TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1572/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna DEL RE Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Rieti, alla Via Sanizi n. 2, giusta delega allegata telematicamente al ricorso ricorrente
E da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
MO GN ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Poggio Mirteto (RI) alla Via
Goffredo Mameli n. 48/D, giusta delega allegata telematicamente al ricorso ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 09.07.2011 a Parte_1 Parte_2
SO (RI), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (Atto n. 2 parte II serie
A,anno 2011), optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato il [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale e rappresentando la propria condizione economica e reddituale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 1) la casa coniugale, sita in Via Santa Maria n. 28, Località Querceto, a Casperia (RI), di proprietà della madre del Sig. viene assegnata alla Sig.ra che ivi continuerà a risiedere Parte_2 Parte_1 unitamente al figlio con quanto ivi contenuto;
Per_2
2) il Sig. si allontanerà dalla casa familiare entro il 15 dicembre 2025; Parte_2
3) la Sig.ra provvederà a pagare le utenze ad esclusione dell'utenza telefono/internet e acqua Pt_1 che resteranno a carico del Sig. Parte_2
4) il figlio frequenterà liberamente il padre e, salvo diversi accordi, impegni e desiderata del Per_1 minore, trascorrerà con lo stesso due weekend al mese dal venerdì sera alla domenica sera;
5) le festività natalizie e pasquali verranno di volta in volta organizzate, anche in considerazione dei turn di lavoro dei genitori nonché del desiderio di;
Per_1
6) Il genitore avrà diritto a trascorrere un periodo esclusivo con il figlio di 15 giorni durante il periodo estivo, frazionabili o consecutivi, da concordarsi possibilmente entro il 30 di aprile;
7) I genitori si dichiarano autosufficienti e non viene previsto assegno di mantenimento per il coniuge;
8) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di la Parte_2 Pt_1 Per_1 somma di €500,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data in cui si allontanerà dalla casa familiare e comunque non oltre il 15 dicembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
9) Il Sig. rinuncia alla propria quota di spettanza dell' Assegno unico per le famiglie, che Parte_2 verrà richiesto e percepito per intero dalla Sig.ra Pt_1
10) Le spese straordinarie di saranno sostenute al 50% tra le parti nel rispetto del protocollo Per_1 delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Rieti. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
11) I genitori verseranno ogni mese direttamente in una carta prepagata in uso a la somma Per_1 di € 100,00 a testa a titolo di paghetta per le proprie spese (cinema, uscite con amici, ricarica telefonica etc ), per un totale di €200,00 mese;
12) Le parti si impegnano inoltre al rispetto dei seguenti principi:
- Il genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui.
2 - Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ove necessario.
- Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio.
- Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
- Il minore ha diritto:
o a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori ed entrambi i rami genitoriali parentali;
o a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
o a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
o a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso
3 ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi,
l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 09.07.2011 a SO (RI), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (Atto n. 2 parte II serie A- anno 2011);
- recepisce l'accordo riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SO (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna DEL RE Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Rieti, alla Via Sanizi n. 2, giusta delega allegata telematicamente al ricorso ricorrente
E da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
MO GN ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Poggio Mirteto (RI) alla Via
Goffredo Mameli n. 48/D, giusta delega allegata telematicamente al ricorso ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 09.07.2011 a Parte_1 Parte_2
SO (RI), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (Atto n. 2 parte II serie
A,anno 2011), optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato il [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale e rappresentando la propria condizione economica e reddituale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 1) la casa coniugale, sita in Via Santa Maria n. 28, Località Querceto, a Casperia (RI), di proprietà della madre del Sig. viene assegnata alla Sig.ra che ivi continuerà a risiedere Parte_2 Parte_1 unitamente al figlio con quanto ivi contenuto;
Per_2
2) il Sig. si allontanerà dalla casa familiare entro il 15 dicembre 2025; Parte_2
3) la Sig.ra provvederà a pagare le utenze ad esclusione dell'utenza telefono/internet e acqua Pt_1 che resteranno a carico del Sig. Parte_2
4) il figlio frequenterà liberamente il padre e, salvo diversi accordi, impegni e desiderata del Per_1 minore, trascorrerà con lo stesso due weekend al mese dal venerdì sera alla domenica sera;
5) le festività natalizie e pasquali verranno di volta in volta organizzate, anche in considerazione dei turn di lavoro dei genitori nonché del desiderio di;
Per_1
6) Il genitore avrà diritto a trascorrere un periodo esclusivo con il figlio di 15 giorni durante il periodo estivo, frazionabili o consecutivi, da concordarsi possibilmente entro il 30 di aprile;
7) I genitori si dichiarano autosufficienti e non viene previsto assegno di mantenimento per il coniuge;
8) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di la Parte_2 Pt_1 Per_1 somma di €500,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data in cui si allontanerà dalla casa familiare e comunque non oltre il 15 dicembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
9) Il Sig. rinuncia alla propria quota di spettanza dell' Assegno unico per le famiglie, che Parte_2 verrà richiesto e percepito per intero dalla Sig.ra Pt_1
10) Le spese straordinarie di saranno sostenute al 50% tra le parti nel rispetto del protocollo Per_1 delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Rieti. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
11) I genitori verseranno ogni mese direttamente in una carta prepagata in uso a la somma Per_1 di € 100,00 a testa a titolo di paghetta per le proprie spese (cinema, uscite con amici, ricarica telefonica etc ), per un totale di €200,00 mese;
12) Le parti si impegnano inoltre al rispetto dei seguenti principi:
- Il genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui.
2 - Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ove necessario.
- Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio.
- Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
- Il minore ha diritto:
o a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori ed entrambi i rami genitoriali parentali;
o a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
o a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
o a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso
3 ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi,
l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 09.07.2011 a SO (RI), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (Atto n. 2 parte II serie A- anno 2011);
- recepisce l'accordo riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SO (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4