Art. 14. 1. Alle imprese di costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione navale in effettivo esercizio dal 31 dicembre 1970 che attuino nell'arco di tempo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990 progetti irreversibili di riconversione industriale verso settori diversi da quello della cantieristica navale o che effettuino chiusure totali o parziali, riducendo la capacita' produttiva del settore delle costruzioni, trasformazioni, riparazioni e demolizioni navali, puo' essere concesso dal Ministro della marina mercantile un contributo corrispondente a:
a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive riduzioni di capacita' produttiva: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza, spese di conversione ed indennita' ai lavoratori per la loro riqualificazione; b) per le chiusure totali: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza e valore contabile residuo delle installazioni. 2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si tiene conto delle riduzioni di capacita' gia' effettuate nel periodo 1984-1986. 3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori appartenenti alle Compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova il predetto contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il trattamento di fine rapporto per conto delle aziende. 4. I piani relativi dovranno essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del Comitato di cui all'articolo 23.
a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive riduzioni di capacita' produttiva: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza, spese di conversione ed indennita' ai lavoratori per la loro riqualificazione; b) per le chiusure totali: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza e valore contabile residuo delle installazioni. 2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si tiene conto delle riduzioni di capacita' gia' effettuate nel periodo 1984-1986. 3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori appartenenti alle Compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova il predetto contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il trattamento di fine rapporto per conto delle aziende. 4. I piani relativi dovranno essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del Comitato di cui all'articolo 23.