TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11691 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 22690/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 22690/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Franzese, pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
Ema difeso dall'avv. Ilaria Femiano, pec: . apoli.it Email_3 CP_1
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 25336/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
01.07.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, conveniva in Parte_1 giudizio il proponendo opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione Controparte_1
pagina 1 di 4 al codice della strada n. AP20190954227 per violazione dell'art. 7 co. 9 e co. 14 del C.d.S. del
30.06.2020, emesso in data 10.09.2020 e notificato in data 28.09.2020.
In particolare, veniva contestato all'odierna parte appellante che il veicolo di sua proprietà circolava in area pedonale.
L'attore eccepiva la mancanza di pubblicità circa il provvedimento di conversione dell'area interessata in zona pedonale, il malfunzionamento delle apparecchiature di rilevamento centro storico di CP_1 nel periodo da giugno a ottobre 2020, i vizi di visibilità della segnaletica stradale, con il mancato rispetto della distanza minima tra il segnale di divieto e l'inizio della zona interessata.
Ancora, deduceva la nullità del verbale per rilevazioni continue e simultanee della presunta violazione, la mancata indicazione dell'ordinanza sindacale e la mancata esibizione del provvedimento del dirigente comunale e l'annullamento delle multe de quo avvenuto tramite delibera n. 331 del
18.09.2020.
Dunque, chiedeva di accogliere la proposta domanda, con annullamento del suddetto verbale e con vittoria di spese.
Si costituiva il che depositava scritti difensivi e documentazione relativa all'atto Controparte_1 opposto.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 25336/2022, depositata in data 01.07.2022, accoglieva CP_1
l'opposizione, disponendo l'annullamento del verbale n. AP20190954227, e compensava le spese di giudizio fra le parti.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello, lamentando l'ingiustizia della Parte_1 decisione nella parte in cui ha compensato le spese di lite. In particolare, rilevava l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ragione del fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Pertanto, chiedeva di riformare in parte qua la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Il si costituiva in giudizio e deduceva la correttezza della sentenza appellata, in Controparte_1 quanto il Giudice di prime cure aveva chiaramente indicato i motivi a sostegno della decisione di compensare le spese di giudizio.
Dunque, domandava il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
All'udienza del 30.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza termini. pagina 2 di 4 *****
1. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Come è noto, l'art. 91 cpc prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, con liquidazione dell'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Tuttavia, l'art. 92 co. 2 c.p.c. recita “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Tale ultima formulazione rappresenta il frutto di due interventi normativi, ovvero la legge 18 giugno 2009 n. 69 e la legge 10 novembre 2014 n. 162, che hanno inasprito la fattispecie, restringendone, di fatto, i casi ammissibili.
Tuttavia, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Tali “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, co. 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018, n. 8196).
Orbene, nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese così argomentando: “per la natura della controversia, per la peculiarità e la novità delle questioni e della materia trattata, valutate le ragioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso, sussistono i motivi per dichiarare, ex art.92 c.p.c., interamente compensate tra le parti le spese processuali”.
La formula si rivela tuttavia generica e tautologica, inidonea a sostenere la deroga al principio di soccombenza.
Il Giudice di prime cure, infatti, aveva affermato l'assoluta mancanza di responsabilità del , Pt_1 mettendo in evidenza che questi non solo aveva proposto istanza di autotutela volta all'annullamento del verbale, ma, stante il diniego dell'Ufficio, aveva poi dovuto impugnarlo dinanzi all'autorità giudiziaria.
Inoltre, aveva ritenuto che le censure riportate nel ricorso introduttivo erano state suffragate finanche dai provvedimenti successivi presi dalla p.a., tra cui emergeva l'annullamento delle contravvenzioni elevate dal 6.6.2020 al 31.10.2020 nella medesima area pedonale temporanea – riconoscendovi i problemi di natura tecnica insorti nella conversione delle zone a traffico limitato in aree pedonali temporanee - avvenuto tramite ordinanza sindacale del 18.09.2020.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione era stata accolta senza incertezze avendo il giudice di pagina 3 di 4 prime cure riconosciuto la totale assenza di responsabilità del nella contestata infrazione. Pt_1
Ne consegue che risulta del tutto ingiustificata e priva di reale motivazione la determinazione sulla compensazione delle spese, così come assunta nella sentenza impugnata, in quanto non risultano ricorrere le ragioni tassative elencate nell'art. 92 comma 2 cpc né altre gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla.
Pertanto, in accoglimento dell'appello la sentenza va riformata nella parte relativa alla compensazione delle spese, che invece, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico del
Controparte_1
2. Le spese del grado d'appello sono poste a carico del seguendo la soccombenza, e Controparte_1 si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 25336/2022 del Giudice Parte_1 di Pace di depositata in data 01.07.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. CP_1
1114/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza n. 25336/2022 resa dal
Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 01.07.2022, condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, in favore di , liquidandole in euro € Parte_1
250,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato ove versato, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da attribuirsi al difensore antistatario;
2) Condanna il al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 appello, liquidandole in € 64,50 per spese vive, € 350,00 per compensi professionali del procuratore, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da attribuirsi al difensore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 22690/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Franzese, pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
Ema difeso dall'avv. Ilaria Femiano, pec: . apoli.it Email_3 CP_1
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 25336/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
01.07.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, conveniva in Parte_1 giudizio il proponendo opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione Controparte_1
pagina 1 di 4 al codice della strada n. AP20190954227 per violazione dell'art. 7 co. 9 e co. 14 del C.d.S. del
30.06.2020, emesso in data 10.09.2020 e notificato in data 28.09.2020.
In particolare, veniva contestato all'odierna parte appellante che il veicolo di sua proprietà circolava in area pedonale.
L'attore eccepiva la mancanza di pubblicità circa il provvedimento di conversione dell'area interessata in zona pedonale, il malfunzionamento delle apparecchiature di rilevamento centro storico di CP_1 nel periodo da giugno a ottobre 2020, i vizi di visibilità della segnaletica stradale, con il mancato rispetto della distanza minima tra il segnale di divieto e l'inizio della zona interessata.
Ancora, deduceva la nullità del verbale per rilevazioni continue e simultanee della presunta violazione, la mancata indicazione dell'ordinanza sindacale e la mancata esibizione del provvedimento del dirigente comunale e l'annullamento delle multe de quo avvenuto tramite delibera n. 331 del
18.09.2020.
Dunque, chiedeva di accogliere la proposta domanda, con annullamento del suddetto verbale e con vittoria di spese.
Si costituiva il che depositava scritti difensivi e documentazione relativa all'atto Controparte_1 opposto.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 25336/2022, depositata in data 01.07.2022, accoglieva CP_1
l'opposizione, disponendo l'annullamento del verbale n. AP20190954227, e compensava le spese di giudizio fra le parti.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello, lamentando l'ingiustizia della Parte_1 decisione nella parte in cui ha compensato le spese di lite. In particolare, rilevava l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ragione del fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Pertanto, chiedeva di riformare in parte qua la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Il si costituiva in giudizio e deduceva la correttezza della sentenza appellata, in Controparte_1 quanto il Giudice di prime cure aveva chiaramente indicato i motivi a sostegno della decisione di compensare le spese di giudizio.
Dunque, domandava il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
All'udienza del 30.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza termini. pagina 2 di 4 *****
1. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Come è noto, l'art. 91 cpc prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, con liquidazione dell'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Tuttavia, l'art. 92 co. 2 c.p.c. recita “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Tale ultima formulazione rappresenta il frutto di due interventi normativi, ovvero la legge 18 giugno 2009 n. 69 e la legge 10 novembre 2014 n. 162, che hanno inasprito la fattispecie, restringendone, di fatto, i casi ammissibili.
Tuttavia, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Tali “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, co. 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018, n. 8196).
Orbene, nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese così argomentando: “per la natura della controversia, per la peculiarità e la novità delle questioni e della materia trattata, valutate le ragioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso, sussistono i motivi per dichiarare, ex art.92 c.p.c., interamente compensate tra le parti le spese processuali”.
La formula si rivela tuttavia generica e tautologica, inidonea a sostenere la deroga al principio di soccombenza.
Il Giudice di prime cure, infatti, aveva affermato l'assoluta mancanza di responsabilità del , Pt_1 mettendo in evidenza che questi non solo aveva proposto istanza di autotutela volta all'annullamento del verbale, ma, stante il diniego dell'Ufficio, aveva poi dovuto impugnarlo dinanzi all'autorità giudiziaria.
Inoltre, aveva ritenuto che le censure riportate nel ricorso introduttivo erano state suffragate finanche dai provvedimenti successivi presi dalla p.a., tra cui emergeva l'annullamento delle contravvenzioni elevate dal 6.6.2020 al 31.10.2020 nella medesima area pedonale temporanea – riconoscendovi i problemi di natura tecnica insorti nella conversione delle zone a traffico limitato in aree pedonali temporanee - avvenuto tramite ordinanza sindacale del 18.09.2020.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione era stata accolta senza incertezze avendo il giudice di pagina 3 di 4 prime cure riconosciuto la totale assenza di responsabilità del nella contestata infrazione. Pt_1
Ne consegue che risulta del tutto ingiustificata e priva di reale motivazione la determinazione sulla compensazione delle spese, così come assunta nella sentenza impugnata, in quanto non risultano ricorrere le ragioni tassative elencate nell'art. 92 comma 2 cpc né altre gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla.
Pertanto, in accoglimento dell'appello la sentenza va riformata nella parte relativa alla compensazione delle spese, che invece, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico del
Controparte_1
2. Le spese del grado d'appello sono poste a carico del seguendo la soccombenza, e Controparte_1 si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 25336/2022 del Giudice Parte_1 di Pace di depositata in data 01.07.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. CP_1
1114/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza n. 25336/2022 resa dal
Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 01.07.2022, condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, in favore di , liquidandole in euro € Parte_1
250,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato ove versato, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da attribuirsi al difensore antistatario;
2) Condanna il al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 appello, liquidandole in € 64,50 per spese vive, € 350,00 per compensi professionali del procuratore, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da attribuirsi al difensore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 4 di 4