Articolo 4 della Legge 13 ottobre 1969, n. 691
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 novembre 1969
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Versione
16 aprile 1988
Art. 4.
Il rapporto informativo di cui all'articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 , deve essere comunicato integralmente all'interessato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 aprile 1988, n. 117 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 , e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691 ."
Entrata in vigore il 16 aprile 1988
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