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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/12/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 311/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 311/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.9.2024 e iscritto a ruolo il 3.10.2024, da
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ), domiciliataria presso i P.IVA_2 propri uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n.3; appellante
contro
1. , brasiliano, nato in [...]/PR Brasile, in Controparte_1
19/09/1986, residente in [...], 285, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.415-050; codice fiscale;
C.F._1
2. , brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in Controparte_2
18/12/1960, residente in [...], 285, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.415-050; codice fiscale;
C.F._2
3. brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in Parte_2
27/08/1958, residente in [...]da Silva, 591, Tangara da Serra/MT, Brasile, CAP: 78.300-106; codice fiscale;
C.F._3
4. , brasiliana, nata in [...]/PR, in Controparte_3
09/09/1981, residente in [...], 285, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.415-050; codice fiscale;
C.F._4
1 5. brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in Controparte_4
18/08/1954, residente in [...], 285, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.415-050; codice fiscale C.F._5
6. , brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, em Controparte_5
02/10/1991, residente in [...], 79, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 04.080- 000, codice fiscale;
C.F._6
7. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, em Controparte_6
09/07/1988, residente in [...], 1281, Campinas/SP, Brasile, CAP: 13.087-570, codice fiscale;
C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F.
presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP C.F._8
00189), sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale alle liti allegata telematicamente (con autentica notarile rilasciata in Brasile, tradotta, legalizzata e munita di apostille nelle forme di legge); appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n.728/24, pubblicata il 29.7.2024, notificata il 5.8.2024, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 3372/23 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositate il 15.7.2025:
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace sentenza resa nel giudizio inter partes avente numero RG 3372/2023 e registrata con n. Sentenza n. 728/2024 pubbl. il 29/07/2024 avente n. cronologico 4388/2024 e Repert. n. 1672/2024 del 5/08/2024, comunicata e notificata in pari data 5.8.2024 rigettando nel merito l'avversa domanda a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio necessario alla dimostrazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano degli appellati.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per gli appellati, come da memoria depositata il 11.7.2024:
“Voglia la Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello proposto dal avverso la sentenza, resa inter partes Parte_1 nel procedimento RG 3372/2023, e registrata con n. Sentenza n. 728/2024 pubbl. il 29/07/2024, avente n. cronologico 4388/2024 e Repert. N. 1672/2024 del 5/08/2024, comunicata in pari data 5.8.2024, condannando l'appellante alla rifusione delle
pag. 2/8 spese del presente grado da distrarsi in favore dei procuratori degli appellati che si dichiarano antistatari.”
Il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario in merito alle spese del presente giudizio.
FATTI DI CAUSA
Premesse
1. Con ricorso depositato il 21.8.2023, gli odierni appellati, hanno adito il Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana, iure sanguinis, in quanto tutti (nati negli anni compresi tra il 1954 e il 1991) discendenti, con diversi gradi di parentela, da nato il [...] a [...], Persona_1 emigrato in Brasile (ivi coniugatosi il 5.11.1980), senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana né essersi naturalizzato cittadino brasiliano.
Hanno prodotto, a comprova della fondatezza della domanda, certificati di nascita e matrimonio dei parenti, lungo la linea genealogica diretta, a partire dall'avo, certificati negativi di naturalizzazione e ulteriore documentazione ritenuta rilevante.
2. Il si è costituito con comparsa depositata il 13.5.2024 ed ha Parte_1 svolto, in sintesi, le seguenti difese.
2.1. Ha contestato che i ricorrenti avessero offerto sufficiente prova degli elementi fondanti la domanda: insufficiente era il certificato di nascita dell'avo, in quanto, in tale data (26.4.1863), lo Stato italiano non era ancora esistente e il Comune di San Stino di Livenza faceva parte dell'impero austriaco (Regno Lombardo Veneto).
2.2. Ha contestato la seconda domanda di controparte, volta ad ordinare al Parte_1 di porre in essere quanto necessario per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza, in quanto:
- in primo luogo, legittimato passivo di tale attività sarebbe il Sindaco, in qualità di ufficiale di Stato Civile, a tal fine delegato e in possesso di poteri apicali;
al spetterebbe solo un potere di indirizzo degli uffici dello Stato civile (art.9 Parte_1
DPR 396/2000),
- inoltre, osterebbe il divieto di condanna – da parte del GO - della pubblica amministrazione ad un facere,
- in ogni caso, si tratterebbe di un'attività spettante alla Cancelleria del giudice ex art. 14 DPR 396/2000.
2.3. Ha sostenuto che, poiché i ricorrenti chiedevano l'accertamento della cittadinanza italiana che si sarebbe trasmessa anche per linea di discendenza femminile e in periodo anteriore alla Costituzione repubblicana, la PA non avrebbe potuto disapplicare autonomamente le leggi vigenti pro tempore, e sarebbe stato comunque necessario un pronunciamento dell'autorità giudiziaria.
pag. 3/8 2.4. Ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni del Tribunale in merito alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912.
La sentenza di primo grado
3. Con la sentenza qui impugnata, emessa all'esito di procedimento istruito solo documentalmente, il Tribunale di Trieste ha accolto le domande dei ricorrenti (di accertamento della cittadinanza italiana e condanna del alle conseguenti Parte_1 iscrizioni), rigettando le difese contrarie del convenuto , con condanna alle Parte_1 spese.
Nel merito, il Tribunale di Trieste ha ritenuto, in primo luogo, che l'avo era divenuto cittadino italiano nel momento in cui il territorio di San Stino di Livenza – unitamente al territorio del Veneto – era entrato a far parte del Regno d'Italia, e, quindi, nel 1866. I ricorrenti avevano prodotto il certificato negativo di naturalizzazione e sarebbe spettato alla controparte, se del caso, allegare e provare che vi era stata qualche rinuncia, trattandosi di eccezione e fatto estintivo.
Ha ritenuto giustificato il ricorso, da parte dei privati, alla via giudiziaria, per il notorio ritardo della PA nell'evasione di pratiche di tal genere.
Quanto all'ordine di procedere alle iscrizioni nei registri dello stato civile, ha sostenuto trattarsi non di condanna ad un facere, ma di mera enunciazione della condotta comunque doverosa per legge e, per il resto, il giudice di primo grado, ha interpretato le norme in materia d'iscrizioni e annotazioni nel registro dello stato civile in modo del tutto compatibile con la pronuncia richiesta e concessa.
L'atto di appello
4. Con l'atto introduttivo del presente gravame, il ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Trieste per i seguenti motivi, sostanzialmente riproponendo le difese già svolte in primo grado.
4.1. Il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicare, al caso dell'avo già cittadino dell'impero austro ungarico (e in particolare del Regno Lombardo – Veneto), la giurisprudenza formatasi con riguardo alla successione degli Stati preunitari con il Regno d'Italia. Nel secondo caso, infatti (peraltro riguardante gli Stati che si erano uniti all'Italia nel 1861), si era verificata una vera e propria dissoluzione per incorporazione, mentre nell'ipotesi del regno Lombardo Veneto si era verificato il ben diverso fenomeno della cessione di territori, all'esito della Terza Guerra d'Indipendenza, nel 1866.
Conseguentemente i ricorrenti avrebbero dovuto provare che l'avo era rimasto in Italia al momento della cessione del territorio.
4.2. Con secondo motivo l'appellante ha escluso l'applicabilità al caso di specie delle leggi 31.1.1901 n.23 e 17.5.1906 n.217, trattandosi di legislazione pertinente ai pag. 4/8 cittadini italiani emigrati all'estero. Nel caso in esame, secondo l'appellante, era mancata la prova dell'acquisto della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Il Codice civile italiano del 1865, poi, da un lato, escludeva la cittadinanza italiana di soggetti emigrati all'estero prima della costituzione del Regno d'Italia, dall'altro, all'art.6, stabiliva che il figlio minorenne di chi otteneva la cittadinanza straniera all'estero, seguiva la cittadinanza straniera del genitore.
I ricorrenti nulla avevano allegato e provato con riguardo alla cittadinanza e alla data dello spostamento dei genitori dell'avo e, in particolare, del padre Persona_2
Conseguentemente era mancata la prova degli elementi fondanti la domanda principale formulata da controparte.
Le difese degli appellati
5. Con comparsa depositata l'8.1.2025 si sono costituiti i sig.ri resistendo e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
5.1. Hanno rilevato, preliminarmente, la tardività dell'eccezione di controparte in merito all'operatività dell'annessione del territorio del di Parte_3
Livenza al Regno d'Italia, trattandosi di allegazione formulata in comparsa di costituzione depositata solo il giorno prima della prima udienza.
5.2. Per il resto hanno contestato la fondatezza delle tesi del , tutte Parte_1 accomunate dall'allegazione della mancata prova dello status di cittadino italiano dell'avo Persona_1
Hanno evidenziato, in proposito, che dall'Archivio di Stato di Venezia, risultava che l'avo, era stato arruolato nell'esercito del Regno d'Italia, presso Persona_1
l'Ufficio di Leva di Venezia e, a riprova, hanno prodotto documentazione attestante detta circostanza (all. 42).
Gli appellati hanno, quindi, chiesto l'ammissione del documento prodotto, trattandosi di documento essenziale ai fini del decidere e avendo, controparte, svolto le proprie difese in primo grado, solo tardivamente.
5.3. In ulteriore subordine, gli appellati hanno contestato che occorresse provare la residenza dell'avo, essendo sufficiente la sua esistenza in vita al momento dell'annessione al Regno d'Italia, come si evincerebbe anche da varia giurisprudenza di merito citata, sia da dottrina e sia da istruzioni dello stesso , Parte_1 pubblicate su sito internet istituzionale.
Il processo di secondo grado
6. Avanti a questa Corte le parti, all'esito della prima udienza del 28.1.2025, nella quale si sono limitate a chiedere la fissazione di udienza di discussione, hanno depositato le note ex art. 352 c.p.c., sostanzialmente ribadendo le difese già svolte in atti e, in data 14.10.2025, il consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
pag. 5/8 RAGIONI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
7.1. Quanto al primo motivo di appello, è pacifico che l'avo di riferimento,
fosse nato nel territorio del Regno Lombardo Veneto (il Persona_1
21.4.1863 a San Stino di Livenza), ed è noto che i territori del Veneto furono annessi al Regno d'Italia con il Trattato di Vienna del 3.10.1866.
7.2. Rileva, nel caso di specie, l'art.14 primo comma, del trattato appena citato, che, per comodità e per completezza, si riporta di seguito.
Gli Stati contraenti, con tale disposizione hanno stabilito che gli abitanti, o gli originari del territorio ceduto, godranno, per un anno a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche del trattato e mediante una preventiva dichiarazione all'autorità competente, della facoltà di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati rimasti sotto il dominio asburgico, nel qual caso, gli stessi, manterranno la qualità di sudditi austriaci. Saranno anche liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto.
In altri termini, gli Stati parte del trattato hanno concordato che gli abitanti o gli originari dei territori in questione avrebbero mantenuto la qualità di sudditi austriaci nel caso in cui, nella finestra temporale di un anno, avessero formulato apposita istanza e trasferito le proprie famiglie e i propri beni mobili in territorio austriaco.
7.3. Nulla di tutto ciò avvenne per quanto riguarda il sig. o la Persona_1 sua famiglia dell'epoca, sicchè, automaticamente, egli è divenuto, per acquisizione territoriale e accordi tra Stati, cittadino del Regno d'Italia e ha, quindi, trasmesso, iure sanguinis, tale diritto ai suoi discendenti.
7.4. L'ampio significato dei termini utilizzati dal trattato (gli abitanti o gli originari) non può non ricomprendere anche indipendentemente dal fatto Persona_1 che egli, alla data del 1866, fosse minorenne ed anche del fatto che, a quella data, fosse materialmente presente nel Comune di nascita, essendo egli, in ogni caso, di quel luogo “originario”; ciò anche a prescindere da quanto si vedrà di seguito circa la pag. 6/8 prova che l'avo era stato anche iscritto nelle liste di leva dell'esercito del Regno d'Italia.
7.5. Oltre, e in conseguenza di quanto evidenziato, non incombe sugli appellati l'onere di provare – quale elemento costitutivo della domanda accertativa formulata - le vicende di vita dei genitori dell'avo ma, grava sulla Persona_1 controparte l'allegazione e prova di eventuali fatti aventi una qualche efficacia impeditiva o decadenziale, si tratterebbe di eccezioni che, nel caso di specie, sono rimaste prive elementi di riscontro.
8. Anche il secondo motivo di appello risulta logicamente superato da quanto appena constatato, essendo, ogni questione relativa al padre dell'avo, irrilevante nel momento in cui l'avo stesso ha acquisito direttamente la cittadinanza italiana.
9. Ad abundantiam, giova rilevare che il documento prodotto dagli appellati in questa sede, dal quale si ricava che fu iscritto nelle liste di leva Persona_1 dell'esercito italiano, pare utilizzabile e significativo.
La difesa di parte appellante, infatti, pur avendone avuto l'opportunità in più momenti del processo (udienza del 28.1.2025, memoria conclusionale depositata il 12.9.2025 e memoria di replica del 29.9.2025) non ha formulato, con la doverosa chiarezza, eccezioni in merito alla tardività della produzione documentale, né tale vizio è stato rilevato dalla Corte e, conseguentemente, deve ritenersi applicabile l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale:
“La violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, ma, se non rilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivo di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di far valere la relativa questione in ragione della mancata previsione della sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo.” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 15756 del 12/06/2025 (Rv. 675346 - 01).
10. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese, per la soccombenza, di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.311/2024 RG, in riforma dell'impugnata ordinanza, così decide:
1. rigetta l'appello del e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata (sentenza del Tribunale di Trieste n.728/24, pubblicata il 29.7.2024, notificata il 5.8.2024);
2. condanna il a rifondere agli appellati le spese di lite del Parte_4 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15% dei compensi, oltre pag. 7/8 IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 9.12.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 311/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 311/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.9.2024 e iscritto a ruolo il 3.10.2024, da
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ), domiciliataria presso i P.IVA_2 propri uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n.3; appellante
contro
1. , brasiliano, nato in [...]/PR Brasile, in Controparte_1
19/09/1986, residente in [...], 285, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.415-050; codice fiscale;
C.F._1
2. , brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in Controparte_2
18/12/1960, residente in [...], 285, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.415-050; codice fiscale;
C.F._2
3. brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in Parte_2
27/08/1958, residente in [...]da Silva, 591, Tangara da Serra/MT, Brasile, CAP: 78.300-106; codice fiscale;
C.F._3
4. , brasiliana, nata in [...]/PR, in Controparte_3
09/09/1981, residente in [...], 285, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.415-050; codice fiscale;
C.F._4
1 5. brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, in Controparte_4
18/08/1954, residente in [...], 285, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.415-050; codice fiscale C.F._5
6. , brasiliana, nata in [...]/PR, Brasile, em Controparte_5
02/10/1991, residente in [...], 79, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 04.080- 000, codice fiscale;
C.F._6
7. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, em Controparte_6
09/07/1988, residente in [...], 1281, Campinas/SP, Brasile, CAP: 13.087-570, codice fiscale;
C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F.
presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP C.F._8
00189), sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale alle liti allegata telematicamente (con autentica notarile rilasciata in Brasile, tradotta, legalizzata e munita di apostille nelle forme di legge); appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n.728/24, pubblicata il 29.7.2024, notificata il 5.8.2024, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 3372/23 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositate il 15.7.2025:
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace sentenza resa nel giudizio inter partes avente numero RG 3372/2023 e registrata con n. Sentenza n. 728/2024 pubbl. il 29/07/2024 avente n. cronologico 4388/2024 e Repert. n. 1672/2024 del 5/08/2024, comunicata e notificata in pari data 5.8.2024 rigettando nel merito l'avversa domanda a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio necessario alla dimostrazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano degli appellati.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per gli appellati, come da memoria depositata il 11.7.2024:
“Voglia la Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello proposto dal avverso la sentenza, resa inter partes Parte_1 nel procedimento RG 3372/2023, e registrata con n. Sentenza n. 728/2024 pubbl. il 29/07/2024, avente n. cronologico 4388/2024 e Repert. N. 1672/2024 del 5/08/2024, comunicata in pari data 5.8.2024, condannando l'appellante alla rifusione delle
pag. 2/8 spese del presente grado da distrarsi in favore dei procuratori degli appellati che si dichiarano antistatari.”
Il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario in merito alle spese del presente giudizio.
FATTI DI CAUSA
Premesse
1. Con ricorso depositato il 21.8.2023, gli odierni appellati, hanno adito il Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana, iure sanguinis, in quanto tutti (nati negli anni compresi tra il 1954 e il 1991) discendenti, con diversi gradi di parentela, da nato il [...] a [...], Persona_1 emigrato in Brasile (ivi coniugatosi il 5.11.1980), senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana né essersi naturalizzato cittadino brasiliano.
Hanno prodotto, a comprova della fondatezza della domanda, certificati di nascita e matrimonio dei parenti, lungo la linea genealogica diretta, a partire dall'avo, certificati negativi di naturalizzazione e ulteriore documentazione ritenuta rilevante.
2. Il si è costituito con comparsa depositata il 13.5.2024 ed ha Parte_1 svolto, in sintesi, le seguenti difese.
2.1. Ha contestato che i ricorrenti avessero offerto sufficiente prova degli elementi fondanti la domanda: insufficiente era il certificato di nascita dell'avo, in quanto, in tale data (26.4.1863), lo Stato italiano non era ancora esistente e il Comune di San Stino di Livenza faceva parte dell'impero austriaco (Regno Lombardo Veneto).
2.2. Ha contestato la seconda domanda di controparte, volta ad ordinare al Parte_1 di porre in essere quanto necessario per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza, in quanto:
- in primo luogo, legittimato passivo di tale attività sarebbe il Sindaco, in qualità di ufficiale di Stato Civile, a tal fine delegato e in possesso di poteri apicali;
al spetterebbe solo un potere di indirizzo degli uffici dello Stato civile (art.9 Parte_1
DPR 396/2000),
- inoltre, osterebbe il divieto di condanna – da parte del GO - della pubblica amministrazione ad un facere,
- in ogni caso, si tratterebbe di un'attività spettante alla Cancelleria del giudice ex art. 14 DPR 396/2000.
2.3. Ha sostenuto che, poiché i ricorrenti chiedevano l'accertamento della cittadinanza italiana che si sarebbe trasmessa anche per linea di discendenza femminile e in periodo anteriore alla Costituzione repubblicana, la PA non avrebbe potuto disapplicare autonomamente le leggi vigenti pro tempore, e sarebbe stato comunque necessario un pronunciamento dell'autorità giudiziaria.
pag. 3/8 2.4. Ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni del Tribunale in merito alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912.
La sentenza di primo grado
3. Con la sentenza qui impugnata, emessa all'esito di procedimento istruito solo documentalmente, il Tribunale di Trieste ha accolto le domande dei ricorrenti (di accertamento della cittadinanza italiana e condanna del alle conseguenti Parte_1 iscrizioni), rigettando le difese contrarie del convenuto , con condanna alle Parte_1 spese.
Nel merito, il Tribunale di Trieste ha ritenuto, in primo luogo, che l'avo era divenuto cittadino italiano nel momento in cui il territorio di San Stino di Livenza – unitamente al territorio del Veneto – era entrato a far parte del Regno d'Italia, e, quindi, nel 1866. I ricorrenti avevano prodotto il certificato negativo di naturalizzazione e sarebbe spettato alla controparte, se del caso, allegare e provare che vi era stata qualche rinuncia, trattandosi di eccezione e fatto estintivo.
Ha ritenuto giustificato il ricorso, da parte dei privati, alla via giudiziaria, per il notorio ritardo della PA nell'evasione di pratiche di tal genere.
Quanto all'ordine di procedere alle iscrizioni nei registri dello stato civile, ha sostenuto trattarsi non di condanna ad un facere, ma di mera enunciazione della condotta comunque doverosa per legge e, per il resto, il giudice di primo grado, ha interpretato le norme in materia d'iscrizioni e annotazioni nel registro dello stato civile in modo del tutto compatibile con la pronuncia richiesta e concessa.
L'atto di appello
4. Con l'atto introduttivo del presente gravame, il ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Trieste per i seguenti motivi, sostanzialmente riproponendo le difese già svolte in primo grado.
4.1. Il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicare, al caso dell'avo già cittadino dell'impero austro ungarico (e in particolare del Regno Lombardo – Veneto), la giurisprudenza formatasi con riguardo alla successione degli Stati preunitari con il Regno d'Italia. Nel secondo caso, infatti (peraltro riguardante gli Stati che si erano uniti all'Italia nel 1861), si era verificata una vera e propria dissoluzione per incorporazione, mentre nell'ipotesi del regno Lombardo Veneto si era verificato il ben diverso fenomeno della cessione di territori, all'esito della Terza Guerra d'Indipendenza, nel 1866.
Conseguentemente i ricorrenti avrebbero dovuto provare che l'avo era rimasto in Italia al momento della cessione del territorio.
4.2. Con secondo motivo l'appellante ha escluso l'applicabilità al caso di specie delle leggi 31.1.1901 n.23 e 17.5.1906 n.217, trattandosi di legislazione pertinente ai pag. 4/8 cittadini italiani emigrati all'estero. Nel caso in esame, secondo l'appellante, era mancata la prova dell'acquisto della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Il Codice civile italiano del 1865, poi, da un lato, escludeva la cittadinanza italiana di soggetti emigrati all'estero prima della costituzione del Regno d'Italia, dall'altro, all'art.6, stabiliva che il figlio minorenne di chi otteneva la cittadinanza straniera all'estero, seguiva la cittadinanza straniera del genitore.
I ricorrenti nulla avevano allegato e provato con riguardo alla cittadinanza e alla data dello spostamento dei genitori dell'avo e, in particolare, del padre Persona_2
Conseguentemente era mancata la prova degli elementi fondanti la domanda principale formulata da controparte.
Le difese degli appellati
5. Con comparsa depositata l'8.1.2025 si sono costituiti i sig.ri resistendo e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
5.1. Hanno rilevato, preliminarmente, la tardività dell'eccezione di controparte in merito all'operatività dell'annessione del territorio del di Parte_3
Livenza al Regno d'Italia, trattandosi di allegazione formulata in comparsa di costituzione depositata solo il giorno prima della prima udienza.
5.2. Per il resto hanno contestato la fondatezza delle tesi del , tutte Parte_1 accomunate dall'allegazione della mancata prova dello status di cittadino italiano dell'avo Persona_1
Hanno evidenziato, in proposito, che dall'Archivio di Stato di Venezia, risultava che l'avo, era stato arruolato nell'esercito del Regno d'Italia, presso Persona_1
l'Ufficio di Leva di Venezia e, a riprova, hanno prodotto documentazione attestante detta circostanza (all. 42).
Gli appellati hanno, quindi, chiesto l'ammissione del documento prodotto, trattandosi di documento essenziale ai fini del decidere e avendo, controparte, svolto le proprie difese in primo grado, solo tardivamente.
5.3. In ulteriore subordine, gli appellati hanno contestato che occorresse provare la residenza dell'avo, essendo sufficiente la sua esistenza in vita al momento dell'annessione al Regno d'Italia, come si evincerebbe anche da varia giurisprudenza di merito citata, sia da dottrina e sia da istruzioni dello stesso , Parte_1 pubblicate su sito internet istituzionale.
Il processo di secondo grado
6. Avanti a questa Corte le parti, all'esito della prima udienza del 28.1.2025, nella quale si sono limitate a chiedere la fissazione di udienza di discussione, hanno depositato le note ex art. 352 c.p.c., sostanzialmente ribadendo le difese già svolte in atti e, in data 14.10.2025, il consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
pag. 5/8 RAGIONI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
7.1. Quanto al primo motivo di appello, è pacifico che l'avo di riferimento,
fosse nato nel territorio del Regno Lombardo Veneto (il Persona_1
21.4.1863 a San Stino di Livenza), ed è noto che i territori del Veneto furono annessi al Regno d'Italia con il Trattato di Vienna del 3.10.1866.
7.2. Rileva, nel caso di specie, l'art.14 primo comma, del trattato appena citato, che, per comodità e per completezza, si riporta di seguito.
Gli Stati contraenti, con tale disposizione hanno stabilito che gli abitanti, o gli originari del territorio ceduto, godranno, per un anno a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche del trattato e mediante una preventiva dichiarazione all'autorità competente, della facoltà di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati rimasti sotto il dominio asburgico, nel qual caso, gli stessi, manterranno la qualità di sudditi austriaci. Saranno anche liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto.
In altri termini, gli Stati parte del trattato hanno concordato che gli abitanti o gli originari dei territori in questione avrebbero mantenuto la qualità di sudditi austriaci nel caso in cui, nella finestra temporale di un anno, avessero formulato apposita istanza e trasferito le proprie famiglie e i propri beni mobili in territorio austriaco.
7.3. Nulla di tutto ciò avvenne per quanto riguarda il sig. o la Persona_1 sua famiglia dell'epoca, sicchè, automaticamente, egli è divenuto, per acquisizione territoriale e accordi tra Stati, cittadino del Regno d'Italia e ha, quindi, trasmesso, iure sanguinis, tale diritto ai suoi discendenti.
7.4. L'ampio significato dei termini utilizzati dal trattato (gli abitanti o gli originari) non può non ricomprendere anche indipendentemente dal fatto Persona_1 che egli, alla data del 1866, fosse minorenne ed anche del fatto che, a quella data, fosse materialmente presente nel Comune di nascita, essendo egli, in ogni caso, di quel luogo “originario”; ciò anche a prescindere da quanto si vedrà di seguito circa la pag. 6/8 prova che l'avo era stato anche iscritto nelle liste di leva dell'esercito del Regno d'Italia.
7.5. Oltre, e in conseguenza di quanto evidenziato, non incombe sugli appellati l'onere di provare – quale elemento costitutivo della domanda accertativa formulata - le vicende di vita dei genitori dell'avo ma, grava sulla Persona_1 controparte l'allegazione e prova di eventuali fatti aventi una qualche efficacia impeditiva o decadenziale, si tratterebbe di eccezioni che, nel caso di specie, sono rimaste prive elementi di riscontro.
8. Anche il secondo motivo di appello risulta logicamente superato da quanto appena constatato, essendo, ogni questione relativa al padre dell'avo, irrilevante nel momento in cui l'avo stesso ha acquisito direttamente la cittadinanza italiana.
9. Ad abundantiam, giova rilevare che il documento prodotto dagli appellati in questa sede, dal quale si ricava che fu iscritto nelle liste di leva Persona_1 dell'esercito italiano, pare utilizzabile e significativo.
La difesa di parte appellante, infatti, pur avendone avuto l'opportunità in più momenti del processo (udienza del 28.1.2025, memoria conclusionale depositata il 12.9.2025 e memoria di replica del 29.9.2025) non ha formulato, con la doverosa chiarezza, eccezioni in merito alla tardività della produzione documentale, né tale vizio è stato rilevato dalla Corte e, conseguentemente, deve ritenersi applicabile l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale:
“La violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, ma, se non rilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivo di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di far valere la relativa questione in ragione della mancata previsione della sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo.” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 15756 del 12/06/2025 (Rv. 675346 - 01).
10. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese, per la soccombenza, di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.311/2024 RG, in riforma dell'impugnata ordinanza, così decide:
1. rigetta l'appello del e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata (sentenza del Tribunale di Trieste n.728/24, pubblicata il 29.7.2024, notificata il 5.8.2024);
2. condanna il a rifondere agli appellati le spese di lite del Parte_4 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15% dei compensi, oltre pag. 7/8 IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 9.12.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
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