Versione
28 agosto 1985
28 agosto 1985
Art. 7.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che esercitano una attivita' professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, definita al precedente articolo 2.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione in conformita' delle direttive comunitarie.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che esercitano una attivita' professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, definita al precedente articolo 2.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione in conformita' delle direttive comunitarie.
Commentari • 2
- 1. Esercizio abusivo di professionehttps://www.brocardi.it/ · 1
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11004 del 12 marzo 2009 «Non integra il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 c.p. la condotta del medico che, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, effettui nel proprio ambulatorio...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28642 del 18 luglio 2007 «Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica l'espletamento, da parte di tecnico di settore addetto alla camera mortuaria, di operazioni di dissezione senza la presenza del sanitario.» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49116 del 22 dicembre 2003 «In tema di reato di abusivo esercizio di una …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2017, n. 2691Provvedimento: […] fermo il diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi sanciti dall'art. 52 del Trattato CEE, in conformità alla direttiva del Consiglio CEE 25 luglio 1978, n. 686, come previsto dall'art. 7 della legge n. 409 del 1985 cit., (Sez. 6, n. 5672 del 22/04/1997, Rosa Brusin, […]Leggi di più...
- laurea in odontoiatria e protesi dentaria·
- condizioni·
- iscrizione all'albo·
- condizioni ordinarie·
- indicazione·
- regime transitorio·
- professione sanitaria di odontoiatra·
- eccezioni·
- titolo di laurea in medicina e chirurgia·
- possibilità·
- esercizio·
- superamento dell'esame di abilitazione·
- necessità·
- delitti·
- abusivo esercizio di una professione