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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNI FRANCO BRUNO, Presidente
FA AN, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13016/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110245984851000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8848/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento e la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110245984851000 per IRPEF ed altro in epigrafe indicata, relativa all'anno 2008, e notificata in data
24.3.2012, per un totale di euro 7.157,85, domandandone l'annullamento.
Il ricorrente chiede la remissione in termini della parte opponente limitatamente alle eccezioni soggette a termini decadenziali attesa la circostanza che l'intimazione opposta difetterebbe della puntuale indicazione della autorità e del termine competenti a conoscere della presente controversia. Il ricorrente eccepisce il decorso della prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme ingiunte, trattandosi di IRPEF, essendo decorso il termine decennale. Eccepisce la nulliutà dell'atto per difetto di indicazione dell'ente impositore nonchè degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo e deduce il difetto di notifica della cartella di pagamento. Eccepisce, altresì, il difetto di sottoscrizione del ruolo, e quindi l'inesistenza dell'atto impugnato. L'esponente conclude proponendo azione di accertamento negativo del credito avverso la cartella di pagamento sopra indicata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando che il contribuente non può proporre un'azione di mero accertamento, con conseguente inammissibilità dell'opposizione.
All'udienza del 26 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va premesso che la domanda spiegata dal ricorrente è inammissibile alla luce del principio che l'azione di accertamento negativo è improponibile nel giudizio tributario (Cass. n. 20947 del 2013).
Nel merito il ricorso è comunque infondato, in quanto nell'atto opposto sono riportate tutte le informazioni per consentire al contribuente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, come in concreto è avvenuto. L'identificazione dell'Autorità cui ricorrere è, pertanto, esplicita in ragione dell'espresso richiamo alle indicazioni contenute nell'atto prodromico, ossia nella cartella di pagamento, a cui l'intimazione fa seguito.
In ogni caso, per il principio del raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c., ogni eventuale irregolarità deve ritenersi sanata, come pure l'eccepito difetto di notifica dell'intimazione, la quale è stata ritualmente impugnata. Quanto al decorso del termine di prescrizione della pretesa fiscale, l'Ufficio ha provato l'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione (varie intimazioni di pagamento non opposte), con la conseguenza che il relativo termine decennale, trattandosi di un tributo erariale (IRPEF), non è decorso.
Stante la rituale notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi (intimazione di pagamento), tra cui anche un preavviso di fermo, che il contribuente non risulta avere impugnato, ogni ulteriore doglianza è inammissibile atteso che le relative censure riferite al contenuto dell'atto e a vizi del procedimento notificatorio dovevano essere fatti valere entro il termine stabilito per proporre ricorso avverso i suddetti atti. Nè si può predicare un vizio dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione, atteso che è non è dubbia la paternità dell'atto impugnato, dovendosi ribadire il principio enunciato dalla Corte di legittimità, secondo cui l'atto non è invalido solo perchè privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel sui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso
(Corte di Cassazione n. 11458 del 2012).
Le ulteriori censure vanno disattese, in quanto proposte in modo disorganico, con motivi intrusivi e non espressamente contestualizzati e, quindi, prive di fondamento.
In definitiva, il ricorso va respinto e va dichiarata la legittimità dell'atto impugnato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che ammontano ad Euro 1.400,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNI FRANCO BRUNO, Presidente
FA AN, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13016/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110245984851000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8848/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento e la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110245984851000 per IRPEF ed altro in epigrafe indicata, relativa all'anno 2008, e notificata in data
24.3.2012, per un totale di euro 7.157,85, domandandone l'annullamento.
Il ricorrente chiede la remissione in termini della parte opponente limitatamente alle eccezioni soggette a termini decadenziali attesa la circostanza che l'intimazione opposta difetterebbe della puntuale indicazione della autorità e del termine competenti a conoscere della presente controversia. Il ricorrente eccepisce il decorso della prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme ingiunte, trattandosi di IRPEF, essendo decorso il termine decennale. Eccepisce la nulliutà dell'atto per difetto di indicazione dell'ente impositore nonchè degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo e deduce il difetto di notifica della cartella di pagamento. Eccepisce, altresì, il difetto di sottoscrizione del ruolo, e quindi l'inesistenza dell'atto impugnato. L'esponente conclude proponendo azione di accertamento negativo del credito avverso la cartella di pagamento sopra indicata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando che il contribuente non può proporre un'azione di mero accertamento, con conseguente inammissibilità dell'opposizione.
All'udienza del 26 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va premesso che la domanda spiegata dal ricorrente è inammissibile alla luce del principio che l'azione di accertamento negativo è improponibile nel giudizio tributario (Cass. n. 20947 del 2013).
Nel merito il ricorso è comunque infondato, in quanto nell'atto opposto sono riportate tutte le informazioni per consentire al contribuente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, come in concreto è avvenuto. L'identificazione dell'Autorità cui ricorrere è, pertanto, esplicita in ragione dell'espresso richiamo alle indicazioni contenute nell'atto prodromico, ossia nella cartella di pagamento, a cui l'intimazione fa seguito.
In ogni caso, per il principio del raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c., ogni eventuale irregolarità deve ritenersi sanata, come pure l'eccepito difetto di notifica dell'intimazione, la quale è stata ritualmente impugnata. Quanto al decorso del termine di prescrizione della pretesa fiscale, l'Ufficio ha provato l'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione (varie intimazioni di pagamento non opposte), con la conseguenza che il relativo termine decennale, trattandosi di un tributo erariale (IRPEF), non è decorso.
Stante la rituale notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi (intimazione di pagamento), tra cui anche un preavviso di fermo, che il contribuente non risulta avere impugnato, ogni ulteriore doglianza è inammissibile atteso che le relative censure riferite al contenuto dell'atto e a vizi del procedimento notificatorio dovevano essere fatti valere entro il termine stabilito per proporre ricorso avverso i suddetti atti. Nè si può predicare un vizio dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione, atteso che è non è dubbia la paternità dell'atto impugnato, dovendosi ribadire il principio enunciato dalla Corte di legittimità, secondo cui l'atto non è invalido solo perchè privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel sui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso
(Corte di Cassazione n. 11458 del 2012).
Le ulteriori censure vanno disattese, in quanto proposte in modo disorganico, con motivi intrusivi e non espressamente contestualizzati e, quindi, prive di fondamento.
In definitiva, il ricorso va respinto e va dichiarata la legittimità dell'atto impugnato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che ammontano ad Euro 1.400,00.