Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 150/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Borgata Fiolera n. 41,
e
, C.F. nata in [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] Uni,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti Massimiliano Aloi
( ) e Alice Aloi (C.F. , che li rappresentano C.F._3 C.F._4
e li difendono, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 29/06/1996 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
21/11/2019 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 29/06/1996 dai SInori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni concordate tra le parti .
1. Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2
l'assegno di euro 800,00, (ottocento/00) mensili, per dodici mensilità l'anno, a titolo di contributo per il di Lei mantenimento, sottoposto all'adeguamento automatico dello stesso con riferimento agli indici istat, alle coordinate bancarie alla medesima intestate e già
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 note;
2. Alla cessazione del rapporto di lavoro del SI. alle dipendenze di Parte_1 CP_1
per intervenuto pensionamento dello stesso e/o per qualunque altro diverso motivo
[...] dovesse intervenire, al momento dell'effettiva corresponsione del TFR dallo stesso maturato in corso e alla cessazione del suddetto rapporto, il SI. corrisponderà alla SI. Parte_1
una somma netta una tamtum pari ad € 10.000,00 a mezzo bonifico bancario alle Parte_2
coordinate alla medesima intestate e già note;
con l'effettivo pagamento di quanto pattuito al presente punto, la SI.ra dichiara di non aver più nulla a pretendere dal SI. Parte_2
in relazione al TFR che lo stesso percepirà alla cessazione del proprio rapporto Parte_1
di lavoro, nonché di rinunciare a qualunque ulteriore diritto su tale somma.
3. Alcun contributo a titolo di mantenimento per il figlio è previsto a carico del SI. Per_1
visto l'autosufficienza economica raggiunta dallo stesso;
il SI. si Parte_1 Parte_1
impegna con la sottoscrizione del presente ricorso a sostenere economicamente il figlio qualora le condizioni lavorative/economiche dello stesso dovessero mutare.
4. Le parti dichiarano che con la corretta e puntuale esecuzione di quanto in ricorso pattuito sono soddisfatti e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o pretese, anche se prima d'ora mai fatti valere.
5. il punto d) del verbale di separazione prodotto in allegato in copia autentica (facente riferimento al godimento da parte della SI.ra della casa di montagna di Parte_2 proprietà del SI. per n. 15 giorni all'anno) deve ritenersi non più attuale e, Parte_1
pertanto, le parti dichiarano concordemente che il medesimo deve considerarsi non più vigente e applicabile.
5. Le spese legali tutte sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1996, Numero 431, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Genova, lì 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4