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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
PETTINARI GIOVANNI, Relatore
SERENI LI ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 626/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Comune di Potenza Picena - Piazza Matteotti, 28 62018 Potenza Picena MC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Francesco Rolla, 24 16152 Genova GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 17/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 719 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1519 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1829 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma
Resistente/Appellato: assente- contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale civile, applicabili anche al processo tributario, le quali oggi– a seguito della legge 18/6/2009 n.
691- dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e quindi decisa in applicazione della noto principio della ragione “più liquida”, principio giuridico oramai consolidato in giurisprudenza per evidenti motivi di economia processuale ( v.ex multis Cass.ss.uu. 26242/2014)
Resistente_1 ricorre 'personalmente' e separatamente avverso gli avvisi di accertamento IMU di cui in epigrafe e relativi agli anni 2013,2014 e 2015 notificatigli dal Comune di Potenza Picena con i quali, quest'ultimo, reclamava il pagamento dell'imposta de qua per gli anni indagati in quanto l' immobile, di proprietà del ricorrente, non poteva considerarsi sua ".. abitazione principale - ... nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" cosi come previsto dalla relativa norma (art. 13 comma 2 D.L.201/2011) e quindi non esente da imposta.
Il contribuente eccepisce in primis il difetto di motivazione attinente i tre avvisi opposti e quindi rileva che l'accertamento dei VV.UU. del 23.10.2017 ( che attesta che nel giorno dell'accesso nessuno era stato rinvenuto nhell'immobile ) era irrilevante e inconferente in quanto eseguito nel 2017 atteso che i periodi di imposta indagati sono 2013-2014 e 2015 , e in ogni caso allega documento inviatatogli a mezzo racc. a.r. dall'Uffico Anagrafe dello stesso Ente teritoriale che " annulla il provvedimento di cancellazionwe d'ufficio dall'APR per irreperibilità" e archiviava la pratica confermandone di fatto la residenza..
Chiede pertanto l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria di spese.
Resiste il Comune di Potenza Picena adducendo che i consumi di energia elettrica relativi all'immobile indicato come abitazione principale erano talmente bassi da far presumere che il contribuente non vi dimorasse abitualmente. Richiama altresì il fatto che, come appena superiormente esposto, l'accesso nell'immobile di residenza eseguito dai VV.UU. il 23.10.2017, inviati per la verifica, aveva dato esito negativo in quanto questi ultimi non avevano rinvenuto nessuno nell'immobile del contribuente.
La CTP, riuniti i procedimenti attinenti agli di imposta 2014 e 2015 al procedimento relativo al 2013, accoglie il ricorso e compensa le spese, dopo aver dichiarato che l'ente territoriale non si era costituito.
Appella l'Ente terroritoriale adducendo che i primi giudici avevano errato innanzitutto nel ritenere la contumacia del convenuto che per converso si era regolarmente costituito depositando "controdeduzioni e documenti attestanti consumo di energia elettrica del tutto modesti" da cui dedure che il contribuente in realtà pur residente nel suo immobile in ogni caso non vi dimorasse abitualmente. e quindi e per ciò la decisione adottata dalla CTP di MC era inconvisibile in quanto in buona sostanza gli stessi non avevano tenuto conto del dettato della norma regolatrice l'esenzione dall'IMU per"la prima casa" di abitazione" in quanto la stessa richiede non solo che il contribuente vi abbia fissato la residenza ma anche che lo stesso vi dimori abitualmente, requisito questo secondo comunque insussistente nella fattispecie.
La causa veniva discussa nella pubblica udienza del 27.01.2026, in assenza del contribuente convenuto- appellato che non si era costituito, e contestualmente decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto
Innazitutto va premesso che differentemente da quanto erroneamente affermato dai primi giudici, il
Comune di Potenza Picena si è formalmente costituito in prime cure depositando controdeduzioni e documenti attestanti il ridotto consumo di energia elettrica da parte del conribuente negli anni indagati.
Orbene pur tenendo in debita considerazione la documentaziome attestante bassi consumi energetici, non si può dedurre che il Resistente_1 non dimorasse mai nella sua casa di residenza (elemento quest'ultimo comprovato dal documento rilasciato dall'Ufficio Anagrafe dello stesso comune di Potenza Picena come richiamato in premessa e pacificamente ritenuto ) ma vi solo che non vi abitava abitualmente ( (circostanza anche quest'ultima pacifica e siccome dimostrato dalla documentazione prodotta dall'ente territoriale e altresì confermata dal padre del contribuente, sentito dall'ufficiale dello stato civile, il quale abita nei pressi dell'abitazione del filgio ritirandogli pure la posta in sua precaria assenza).
Ma tale circostanza - dimora precaria- di per sé non autorizza l'ente a ritenere dovuta l'imposta IMU.
A tale proposito questo collegio richiama quanto affermato di recente da giurisprudena di merito, che questo collegio condivide, ( vedi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia -Sentenza del 10/02/2025, n. 432 ) che così recita "...spetta l'esenzione dall'IMU per la prima casa al contribuente che abbia trasferito nell'immobile la propria residenza anagrafica e che, quanto alla dimora abituale, abbia provato con convincenti argomentazioni, il basso o nullo consumo relativo alle utenze di energia elettrica e gas", per cui in quel caso, in applicazione di tale principio, la stessa Corte lombarda aveva riconosciuto il diritto all'esenzione IMU del contribuente osservando, quanto al basso consumo di energia elettrica, che tanto era dovuto al fatto che quest'ultimo, assente durante tutta la settimana dalla sua abitazione a causa della sua attività lavorativa, rientrava in casa solo per il fine settimana e oltretutto in suoi genitori abitavano nei pressi di quella del contribuente (in quel caso nello stesso condominio) per cui sopperivano spesso alle necessità della sua famiglia che fruiva del sostegno di costoro.
Orbene,non va revocato in dubbio, che il caso che occupa possa sovrapporsi alla fattspecie indagata dalla CGT della Lombardia
Così anche il sig. Resistente_1, ( senza peraltro avere una propria famiglia ma solo quella di orgine che risiedeva e dimorava nei pressi dell'immobile del contribuente), svolgendo la sua professione di
Topografo, aveva la necessità di spostarsi continuamente nel territorio a distanze per lo più lontane dalla sua residenza, circostanza che non gli consentiva un rientro giornaliero nella sua casa di abitazione ma gli imponeva lunghe e prolungate assenze lontane da casa ( consumando pasti e pernottando verosimilmente in strutture ricettive o similari ) e rientrare casa solo sporadicamente e magari a volte solamente per il pernotto. Circostanze di fatto assistite da presunzioni univoche e concordati ( e oltretutto in parte provate e comunque non contestate) che ragionevolmente giustificano il ridotto consumo di energia elettrica.
Tutto ciò pertanto non autorizza il giudice a dedurre che ad un tale soggetto non spetta la esenzione
IMU per la sua prima ed unica casa di residenza e dimora (ancorché saltuaria ma giustifcata ) ,basata su una stretta e rigorosa lettura della norma trib. di esenzione dalla imposta de qua come dedotto dall'ente territoriale appellante perché, in tale caso, la stessa presenterebbe fondati motivi di incostituzionalità per violazione quantomeno dell'art. 3 della Carta Costituzionale, per cui, al fine di evitare ciò, è doverosa una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, come insegnato dai giudici della Consulta e quindi affermare nel caso che occupa il diritto all'esenzione IMU. Alla luce delle suesposte considerazioni, disattesa e assorbita ogni altra questione ritenuta non rilevante ai fini della decisione e comunque inidonea a sostenere una conclusione di tipo diverso rispetto ai termini sopra delineati, conferma, anche se con diversa motivazione, la impugnata decisone e di conseguenza resipnge l'appello del Comune di Potenza Picena.
In difetto di costituzione del contribuente appellato nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia delle Marche rigetta l' appello. Nulla per le spese.
Ancona 27.01.2026
il relatore il presidente
G.Pettinari D.Storti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
PETTINARI GIOVANNI, Relatore
SERENI LI ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 626/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Comune di Potenza Picena - Piazza Matteotti, 28 62018 Potenza Picena MC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Francesco Rolla, 24 16152 Genova GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 17/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 719 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1519 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1829 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma
Resistente/Appellato: assente- contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale civile, applicabili anche al processo tributario, le quali oggi– a seguito della legge 18/6/2009 n.
691- dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e quindi decisa in applicazione della noto principio della ragione “più liquida”, principio giuridico oramai consolidato in giurisprudenza per evidenti motivi di economia processuale ( v.ex multis Cass.ss.uu. 26242/2014)
Resistente_1 ricorre 'personalmente' e separatamente avverso gli avvisi di accertamento IMU di cui in epigrafe e relativi agli anni 2013,2014 e 2015 notificatigli dal Comune di Potenza Picena con i quali, quest'ultimo, reclamava il pagamento dell'imposta de qua per gli anni indagati in quanto l' immobile, di proprietà del ricorrente, non poteva considerarsi sua ".. abitazione principale - ... nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" cosi come previsto dalla relativa norma (art. 13 comma 2 D.L.201/2011) e quindi non esente da imposta.
Il contribuente eccepisce in primis il difetto di motivazione attinente i tre avvisi opposti e quindi rileva che l'accertamento dei VV.UU. del 23.10.2017 ( che attesta che nel giorno dell'accesso nessuno era stato rinvenuto nhell'immobile ) era irrilevante e inconferente in quanto eseguito nel 2017 atteso che i periodi di imposta indagati sono 2013-2014 e 2015 , e in ogni caso allega documento inviatatogli a mezzo racc. a.r. dall'Uffico Anagrafe dello stesso Ente teritoriale che " annulla il provvedimento di cancellazionwe d'ufficio dall'APR per irreperibilità" e archiviava la pratica confermandone di fatto la residenza..
Chiede pertanto l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria di spese.
Resiste il Comune di Potenza Picena adducendo che i consumi di energia elettrica relativi all'immobile indicato come abitazione principale erano talmente bassi da far presumere che il contribuente non vi dimorasse abitualmente. Richiama altresì il fatto che, come appena superiormente esposto, l'accesso nell'immobile di residenza eseguito dai VV.UU. il 23.10.2017, inviati per la verifica, aveva dato esito negativo in quanto questi ultimi non avevano rinvenuto nessuno nell'immobile del contribuente.
La CTP, riuniti i procedimenti attinenti agli di imposta 2014 e 2015 al procedimento relativo al 2013, accoglie il ricorso e compensa le spese, dopo aver dichiarato che l'ente territoriale non si era costituito.
Appella l'Ente terroritoriale adducendo che i primi giudici avevano errato innanzitutto nel ritenere la contumacia del convenuto che per converso si era regolarmente costituito depositando "controdeduzioni e documenti attestanti consumo di energia elettrica del tutto modesti" da cui dedure che il contribuente in realtà pur residente nel suo immobile in ogni caso non vi dimorasse abitualmente. e quindi e per ciò la decisione adottata dalla CTP di MC era inconvisibile in quanto in buona sostanza gli stessi non avevano tenuto conto del dettato della norma regolatrice l'esenzione dall'IMU per"la prima casa" di abitazione" in quanto la stessa richiede non solo che il contribuente vi abbia fissato la residenza ma anche che lo stesso vi dimori abitualmente, requisito questo secondo comunque insussistente nella fattispecie.
La causa veniva discussa nella pubblica udienza del 27.01.2026, in assenza del contribuente convenuto- appellato che non si era costituito, e contestualmente decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto
Innazitutto va premesso che differentemente da quanto erroneamente affermato dai primi giudici, il
Comune di Potenza Picena si è formalmente costituito in prime cure depositando controdeduzioni e documenti attestanti il ridotto consumo di energia elettrica da parte del conribuente negli anni indagati.
Orbene pur tenendo in debita considerazione la documentaziome attestante bassi consumi energetici, non si può dedurre che il Resistente_1 non dimorasse mai nella sua casa di residenza (elemento quest'ultimo comprovato dal documento rilasciato dall'Ufficio Anagrafe dello stesso comune di Potenza Picena come richiamato in premessa e pacificamente ritenuto ) ma vi solo che non vi abitava abitualmente ( (circostanza anche quest'ultima pacifica e siccome dimostrato dalla documentazione prodotta dall'ente territoriale e altresì confermata dal padre del contribuente, sentito dall'ufficiale dello stato civile, il quale abita nei pressi dell'abitazione del filgio ritirandogli pure la posta in sua precaria assenza).
Ma tale circostanza - dimora precaria- di per sé non autorizza l'ente a ritenere dovuta l'imposta IMU.
A tale proposito questo collegio richiama quanto affermato di recente da giurisprudena di merito, che questo collegio condivide, ( vedi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia -Sentenza del 10/02/2025, n. 432 ) che così recita "...spetta l'esenzione dall'IMU per la prima casa al contribuente che abbia trasferito nell'immobile la propria residenza anagrafica e che, quanto alla dimora abituale, abbia provato con convincenti argomentazioni, il basso o nullo consumo relativo alle utenze di energia elettrica e gas", per cui in quel caso, in applicazione di tale principio, la stessa Corte lombarda aveva riconosciuto il diritto all'esenzione IMU del contribuente osservando, quanto al basso consumo di energia elettrica, che tanto era dovuto al fatto che quest'ultimo, assente durante tutta la settimana dalla sua abitazione a causa della sua attività lavorativa, rientrava in casa solo per il fine settimana e oltretutto in suoi genitori abitavano nei pressi di quella del contribuente (in quel caso nello stesso condominio) per cui sopperivano spesso alle necessità della sua famiglia che fruiva del sostegno di costoro.
Orbene,non va revocato in dubbio, che il caso che occupa possa sovrapporsi alla fattspecie indagata dalla CGT della Lombardia
Così anche il sig. Resistente_1, ( senza peraltro avere una propria famiglia ma solo quella di orgine che risiedeva e dimorava nei pressi dell'immobile del contribuente), svolgendo la sua professione di
Topografo, aveva la necessità di spostarsi continuamente nel territorio a distanze per lo più lontane dalla sua residenza, circostanza che non gli consentiva un rientro giornaliero nella sua casa di abitazione ma gli imponeva lunghe e prolungate assenze lontane da casa ( consumando pasti e pernottando verosimilmente in strutture ricettive o similari ) e rientrare casa solo sporadicamente e magari a volte solamente per il pernotto. Circostanze di fatto assistite da presunzioni univoche e concordati ( e oltretutto in parte provate e comunque non contestate) che ragionevolmente giustificano il ridotto consumo di energia elettrica.
Tutto ciò pertanto non autorizza il giudice a dedurre che ad un tale soggetto non spetta la esenzione
IMU per la sua prima ed unica casa di residenza e dimora (ancorché saltuaria ma giustifcata ) ,basata su una stretta e rigorosa lettura della norma trib. di esenzione dalla imposta de qua come dedotto dall'ente territoriale appellante perché, in tale caso, la stessa presenterebbe fondati motivi di incostituzionalità per violazione quantomeno dell'art. 3 della Carta Costituzionale, per cui, al fine di evitare ciò, è doverosa una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, come insegnato dai giudici della Consulta e quindi affermare nel caso che occupa il diritto all'esenzione IMU. Alla luce delle suesposte considerazioni, disattesa e assorbita ogni altra questione ritenuta non rilevante ai fini della decisione e comunque inidonea a sostenere una conclusione di tipo diverso rispetto ai termini sopra delineati, conferma, anche se con diversa motivazione, la impugnata decisone e di conseguenza resipnge l'appello del Comune di Potenza Picena.
In difetto di costituzione del contribuente appellato nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia delle Marche rigetta l' appello. Nulla per le spese.
Ancona 27.01.2026
il relatore il presidente
G.Pettinari D.Storti