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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa IS IN Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 710/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Laura Gaetini e dell'avv. Roberta La Parte_1 Rosa
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Valeria Bauducco CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta Part Dare atto che il Signor si è trasferito unitamente alla minore, in Cuba, segnatamente in Baracoa (Guantanamo), in Calle Wilder Galano 46-A a far data dal mese di luglio 2025 e che la madre Sig.ra
presta espresso consenso al predetto trasferimento;
Parte_3
Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica e prevalente della stessa presso il padre;
Disporre, in merito al diritto di visita, che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia, quando la stessa farà rientro in Italia oppure quando la madre si recherà a Cuba, secondo accordi tra i genitori;
Nulla disporre, in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Carrera n. 54, di Part proprietà del signor stante l'intervenuto trasferimento paterno;
Nulla disporre a carico della madre sia a titolo di assegno di mantenimento ordinario che a titolo di spese straordinarie a favore della minore, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento della stessa a Cuba e dei conseguenti oneri economici che la madre dovrà sostenere per esercitare il proprio diritto di visita
pagina 1 di 4 e per l'effetto, revocare a far data dalla partenza per Cuba e, conseguentemente dal mese di luglio 2025, il contributo al mantenimento e l'obbligo alla partecipazione alle spese straordinarie stabilito in sede di ordinanza ex articolo 473 bis. 22 cpc;
Nulla disporre in ordine all'assegno unico stante l'intervenuto trasferimento paterno;
Disporre che entrambi i genitori rilascino il proprio assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità di entrambi;
Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla disporre in ordine a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimenti;
Dare atto che le spese legali sono da intendersi interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale forense.
Dare atto che le parti, con il presente accordo, intendono definire ogni controversia pregressa, anche di natura penale, derivante dal rapporto coniugale. Pertanto la signora a Parte_1 tacitazione di ogni pretesa relativa al procedimento penale n. 24803/20224 RGNR pendente avanti la procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, PM Dott. Davide Pretti, si impegna a rimettere
– per quanto rimettibile – la querela che ha dato origine al suddetto procedimento penale ed in ogni caso a non costituirsi parte civile nell'eventuale corso del procedimento penale stesso.
Anche il signor , a tacitazione di ogni pretesa relativa al procedimento penale eventualmente Parte_4 esitato a seguito della proposizione dell'esposto / denuncia – querela / segnalazione in danno alla signora , si impegna a rimettere – per quanto rimettibile – la querela/esposto/segnalazione che Pt_1 ha dato origine al suddetto procedimento penale ed in ogni caso a non costituirsi parte civile nell'eventuale corso del procedimento penale stesso.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio a Cuba, il Parte_1 CP_1 20/01/2017.
Dall'unione è nata una figlia in data 10/01/2013. Persona_1
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva altresì l'apertura di procedimento ex art. 473 bis 69 ss cpc, che si chiudeva con estinzione per rinuncia da parte della stessa ed accettazione di parte convenuta.
Il i è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19.02.2025 instando CP_1 anch'egli per la pronuncia di divorzio.
Depositata la relazione sociale, all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato sentiva le parti ed i rispettivi difensori.
Nel corso del processo le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i pagina 2 di 4 coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Part DA' ATTO che il Signor si è trasferito unitamente alla minore, in Cuba, segnatamente in Baracoa (Guantanamo), in Calle Wilder Galano 46-A a far data dal mese di luglio 2025 e che la madre Sig.ra presta espresso consenso al predetto trasferimento;
Parte_3
AFFIDA in via condivisa la minore ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica e prevalente della stessa presso il padre;
DISPONE, in merito al diritto di visita, che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia, quando la stessa farà rientro in Italia oppure quando la madre si recherà a Cuba, secondo accordi tra i genitori;
DA' ATTO che nulla si dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Part Carrera n. 54, di proprietà del signor stante l'intervenuto trasferimento paterno;
NULLA DISPONE a carico della madre sia a titolo di assegno di mantenimento ordinario che a titolo di spese straordinarie a favore della minore, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento della stessa a Cuba e dei conseguenti oneri economici che la madre dovrà sostenere per esercitare il proprio diritto di visita e per l'effetto, REVOCA a far data dalla partenza per Cuba e, conseguentemente dal mese di luglio 2025, il contributo al mantenimento e l'obbligo alla partecipazione alle spese straordinarie stabilito in sede di ordinanza ex articolo 473 bis. 22 cpc;
DA' ATTO che le parti dichiarano che nulla si dispone in ordine all'assegno unico stante l'intervenuto trasferimento paterno;
DA' ATTO che entrambi i genitori rilasciano il proprio assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità di entrambi;
DA' ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla dispone in ordine a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimenti;
DA' ATTO che le parti, con il presente accordo, intendono definire ogni controversia pregressa, anche di natura penale, derivante dal rapporto coniugale. Pertanto la signora a Parte_1 tacitazione di ogni pretesa relativa al procedimento penale n. 24803/20224 RGNR pendente avanti la procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, PM Dott. Davide Pretti, si impegna a rimettere – per quanto rimettibile – la querela che ha dato origine al suddetto procedimento penale ed in ogni caso a non costituirsi parte civile nell'eventuale corso del procedimento penale stesso. DA' ATTO che anche il signor , a tacitazione di ogni pretesa relativa al procedimento penale Parte_4 eventualmente esitato a seguito della proposizione dell'esposto / denuncia – querela / segnalazione in danno alla signora , si impegna a rimettere – per quanto rimettibile – la Pt_1 querela/esposto/segnalazione che ha dato origine al suddetto procedimento penale ed in ogni caso a non costituirsi parte civile nell'eventuale corso del procedimento penale stesso.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 3 di 4 Così deciso in Torino, il 17.11.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa IS IN
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa IS IN Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 710/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Laura Gaetini e dell'avv. Roberta La Parte_1 Rosa
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Valeria Bauducco CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta Part Dare atto che il Signor si è trasferito unitamente alla minore, in Cuba, segnatamente in Baracoa (Guantanamo), in Calle Wilder Galano 46-A a far data dal mese di luglio 2025 e che la madre Sig.ra
presta espresso consenso al predetto trasferimento;
Parte_3
Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica e prevalente della stessa presso il padre;
Disporre, in merito al diritto di visita, che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia, quando la stessa farà rientro in Italia oppure quando la madre si recherà a Cuba, secondo accordi tra i genitori;
Nulla disporre, in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Carrera n. 54, di Part proprietà del signor stante l'intervenuto trasferimento paterno;
Nulla disporre a carico della madre sia a titolo di assegno di mantenimento ordinario che a titolo di spese straordinarie a favore della minore, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento della stessa a Cuba e dei conseguenti oneri economici che la madre dovrà sostenere per esercitare il proprio diritto di visita
pagina 1 di 4 e per l'effetto, revocare a far data dalla partenza per Cuba e, conseguentemente dal mese di luglio 2025, il contributo al mantenimento e l'obbligo alla partecipazione alle spese straordinarie stabilito in sede di ordinanza ex articolo 473 bis. 22 cpc;
Nulla disporre in ordine all'assegno unico stante l'intervenuto trasferimento paterno;
Disporre che entrambi i genitori rilascino il proprio assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità di entrambi;
Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla disporre in ordine a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimenti;
Dare atto che le spese legali sono da intendersi interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale forense.
Dare atto che le parti, con il presente accordo, intendono definire ogni controversia pregressa, anche di natura penale, derivante dal rapporto coniugale. Pertanto la signora a Parte_1 tacitazione di ogni pretesa relativa al procedimento penale n. 24803/20224 RGNR pendente avanti la procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, PM Dott. Davide Pretti, si impegna a rimettere
– per quanto rimettibile – la querela che ha dato origine al suddetto procedimento penale ed in ogni caso a non costituirsi parte civile nell'eventuale corso del procedimento penale stesso.
Anche il signor , a tacitazione di ogni pretesa relativa al procedimento penale eventualmente Parte_4 esitato a seguito della proposizione dell'esposto / denuncia – querela / segnalazione in danno alla signora , si impegna a rimettere – per quanto rimettibile – la querela/esposto/segnalazione che Pt_1 ha dato origine al suddetto procedimento penale ed in ogni caso a non costituirsi parte civile nell'eventuale corso del procedimento penale stesso.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio a Cuba, il Parte_1 CP_1 20/01/2017.
Dall'unione è nata una figlia in data 10/01/2013. Persona_1
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva altresì l'apertura di procedimento ex art. 473 bis 69 ss cpc, che si chiudeva con estinzione per rinuncia da parte della stessa ed accettazione di parte convenuta.
Il i è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19.02.2025 instando CP_1 anch'egli per la pronuncia di divorzio.
Depositata la relazione sociale, all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato sentiva le parti ed i rispettivi difensori.
Nel corso del processo le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i pagina 2 di 4 coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Part DA' ATTO che il Signor si è trasferito unitamente alla minore, in Cuba, segnatamente in Baracoa (Guantanamo), in Calle Wilder Galano 46-A a far data dal mese di luglio 2025 e che la madre Sig.ra presta espresso consenso al predetto trasferimento;
Parte_3
AFFIDA in via condivisa la minore ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica e prevalente della stessa presso il padre;
DISPONE, in merito al diritto di visita, che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia, quando la stessa farà rientro in Italia oppure quando la madre si recherà a Cuba, secondo accordi tra i genitori;
DA' ATTO che nulla si dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Part Carrera n. 54, di proprietà del signor stante l'intervenuto trasferimento paterno;
NULLA DISPONE a carico della madre sia a titolo di assegno di mantenimento ordinario che a titolo di spese straordinarie a favore della minore, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento della stessa a Cuba e dei conseguenti oneri economici che la madre dovrà sostenere per esercitare il proprio diritto di visita e per l'effetto, REVOCA a far data dalla partenza per Cuba e, conseguentemente dal mese di luglio 2025, il contributo al mantenimento e l'obbligo alla partecipazione alle spese straordinarie stabilito in sede di ordinanza ex articolo 473 bis. 22 cpc;
DA' ATTO che le parti dichiarano che nulla si dispone in ordine all'assegno unico stante l'intervenuto trasferimento paterno;
DA' ATTO che entrambi i genitori rilasciano il proprio assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità di entrambi;
DA' ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla dispone in ordine a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimenti;
DA' ATTO che le parti, con il presente accordo, intendono definire ogni controversia pregressa, anche di natura penale, derivante dal rapporto coniugale. Pertanto la signora a Parte_1 tacitazione di ogni pretesa relativa al procedimento penale n. 24803/20224 RGNR pendente avanti la procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, PM Dott. Davide Pretti, si impegna a rimettere – per quanto rimettibile – la querela che ha dato origine al suddetto procedimento penale ed in ogni caso a non costituirsi parte civile nell'eventuale corso del procedimento penale stesso. DA' ATTO che anche il signor , a tacitazione di ogni pretesa relativa al procedimento penale Parte_4 eventualmente esitato a seguito della proposizione dell'esposto / denuncia – querela / segnalazione in danno alla signora , si impegna a rimettere – per quanto rimettibile – la Pt_1 querela/esposto/segnalazione che ha dato origine al suddetto procedimento penale ed in ogni caso a non costituirsi parte civile nell'eventuale corso del procedimento penale stesso.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 3 di 4 Così deciso in Torino, il 17.11.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa IS IN
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
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