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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.07.2024 da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] e domiciliata a Milano, Via Cesare Airaghi n. 40 con l'Avv. Carolina Arata del Foro di Piacenza presso la quale ha eletto domicilio telematico pec
Email_1
contro
Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Fasani del Foro di Vigevano presso la quale ha eletto domicilio telematico pec
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 21.06.1997, trascritto al numero 0392, registro 4, parte 2, serie A, anno 1997 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano
pagina 1 di 4 □ separati con sentenza parziale in punto status n. 9252/2021, cui ha fatto seguito la sentenza definitiva n. 10090/2022 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- , nata a [...] in data [...], cittadina italiana, maggiorenne, Persona_1 economicamente non autosufficiente;
- , nato a [...] in data [...], cittadino italiano, maggiorenne, Persona_2 economicamente non autosufficiente;
- , nato a [...] in data [...], cittadino italiano, minorenne. Persona_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 09.07.2024, la Sig.ra ha Parte_1 chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio formulando specifiche condizioni.
Successivamente alla notifica del ricorso e del decreto al Sig. le parti hanno Controparte_1 raggiunto un accordo di divorzio e hanno depositato congiuntamente, in data 14.11.2024, istanza congiunta di mutamento del rito, alle seguenti condizioni:
1- le parti sono tenute al mutuo rispetto;
2- l'abitazione familiare, sita in Milano, Via Cesare Airaghi n. 40, rimane assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
Parte_1
3- il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 presso la madre. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore;
4- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento dei tre figli e la somma Per_1 Persona_2 Per_3 complessiva di € 750,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT dal 1° gennaio 2025. L'assegno unico sarà di pertinenza materna al 100%;
5- ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema di cui al protocollo del
Tribunale di Milano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) pagina 2 di 4 assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6- le parti rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti e precisano altresì di aver regolato, con scrittura privata a parte, ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale;
7- le parti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
8- Spese legali compensate.
In sede di istanza di mutamento del rito, le parti hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte non intendendo riconciliarsi, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate confermando di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 21.06.1997
(numero 0392, registro 4, parte 2, serie A, anno 1997) tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.07.2024 da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] e domiciliata a Milano, Via Cesare Airaghi n. 40 con l'Avv. Carolina Arata del Foro di Piacenza presso la quale ha eletto domicilio telematico pec
Email_1
contro
Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Fasani del Foro di Vigevano presso la quale ha eletto domicilio telematico pec
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 21.06.1997, trascritto al numero 0392, registro 4, parte 2, serie A, anno 1997 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano
pagina 1 di 4 □ separati con sentenza parziale in punto status n. 9252/2021, cui ha fatto seguito la sentenza definitiva n. 10090/2022 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- , nata a [...] in data [...], cittadina italiana, maggiorenne, Persona_1 economicamente non autosufficiente;
- , nato a [...] in data [...], cittadino italiano, maggiorenne, Persona_2 economicamente non autosufficiente;
- , nato a [...] in data [...], cittadino italiano, minorenne. Persona_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 09.07.2024, la Sig.ra ha Parte_1 chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio formulando specifiche condizioni.
Successivamente alla notifica del ricorso e del decreto al Sig. le parti hanno Controparte_1 raggiunto un accordo di divorzio e hanno depositato congiuntamente, in data 14.11.2024, istanza congiunta di mutamento del rito, alle seguenti condizioni:
1- le parti sono tenute al mutuo rispetto;
2- l'abitazione familiare, sita in Milano, Via Cesare Airaghi n. 40, rimane assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
Parte_1
3- il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 presso la madre. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore;
4- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento dei tre figli e la somma Per_1 Persona_2 Per_3 complessiva di € 750,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT dal 1° gennaio 2025. L'assegno unico sarà di pertinenza materna al 100%;
5- ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema di cui al protocollo del
Tribunale di Milano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) pagina 2 di 4 assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6- le parti rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti e precisano altresì di aver regolato, con scrittura privata a parte, ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale;
7- le parti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
8- Spese legali compensate.
In sede di istanza di mutamento del rito, le parti hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte non intendendo riconciliarsi, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate confermando di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 21.06.1997
(numero 0392, registro 4, parte 2, serie A, anno 1997) tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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