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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 11003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11003 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18769/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 18769 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Marco Leoni, domiciliato in Roma, Via Caio Mario 8, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2025, si è rivolto al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 10.11.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa del 9.10.2023; che in data 11.11.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 1); che aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 CP_1 CP_1
relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con la decorrenza sopra indicata, la condanna dell a liquidare nei suoi CP_1
confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Non si è costituito in giudizio l' , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del CP_1
ricorso; sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che la prestazione in oggetto è stata liquidata con provvedimento del 2 settembre 2025 e con pagamento anche degli arretrati in data 22 settembre 2025 (come da provvedimento già depositato in atti).
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come riconosciuto dalla parte ricorrente e come documentalmente CP_1
provato – nelle more del giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale pagina 2 di 3 oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata in data 2.9.2025 e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati in data 22.9.2025 (dopo la notifica del ricorso risalente al
9.6.2025), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata in data 11.11.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che il CP_1
pagamento è successivo al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 30.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 18769 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Marco Leoni, domiciliato in Roma, Via Caio Mario 8, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2025, si è rivolto al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 10.11.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa del 9.10.2023; che in data 11.11.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 1); che aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 CP_1 CP_1
relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con la decorrenza sopra indicata, la condanna dell a liquidare nei suoi CP_1
confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Non si è costituito in giudizio l' , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del CP_1
ricorso; sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che la prestazione in oggetto è stata liquidata con provvedimento del 2 settembre 2025 e con pagamento anche degli arretrati in data 22 settembre 2025 (come da provvedimento già depositato in atti).
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come riconosciuto dalla parte ricorrente e come documentalmente CP_1
provato – nelle more del giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale pagina 2 di 3 oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata in data 2.9.2025 e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati in data 22.9.2025 (dopo la notifica del ricorso risalente al
9.6.2025), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata in data 11.11.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che il CP_1
pagamento è successivo al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 30.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3