Articolo 25 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 24Articolo 26
Versione
12 ottobre 1980
Art. 25. Base del reddito per il passato

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge,per gli anni anteriori a quello di cui all' articolo 24 ,primo comma,si assume quale reddito,ai fini dell' articolo 2 ,primo comma,e delle altre norme che vi fanno riferimento,il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare,fermi restando i limiti di cui agli articoli 2,secondo comma,e 10, primo comma,lettera a).
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quarto comma,si considera,per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio,solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1980
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