Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 792
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inidoneità del magazzino a produrre rifiuti

    La Corte ha ritenuto che il presupposto della tassa rifiuti è la suscettibilità dell'immobile a produrre rifiuti, indipendentemente dall'effettiva produzione o dall'utilizzo del servizio. Sono soggetti alla Tari anche gli immobili non utilizzati o non allacciati alle reti idriche. L'onere della prova per l'inutilizzabilità oggettiva grava sul contribuente, il quale non ha adempiuto a tale onere comunicando le circostanze esoneranti all'ente.

  • Accolto
    Erronea quantificazione della superficie dell'immobile

    L'assunto del ricorrente è stato dimostrato dalla produzione della visura catastale, non contestata dal Comune, dalla quale emerge l'estensione di 255 mq.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 792
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 792
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo