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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/10/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2543 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 29 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 17 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali PREMESSO: -Che con ricorso ex art.442 c.p.c. datato 13/09/2025 il ricorrente ha richiesto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 come per legge, oltre accessori sino al soddisfo;
-Che, fino ad oggi, pur avendo regolarmente notificato via pec in data 18/09/2025 CP_ l'atto introduttivo, l'Ente convenuto non risulta costituito;
-Che in giudizio il ricorrente non ha formulato richieste istruttorie;
RITENUTO tutto quanto esposto e richiesto nel ricorso introduttivo al quale l'esponente si riporta in modo integrale;
CONCLUDE PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE
- ritenere e dichiarare che il ricorrente (c.f. ) nato in Parte_1 C.F._1 Bangladesh il 15/05/1985 e residente a [...], ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023; - condannare l'Ente convenuto al pagamento a favore del ricorrente dell'indicata indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 come per legge, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato all'interno del fascicolo telematico la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2543 /2025 R.G.
OGGETTO: riconoscimento disoccupazione agricola- anno 2023 vertente tra nato in [...] in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. PERNICE
NZ IO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, (c.f. ) con sede in (00144) Roma, via Controparte_2 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to presso la Sede provinciale dell' in (91100)Trapani, via Scontrino n.28,, CP_2
-resistente-contumace
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il ricorrente (c.f. Parte_1
) nato in [...] il [...] e residente a [...]
Fornara n.110/A, ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023;
- condannare l'Ente convenuto al pagamento a favore del ricorrente dell'indicata indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 come per legge, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale, in data 09.11.2024, l' ha rigettato CP_1
la domanda, presentata in data 16.01.2024, e volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola.
Ritenendo erroneo sia il provvedimento che la motivazione addotta, ha presentato istanza di riesame, anch'essa rigettata e, infine, ricorso amministrativo, rimasto inevaso.
Ritenendo pertanto di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, ha chiesto il riconoscimento del suddetto beneficio e la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione.
Il procedimento, nella contumacia dell' regolarmente citato e non costituitosi, è stato deciso sulle CP_1
conclusioni rassegnate da parte ricorrente in sede di discussione.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La disoccupazione agricola è un'indennità a cui hanno diritto gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e le figure equiparate.
Per avere diritto alla disoccupazione agricola è necessaria l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 102 giornate lavorate nel biennio.
Invero l'art. 32 della L 264/1949, come modificata dall'art. 1, d.P.R. 1049/ del 1970 dispone che: a) “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio […] spetta l'indennità di disoccupazione qualora […] abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno
102 contributi giornalieri”. L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate in precedenza entro il limite massimo di 365 giornate all'anno; istituita con il Decreto Legge 9 ottobre 1989 n. 338 l'indennità ha lo scopo di supportare i lavoratori che involontariamente sono privi di occupazione.
Per come già detto, per aver diritto alla disoccupazione agricola è necessario:
1. essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi all'anno per il quale è richiesta la disoccupazione;
2. avere due anni di anzianità assicurativa;
3. avere almeno 102 contributi giornalieri nel periodo che va dall'anno per il quale è richiesta la disoccupazione all'anno precedente.
L'indennità è riconosciuta in base al numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno di riferimento, così come riportate negli elenchi nominativi degli operai agricoli dipendenti;
tale numero non può, comunque, essere superiore alla differenza tra 365 giorni e le giornate di effettiva occupazione – in attività agricola e non agricola – prestate nell'anno di riferimento.
Ebbene, nel caso specifico parte ricorrente ha documentato la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge: risulta iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023, dall'estratto contributivo risultano accreditate 120 giornate utili nel 2022 e 156 giornate nel
2023.
In conclusione il ricorso viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2543/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara che il ricorrente (c.f. ) nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023; condanna l' al pagamento a favore del ricorrente dell'indicata indennità di disoccupazione agricola CP_1
per l'anno 2023 come per legge, oltre accessori di legge;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala in data 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2543 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 29 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 17 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali PREMESSO: -Che con ricorso ex art.442 c.p.c. datato 13/09/2025 il ricorrente ha richiesto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 come per legge, oltre accessori sino al soddisfo;
-Che, fino ad oggi, pur avendo regolarmente notificato via pec in data 18/09/2025 CP_ l'atto introduttivo, l'Ente convenuto non risulta costituito;
-Che in giudizio il ricorrente non ha formulato richieste istruttorie;
RITENUTO tutto quanto esposto e richiesto nel ricorso introduttivo al quale l'esponente si riporta in modo integrale;
CONCLUDE PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE
- ritenere e dichiarare che il ricorrente (c.f. ) nato in Parte_1 C.F._1 Bangladesh il 15/05/1985 e residente a [...], ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023; - condannare l'Ente convenuto al pagamento a favore del ricorrente dell'indicata indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 come per legge, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato all'interno del fascicolo telematico la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2543 /2025 R.G.
OGGETTO: riconoscimento disoccupazione agricola- anno 2023 vertente tra nato in [...] in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. PERNICE
NZ IO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, (c.f. ) con sede in (00144) Roma, via Controparte_2 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to presso la Sede provinciale dell' in (91100)Trapani, via Scontrino n.28,, CP_2
-resistente-contumace
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il ricorrente (c.f. Parte_1
) nato in [...] il [...] e residente a [...]
Fornara n.110/A, ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023;
- condannare l'Ente convenuto al pagamento a favore del ricorrente dell'indicata indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 come per legge, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale, in data 09.11.2024, l' ha rigettato CP_1
la domanda, presentata in data 16.01.2024, e volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola.
Ritenendo erroneo sia il provvedimento che la motivazione addotta, ha presentato istanza di riesame, anch'essa rigettata e, infine, ricorso amministrativo, rimasto inevaso.
Ritenendo pertanto di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, ha chiesto il riconoscimento del suddetto beneficio e la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione.
Il procedimento, nella contumacia dell' regolarmente citato e non costituitosi, è stato deciso sulle CP_1
conclusioni rassegnate da parte ricorrente in sede di discussione.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La disoccupazione agricola è un'indennità a cui hanno diritto gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e le figure equiparate.
Per avere diritto alla disoccupazione agricola è necessaria l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 102 giornate lavorate nel biennio.
Invero l'art. 32 della L 264/1949, come modificata dall'art. 1, d.P.R. 1049/ del 1970 dispone che: a) “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio […] spetta l'indennità di disoccupazione qualora […] abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno
102 contributi giornalieri”. L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate in precedenza entro il limite massimo di 365 giornate all'anno; istituita con il Decreto Legge 9 ottobre 1989 n. 338 l'indennità ha lo scopo di supportare i lavoratori che involontariamente sono privi di occupazione.
Per come già detto, per aver diritto alla disoccupazione agricola è necessario:
1. essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi all'anno per il quale è richiesta la disoccupazione;
2. avere due anni di anzianità assicurativa;
3. avere almeno 102 contributi giornalieri nel periodo che va dall'anno per il quale è richiesta la disoccupazione all'anno precedente.
L'indennità è riconosciuta in base al numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno di riferimento, così come riportate negli elenchi nominativi degli operai agricoli dipendenti;
tale numero non può, comunque, essere superiore alla differenza tra 365 giorni e le giornate di effettiva occupazione – in attività agricola e non agricola – prestate nell'anno di riferimento.
Ebbene, nel caso specifico parte ricorrente ha documentato la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge: risulta iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023, dall'estratto contributivo risultano accreditate 120 giornate utili nel 2022 e 156 giornate nel
2023.
In conclusione il ricorso viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2543/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara che il ricorrente (c.f. ) nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023; condanna l' al pagamento a favore del ricorrente dell'indicata indennità di disoccupazione agricola CP_1
per l'anno 2023 come per legge, oltre accessori di legge;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala in data 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.