzione di AD e la conseguente inutilizzabilità della produzione documentale ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992; (c) ribadisce i vizi delle notifiche PEC e la prescrizione/decadenza dei crediti;
(d) chiede la riforma integrale della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Sulla legittimazione passiva e sull'ordinanza di integrazione del contraddittorio.
Nel giudizio di impugnazione dell'intimazione di pagamento (atto della riscossione) in cui i vizi dedotti riguardano la notifica delle cartelle e, dunque, l'attività dell'agente della riscossione, correttamente la CGT di primo grado ha ritenuto AD soggetto legittimato passivo diretto (art. 10 D.Lgs. 546/1992) e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio. L'appellante non ha ottemperato all'ordinanza, limitandosi a chiederne la revoca;
l'intervento volontario di AD ha legittimamente consentito di pervenire alla decisione nel merito, impedendo il rigetto in rito per difetto di legittimazione passiva degli enti impositori. Tale ricostruzione è coerente con la motivazione della sentenza gravata.
Sulla dedotta “ultratardività” della costituzione di AD e sull'ammissibilità della produzione documentale
La sentenza di primo grado ha ritenuto ammissibile la costituzione di AD e la relativa produzione documentale, anche in considerazione dell'udienza fissata per la verifica dell'adempimento all'ordinanza e del necessario spazio difensivo (artt. 14, 23 D.Lgs. 546/1992). Ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato sull'ammissibilità di documenti nuovi in appello e i poteri istruttori del giudice (art. 7), ritenendo che la documentazione fosse indispensabile ai fini della decisione. Le repliche dell'appellante non superano la ratio decidendi: l'eccezione di ultratardività non consente di obliterare l'accertata regolarità delle notifiche cartolari e la conseguente tardività delle censure.
Sulla regolarità delle notifiche PEC e sulla definitività delle cartelle
Dagli atti versati in giudizio da AD (all. 1–9) risulta la notifica a mezzo PEC di ciascuna delle nove cartelle richiamate in sentenza (anni 2013–2015; diritto annuale camerale 2014–2018). La CGT di primo grado ha accertato la regolarità delle notifiche e, per effetto della mancata impugnazione nei termini delle cartelle ritualmente notificate, ha dichiarato inammissibili/tardive le ulteriori doglianze (anche sulla prescrizione maturata anteriormente). L'appellante, nelle memorie, insiste su asseriti vizi dell'indirizzo PEC mittente e sull'inutilizzabilità della prova, ma tali rilievi non scalfiscono l'accertamento già operato dal primo giudice e riproposto in appello dalle controparti.
Sulla prescrizione e decadenza
Per i tributi erariali (II.DD., IVA) trova applicazione l'ordinario termine decennale (art. 2946 c.c.), mentre per il diritto annuale camerale opera il termine quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle. Accertata la regolarità delle notifiche e la mancata opposizione nei 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, le censure di prescrizione/decadenza risultano infondate o tardive;
corretta la conclusione del primo giudice sulla definitività delle cartelle e l'inammissibilità del merito della pretesa tributaria.
Conclusione
La sentenza impugnata ha correttamente: (i) confermato l'ordinanza di integrazione del contraddittorio;
(ii) ritenuto ammissibile l'intervento e le produzioni di AD;
(iii) accertato la regolarità delle notifiche PEC delle cartelle e la conseguente tardività/inammissibilità delle ulteriori censure;
(iv) dichiarato infondato il ricorso.
L'appello va pertanto rigettato con conferma integrale della sentenza n. 652/04/24.
Le spese seguono la soccombenza. Vanno tuttavia compensate le spese con la Camera di Comemrcio
Palermo- Enna alla quale va riconosciuta l'estraneità al giudizio tche è relativo a intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte soccombente ale spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in € 1.500,00. Condanna la parte soccombente alle spese a favore di ADER, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Difensore_3, Procuratore antistatario. Compensa le spese con la Camera di Commercio Palermo - Enna. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Santo Ippolito Pino Zingale
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5053/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Di Commercio Palermo - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Palermo PA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 652/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021028416000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106658884 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014642546 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014642546 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170044113174 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180002537464 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180002537464 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180049748211 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056579663 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001841159 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001841159 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962019003455765 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054766247 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente con ricorso iscritto al n. 5053/2024 RGA impugnava la sentenza n. 652/04/24 della CGT di primo grado di Palermo (depositata il 19 febbraio 2024), convenendo nel giudizio di appello:
1. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo;
2. Agenzia delle Entrate – Riscossione;
3. Camera di Commercio di Palermo–Enna.
FATTO
Con ricorso di primo grado la società Ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 296 2022
9021028416/000 notificata il 12/12/2022 dall'Agente della Riscossione – Palermo, per complessivi
€ 284.061,02, deducendo, tra l'altro: (i) nullità derivata per omessa/irregolare notifica delle cartelle presupposte;
(ii) inesigibilità per decadenza ex art. 25 DPR 602/73 e/o prescrizione dei crediti, inclusi interessi e sanzioni. La controversia riguardava nove cartelle riferite agli anni d'imposta 2013–2015 (II.DD., IVA, IRAP, ritenute IRPEF) e diritto annuale camerale 2014 e 2018.
La CGT di primo grado, con ordinanza n. 1160/2023, onerava la ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di AD, ritenuta parte legittimata passiva rispetto ai vizi dedotti (notifiche degli atti della riscossione).
La parte ricorrente non eseguiva l'ordinanza, depositando istanza di revoca (non accolta). AD si è costituita volontariamente in data 5/10/2023, depositando documentazione attestante le notifiche PEC delle cartelle prodromiche e chiedendo il rigetto.
Con sentenza n. 652/04/24, la CGT di primo grado ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza di integrazione del contraddittorio, ritenendo ammissibile la costituzione e la produzione documentale di AD
(anche alla luce dell'art. 7 e dell'interpretazione consolidata sull'ammissibilità di documenti in appello), e accertando la regolarità delle notifiche delle nove cartelle a mezzo PEC con conseguente definitività delle pretese e inammissibilità/tardività delle ulteriori censure (prescrizione, decadenza). Ha condannato la parte ricorrente alle spese.
Motivi di appello:
1. Nullità della sentenza di primo grado per conferma dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio
(violazione artt. 10, 14, 19 e 23 D.Lgs. 546/92), sostenendo che il litisconsorzio tra ente impositore e agente della riscossione è facoltativo.
2. Inutilizzabilità della documentazione prodotta da AD per tardiva costituzione oltre i termini di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/92.
3. Difetto di prova delle notifiche PEC delle cartelle presupposte, contestando la legittimità delle notifiche effettuate da indirizzi non censiti nei registri pubblici (INI-PEC, IPA, Reginde).
4. Prescrizione e decadenza dei crediti: eccezione di inesigibilità per decorso dei termini (quinquennale per sanzioni e interessi, decennale per tributi), richiamando giurisprudenza recente.
Conclusioni dell'appellante: chiede la riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesigibilità dei crediti, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le controdeduzioni di Agenzia delle Entrate confermano la legittimità dell'ordinanza e della sentenza di primo grado, la regolare notifica delle cartelle prodromiche (documentata da AD), l'inammissibilità delle doglianze per tardività, e la prescrizione decennale per II.DD./IVA; chiedono il rigetto.
Le controdeduzioni di AD sostengono la regolarità delle notifiche telematiche, la sospensione dei termini in periodo Covid e la fondatezza della pretesa;
chiedono il rigetto.
La Camera di Commercio di Palermo Enna chiedeva l'estromissione dal giudizio
Memoria illustrativa dell'appellante (repliche) per l'udienza dell'8 gennaio 2026, Ricorrente ha depositato memoria con cui: (a) contesta la legittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio, sostenendo la natura facoltativa del litisconsorzio tra ente impositore e agente della riscossione e richiamando Cass. n.
17458/2013; (b) deduce l'ultratardività della costituzione di AD e la conseguente inutilizzabilità della produzione documentale ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992; (c) ribadisce i vizi delle notifiche PEC e la prescrizione/decadenza dei crediti;
(d) chiede la riforma integrale della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Sulla legittimazione passiva e sull'ordinanza di integrazione del contraddittorio.
Nel giudizio di impugnazione dell'intimazione di pagamento (atto della riscossione) in cui i vizi dedotti riguardano la notifica delle cartelle e, dunque, l'attività dell'agente della riscossione, correttamente la CGT di primo grado ha ritenuto AD soggetto legittimato passivo diretto (art. 10 D.Lgs. 546/1992) e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio. L'appellante non ha ottemperato all'ordinanza, limitandosi a chiederne la revoca;
l'intervento volontario di AD ha legittimamente consentito di pervenire alla decisione nel merito, impedendo il rigetto in rito per difetto di legittimazione passiva degli enti impositori. Tale ricostruzione è coerente con la motivazione della sentenza gravata.
Sulla dedotta “ultratardività” della costituzione di AD e sull'ammissibilità della produzione documentale
La sentenza di primo grado ha ritenuto ammissibile la costituzione di AD e la relativa produzione documentale, anche in considerazione dell'udienza fissata per la verifica dell'adempimento all'ordinanza e del necessario spazio difensivo (artt. 14, 23 D.Lgs. 546/1992). Ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato sull'ammissibilità di documenti nuovi in appello e i poteri istruttori del giudice (art. 7), ritenendo che la documentazione fosse indispensabile ai fini della decisione. Le repliche dell'appellante non superano la ratio decidendi: l'eccezione di ultratardività non consente di obliterare l'accertata regolarità delle notifiche cartolari e la conseguente tardività delle censure.
Sulla regolarità delle notifiche PEC e sulla definitività delle cartelle
Dagli atti versati in giudizio da AD (all. 1–9) risulta la notifica a mezzo PEC di ciascuna delle nove cartelle richiamate in sentenza (anni 2013–2015; diritto annuale camerale 2014–2018). La CGT di primo grado ha accertato la regolarità delle notifiche e, per effetto della mancata impugnazione nei termini delle cartelle ritualmente notificate, ha dichiarato inammissibili/tardive le ulteriori doglianze (anche sulla prescrizione maturata anteriormente). L'appellante, nelle memorie, insiste su asseriti vizi dell'indirizzo PEC mittente e sull'inutilizzabilità della prova, ma tali rilievi non scalfiscono l'accertamento già operato dal primo giudice e riproposto in appello dalle controparti.
Sulla prescrizione e decadenza
Per i tributi erariali (II.DD., IVA) trova applicazione l'ordinario termine decennale (art. 2946 c.c.), mentre per il diritto annuale camerale opera il termine quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle. Accertata la regolarità delle notifiche e la mancata opposizione nei 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, le censure di prescrizione/decadenza risultano infondate o tardive;
corretta la conclusione del primo giudice sulla definitività delle cartelle e l'inammissibilità del merito della pretesa tributaria.
Conclusione
La sentenza impugnata ha correttamente: (i) confermato l'ordinanza di integrazione del contraddittorio;
(ii) ritenuto ammissibile l'intervento e le produzioni di AD;
(iii) accertato la regolarità delle notifiche PEC delle cartelle e la conseguente tardività/inammissibilità delle ulteriori censure;
(iv) dichiarato infondato il ricorso.
L'appello va pertanto rigettato con conferma integrale della sentenza n. 652/04/24.
Le spese seguono la soccombenza. Vanno tuttavia compensate le spese con la Camera di Comemrcio
Palermo- Enna alla quale va riconosciuta l'estraneità al giudizio tche è relativo a intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte soccombente ale spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in € 1.500,00. Condanna la parte soccombente alle spese a favore di ADER, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Difensore_3, Procuratore antistatario. Compensa le spese con la Camera di Commercio Palermo - Enna. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Santo Ippolito Pino Zingale