Sentenza breve 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 09/05/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Calpona, Emanuela Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Messina, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- del Decreto della Prefettura di Messina – Area I prot. n. 8751/Area I del 28/01/2025 notificato in pari data;
- di qualsiasi altro atto presupposto e/o istruttorio non noto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Messina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con comunicazione ex art 92 comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011 del 21 dicembre 2023, la Prefettura di Messina comunicava all’impresa ricorrente, esercente attività di coltivazione e allevamento, l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte gestionali per una serie di motivi riconducibili:
1)alla titolare dell’impresa individuale:
1.1 -coinvolta nel 2016, unitamente a familiari in procedimenti penali per truffa aggravata e falso ideologico;
1.2 -coniuge di soggetto già condannato, nel 2006, condannato per il reato di cui all'art. 3 L. 75/1958 alla pena di anni uno e otto mesi di reclusione e sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza di P.S. dal Tribunale di Messina per due anni, nonché coinvolto in “ vicende giudiziarie per estorsione, introduzione e abbandono di animali, furto, porto abusivo e detenzione di armi ed altro”;
1.3 -figlia di soggetto coinvolto in vicende giudiziarie anche per i reati di cui agli artt. 629, 610, 483 - 640 bis c.p., e sottoposto, nel 2018, alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di due anni; destinatario, inoltre, di sequestro preventivo nell'ambito del proc. pen. nr. 2264/14 R.G.N.R. - 735/15 R.G. GIP, del Tribunale di Patti, tra i cui indagati risultava anche la convivente (destinataria, nel 2016, di interdittiva antimafia) di familiare;
1.4 -avente causa in una compravendita di beni mobili avente come controparte -OMISSIS- (d’ora in avanti anche CA), il quale, tra l’altro: a) risulta destinatario di interdittiva antimafia emessa, nel 2021, dalla Prefettura di Siracusa; b) risulta condannato per omicidio stradale alla pena di due anni con Sentenza irrevocabile del 17.02.2022 dal Tribunale di Siracusa, nonché coinvolto in vicende giudiziarie per furto, truffa aggravata, violenza, resistenza, oltraggio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità; c) è figlio di -OMISSIS-, già condannato, nel 2015 per associazione mafiosa; il predetto -OMISSIS- è inoltre, cugino di -OMISSIS-, classe 1967, riconducibile al clan dei tortoriciani e condannato all'ergastolo per omicidio e.
1.4 - parte del contratto di affitto di fondo rustico con uno dei familiari di cui al procedimento penale indicato al punto 1.1 con data inizio locazione il 03.05.2022 e data fine il 02/05/2027 per un valore di euro 100,00;
L’interessata produceva memorie difensive evidenziando:
- di essere separata dal coniuge sin dal 2009 e poi divorziata, dal 2020 e di convivere, da oltre 18 anni con il sig. -OMISSIS-;
- che il proprio padre è morto nel 2023;
- di non avere frequentazioni malavitose;
- che l’affitto con -OMISSIS- (fratello del proprio convivente) sarebbe del tutto irrilevante;
- che anche la compravendita con CA (che afferma non avere mai conosciuto) sarebbe irrilevante poiché “ non adempiuta da quest’ultimo ”, tenuto anche conto che i titoli AGEA sono ancora intestati al predetto.
Quindi, preso atto delle osservazioni della ricorrente e dell’esito dell’audizione del 27 febbraio 2024 (nel corso della quale l’interessata precisava di aver conosciuto CA in occasione dell'intervenuta negoziazione e di non aver più intrattenuto rapporti con il predetto), il Prefetto di Messina ravvisava la permanenza della situazione di pericolo infiltrativo connessa alla “ cointeressenza intercorsa con personaggio di spessore ”, vagliandola alla stregua di una condizione agevolativa occasionale; disponeva, pertanto, la sottoposizione dell’impresa, per un periodo di 12 mesi, delle misure di prevenzione collaborativa di cui al comma 1° dell’art. 94 bis, senza alcuna nomina di esperti (di cui al comma 2° dell’art. 94bis).
2. Con il ricorso in esame, la titolare dell’impresa ha impugnato il provvedimento di collaborazione preventiva e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, in un unico motivo, censure di: violazione e falsa applicazione dell’art. 94bis del D.lgs. n. 159/2011; eccesso di potere, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, carenza del pericolo di infiltrazione caratterizzato dall’attualità e concretezza.
In particolare, la difesa della ricorrente ritiene che l’unico episodio sul quale il prefetto fonda la misura di prevenzione, ossia la compravendita del titolo Agea del valore di €.1.895,85 intercorsa il 13 maggio 2021 con CA, sia inidoneo a costituire indice di attuale pericolo anche solo occasionale di condizionamento della ditta ricorrente, tenuto anche conto che la stessa sarebbe stata raggirata da CA, il quale avrebbe incassato il corrispettivo della vendita senza trasferire i titoli.
Parte ricorrente ha anche formulato domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando il “grave ed irreparabile danno all’immagine della ricorrente e dell’azienda agricola di cui è titolare”.
3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto; ha, inoltre evidenziato l’assoluta mancanza dei presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare “ atteso che il provvedimento di che trattasi non è stato diffuso dall’Autorità prefettizia a soggetti terzi ”.
4. All’udienza camerale del 6 maggio 2025, il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
5. Il ricorso è infondato
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011, il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure ivi indicate.
La disposizione citata individua un esito del procedimento di prevenzione alternativo a quello consistente nell’adozione del provvedimento interdittivo, con la specifica finalità di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole, secondo un criterio di proporzionalità, in rapporto alla intensità del pericolo di condizionamento concretamente riscontrato all’esito delle verifiche prefettizie.
La gradualità delle misure applicabili dal Prefetto risponde, oltre che all’interesse dell’impresa alla sottoposizione ad un regime preventivo compatibile con la conservazione della sua integrità aziendale, anche a quello, di carattere pubblico, all’applicazione “selettiva” della più grave misura interdittiva, in considerazione dell’esigenza di espellere dal tessuto produttivo le sole entità imprenditoriali più gravemente compromesse dall’infiltrazione mafiosa (cfr. TAR Sicilia - TA, sez. V, 10 maggio 2024, n. 1749; 20 febbraio 2024, n. 594).
L’applicazione delle predette misure di prevenzione collaborativa va ancorata al presupposto della sussistenza dei “tentativi di infiltrazione mafiosa” sebbene “riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale”, nonché alla sussistenza, di esigenze di prevenzione che devono avere carattere di attualità.
6. Venendo alla fattispecie in esame, la prognosi indiziaria che emerge dal provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sulla cointeressenza intercorsa con CA, soggetto controindicato, già destinatario di interdittiva antimafia e inserito in contesto familiare di spessore criminale (figlio di soggetto condannato per associazione mafiosa e cugino di soggetto riconducibile al clan dei tortoriciani) e verte sulla compravendita di un titolo Agea vicenda rispetto alla quale, per espressa ammissione della ricorrente, la stessa sarebbe stata “truffata” da CA che avrebbe incassato il corrispettivo, senza consegnare il titolo.
7. Ciò premesso, ritiene la Sezione che la situazione indiziaria fotografata dal provvedimento impugnato sia idonea a configurare la fattispecie di agevolazione occasionale suscettibile di essere posta a legittimo fondamento della specifica misura di prevenzione collaborativa adottata nel caso concreto (che si è limitata a richiedere le misure di monitoraggio, di cui al comma 1°, per la durata di anno, senza alcuna nomina di esperto).
7.1 Invero non può dubitarsi che l’intervenuta negoziazione con soggetto di spessore criminale, presupponga una certa contiguità tra le parti della compravendita e, anche nella sua occasionalità, possa costituire rischio attuale di permeabilità dell’impresa da parte della criminalità atteso che, nel descritto contesto, l’occasionalità del contatto rileva certamente sotto il profilo della sporadicità dei contatti impresa - criminalità (circostanza, questa, correttamente evidenziata nel provvedimento laddove esclude la contaminazione di carattere “cronico”), ma non è sufficiente ad escludere la potenziale influenza della criminalità organizzata.
7.2 Tale ricostruzione appare, inoltre, conforme alla giurisprudenza, anche di questa Sezione, che ritiene che il requisito della “occasionalità”, piuttosto che al numero degli elementi indizianti o degli episodi rilevanti, vada riferito, in negativo, alla insussistenza di collegamenti stabili e cronici, e, in positivo, alla possibilità di riportare la gestione dell'impresa su binari di completo affrancamento dell'influenza della criminalità organizzata, proprio in considerazione della connotazione non strutturale del pericolo di agevolazione. Ne deriva che, a fronte di un unico episodio di contatto, l’autorità amministrativa può ragionevolmente emettere tanto la misura della collaborazione preventiva quanto una più afflittiva di carattere interdittivo, a seconda della prognosi inerente la possibilità di risanamento dell’impresa, condotta in relazione a tutti gli elementi del caso concreto, di natura ampiamente discrezionale e sindacabile nei limiti della ragionevolezza (cfr. T.A.R. Sicilia - TA, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 649 e giurisprudenza ivi richiamata).
7.3 Alla luce delle argomentazioni che precedono nessuna delle censure della società ricorrente è in grado di scalfire il quadro indiziario risultante dagli elementi indicati dal Prefetto di Messina né, tantomeno, la ragionevolezza del complessivo giudizio di permeabilità valutato in termini di “agevolazione occasionale” e la proporzionalità della misura adottata. Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo, tenendo anche conto dell’immediata definizione della controversia in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi € 1000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri soggetti indicati nel provvedimento.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.