Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 141
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Azione di accertamento negativo del credito

    La domanda è inammissibile in quanto l'azione di accertamento negativo è improponibile nel giudizio tributario.

  • Rigettato
    Difetto di indicazione dell'autorità e del termine competenti

    L'atto opposto contiene tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di difesa. Ogni eventuale irregolarità è sanata per raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    L'Ufficio ha provato l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, pertanto il termine decennale non è decorso.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di indicazione dell'ente impositore e degli estremi del titolo esecutivo

    L'atto opposto contiene tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di difesa. Ogni eventuale irregolarità è sanata per raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Difetto di notifica della cartella di pagamento

    L'intimazione è stata ritualmente impugnata, sanando ogni eventuale vizio di notifica. Le censure relative al procedimento notificatorio dovevano essere fatte valere entro il termine per proporre ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione del ruolo

    L'atto non è invalido per difetto di sottoscrizione se la sua riferibilità all'organo amministrativo è desumibile dal contesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 141
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo