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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/12/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4404/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4404/2019 R.G., vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FR RA, domiciliata come in atti;
Ricorrente E
– (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Mirella Arlotta, domiciliato come in atti;
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto il 06.12.2019 la ricorrente ha dedotto: di aver inoltrato, il 13.12.2013, domanda per la conferma dell'assegno di invalidità civile di cui era titolare;
che la richiesta, a seguito di visita medico legale, è stata rigettata;
che, successivamente all'esaurimento dell'iter giudiziario intrapreso, con decreto di omologa del 05.07.2016, dep. il 06.07.2016, è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dal 21.06.2014; che la prestazione non è stata corrisposta sull'assunto della mancanza dei requisiti contributivi;
che trattandosi di conferma/revisione della prestazione, è richiesta la sola sussistenza del requisito sanitario. Ha, quindi, concluso chiedendo di ordinare il ripristino dell'assegno ordinario di CP_ invalidità civile e di condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, dalla data di conferma fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con condanna alle spese di lite da distrarre.
1 Con provvedimento del 05/10/2021 è stata disposta la rinotifica del ricorso introduttivo a controparte entro il 15.11.2021, con rinvio all'udienza del 01.02.2022, poi differita al 02.02.2022. Con successivo provvedimento del 14/12/2022, attesa la mancata prova della ricezione del ricorso, il precedente magistrato ha disposto nuovamente la rinotifica del ricorso introduttivo, nei termini di legge, fissando per la discussione l'udienza del 06.06.2023, poi rinviata d'ufficio, per variazione tabellare dei giorni di udienza, al 08.06.2023.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo la CP_1 mancanza dei requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente ai fini dell'erogazione della misura, a seguito dell'intervenuta cancellazione delle giornate agricole in relazione agli anni 2012 e 2013.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Ebbene, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va rilevato che rappresenta principio consolidato nel tempo quello secondo cui nella disciplina processuale del rito del lavoro il Legislatore ha inteso contemperare il principio dispositivo con il principio di speditezza del processo e, altresì, con la esigenza di accertamento della verità materiale, in funzione della particolare rilevanza sociale delle controversie e della necessità di apprestare strumenti idonei a garantire la piena effettività della tutela giudiziaria in una materia caratterizzata dalla sensibile asimmetria delle posizioni rivestite dalle parti del rapporto. La Corte di Cassazione ha a più riprese ritenuto manifestamente infondati i dubbi di illegittimità costituzionale prospettabili in relazione alla fase istruttoria del rito del lavoro, osservando che se “l'esigenza di un accertamento pieno dell'esistenza o inesistenza dei fatti controversi in ragione del carattere indisponibile o semindisponibile delle situazioni soggettive coinvolte” giustifica l'introduzione di elementi inquisitori in un processo pur sempre prevalentemente informato al principio dispositivo (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004), i poteri assegnati al Giudice ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. non sono lasciati all'
“arbitrium merum”, ma sono funzionalmente conformati alla emersione della verità materiale al fine di conseguire la massima corrispondenza possibile tra la realtà giuridica e la realtà effettuale, rimanendo in ogni caso circoscritta la ricerca
“officiosa” della verità nell'ambito dei fatti materiali allegati dalle parti e comunque emersi dalla istruttoria, anche se non esplicitamente valorizzati nelle difese delle stesse parti, rimanendo escluso un generale potere sostitutivo del Giudice volto a sopperire alle negligenze imputabili alla parte nella propria condotta difensiva” (cfr.
2 Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17102 del 22/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 20/07/2011). Tale potere non può comportare in capo al Giudice un indiscriminato potere di estendere il thema probandum, per cui non potrà darsi ingresso nel giudizio tramite tale strumento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale o a prove atipiche (in spregio al principio della legalità della prova), o, disporsi l'acquisizione di un elemento istruttorio contro la volontà già espressa in modo chiaro dalle parti di non avvalersene. Nel caso di specie, quindi, è da ritenersi pienamente utilizzabile la documentazione offerta CP_ dall' Ciò premesso, è noto che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono: l'esistenza del requisito sanitario (stato di infermità fisica o mentale tale da ridurre in modo permanente la capacità lavorativa a meno di un terzo); l'esistenza del requisito contributivo [aver maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda]. La misura: decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti;
è confermata automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi, salvo le facoltà di revisione;
viene erogata in misura ridotta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ha validità triennale;
si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti. Ciò premesso, sebbene non sia contestata dalle parti la sussistenza del requisito sanitario, riconosciuto con decreto di omologa del 5 luglio 2016, con decorrenza dal 21 giugno 2014, parte ricorrente non ha provato, pur a fronte della contestazione CP_ dell' al riguardo, di essere in possesso del requisito contributivo. Né la ricorrente ha contestato la avvenuta cancellazione delle giornate agricole in relazione agli anni 2012 e 2013. Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto alla prestazione economica richiesta. A tal riguardo, va disattesa la tesi difensiva della ricorrente che deduce che nella fattispecie si tratterebbe di una domanda di conferma dell'assegno di invalidità civile di cui era già titolare. Invero, nessuna prova è stata fornita circa la precedente titolarità dell'assegno in questione e, anzi, dalla documentazione in atti emerge che la in data 13.12.2013 ha fatto domanda, non per la conferma della Pt_1 provvidenza, ma domanda per il suo riconoscimento. Si vedano, al riguardo: il ricorso amministrativo del 03.06.2019 in cui la stessa ricorrente dichiara di aver presentato domanda per il riconoscimento di assegno;
il ricorso a firma della ricorrente, datato, 23.03.2015 (a seguito del quale è stato instaurato il giudizio di ATP conclusosi con la citata omologa) dal quale emerge chiaramente che il 13.12.2013 la ha presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno Pt_1 ordinario di invalidità civile respinta il 20.01.2014 per mancanza del requisito sanitario. Destituita di fondamento oltre che illogica è la allegazione della ricorrente CP_ secondo cui l' avrebbe, da un lato, accolto la domanda amministrativa di cui sopra per sussistenza del requisito contributivo e, dall'altro, l'avrebbe respinta per
3 assenza del requisito sanitario. Ad ogni modo la ricorrente non ha fornito nessuna CP_ prova di un precedente accoglimento parziale da parte dell' In definitiva per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Compensate le spese di lite, attesa la presenza in atti di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il RICORSO;
2. COMPENSA integralmente le SPESE di lite tra le parti.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 13.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
– Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4404/2019 R.G., vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FR RA, domiciliata come in atti;
Ricorrente E
– (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Mirella Arlotta, domiciliato come in atti;
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto il 06.12.2019 la ricorrente ha dedotto: di aver inoltrato, il 13.12.2013, domanda per la conferma dell'assegno di invalidità civile di cui era titolare;
che la richiesta, a seguito di visita medico legale, è stata rigettata;
che, successivamente all'esaurimento dell'iter giudiziario intrapreso, con decreto di omologa del 05.07.2016, dep. il 06.07.2016, è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dal 21.06.2014; che la prestazione non è stata corrisposta sull'assunto della mancanza dei requisiti contributivi;
che trattandosi di conferma/revisione della prestazione, è richiesta la sola sussistenza del requisito sanitario. Ha, quindi, concluso chiedendo di ordinare il ripristino dell'assegno ordinario di CP_ invalidità civile e di condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, dalla data di conferma fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con condanna alle spese di lite da distrarre.
1 Con provvedimento del 05/10/2021 è stata disposta la rinotifica del ricorso introduttivo a controparte entro il 15.11.2021, con rinvio all'udienza del 01.02.2022, poi differita al 02.02.2022. Con successivo provvedimento del 14/12/2022, attesa la mancata prova della ricezione del ricorso, il precedente magistrato ha disposto nuovamente la rinotifica del ricorso introduttivo, nei termini di legge, fissando per la discussione l'udienza del 06.06.2023, poi rinviata d'ufficio, per variazione tabellare dei giorni di udienza, al 08.06.2023.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo la CP_1 mancanza dei requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente ai fini dell'erogazione della misura, a seguito dell'intervenuta cancellazione delle giornate agricole in relazione agli anni 2012 e 2013.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Ebbene, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va rilevato che rappresenta principio consolidato nel tempo quello secondo cui nella disciplina processuale del rito del lavoro il Legislatore ha inteso contemperare il principio dispositivo con il principio di speditezza del processo e, altresì, con la esigenza di accertamento della verità materiale, in funzione della particolare rilevanza sociale delle controversie e della necessità di apprestare strumenti idonei a garantire la piena effettività della tutela giudiziaria in una materia caratterizzata dalla sensibile asimmetria delle posizioni rivestite dalle parti del rapporto. La Corte di Cassazione ha a più riprese ritenuto manifestamente infondati i dubbi di illegittimità costituzionale prospettabili in relazione alla fase istruttoria del rito del lavoro, osservando che se “l'esigenza di un accertamento pieno dell'esistenza o inesistenza dei fatti controversi in ragione del carattere indisponibile o semindisponibile delle situazioni soggettive coinvolte” giustifica l'introduzione di elementi inquisitori in un processo pur sempre prevalentemente informato al principio dispositivo (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004), i poteri assegnati al Giudice ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. non sono lasciati all'
“arbitrium merum”, ma sono funzionalmente conformati alla emersione della verità materiale al fine di conseguire la massima corrispondenza possibile tra la realtà giuridica e la realtà effettuale, rimanendo in ogni caso circoscritta la ricerca
“officiosa” della verità nell'ambito dei fatti materiali allegati dalle parti e comunque emersi dalla istruttoria, anche se non esplicitamente valorizzati nelle difese delle stesse parti, rimanendo escluso un generale potere sostitutivo del Giudice volto a sopperire alle negligenze imputabili alla parte nella propria condotta difensiva” (cfr.
2 Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17102 del 22/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 20/07/2011). Tale potere non può comportare in capo al Giudice un indiscriminato potere di estendere il thema probandum, per cui non potrà darsi ingresso nel giudizio tramite tale strumento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale o a prove atipiche (in spregio al principio della legalità della prova), o, disporsi l'acquisizione di un elemento istruttorio contro la volontà già espressa in modo chiaro dalle parti di non avvalersene. Nel caso di specie, quindi, è da ritenersi pienamente utilizzabile la documentazione offerta CP_ dall' Ciò premesso, è noto che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono: l'esistenza del requisito sanitario (stato di infermità fisica o mentale tale da ridurre in modo permanente la capacità lavorativa a meno di un terzo); l'esistenza del requisito contributivo [aver maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda]. La misura: decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti;
è confermata automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi, salvo le facoltà di revisione;
viene erogata in misura ridotta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ha validità triennale;
si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti. Ciò premesso, sebbene non sia contestata dalle parti la sussistenza del requisito sanitario, riconosciuto con decreto di omologa del 5 luglio 2016, con decorrenza dal 21 giugno 2014, parte ricorrente non ha provato, pur a fronte della contestazione CP_ dell' al riguardo, di essere in possesso del requisito contributivo. Né la ricorrente ha contestato la avvenuta cancellazione delle giornate agricole in relazione agli anni 2012 e 2013. Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto alla prestazione economica richiesta. A tal riguardo, va disattesa la tesi difensiva della ricorrente che deduce che nella fattispecie si tratterebbe di una domanda di conferma dell'assegno di invalidità civile di cui era già titolare. Invero, nessuna prova è stata fornita circa la precedente titolarità dell'assegno in questione e, anzi, dalla documentazione in atti emerge che la in data 13.12.2013 ha fatto domanda, non per la conferma della Pt_1 provvidenza, ma domanda per il suo riconoscimento. Si vedano, al riguardo: il ricorso amministrativo del 03.06.2019 in cui la stessa ricorrente dichiara di aver presentato domanda per il riconoscimento di assegno;
il ricorso a firma della ricorrente, datato, 23.03.2015 (a seguito del quale è stato instaurato il giudizio di ATP conclusosi con la citata omologa) dal quale emerge chiaramente che il 13.12.2013 la ha presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno Pt_1 ordinario di invalidità civile respinta il 20.01.2014 per mancanza del requisito sanitario. Destituita di fondamento oltre che illogica è la allegazione della ricorrente CP_ secondo cui l' avrebbe, da un lato, accolto la domanda amministrativa di cui sopra per sussistenza del requisito contributivo e, dall'altro, l'avrebbe respinta per
3 assenza del requisito sanitario. Ad ogni modo la ricorrente non ha fornito nessuna CP_ prova di un precedente accoglimento parziale da parte dell' In definitiva per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Compensate le spese di lite, attesa la presenza in atti di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il RICORSO;
2. COMPENSA integralmente le SPESE di lite tra le parti.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 13.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
– Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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