Articolo 14 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 13Articolo 15
Versione
6 luglio 1989
Art. 14. 1. Alle imprese di costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione navale in effettivo esercizio dal 31 dicembre 1970 che attuino nell'arco di tempo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990 progetti irreversibili di riconversione industriale verso settori diversi da quello della cantieristica navale o che effettuino chiusure totali o parziali, riducendo la capacita' produttiva del settore delle costruzioni, trasformazioni, riparazioni e demolizioni navali, puo' essere concesso dal Ministro della marina mercantile un contributo corrispondente a:
a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive riduzioni di capacita' produttiva: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza, spese di conversione ed indennita' ai lavoratori per la loro riqualificazione; b) per le chiusure totali: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza e valore contabile residuo delle installazioni. 2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si tiene conto delle riduzioni di capacita' gia' effettuate nel periodo 1984-1986. 3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori appartenenti alle Compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova il predetto contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il trattamento di fine rapporto per conto delle aziende. 4. I piani relativi dovranno essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del Comitato di cui all'articolo 23.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989