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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 4069/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SS GI PA, ha pronunciato all'udienza del 25 Giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4069/2024 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. RANALLI ANDREA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
AI NI, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, l' di Frosinone, e ha chiesto di” dichiarare CP_1 irripetibile l'indebito de quo e, dunque, dichiarare l'Istituto tenuto a restituire quanto nel frattempo eventualmente recuperato;
2) in via subordinata, nel merito, rigettare la pretesa dell' perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto. Comunque non provata.”.
A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che l'istante è titolare di pensione INPS cat. VR n. 30030450;
- che con nota del 25.10.2024 l' comunicava l'esistenza di CP_1 un indebito di € 1.196,52 maturato nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2013 per aver versato all'esponente la “….maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”;
- che di tale indebito l ha contestualmente chiesto la CP_1 ripetizione.
Ciò premesso, parte ricorrente ha rilevato ha dunque concluso che le somme in più eventualmente versate dall' sono CP_1 conseguenza di un errore imputabile unicamente all' stesso, CP_1 senza che possa ravvisarsi una qualsivoglia responsabilità in capo alla ricorrente, men che mai dolosa o omissiva, e che pertanto l' non può dare luogo al recupero delle somme corrisposte. CP_1
Ha sul punto evidenziato che la maggiorazione sociale asseritamente indebita è stata spontaneamente erogata dall' , senza alcuna specifica richiesta da parte della CP_1 ricorrente.
L' si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e diritto.
L'Ente ha in particolare dedotto che la comunicazione del 25.10.2024 è solo un sollecito relativo all'indebito già notificato alla parte ricorrente con comunicazione del 18.12.214 regolarmente ricevuta dalla ricorrente il successivo 21.01.2015. Ha inoltre evidenziato che avverso la comunicazione del 2014 seppure regolarmente ricevuta, la sig.ra non ha opposto Pt_1 alcunchè non avendo la stessa impugnato il provvedimento che, di conseguenza, è divenuto definitivo.
Nel merito, l' ha evidenziato che i redditi del 2012, sono stati CP_1 dichiarati alla Agenzia delle Entrate con il Mod 730 nel corso del 2013, e da questa liquidata in data 10.12.2023, data dalla quale decorreva il termine per la contestazione avvenuta con lettera CP_1 del 2014.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito evidenziati.
Oggetto del presente giudizio è l'indebito previdenziale sul trattamento pensionistico costituito da pensione VR n. 30030450, di cui è titolare la ricorrente, pari ad € 1.196,52 maturato nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2013 per “… maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ciò premesso, e rilevato dunque che trattasi nel caso di specie di fattispecie di indebito di natura previdenziale (pensione cat. cat. Vr), giova inquadrare brevemente la normativa in materia di indebito previdenziale.
In materia di ripetizione di indebito per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria vige una disciplina speciale e parzialmente derogatoria rispetto a quella di cui agli artt. 2033 ss. c.c. Tale disciplina, desumibile dal combinato disposto degli artt. 52 l. 88/1989 e 13 l. 412/1991, si ispira, pur con alcune attenuazioni, al principio della soluti retentio, al fine di salvaguardare la buona fede e l'affidamento del pensionato in relazione alle prestazioni già ricevute a fronte di pur possibili errori di liquidazione o di attribuzione commessi dall'ente previdenziale. Per converso il criterio della soluti retentio non opera laddove l'errore in cui sia incorso l'ente previdenziale sia dovuto a dolo dell'interessato (art. 52, comma 2 l. 88/1989) ovvero ad omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente (art. 13, comma 1 l. 412/1991).
Infatti, come è noto, l'art. 52 della Legge n. 88 del 1989 prevedeva un regime di non ripetibilità delle somme erogate dall' salvo CP_1 il caso di dolo dell'accipens; stabiliva infatti la legge che nel caso in cui l' proceda alla rettifica della posizione previdenziale CP_1 dei suoi assistiti ed “in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti come non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Con la Legge n. 412 del 1991, art. 13, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del precedente art. 52 con la previsione che la sanatoria ivi prevista operasse in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo sempre il caso del dolo dell'accipiens. L'art. 13 ha previsto poi, come si dirà meglio in seguito, che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta consentisse la ripetibilità delle somme indebitamente percepite qualora si tratti di fatti che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Con riferimento al citato art. 52 la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aveva costantemente precisato che il regime di ripetibilità introdotto dalla Legge n. 412 del 1991 all'art.13 non operasse se non per le prestazioni indebite erogate dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
e che gravava sull l'onere di CP_1 provare ( nel vigore del regime di cui all'art.52 cit ) che la prestazione indebita era stata percepita a causa del dolo dell'accipiens.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 1993 ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 primo comma L. 412 del 1991, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla data stessa.
Con la Legge n.662 del 1996 è stato poi introdotto un nuovo regime di ripetibilità commisurato alla misura del reddito personale IRPEF dell'accipiens; la sanatoria è totale per i soggetti in possesso di un reddito inferiore ai 16 milioni delle vecchie lire ed è limitata ad 1/3 dell'indebito per coloro che superavano questo limite.
La disciplina del 1996 ha carattere interamente sostitutivo della precedente normativa in materia di indebito previdenziale e per costante giurisprudenza si applica anche agli indebiti precedenti al 1 gennaio 1996 con la sola eccezione dei recuperi già effettuati.
La S.C. ha infatti chiarito più volte che “Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell' 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e seguenti, legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore;
né la retroattività delle indicate disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione “ ( Cass. 10270 del 2001, nello stesso senso la Cass. 328 del 2002, la Cass. 15819/00, Cass. 10008/00, Cass. 9967/00, Cass. 30/00 ).
La medesima normativa, per il periodo successivo dal 1 gennaio 1996 è stata dettata dall'art. 38 comma 7 e seguenti della L. 448 del 2001, che ha fissato per l'anno 2000 in € 8.263,31 il reddito annuo al di sotto del quale è esclusa la ripetizione dell'indebito previdenziale. Per i possessori di redditi superiori a tale limite la non ripetibilità è limitata ad ¼ dell'indebito totale.
Sul punto la S.C. recentemente ha confermato che “Le prestazioni pensionistiche o i trattamenti di famiglia indebitamente erogati dall' prima del 1 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri CP_1 posti dall'art. 38, commi settimo e seguenti, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riproducono la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con la conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile” ( Cass. 2921 del 2003
).
Orbene nel caso in esame deve trovare applicazione la disciplina generale di cui alla Legge 412 del 1991, art. 13, poiché l'indebito si è verificato dopo il 31.12.2000 (nel periodo dal 2011 al 2014) e quindi successivamente al periodo di vigore della Legge 448/2001.
L'art. 13 della L. 412/1991 cit., applicabile come chiarito alle prestazioni previdenziali erogate dal 1° gennaio 2001, prevede al comma 1 la ripetibilità delle somme indebitamente erogate nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente (indipendentemente quindi dalla prova del dolo e della mala fede dell'accipiens).
Il comma 2 del medesimo art. 13 stabilisce poi che “L CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L'interpretazione sistematica delle due norme porta ad affermare che il comma 1 si riferisce a fatti che incidono sulla prestazione previdenziale, non conosciuti dall'Istituto competente, che l'interessato deve segnalare e ammette il recupero dell'indebito in caso di omessa comunicazione senza limiti decadenziali (nei limiti della ordinaria prescrizione decennale). Il comma 2 invece riguarda specificamente i dati reddituali del pensionato e in riferimento a questi pone a carico dell' un onere di verifica CP_1 annuale e di recupero delle somme che risultassero pagate in eccesso entro l'anno successivo.
Sull'interpretazione del comma 2 dell'art. 13 citato si è di recente pronunciata la S.C. (sent. 953 del 2012) statuendo che “La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). È però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia CP_1 verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. Se così è, si deve ritenere che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi”.
L'onere di verifica a carico dell'Ente presuppone quindi che siano disponibili dati certi e completi sulla situazione reddituale dell'interessato e ciò si verifica solo quando l'anno di riferimento si è concluso.
Alla luce dei principi esposti, si osserva che nel caso di specie le somme versate in più dall' , sono conseguenza, come si CP_1 evince dai provvedimenti del 25.10.2014 (all. ricorso), dalla CP_1 indebita corresponsione della maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
A sua volta, con la comunicazione del 18.12.2014 l' aveva CP_1 comunicato alla parte ricorrente di aver provveduto a rideterminare l'importo “della Sua pensione numero 30030450 categoria VR a decorrere dal 1 gennaio 2012, sulla base della Sua comunicazione dei redditi per l'anno 2012. Il ricalcolo è dovuto a: variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”. (…) Pertanto dal gennaio 2012 al dicembre 2013 Lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 1.919,97.”
Pertanto, se ne desume, che il ricalcolo delle prestazioni pensionistiche sulle pensioni non appare quindi determinato da alcuna segnalazione, da parte della ricorrente, di fatti incidenti sulla misura della pensione non conosciuti dall' , ma viceversa CP_1 da una variazione dei dati di calcolo.
Orbene, in perfetta applicazione dell'art. 13, comma 2, cit, che come detto, riguarda specificamente i dati reddituali del pensionato e in riferimento a questi pone a carico dell' un CP_1 onere di verifica annuale e di recupero delle somme che risultassero pagate in eccesso entro l'anno successivo, l' ha CP_1 contestato l'indebito alla parte ricorrente tempestivamente con nota del 18.12.2014.
Invero, deve constatarsi che l' ha dato atto che i redditi CP_1 dell'anno 2012, sono stati dichiarati dalla ricorrente alla Agenzia delle Entrate con il Mod 730 nel corso del 2013, e da questa liquidata in data 10.12.2023, data dalla quale decorreva il termine per la contestazione avvenuta con lettera del 2014 (all. 4 CP_1
. CP_1
Pertanto, ritiene il Giudicante che l' ha tempestivamente CP_1 posto in essere l'azione di recupero delle somme pagate in eccesso entro l'anno successivo, come stabilito dall'art. 13, comma 2 cit..
Per completezza, a nulla vale la circostanza che la comunicazione del 25.10.2024 è solo un sollecito relativo all'indebito già notificato alla parte ricorrente con comunicazione del 18.12.2014 sebbene regolarmente ricevuta dalla ricorrente in data 21.01.2015, trattandosi nel caso di specie di azione di accertamento negativo delle pretese dell' e non di impugnazione di atti CP_1 amministrativi.
In conclusione, il ricorso va respinto per i motivi indicati.
Le spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale in ordine alle questioni oggetto di giudizio possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 5.12.2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 4069/2024 R.G.A.C.:
a) Rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Frosinone, 8 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
SS GI PA
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SS GI PA, ha pronunciato all'udienza del 25 Giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4069/2024 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. RANALLI ANDREA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
AI NI, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, l' di Frosinone, e ha chiesto di” dichiarare CP_1 irripetibile l'indebito de quo e, dunque, dichiarare l'Istituto tenuto a restituire quanto nel frattempo eventualmente recuperato;
2) in via subordinata, nel merito, rigettare la pretesa dell' perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto. Comunque non provata.”.
A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che l'istante è titolare di pensione INPS cat. VR n. 30030450;
- che con nota del 25.10.2024 l' comunicava l'esistenza di CP_1 un indebito di € 1.196,52 maturato nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2013 per aver versato all'esponente la “….maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”;
- che di tale indebito l ha contestualmente chiesto la CP_1 ripetizione.
Ciò premesso, parte ricorrente ha rilevato ha dunque concluso che le somme in più eventualmente versate dall' sono CP_1 conseguenza di un errore imputabile unicamente all' stesso, CP_1 senza che possa ravvisarsi una qualsivoglia responsabilità in capo alla ricorrente, men che mai dolosa o omissiva, e che pertanto l' non può dare luogo al recupero delle somme corrisposte. CP_1
Ha sul punto evidenziato che la maggiorazione sociale asseritamente indebita è stata spontaneamente erogata dall' , senza alcuna specifica richiesta da parte della CP_1 ricorrente.
L' si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e diritto.
L'Ente ha in particolare dedotto che la comunicazione del 25.10.2024 è solo un sollecito relativo all'indebito già notificato alla parte ricorrente con comunicazione del 18.12.214 regolarmente ricevuta dalla ricorrente il successivo 21.01.2015. Ha inoltre evidenziato che avverso la comunicazione del 2014 seppure regolarmente ricevuta, la sig.ra non ha opposto Pt_1 alcunchè non avendo la stessa impugnato il provvedimento che, di conseguenza, è divenuto definitivo.
Nel merito, l' ha evidenziato che i redditi del 2012, sono stati CP_1 dichiarati alla Agenzia delle Entrate con il Mod 730 nel corso del 2013, e da questa liquidata in data 10.12.2023, data dalla quale decorreva il termine per la contestazione avvenuta con lettera CP_1 del 2014.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito evidenziati.
Oggetto del presente giudizio è l'indebito previdenziale sul trattamento pensionistico costituito da pensione VR n. 30030450, di cui è titolare la ricorrente, pari ad € 1.196,52 maturato nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2013 per “… maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ciò premesso, e rilevato dunque che trattasi nel caso di specie di fattispecie di indebito di natura previdenziale (pensione cat. cat. Vr), giova inquadrare brevemente la normativa in materia di indebito previdenziale.
In materia di ripetizione di indebito per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria vige una disciplina speciale e parzialmente derogatoria rispetto a quella di cui agli artt. 2033 ss. c.c. Tale disciplina, desumibile dal combinato disposto degli artt. 52 l. 88/1989 e 13 l. 412/1991, si ispira, pur con alcune attenuazioni, al principio della soluti retentio, al fine di salvaguardare la buona fede e l'affidamento del pensionato in relazione alle prestazioni già ricevute a fronte di pur possibili errori di liquidazione o di attribuzione commessi dall'ente previdenziale. Per converso il criterio della soluti retentio non opera laddove l'errore in cui sia incorso l'ente previdenziale sia dovuto a dolo dell'interessato (art. 52, comma 2 l. 88/1989) ovvero ad omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente (art. 13, comma 1 l. 412/1991).
Infatti, come è noto, l'art. 52 della Legge n. 88 del 1989 prevedeva un regime di non ripetibilità delle somme erogate dall' salvo CP_1 il caso di dolo dell'accipens; stabiliva infatti la legge che nel caso in cui l' proceda alla rettifica della posizione previdenziale CP_1 dei suoi assistiti ed “in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti come non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Con la Legge n. 412 del 1991, art. 13, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del precedente art. 52 con la previsione che la sanatoria ivi prevista operasse in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo sempre il caso del dolo dell'accipiens. L'art. 13 ha previsto poi, come si dirà meglio in seguito, che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta consentisse la ripetibilità delle somme indebitamente percepite qualora si tratti di fatti che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Con riferimento al citato art. 52 la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aveva costantemente precisato che il regime di ripetibilità introdotto dalla Legge n. 412 del 1991 all'art.13 non operasse se non per le prestazioni indebite erogate dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
e che gravava sull l'onere di CP_1 provare ( nel vigore del regime di cui all'art.52 cit ) che la prestazione indebita era stata percepita a causa del dolo dell'accipiens.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 1993 ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 primo comma L. 412 del 1991, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla data stessa.
Con la Legge n.662 del 1996 è stato poi introdotto un nuovo regime di ripetibilità commisurato alla misura del reddito personale IRPEF dell'accipiens; la sanatoria è totale per i soggetti in possesso di un reddito inferiore ai 16 milioni delle vecchie lire ed è limitata ad 1/3 dell'indebito per coloro che superavano questo limite.
La disciplina del 1996 ha carattere interamente sostitutivo della precedente normativa in materia di indebito previdenziale e per costante giurisprudenza si applica anche agli indebiti precedenti al 1 gennaio 1996 con la sola eccezione dei recuperi già effettuati.
La S.C. ha infatti chiarito più volte che “Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell' 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e seguenti, legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore;
né la retroattività delle indicate disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione “ ( Cass. 10270 del 2001, nello stesso senso la Cass. 328 del 2002, la Cass. 15819/00, Cass. 10008/00, Cass. 9967/00, Cass. 30/00 ).
La medesima normativa, per il periodo successivo dal 1 gennaio 1996 è stata dettata dall'art. 38 comma 7 e seguenti della L. 448 del 2001, che ha fissato per l'anno 2000 in € 8.263,31 il reddito annuo al di sotto del quale è esclusa la ripetizione dell'indebito previdenziale. Per i possessori di redditi superiori a tale limite la non ripetibilità è limitata ad ¼ dell'indebito totale.
Sul punto la S.C. recentemente ha confermato che “Le prestazioni pensionistiche o i trattamenti di famiglia indebitamente erogati dall' prima del 1 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri CP_1 posti dall'art. 38, commi settimo e seguenti, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riproducono la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con la conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile” ( Cass. 2921 del 2003
).
Orbene nel caso in esame deve trovare applicazione la disciplina generale di cui alla Legge 412 del 1991, art. 13, poiché l'indebito si è verificato dopo il 31.12.2000 (nel periodo dal 2011 al 2014) e quindi successivamente al periodo di vigore della Legge 448/2001.
L'art. 13 della L. 412/1991 cit., applicabile come chiarito alle prestazioni previdenziali erogate dal 1° gennaio 2001, prevede al comma 1 la ripetibilità delle somme indebitamente erogate nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente (indipendentemente quindi dalla prova del dolo e della mala fede dell'accipiens).
Il comma 2 del medesimo art. 13 stabilisce poi che “L CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L'interpretazione sistematica delle due norme porta ad affermare che il comma 1 si riferisce a fatti che incidono sulla prestazione previdenziale, non conosciuti dall'Istituto competente, che l'interessato deve segnalare e ammette il recupero dell'indebito in caso di omessa comunicazione senza limiti decadenziali (nei limiti della ordinaria prescrizione decennale). Il comma 2 invece riguarda specificamente i dati reddituali del pensionato e in riferimento a questi pone a carico dell' un onere di verifica CP_1 annuale e di recupero delle somme che risultassero pagate in eccesso entro l'anno successivo.
Sull'interpretazione del comma 2 dell'art. 13 citato si è di recente pronunciata la S.C. (sent. 953 del 2012) statuendo che “La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). È però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia CP_1 verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. Se così è, si deve ritenere che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi”.
L'onere di verifica a carico dell'Ente presuppone quindi che siano disponibili dati certi e completi sulla situazione reddituale dell'interessato e ciò si verifica solo quando l'anno di riferimento si è concluso.
Alla luce dei principi esposti, si osserva che nel caso di specie le somme versate in più dall' , sono conseguenza, come si CP_1 evince dai provvedimenti del 25.10.2014 (all. ricorso), dalla CP_1 indebita corresponsione della maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
A sua volta, con la comunicazione del 18.12.2014 l' aveva CP_1 comunicato alla parte ricorrente di aver provveduto a rideterminare l'importo “della Sua pensione numero 30030450 categoria VR a decorrere dal 1 gennaio 2012, sulla base della Sua comunicazione dei redditi per l'anno 2012. Il ricalcolo è dovuto a: variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”. (…) Pertanto dal gennaio 2012 al dicembre 2013 Lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 1.919,97.”
Pertanto, se ne desume, che il ricalcolo delle prestazioni pensionistiche sulle pensioni non appare quindi determinato da alcuna segnalazione, da parte della ricorrente, di fatti incidenti sulla misura della pensione non conosciuti dall' , ma viceversa CP_1 da una variazione dei dati di calcolo.
Orbene, in perfetta applicazione dell'art. 13, comma 2, cit, che come detto, riguarda specificamente i dati reddituali del pensionato e in riferimento a questi pone a carico dell' un CP_1 onere di verifica annuale e di recupero delle somme che risultassero pagate in eccesso entro l'anno successivo, l' ha CP_1 contestato l'indebito alla parte ricorrente tempestivamente con nota del 18.12.2014.
Invero, deve constatarsi che l' ha dato atto che i redditi CP_1 dell'anno 2012, sono stati dichiarati dalla ricorrente alla Agenzia delle Entrate con il Mod 730 nel corso del 2013, e da questa liquidata in data 10.12.2023, data dalla quale decorreva il termine per la contestazione avvenuta con lettera del 2014 (all. 4 CP_1
. CP_1
Pertanto, ritiene il Giudicante che l' ha tempestivamente CP_1 posto in essere l'azione di recupero delle somme pagate in eccesso entro l'anno successivo, come stabilito dall'art. 13, comma 2 cit..
Per completezza, a nulla vale la circostanza che la comunicazione del 25.10.2024 è solo un sollecito relativo all'indebito già notificato alla parte ricorrente con comunicazione del 18.12.2014 sebbene regolarmente ricevuta dalla ricorrente in data 21.01.2015, trattandosi nel caso di specie di azione di accertamento negativo delle pretese dell' e non di impugnazione di atti CP_1 amministrativi.
In conclusione, il ricorso va respinto per i motivi indicati.
Le spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale in ordine alle questioni oggetto di giudizio possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 5.12.2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 4069/2024 R.G.A.C.:
a) Rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Frosinone, 8 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
SS GI PA