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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2113/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10525/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 201932108047 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1712/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 21/05/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento TARI – Saldo 2024 prot. n. 201932/108047 del 04/03/2025, ricevuto tramite posta ordinaria il 27/03/2025, per l'importo complessivo di € 899,00 (TARI € 852,68, TEFA € 43,00, componenti perequative UR1 + UR2 € 3,20), riferito alle utenze n. 4758914 (Vico/ Indirizzo_1 C, mq 25) e n. 6378854 ( Indirizzo_2, int. 5, mq 66), con scadenza fissata al 15/04/2025.
Il ricorrente ha dedotto di non essere proprietario né locatario dell'unità di Indirizzo_1 C e di non dover, pertanto, alcunché a titolo TARI per tale cespite;
ha allegato corrispondenza via PEC intercorsa con l'ente e documentazione a sostegno;
ha chiesto in via cautelare la sospensione e nel merito l'annullamento dell'avviso.
Con ordinanza camerale del 03/11/2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare, ravvisando fumus e periculum, ed ha fissato l'udienza di merito al 02/02/2026; in tale udienza la parte e la difesa hanno ribadito che il contribuente non era proprietario/locatario dell'immobile di Indirizzo_1 e che la TARI per il 2024 sarebbe stata erroneamente richiesta per tale cespite.
Si è costituito il Comune di Napoli con comparsa del 19/01/2026, deducendo che: - il contribuente risultava iscritto in banca dati per i cespiti indicati;
- il sistema TARI operava in autoliquidazione;
- l'atto impugnato era un avviso bonario e non avviso di accertamento;
- gravava sul contribuente l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione entro il 30/06/2025 (art. 1, commi 684 e 685 L. 147/2013); ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sull'ammissibilità del ricorso.
L'atto impugnato è un “Avviso di pagamento TARI – Saldo 2024” emesso dal Servizio IMU e TARI del Comune di Napoli (prot. 201932/108047 del 04/03/2025), spedito per posta ordinaria. Il documento reca: riferimenti alle delibere tariffarie (G.C. n. 256/2024 per la scadenza saldo;
C.C. n. 27/2024 per tariffe;
Regolamento
TARI C.C. n. 37/2023), spiegazione del regime di autoliquidazione, recapiti e link ai servizi, modelli F24 precompilati e prospetto analitico (utenze, mq, categoria, importi;
UR1/UR2 pari a € 3,20). In calce è indicato che l'avviso “non è un atto di liquidazione d'ufficio bensì supporto al contribuente”.
Vero è che l'atto, per espressa struttura e contenuto, non costituisce avviso di accertamento né titolo impositivo definitivo, ma mera comunicazione bonaria nel contesto di un rapporto TARI in autoliquidazione;
tuttavia, l'impugnabilità di siffatto atto è ammissibile in quanto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del contribuente e ad arrecare pregiudizio attuale, poiché contiene dettagliata richiesta di pagamento,
l'indicazione esattiva degli importi, la minaccia di successivi atti sanzionatori.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario,
l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cass. civile, sez. VI , 15/02/2018 , n. 3775; vedi anche Comm. trib. prov.le , Napoli , sez. XV , 13/12/2018 , n. 16970: È riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall' art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992). Si tratta, inoltre del primo atto con il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa.
2.Sul presupposto TARI e sulla posizione soggettiva del ricorrente
La TARI grava su “chiunque possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti” (art. 1, comma 641 ss., L. 147/2013, richiamata dall'avviso). L'onere dichiarativo è disciplinato dai commi 684 e 685 dell'art. 1: la dichiarazione di inizio va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo;
parimenti, la dichiarazione di variazione/cessazione va resa entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.
Nel caso in esame, dagli atti e dall'avviso risultano le due posizioni di seguito descritte.
A)Indirizzo_2, int. 5 (mq 66): cespite rispetto al quale è documentato un contratto di locazione uso studio in capo al ricorrente (decorrenza 01/05/2011, durata 6+6), da cui si desume un titolo di detenzione idoneo a radicare il presupposto TARI;
del resto, in riferimento a tale immobile il presupposto impositivo non è contestato dal ricorrente e il prospetto analitico collega appunto una “utenza 6378854” a tale immobile.
Per tale unità, la detenzione del ricorrente risulta documentata dal contratto di locazione;
l'avviso quantifica il dovuto con parte fissa e variabile e aggiunge TEFA e UR1/UR2 (pari a € 3,20 complessivi), in linea con la delibera ARERA n. 386/2023 (come richiamata nell'avviso) e col Regolamento TARI comunale. In assenza di specifiche contestazioni sul quantum o su tariffe/superfici per Indirizzo_2, la pretesa su tale cespite, allo stato, non risulta infirmata. L'avviso resta, quindi, valido per l'utenza 6378854 di Indirizzo_2.
B)Indirizzo_1 C (mq 25): cespite del quale il ricorrente nega di essere proprietario/locatario o detentore;
l'avviso riporta un'utenza “4758914” per mq 25 nella categoria “studi professionali”, ma non vi sono in atti titoli o documenti che provino in capo al ricorrente possesso/detenzione dell'unità; neppure il
Comune, in sede di costituzione, ha prodotto idonea documentazione (contratti, volture, dichiarazioni TARI, subentri) che colleghi l'utenza a Ricorrente_1 per l'anno 2024.
In mancanza di prova circa il presupposto soggettivo per Indirizzo_1 C, l'avviso bonario è erroneo nella parte in cui pretende il saldo TARI per tale cespite.
3.L'ente resistente ha invocato a sua difesa l'obbligo di comunicazione della variazione ex art. 1 commi
684/685 l. cit., dal contribuente non osservato;
tuttavia, tale tesi – pur corretta in astratto – presuppone che il contribuente sia stato effettivamente il detentore del bene sino alla dismissione. Qui, al contrario, il ricorrente nega ab origine il titolo su Indirizzo_1 e l'ente non ha fornito riscontro documentale a sostegno della pretesa fiscale.
Ne consegue che l'avviso è illegittimo limitatamente alla utenza 4758914 (Indirizzo_1 C, mq 25) e va annullato limitatamente a tale pretesa.
4.Sulle spese
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'evenienza che parte ricorrente, pur contestando parzialmente la pretesa, ha chiesto l'annullamento dell'intero atto, censurabile solo per la parte descritta.
5.Sulla lite temeraria
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova di mala fede o colpa grave dell'Amministrazione. Nel caso, l'errore di riconduzione dell'utenza Indirizzo_1 C al ricorrente, pur censurabile, non A_ , alla luce degli atti, un comportamento connotato da dolo o colpa grave, anche considerando la natura bonaria dell'avviso e il sistema di autoliquidazione dichiarato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie parzialmente, nei limiti indicati in parte motiva, e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10525/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 201932108047 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1712/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 21/05/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento TARI – Saldo 2024 prot. n. 201932/108047 del 04/03/2025, ricevuto tramite posta ordinaria il 27/03/2025, per l'importo complessivo di € 899,00 (TARI € 852,68, TEFA € 43,00, componenti perequative UR1 + UR2 € 3,20), riferito alle utenze n. 4758914 (Vico/ Indirizzo_1 C, mq 25) e n. 6378854 ( Indirizzo_2, int. 5, mq 66), con scadenza fissata al 15/04/2025.
Il ricorrente ha dedotto di non essere proprietario né locatario dell'unità di Indirizzo_1 C e di non dover, pertanto, alcunché a titolo TARI per tale cespite;
ha allegato corrispondenza via PEC intercorsa con l'ente e documentazione a sostegno;
ha chiesto in via cautelare la sospensione e nel merito l'annullamento dell'avviso.
Con ordinanza camerale del 03/11/2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare, ravvisando fumus e periculum, ed ha fissato l'udienza di merito al 02/02/2026; in tale udienza la parte e la difesa hanno ribadito che il contribuente non era proprietario/locatario dell'immobile di Indirizzo_1 e che la TARI per il 2024 sarebbe stata erroneamente richiesta per tale cespite.
Si è costituito il Comune di Napoli con comparsa del 19/01/2026, deducendo che: - il contribuente risultava iscritto in banca dati per i cespiti indicati;
- il sistema TARI operava in autoliquidazione;
- l'atto impugnato era un avviso bonario e non avviso di accertamento;
- gravava sul contribuente l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione entro il 30/06/2025 (art. 1, commi 684 e 685 L. 147/2013); ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sull'ammissibilità del ricorso.
L'atto impugnato è un “Avviso di pagamento TARI – Saldo 2024” emesso dal Servizio IMU e TARI del Comune di Napoli (prot. 201932/108047 del 04/03/2025), spedito per posta ordinaria. Il documento reca: riferimenti alle delibere tariffarie (G.C. n. 256/2024 per la scadenza saldo;
C.C. n. 27/2024 per tariffe;
Regolamento
TARI C.C. n. 37/2023), spiegazione del regime di autoliquidazione, recapiti e link ai servizi, modelli F24 precompilati e prospetto analitico (utenze, mq, categoria, importi;
UR1/UR2 pari a € 3,20). In calce è indicato che l'avviso “non è un atto di liquidazione d'ufficio bensì supporto al contribuente”.
Vero è che l'atto, per espressa struttura e contenuto, non costituisce avviso di accertamento né titolo impositivo definitivo, ma mera comunicazione bonaria nel contesto di un rapporto TARI in autoliquidazione;
tuttavia, l'impugnabilità di siffatto atto è ammissibile in quanto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del contribuente e ad arrecare pregiudizio attuale, poiché contiene dettagliata richiesta di pagamento,
l'indicazione esattiva degli importi, la minaccia di successivi atti sanzionatori.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario,
l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cass. civile, sez. VI , 15/02/2018 , n. 3775; vedi anche Comm. trib. prov.le , Napoli , sez. XV , 13/12/2018 , n. 16970: È riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall' art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992). Si tratta, inoltre del primo atto con il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa.
2.Sul presupposto TARI e sulla posizione soggettiva del ricorrente
La TARI grava su “chiunque possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti” (art. 1, comma 641 ss., L. 147/2013, richiamata dall'avviso). L'onere dichiarativo è disciplinato dai commi 684 e 685 dell'art. 1: la dichiarazione di inizio va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo;
parimenti, la dichiarazione di variazione/cessazione va resa entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.
Nel caso in esame, dagli atti e dall'avviso risultano le due posizioni di seguito descritte.
A)Indirizzo_2, int. 5 (mq 66): cespite rispetto al quale è documentato un contratto di locazione uso studio in capo al ricorrente (decorrenza 01/05/2011, durata 6+6), da cui si desume un titolo di detenzione idoneo a radicare il presupposto TARI;
del resto, in riferimento a tale immobile il presupposto impositivo non è contestato dal ricorrente e il prospetto analitico collega appunto una “utenza 6378854” a tale immobile.
Per tale unità, la detenzione del ricorrente risulta documentata dal contratto di locazione;
l'avviso quantifica il dovuto con parte fissa e variabile e aggiunge TEFA e UR1/UR2 (pari a € 3,20 complessivi), in linea con la delibera ARERA n. 386/2023 (come richiamata nell'avviso) e col Regolamento TARI comunale. In assenza di specifiche contestazioni sul quantum o su tariffe/superfici per Indirizzo_2, la pretesa su tale cespite, allo stato, non risulta infirmata. L'avviso resta, quindi, valido per l'utenza 6378854 di Indirizzo_2.
B)Indirizzo_1 C (mq 25): cespite del quale il ricorrente nega di essere proprietario/locatario o detentore;
l'avviso riporta un'utenza “4758914” per mq 25 nella categoria “studi professionali”, ma non vi sono in atti titoli o documenti che provino in capo al ricorrente possesso/detenzione dell'unità; neppure il
Comune, in sede di costituzione, ha prodotto idonea documentazione (contratti, volture, dichiarazioni TARI, subentri) che colleghi l'utenza a Ricorrente_1 per l'anno 2024.
In mancanza di prova circa il presupposto soggettivo per Indirizzo_1 C, l'avviso bonario è erroneo nella parte in cui pretende il saldo TARI per tale cespite.
3.L'ente resistente ha invocato a sua difesa l'obbligo di comunicazione della variazione ex art. 1 commi
684/685 l. cit., dal contribuente non osservato;
tuttavia, tale tesi – pur corretta in astratto – presuppone che il contribuente sia stato effettivamente il detentore del bene sino alla dismissione. Qui, al contrario, il ricorrente nega ab origine il titolo su Indirizzo_1 e l'ente non ha fornito riscontro documentale a sostegno della pretesa fiscale.
Ne consegue che l'avviso è illegittimo limitatamente alla utenza 4758914 (Indirizzo_1 C, mq 25) e va annullato limitatamente a tale pretesa.
4.Sulle spese
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'evenienza che parte ricorrente, pur contestando parzialmente la pretesa, ha chiesto l'annullamento dell'intero atto, censurabile solo per la parte descritta.
5.Sulla lite temeraria
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova di mala fede o colpa grave dell'Amministrazione. Nel caso, l'errore di riconduzione dell'utenza Indirizzo_1 C al ricorrente, pur censurabile, non A_ , alla luce degli atti, un comportamento connotato da dolo o colpa grave, anche considerando la natura bonaria dell'avviso e il sistema di autoliquidazione dichiarato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie parzialmente, nei limiti indicati in parte motiva, e compensa le spese.