Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/05/2026, n. 8699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8699 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08699/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3347 del 2025, proposto da HA LU QU, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Roma – pprot. n. PRM/ L/Q/2022/101601 – decreto n. 6405 del 16 gennaio 2025, notificato a mezzo PEC in data 17 gennaio 2025, e di tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e connessi, procedimentali o finali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa IA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con il ricorso all’esame il sig. QU OH LU ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, il decreto di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Roma in data 16 gennaio 2025 e notificato a mezzo PEC il giorno successivo.
2. Il provvedimento gravato è motivato in ragione del fatto che, nonostante le integrazioni documentali fornite dal ricorrente in sede procedimentale, “ ancora non risulta ottenuta la certificazione dell’idoneità alloggiativa che gli interessati avrebbero dovuto possedere entro otto giorni dall’ingresso, oltre a non essere mai stata inviata l’asseverazione necessaria ai fini della dimostrazione del requisito economico richiesto espressamente dall’art. 44 del D.L. Semplificazioni 21.06.2022 n.73 recepito dall’art. 24 bis T.U. Immigrazione. Inoltre la parte ha dichiarato di essere stato presente alla convocazione del 30.07.2024 circostanza non desumibile da alcun documento agli atti dell’Ufficio” .
3. Avverso il provvedimento prefettizio sono state dedotte le seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 6, del TUI, in relazione al requisito alloggiativo. Sostiene parte ricorrente che: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché l’art. 22 del TUI non prevede in nessun caso che venga depositata entro otto giorni dall’ingresso in Italia del lavoratore la documentazione relativa all’alloggio; che al momento della richiesta di rilascio del nulla osta, il datore di lavoro è tenuto solo a dichiararsi disponibile ad assumere un lavoratore straniero e a fornirgli un alloggio e che solo al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere allegata la documentazione relativa all’alloggio, di cui il ricorrente era in possesso al momento dell’appuntamento del 30 luglio 2024, quando tuttavia il SUI ha consegnato il preavviso di revoca del nulla osta.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 bis del TUI, in relazione al requisito dell’asseverazione ex art. 44 D.L. 73/2022. Secondo la prospettazione del ricorrente, per le domande di flussi 2021 non era prevista tale incombenza. La richiesta di asseverazione sarebbe stata introdotta con il D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, recepito poi dall’art. 24 bis TUI, e riguarderebbe il decreto flussi dell’anno 2022. Il ricorrente ha presentato l'istanza di nulla osta in data 27 gennaio 2022, nell'ambito del c.d. “Decreto Flussi 2021”, e quindi l’asseverazione non sarebbe stato un requisito necessario.
III. Sull’asserita assenza delle parti alla convocazione del 30 luglio 2024. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Prefettura, in data 30 luglio 2024 tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore si sono presentati alla convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, muniti di tutta la documentazione necessaria alla definizione del procedimento. In tale sede, tuttavia, il funzionario addetto si sarebbe immotivatamente rifiutato di esaminare gli atti e si sarebbe limitato a notificare il preavviso di revoca del nulla osta, precludendo di fatto la stipula del contratto di soggiorno. Chiede, quindi, l’ammissione di prova per testi ex art. 63, comma 3, cod. proc. amm.
4. In data 26 marzo 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, chiedendo, con articolata memoria depositata in data 4 aprile 2025, il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza n. 2082/2025 del 9 aprile 2025 l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata respinta. Appellata dinanzi al Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1995/2025 del 3 giugno 2025 la domanda cautelare di parte ricorrente è stata accolta al solo fine della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi a questo Tribunale.
6. Con memoria depositata in data 30 aprile 2026 il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni.
7. All’udienza pubblica del 5 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
9. Il provvedimento di revoca gravato è motivato in ragione della presenza di diversi motivi ostativi: ossia alla mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa, dell’asseverazione per la dimostrazione della capacità economica del datore di lavoro e della mancata presenza di entrambe le parti interessate alla convocazione presso lo Sportello competente.
10. Con particolare riferimento all’asseverazione, il Collegio rileva che la revoca del nulla osta è stata determinata dalla mancata presentazione da parte del datore di lavoro della necessaria documentazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022; in proposito, con la seconda censura il ricorrente deduce che, per le domande di flussi 2021, non sarebbe stata prevista tale incombenza.
11. La censura è infondata.
12. Ai sensi della norma richiamata, infatti, in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri per le annualità 2021, 2022 e 2023, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata, in via esclusiva (fatti salvi i controlli da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate), ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Le verifiche di congruità tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
13. La disciplina di cui al richiamato art. 44, introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali ”, in relazione alla ritenuta “ straordinaria necessità ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ”, poi estesa anche all’anno 2023 dall’art. 9 del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, è sostanzialmente stata riprodotta nell’art. 24 bis del Testo Unico per l’Immigrazione ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 10 marzo 2023, n. 20.
14. È stato condivisibilmente osservato che l’asseverazione richiesta al professionista non si traduce in una mera rappresentazione riepilogativa di dati altrimenti verificabili dall’Amministrazione attraverso la consultazione di documenti a sue mani, ma implica un’attività di tipo sintetico-valutativo, che deve tenere conto di parametri di giudizio articolati e complessi, come ad esempio della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del numero dei dipendenti. Dunque, l’asseverazione è l’esito di una verifica non meramente documentale, ma necessariamente filtrata dal vaglio tecnico di una serie elementi valutativi complessi, il che ne giustifica e motiva la devoluzione ad un soggetto abilitato sulla base di specifici titoli di qualificazione professionale (Cons. Stato sez. III 24 febbraio 2025, n. 1570).
15. L’asseverazione è, difatti, volta a dare dimostrazione della sostenibilità economica da parte del datore di lavoro dell’assunzione del lavoratore.
16. A tale imprescindibile esigenza risponde la previsione di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 286/1998 che richiede obbligatoriamente (“ Il datore di lavoro.... che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve trasmettere in via telematica...” ) , tra l’altro, la produzione dell’asseverazione di cui all’articolo 24 bis, comma 2 del medesimo D.lgs. n. 286/1998.
17. Il comma 5 quater dell’art. 22 dispone, conseguentemente, che l’Amministrazione debba procedere alla revoca del nulla osta in caso di sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi e della carenza dei requisiti in capo al datore di lavoro, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24 bis, comma 4.
18. Nel caso di specie, come già rilevato, il requisito dell’asseverazione, richiesto per i flussi 2021, 2022 e 2023 (così anche Tar Lombardia, sez. III, n. 703/2026), risultava mancante ab origine e non è stato dimostrato, oltre che in sede procedimentale, neppure in sede giudiziale, essendosi il ricorrente limitato a dedurre la non necessarietà di detta documentazione per le domande presentate con riferimento al decreto flussi 2021.
19. Il provvedimento di revoca del nulla osta, pertanto, non si presta ad essere censurato in relazione al profilo dedotto.
20. Per questo può farsi applicazione del consolidato orientamento pretorio secondo il quale “ in presenza di atto plurimotivato la legittimità (o la mancata contestazione) di una delle motivazioni è da sola idonea a sorreggere il provvedimento, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, sent. n. 9686/2025; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3480/2024; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 200/2022; Tar del Lazio, sez. IV ter, n. 7137/2026).
21. Restano dunque assorbite le ulteriori censure.
22. Conclusivamente, il ricorso va respinto, mentre le spese di giudizio - per giusti motivi - sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
IA SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA SI | RO RN |
IL SEGRETARIO