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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 792/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
LUCENTE PAOLA, TO
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2237/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso sEmail_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0002824 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0002824 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione, nei confronti del comune di Cosenza avverso l' avviso di pagamento TARI del 2023, notificato il 10/10/2023 dell'importo di euro 8.334,00 limitatamente all'imposta richiesta sul magazzino sito alla Indirizzo_2.
Eccepiva il ricorrente l'inidoneità del magazzino, di cui peraltro era proprietario per la quota di un terzo, a produrre rifiuti, il che incideva sulla debenza del tributo, perché in condizioni di abbandono, era privo di arredi e dell'impianto elettrico, idrico, non collegato alla rete fognaria .
Si tratta invero di una autorimessa, in fase di ristrutturazione fino al 2020 per la quale era stata presentata una CILA il 2/6/21 allegata in atti.
Peraltro evidenziava l'erroneo computo della metratura relativa alla superficie interna calpestabile ove a fronte dei calcolati mq 965 in realtà , l'esatta ampiezza era di mq 255 .
Si costituiva il comune di Cosenza che chiedeva il rigetto del ricorso
La Corte, all'udienza della 6/02/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Giova evidenziare che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento non risulta iscritto alla TARI perché non dichiarato dal contribuente.
Ebbene, presupposto della tassa rifiuti è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 1 comma 641 e ss l. 147/2013).
Secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità
2014) la Tari è dovuta nel caso in cui l'immobile inciso dal tributo sia suscettibile di produrre rifiuti.
Ne consegue che sono soggetti alla Tari anche gli immobili non utilizzati, nonostante non risultino essere allacciati alle reti idriche. Come nel caso della Tarsu, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Del resto, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi.
La tassa deve inoltre essere versata anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio di smaltimento svolto dall'amministrazione comunale. La Corte di cassazione ha infatti più volte sottolineato che il presupposto della Tarsu era la semplice occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs
507/1993 e che l'esclusione di alcune parti dei locali dalla tassazione perché non idonee a produrre rifiuti
è subordinata all'adeguata delimitazione delle stesse e alla presenza di documentazione idonea a comprovare il diritto all'esclusione .
Peraltro l'onere della prova grava sempre sul contribuente che vuol far valere il diritto all'esclusione.
Il D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, al comma 2, prevede che non sono soggetti alla tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Una inutilizzabilità oggettiva che non dipenda , dunque, dalla scelta del proprietario dell'immobile.
La norma prescrive che il contribuente, che intende far valere tale non assoggettamento al tributo ha l'onere di indicare tali circostanze nella denuncia originaria o di variazione, evenienza non ricorrente nella fattispecie che occupa-
Invero il ricorrente non pare aver comunicato all'ente creditore le circostanze esoneranti mediante una eventuale richiesta di cancellazione o variazione, giammai confluite in dichiarazioni.
La motivazione degli avvisi è congrua.
Al destinatario, pertanto, sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dall'Amministrazione, le ragioni dell'imposizione della tassa e gli elementi posti a base del calcolo operato
( ubicazione dell'immobile non contestata, aliquota applicata con il richiamo alle delibere adottate dall'Amministrazione Comunale, mq. di superficie occupata, importo da pagare, richiami normativi e regolamentari ecc. ) in perfetta sintonia con le disposizioni contenute nell'art. 71 L. 507/93 ed il contribuente è ,stato posto in condizione di esercitare validamente il suo diritto di difesa,
Quanto alla erronea ampiezza del magazzino,l'assunto del ricorrente è dimostrato dalla produzione della visura relativa al predetto immobile, non contestata dal comune costituito, dalla quale emerge che si tratta di magazzino con una estensione di mq 255 e non già dei maggiori mq 965 calcolati dall'ente.
Ne consegue che limitatamente a tale aspetto il ricorso va accolto, con onere del comune di ricalcolare il tributo.
In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso possono essere compensate integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza sez V Accoglie il ricorso, limitatamente alla doglianza sulla ampiezza del domicilio.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara le spese integralmente compensate-
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
LUCENTE PAOLA, TO
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2237/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso sEmail_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0002824 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0002824 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione, nei confronti del comune di Cosenza avverso l' avviso di pagamento TARI del 2023, notificato il 10/10/2023 dell'importo di euro 8.334,00 limitatamente all'imposta richiesta sul magazzino sito alla Indirizzo_2.
Eccepiva il ricorrente l'inidoneità del magazzino, di cui peraltro era proprietario per la quota di un terzo, a produrre rifiuti, il che incideva sulla debenza del tributo, perché in condizioni di abbandono, era privo di arredi e dell'impianto elettrico, idrico, non collegato alla rete fognaria .
Si tratta invero di una autorimessa, in fase di ristrutturazione fino al 2020 per la quale era stata presentata una CILA il 2/6/21 allegata in atti.
Peraltro evidenziava l'erroneo computo della metratura relativa alla superficie interna calpestabile ove a fronte dei calcolati mq 965 in realtà , l'esatta ampiezza era di mq 255 .
Si costituiva il comune di Cosenza che chiedeva il rigetto del ricorso
La Corte, all'udienza della 6/02/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Giova evidenziare che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento non risulta iscritto alla TARI perché non dichiarato dal contribuente.
Ebbene, presupposto della tassa rifiuti è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 1 comma 641 e ss l. 147/2013).
Secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità
2014) la Tari è dovuta nel caso in cui l'immobile inciso dal tributo sia suscettibile di produrre rifiuti.
Ne consegue che sono soggetti alla Tari anche gli immobili non utilizzati, nonostante non risultino essere allacciati alle reti idriche. Come nel caso della Tarsu, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Del resto, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi.
La tassa deve inoltre essere versata anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio di smaltimento svolto dall'amministrazione comunale. La Corte di cassazione ha infatti più volte sottolineato che il presupposto della Tarsu era la semplice occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs
507/1993 e che l'esclusione di alcune parti dei locali dalla tassazione perché non idonee a produrre rifiuti
è subordinata all'adeguata delimitazione delle stesse e alla presenza di documentazione idonea a comprovare il diritto all'esclusione .
Peraltro l'onere della prova grava sempre sul contribuente che vuol far valere il diritto all'esclusione.
Il D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, al comma 2, prevede che non sono soggetti alla tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Una inutilizzabilità oggettiva che non dipenda , dunque, dalla scelta del proprietario dell'immobile.
La norma prescrive che il contribuente, che intende far valere tale non assoggettamento al tributo ha l'onere di indicare tali circostanze nella denuncia originaria o di variazione, evenienza non ricorrente nella fattispecie che occupa-
Invero il ricorrente non pare aver comunicato all'ente creditore le circostanze esoneranti mediante una eventuale richiesta di cancellazione o variazione, giammai confluite in dichiarazioni.
La motivazione degli avvisi è congrua.
Al destinatario, pertanto, sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dall'Amministrazione, le ragioni dell'imposizione della tassa e gli elementi posti a base del calcolo operato
( ubicazione dell'immobile non contestata, aliquota applicata con il richiamo alle delibere adottate dall'Amministrazione Comunale, mq. di superficie occupata, importo da pagare, richiami normativi e regolamentari ecc. ) in perfetta sintonia con le disposizioni contenute nell'art. 71 L. 507/93 ed il contribuente è ,stato posto in condizione di esercitare validamente il suo diritto di difesa,
Quanto alla erronea ampiezza del magazzino,l'assunto del ricorrente è dimostrato dalla produzione della visura relativa al predetto immobile, non contestata dal comune costituito, dalla quale emerge che si tratta di magazzino con una estensione di mq 255 e non già dei maggiori mq 965 calcolati dall'ente.
Ne consegue che limitatamente a tale aspetto il ricorso va accolto, con onere del comune di ricalcolare il tributo.
In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso possono essere compensate integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza sez V Accoglie il ricorso, limitatamente alla doglianza sulla ampiezza del domicilio.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara le spese integralmente compensate-