Sentenza 9 giugno 2025
Decreto cautelare 24 gennaio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Decreto cautelare 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2026, proposto da:
Ausino Servizi Idrici Integrati Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione CO RE per CC O.N.L.U.S, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di demolizione n. 340 del 10 novembre 2025, notificata in data 26 novembre 2025, a firma del Dirigente II Settore del Comune di Cava de' Tirreni, con cui si è ingiunto alla società ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi nel fondo alla Via A. Balzico, 46, condotto in locazione, e di proprietà della Fondazione "CO RE per CC" ONLUS;
b) della propedeutica relazione tecnica di accertamento prot. n. 53069 del 24 ottobre 2025;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti, comunque lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e del Ministero della Cultura e di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa NA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società epigrafata è una società a capitale interamente pubblico, partecipata da 21 Comuni, che opera in regime di “in house providing”, quale gestore del servizio idrico integrato nei Comuni (tra cui Cava de’ Tirreni), ricompresi nel territorio “Area Costa D’Amalfi” dell’area nord del Distretto Sele dell’ATO Unico Campano.
Tale compendio è costituito da un immobile, risalente all’800, con annessa corte 3 pertinenziale, quest’ultima identificata in NCEU al foglio 24, part. 876; e da un appezzamento di terreno pertinenziale all’edificio ottocentesco, entrambi appartenenti alla stessa proprietà (Ente Morale “CO RE”, poi trasformato in Fondazione).
Originariamente, al fabbricato era attribuita la particella catastale n. 39 del foglio 24; mentre alla corte di che trattasi la particella. 371.
Invero, l’attuale corte è la porzione residua dell’originario lotto di terreno, sul quale è stato edificato l’immobile di proprietà della Fondazione “CO RE” e parzialmente condotto in locazione dall’odierna deducente.
Nel 2005, l’Ente morale “CO RE” cedeva il sottosuolo dell’area (oggetto del provvedimento demolitorio), al fine di consentire a terzi la realizzazione di box auto ai sensi della L. 122/89 e L.R.C. 19/01, riservandosi la proprietà superficiaria e con impegno dell’acquirente: “a riconsegnare all’Ente cedente il soprassuolo, nelle condizioni derivanti dalle prescrizioni connesse al titolo abilitativo, libero e vuoto da 4 qualsiasi opera o manufatto non funzionale né connesso alla realizzazione del parcheggio multipiano”.
La Società proprietaria (con l’assenso dell’Ente Morale “CO RE Onlus” che restava proprietario del soprassuolo della medesima area) presentava, in data 12.5.2005, istanza di permesso di costruire per realizzazione, nel sottosuolo di n. 90 garage pertinenziali interrati, ai sensi della l. 122/89 e della legge Campania n. 19/2001.
La Società costruttrice trasmetteva, il 28 luglio 2005 (prot. n. 41125) la relazione agronomica giurata, nella quale si stabiliva che “una volta terminato l’intervento, il solaio di copertura, come previsto dalla normativa, sarà ricoperto da uno spessore di pari a m. 1 di terreno vegetale che dovrà presentare specifiche caratteristiche”; si precisava altresì che “si prevede la messa a dimora esclusivamente di essenze dotate di apparato radicale, con sviluppo prevalentemente superficiale. La gran parte della superficie sarà investita a prato polifita”.
Il 20.6.2006, veniva rilasciato il p.d.c n. 709 che assentiva l’intervento come richiesto.
Con verbale di ispezione dei luoghi, si dava atto che sussistono le condizioni di igienicità e salubrità attestate dal committente e dal direttore dei lavori e che la copertura del complesso edilizio è ricoperta da uno strato di terreno vegetale seminato a prato.
Il 22 ottobre 2012, con nota prot. n. 62076, era rilasciato il certificato di agibilità dell’intervento.
Nel 2015, la società ricorrente diveniva conduttrice di parte dell’immobile di proprietà della Fondazione “CO RE”, nonché dello “spiazzo retrostante” oggetto dell’ordinanza di demolizione.
Il 10 settembre 2025, dalla relazione di sopralluogo emergevano l’assenza (ovvero la sopraggiunta rimozione) della copertura di vegetazione sull’area sovrastante alle autorimesse e l’utilizzo della stessa come area di sosta/ parcheggio di molti automezzi della società ricorrente.
Con ordinanza di demolizione, n. 340 del 10 novembre 2025, notificata in data 26 novembre 2025, il Comune ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso l’ordine de quo insorge la società epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva.
Si costituisce in giudizio la Soprintendenza.
Nell’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente infondato.
Si controverte sulla legittimità o meno del gravato ordine demolitorio.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, l’ordinanza impugnata si appalesa al Collegio legittima, stante l’osservanza della normativa vigente in materia.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Lo stato degli atti è chiaro.
L’abuso in contestazione riguarda un mutamento di destinazione di un’area destinata a verde e trasformata in area di parcheggio.
Consiste nell’aver rimosso la copertura a verde sull’area scoperta e sovrastante le autorimesse interrate e in generale, nell’aver stravolto l’intervento di sistemazione a prato, con la presenza di specie arboree protette, che l’impresa esecutrice aveva previsto, sin da subito (con le relazioni agronomiche e paesaggistiche).
La legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19 detta una disciplina specifica ed inderogabile (all’art.6, commi 7-bis, 7-ter e 7 quater) che subordina (e impone) l’assentibilità degli interventi alla sistemazione con copertura di vegetazione del soprassuolo delle aree di intervento delle autorimesse interrate.
Con i permessi di costruire, n. 759 del 20.2.2006 e n.1603 del 27.10.2008, era assentita la realizzazione dei lavori aventi ad oggetto 90 autorimesse pertinenziali interrate.
La relazione agronomica giurata del 28.07.2005, prot. n. 41125, allegata all’istanza di permesso di costruire, stabiliva che “una volta terminato l’intervento, il solaio di copertura, come previsto dalla normativa, sarà ricoperto da uno spessore di pari a m. 1 di terreno vegetale che dovrà presentare specifiche caratteristiche”; precisava altresì che “si prevede la messa a dimora esclusivamente di essenze dotate di apparato radicale, con sviluppo prevalentemente superficiale. La gran parte della superficie sarà investita a prato polifita”.
La C.E.I, con il verbale n. 44 del 28.9.2005, rilasciava il proprio parere favorevole, tenuto conto della portata non impattante dell’intervento, rilevando che l’intervento proposto si sviluppa completamente interrato, senza apportare modifiche rilevanti allo stato dei luoghi, rilevato che la futura sistemazione del soprassuolo prevede comunque “la sistemazione dell’area a verde” come indicato nella relazione agronomica…considerato infine che vengono adottate misure di protezione tese a salvaguardare n. 3 esemplari arboreei di pregio.
La seconda relazione paesaggistica (prot. n. 35712 del 19.06.08 depositata in atti), trasmessa a corredo dell’istanza di p.d.c. in variante (poi assentito col pd.c. n.1603 del 27.10.2008), prevedeva la sistemazione del soprassuolo, con la copertura del metro di vegetazione, come prescritto dalla legge regionale.
Ne discende che la società epigrafata ha evidentemente violato le prescrizioni imposte nei titoli edilizi, rimuovendo la copertura a verde sull’area scoperta e sovrastante le autorimesse interrate e stravolgendo l’intervento di sistemazione a prato, con destinazione ad aree di parcheggio.
Peraltro, il Comune, nella sua memoria difensiva, rimarca proprio che la sistemazione dell’area sovrastante (nei sensi prescritti dalla citata legge regionale) era stata regolarmente eseguita dalla Società esecutrice, nel 2012 con S.C.I.A. prot. n. 54578 del 18.9.12 ed ancora che la conformità dell’intero stato dei luoghi (inclusa la sistemazione del soprassuolo con metro di copertura vegetale), ai titoli rilasciati era stata puntualmente accertata, alla presenza anche dell’Ente morale, proprietario del soprassuolo, nel corso dell’ispezione del 2012, richiamata nel certificato di agibilità (poi rilasciato). Tuttavia, detta sistemazione, eseguita e verificata nel 2012, non è stata mantenuta, né rispettata nel tempo, essendo stata arbitrariamente rimossa con stravolgimento dell’area.
A comprova del predetto assunto, valgono le documentazioni fotografiche versate in atti.
Infatti, dal raffronto tra le foto dell’epoca (2012 e fino al 2023) e quelle all’attualità, riscontrate nel corso dell’accertamento del 2025, emerge chiaramente la trasformazione dell’area, che da nascente prato verde, con specie arboree protette, si è involuta in zona arida e sterrata, semi-asfaltata, quasi interamente occupata da automezzi commerciali e vetture private.
Tutte le predette considerazioni giuridiche conducono il Collegio a disattendere i rilievi formulati.
E del pari privi di pregio sono le censure inerenti la violazione del profilo partecipativo.
Com’è noto, infatti, l'ordinanza di demolizione, quale atto dovuto a contenuto rigorosamente vincolato, non necessita di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non ravvisandosi spazi per utili apporti partecipativi da parte del destinatario, atteso che la partecipazione del privato al procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990 comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della medesima legge (T.A.R. Roma, sez. II, 10/12/2024, n.22347).
Il gravame è rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Durante, Presidente
NA MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA MA | CO Durante |
IL SEGRETARIO