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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14461/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14461/2021 promossa da:
(C.F. ) APPELLANTE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Marco Severino
contro
(C.F. ) APPELLATA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Emilio Pennati
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, nel merito, dichiarare nulla l'appellata sentenza n.994/2021 del Giudice di Pace di Brescia e, comunque, in totale riforma della stessa rigettare le domande proposte dalla in via Controparte_1
principale già in sede monitoria, revocando e/o annullando e/o dichiarando inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo n.1205/2020 del 02/03/2020 - n.1341/2020 R.G. - n.4543/2020 cron. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia, nonché quella svolta in via subordinata nel
pagina 1 di 6 giudizio di opposizione n.5761/2020 R.G., siccome infondate in fatto e diritto e prive di prova;
accogliere invece la domanda svolta in via riconvenzionale dal signor ed, Parte_1
accertato e dichiarato l'inesatto e solo parziale adempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'appellante dall'appellata società, per fatto grave colpa e responsabilità esclusivi della stessa, disporre la riduzione del corrispettivo di cui alla fattura
n.79 del 15/05/2017 in relazione alle sole prestazione effettivamente eseguite, condannando in ogni caso la in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire Controparte_1
l'opponente dei danni subiti nella complessiva misura di € 5.000,00 o in quella minore che sarà accertata e ritenuta di giustizia, anche a seguito eligenda CTU e di valutazione equitativa;
in via istruttoria: ammettere prova per testi in persona dei signori , Tes_1 Tes_2
da Salò (BS), da Manerba del Garda (BS) e legale
[...] Testimone_3 Tes_4
rappresentante p.t. di con sede in Puegnano d/G (BS) sulle Controparte_2
circostanze di cui ai capitoli (da 1 a 12) dell'espositiva in fatto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (v. fascicolo allegato DOC.E), da intendersi qui integralmente ritrascritti, premesse le parole "vero che", con riserva d'indicare altri testi e di ulteriormente dedurre e produrre in via istruttoria nei concedendi termini di cui si ribadisce
l'istanza già formulata all'udienza del 09/12/2020 e nelle note conclusionali e in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio n.5761/2020 R.G. Giudice di Pace di Brescia;
disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare e stimare i lavori fatti eseguire dall'opposta, la loro conformità a contratto e alle regole dell'arte, nonché il costo delle opere necessarie per completare a regola d'arte l'impianto dell'opponente con le necessarie verifiche di funzionamento, dichiarazione di conformità con allegati e libretto di impianto. In ogni caso con rifusione di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo i criteri ex D.M.
n.55/2014 a favore dell'appellante e con condanna dell'appellata, in persona del suo legale rappresentante p.t., a restituire a le somme da lui pagate (con riserva di Parte_2
ripetizione: v. allegato D dell'appellante) in forza della sentenza appellata e dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre rivalutazione e interessi.
Per parte appellata:
pagina 2 di 6 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rifuse le spese, spese generali, ed onorari, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, accogliere le seguenti conclusioni. Respingere integralmente ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti della in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in comparsa e Controparte_3
per l'effetto confermare la sentenza n. 994/2021 del Giudice di Pace di Brescia pubblicata il
20.05.2021, inserita nel procedimento RG n. 5761/2020. Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1205/20, emesso dal giudice di Parte_1
pace di Brescia, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1800,00 quale saldo dovuto in relazione alla fattura 79/17 in favore di A sostegno dell'opposizione, Controparte_1
eccepiva l'inadempimento di tale società, cui aveva affidato l'incarico di installare un impianto di riscaldamento dell'acqua per motivi sanitari nel proprio appartamento di Salò (BS), deducendo che quest'ultima non aveva eseguito tutte le prestazioni indicate in fattura;
in particolare, non aveva effettuato lo smontaggio della caldaia esistente (non essendoci caldaia nell'appartamento di esso opponente), né il lavaggio delle tubazioni con apposito acido e liquido di mantenimento, né le prove di corretto funzionamento, né rilasciato il certificato di collaudo, la dichiarazione di conformità e la pratica Enea per la detrazione fiscale al 65%.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale subordinata determinarsi il minor importo dovuto all'appaltatrice; sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni rappresentati dall'impossibilità di usufruire della detrazione fiscale, dalle maggiori spese sostenute nonché dal ritardo nel godimento dell'immobile in conseguenza del mancato completamento dei lavori.
Si costituiva deducendo di aver correttamente eseguito le prestazioni Controparte_1
pagina 3 di 6 oggetto dell'incarico; produceva, a prova dell'esatto adempimento, copia del certificato di collaudo e di garanzia sottoscritto dal (doc. 4). In particolare, quanto al mancato Pt_1
ottenimento dell'agevolazione fiscale, osservava che ciò era dipeso dal fatto che l'opponente non aveva provveduto al saldo della fattura;
rilevava, inoltre: che l'indicazione in fattura dell'attività di smontaggio della caldaia era dipesa da errore materiale, avendo essa provveduto allo smontaggio non della caldaia bensì di uno scaldabagno elettrico, che l'omesso lavaggio delle tubazioni era dipeso dal comportamento dell'opponente che aveva affidato l'esecuzione di tale prestazione a terzi, che l'allegazione circa il mancato rilascio delle certificazioni era smentito dal certificato di collaudo e garanzia e dal verbale di primo avviamento sottoscritti dal
(doc. 8). Contestava, infine, i danni asseritamente subiti dall'opponente. Chiedeva, Pt_1
pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, con la sentenza del 994/21 il giudice di pace rigettava l'opposizione; nella stringata motivazione della sentenza si legge “Come contrattualmente stabilito l'opposta si è limitata ad installare la caldaia. Essa non poteva certamente certificare il regolare funzionamento dell'impianto idraulico posto che le tubazioni erano state installate da terzi e non esisteva alcun allacciamento alla fornitura pubblica del gas”.
La sentenza è stata appellata dal sulla base, in sintesi, dei seguenti motivi: 1) Pt_1 omessa o apparente motivazione stante l'omessa indicazione degli elementi su cui il giudice aveva fondato il proprio convincimento;
2) erroneità della decisione non avendo l'opposta provato, come era suo preciso onere, di aver correttamente adempiuto alle prestazioni indicate nella fattura azionata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.9.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1667
c.c. in quanto formulata dall'appellata per la prima volta nel presente giudizio.
pagina 4 di 6 L'appello è fondato.
A fondamento dell'opposizione il ha eccepito l'inadempimento di Pt_1 Controparte_1
ex art. 1460 c.c., sostenendo che quest'ultima aveva omesso di effettuare alcune delle
[...]
prestazioni oggetto della fattura azionata in via monitoria.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui, in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. 98 del 04/01/2019; cfr. anche, più in generale, Cass. 3587 del 11/02/2021).
Nella specie, a fronte dell'eccezione di controparte, l'appaltatrice Controparte_1
non ha fornito alcuna prova di aver correttamente adempiuto alle proprie prestazioni;
sul punto, nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita al verbale di 1° avviamento caldaie (doc. 8 opposta fascicolo di primo grado) avendo il tempestivamente disconosciuto la Pt_1
sottoscrizione ivi apposta senza che abbia chiesto la relativa verificazione Controparte_1
(cfr., tra le altre, Cass. 3602/24: “ In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.”
Non avendo l'appaltatrice fornito prova di aver correttamente adempiuto alle proprie prestazioni, deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante in assenza di prova in merito ai danni subiti L'appellante si è, infatti, limitata a produrre preventivo e fatture (doc. 18
e 19) senza provare i relativi pagamenti;
quanto alle prove reiterate in questo giudizio pagina 5 di 6 dall'appellante, va evidenziata l'inammissibilità delle prove orali dedotte nell'atto introduttivo in quanto non articolate in capitoli specifici così come della consulenza tecnica in quanto, considerata la sopra evidenziata assenza di prova in merito al pagamento dei lavori asseritamente svolti e del danno subito in relazione alla mancata concessione del beneficio fiscale, esplorativa.
In conclusione, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione promossa dal va accolta;
l'appellata va quindi condannata alla restituzione della somma percepita a Pt_1
seguito della sentenza di primo grado, pari ad € 3419,86, (cfr. doc. D) oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
La soccombenza dell'appellante in merito alla domanda riconvenzionale giustifica la compensazione per metà delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1205/20;
2) condanna alla restituzione della somma di € 3419,86 in favore del Controparte_1
oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo;
Pt_1
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante;
4) compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento della restante metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero, quanto al giudizio di primo grado in € 800,00 e quanto al presente giudizio in € 1276,00 oltre, per entrambi i gradi, spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 4/1/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14461/2021 promossa da:
(C.F. ) APPELLANTE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Marco Severino
contro
(C.F. ) APPELLATA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Emilio Pennati
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, nel merito, dichiarare nulla l'appellata sentenza n.994/2021 del Giudice di Pace di Brescia e, comunque, in totale riforma della stessa rigettare le domande proposte dalla in via Controparte_1
principale già in sede monitoria, revocando e/o annullando e/o dichiarando inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo n.1205/2020 del 02/03/2020 - n.1341/2020 R.G. - n.4543/2020 cron. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia, nonché quella svolta in via subordinata nel
pagina 1 di 6 giudizio di opposizione n.5761/2020 R.G., siccome infondate in fatto e diritto e prive di prova;
accogliere invece la domanda svolta in via riconvenzionale dal signor ed, Parte_1
accertato e dichiarato l'inesatto e solo parziale adempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'appellante dall'appellata società, per fatto grave colpa e responsabilità esclusivi della stessa, disporre la riduzione del corrispettivo di cui alla fattura
n.79 del 15/05/2017 in relazione alle sole prestazione effettivamente eseguite, condannando in ogni caso la in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire Controparte_1
l'opponente dei danni subiti nella complessiva misura di € 5.000,00 o in quella minore che sarà accertata e ritenuta di giustizia, anche a seguito eligenda CTU e di valutazione equitativa;
in via istruttoria: ammettere prova per testi in persona dei signori , Tes_1 Tes_2
da Salò (BS), da Manerba del Garda (BS) e legale
[...] Testimone_3 Tes_4
rappresentante p.t. di con sede in Puegnano d/G (BS) sulle Controparte_2
circostanze di cui ai capitoli (da 1 a 12) dell'espositiva in fatto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (v. fascicolo allegato DOC.E), da intendersi qui integralmente ritrascritti, premesse le parole "vero che", con riserva d'indicare altri testi e di ulteriormente dedurre e produrre in via istruttoria nei concedendi termini di cui si ribadisce
l'istanza già formulata all'udienza del 09/12/2020 e nelle note conclusionali e in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio n.5761/2020 R.G. Giudice di Pace di Brescia;
disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare e stimare i lavori fatti eseguire dall'opposta, la loro conformità a contratto e alle regole dell'arte, nonché il costo delle opere necessarie per completare a regola d'arte l'impianto dell'opponente con le necessarie verifiche di funzionamento, dichiarazione di conformità con allegati e libretto di impianto. In ogni caso con rifusione di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo i criteri ex D.M.
n.55/2014 a favore dell'appellante e con condanna dell'appellata, in persona del suo legale rappresentante p.t., a restituire a le somme da lui pagate (con riserva di Parte_2
ripetizione: v. allegato D dell'appellante) in forza della sentenza appellata e dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre rivalutazione e interessi.
Per parte appellata:
pagina 2 di 6 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rifuse le spese, spese generali, ed onorari, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, accogliere le seguenti conclusioni. Respingere integralmente ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti della in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in comparsa e Controparte_3
per l'effetto confermare la sentenza n. 994/2021 del Giudice di Pace di Brescia pubblicata il
20.05.2021, inserita nel procedimento RG n. 5761/2020. Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1205/20, emesso dal giudice di Parte_1
pace di Brescia, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1800,00 quale saldo dovuto in relazione alla fattura 79/17 in favore di A sostegno dell'opposizione, Controparte_1
eccepiva l'inadempimento di tale società, cui aveva affidato l'incarico di installare un impianto di riscaldamento dell'acqua per motivi sanitari nel proprio appartamento di Salò (BS), deducendo che quest'ultima non aveva eseguito tutte le prestazioni indicate in fattura;
in particolare, non aveva effettuato lo smontaggio della caldaia esistente (non essendoci caldaia nell'appartamento di esso opponente), né il lavaggio delle tubazioni con apposito acido e liquido di mantenimento, né le prove di corretto funzionamento, né rilasciato il certificato di collaudo, la dichiarazione di conformità e la pratica Enea per la detrazione fiscale al 65%.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale subordinata determinarsi il minor importo dovuto all'appaltatrice; sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni rappresentati dall'impossibilità di usufruire della detrazione fiscale, dalle maggiori spese sostenute nonché dal ritardo nel godimento dell'immobile in conseguenza del mancato completamento dei lavori.
Si costituiva deducendo di aver correttamente eseguito le prestazioni Controparte_1
pagina 3 di 6 oggetto dell'incarico; produceva, a prova dell'esatto adempimento, copia del certificato di collaudo e di garanzia sottoscritto dal (doc. 4). In particolare, quanto al mancato Pt_1
ottenimento dell'agevolazione fiscale, osservava che ciò era dipeso dal fatto che l'opponente non aveva provveduto al saldo della fattura;
rilevava, inoltre: che l'indicazione in fattura dell'attività di smontaggio della caldaia era dipesa da errore materiale, avendo essa provveduto allo smontaggio non della caldaia bensì di uno scaldabagno elettrico, che l'omesso lavaggio delle tubazioni era dipeso dal comportamento dell'opponente che aveva affidato l'esecuzione di tale prestazione a terzi, che l'allegazione circa il mancato rilascio delle certificazioni era smentito dal certificato di collaudo e garanzia e dal verbale di primo avviamento sottoscritti dal
(doc. 8). Contestava, infine, i danni asseritamente subiti dall'opponente. Chiedeva, Pt_1
pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, con la sentenza del 994/21 il giudice di pace rigettava l'opposizione; nella stringata motivazione della sentenza si legge “Come contrattualmente stabilito l'opposta si è limitata ad installare la caldaia. Essa non poteva certamente certificare il regolare funzionamento dell'impianto idraulico posto che le tubazioni erano state installate da terzi e non esisteva alcun allacciamento alla fornitura pubblica del gas”.
La sentenza è stata appellata dal sulla base, in sintesi, dei seguenti motivi: 1) Pt_1 omessa o apparente motivazione stante l'omessa indicazione degli elementi su cui il giudice aveva fondato il proprio convincimento;
2) erroneità della decisione non avendo l'opposta provato, come era suo preciso onere, di aver correttamente adempiuto alle prestazioni indicate nella fattura azionata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.9.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1667
c.c. in quanto formulata dall'appellata per la prima volta nel presente giudizio.
pagina 4 di 6 L'appello è fondato.
A fondamento dell'opposizione il ha eccepito l'inadempimento di Pt_1 Controparte_1
ex art. 1460 c.c., sostenendo che quest'ultima aveva omesso di effettuare alcune delle
[...]
prestazioni oggetto della fattura azionata in via monitoria.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui, in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. 98 del 04/01/2019; cfr. anche, più in generale, Cass. 3587 del 11/02/2021).
Nella specie, a fronte dell'eccezione di controparte, l'appaltatrice Controparte_1
non ha fornito alcuna prova di aver correttamente adempiuto alle proprie prestazioni;
sul punto, nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita al verbale di 1° avviamento caldaie (doc. 8 opposta fascicolo di primo grado) avendo il tempestivamente disconosciuto la Pt_1
sottoscrizione ivi apposta senza che abbia chiesto la relativa verificazione Controparte_1
(cfr., tra le altre, Cass. 3602/24: “ In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.”
Non avendo l'appaltatrice fornito prova di aver correttamente adempiuto alle proprie prestazioni, deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante in assenza di prova in merito ai danni subiti L'appellante si è, infatti, limitata a produrre preventivo e fatture (doc. 18
e 19) senza provare i relativi pagamenti;
quanto alle prove reiterate in questo giudizio pagina 5 di 6 dall'appellante, va evidenziata l'inammissibilità delle prove orali dedotte nell'atto introduttivo in quanto non articolate in capitoli specifici così come della consulenza tecnica in quanto, considerata la sopra evidenziata assenza di prova in merito al pagamento dei lavori asseritamente svolti e del danno subito in relazione alla mancata concessione del beneficio fiscale, esplorativa.
In conclusione, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione promossa dal va accolta;
l'appellata va quindi condannata alla restituzione della somma percepita a Pt_1
seguito della sentenza di primo grado, pari ad € 3419,86, (cfr. doc. D) oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
La soccombenza dell'appellante in merito alla domanda riconvenzionale giustifica la compensazione per metà delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1205/20;
2) condanna alla restituzione della somma di € 3419,86 in favore del Controparte_1
oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo;
Pt_1
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante;
4) compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento della restante metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero, quanto al giudizio di primo grado in € 800,00 e quanto al presente giudizio in € 1276,00 oltre, per entrambi i gradi, spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 4/1/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
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