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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/11/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore/istruttore
Dott. Andrea Giovanni Melani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1082/2023 promossa da
(P.IVA ), con sede in Reggio Calabria fraz. Catona, via SS 18, Parte_1 P.IVA_1
Tirrena Inferiore n. 76, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Augusto Romeo (PEC:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Reggio Calabria, Via Giuseppe De Nava 122
APPELLANTE
NTro
(già , P.IVA , con sede in Biella Via NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_2
Vialardi di Verrone n. 36, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Riccardo Borasio (PEC: ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio di quest'ultimo, in Biella, via Lamarmora n. 9
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 43/2023 pronunciata dal Tribunale di Biella in data 3 febbraio 2023 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza,
1. Revocare e/o dichiarare illegittimo in quanto infondato per le ragioni esposte in parte motiva, il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti della e per l'effetto condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso in favore della NTroparte_2 Pt_1
di tutte le somme corrisposte in esecuzione del D.I. opposto confermato dalla sentenza appellata e della sentenza stessa pari ad € 16.606,17 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 c. 4 c.c.;
2. In subordine, anche nella denegata ipotesi di conferma totale o parziale, comunque condannare a rimborsare in favore di il 40% delle somme NTroparte_2 Parte_1 corrisposte di cui alla fattura 1048/2021 pari ad € 4655,52 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. per le ragioni di cui in parte motiva;
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.Ma Corte, dato atto di quanto sopra e per le ragioni di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
In Via preliminare e in rito
Dichiararsi ed accertarsi l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'odierno Appello per i motivi di cui al punto 1 della presente comparsa di costituzione ed in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza.
In Via Principale e nel merito
Rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare, integralmente, la Sentenza di Primo Grado n. 43/2023 emessa dal
2 Tribunale di Biella in data 03.02.2023 nella procedura RG 95/2022. Si richiamano tutti gli atti e i documenti già versati in atti.
In relazione al versamento del contributo unificato nulla è dovuto dall'appellata in quanto l'importo dovuto è già stato versato da parte appellante.
Con condanna, integrale, alle spese di entrambe i giudizi oltre Iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06 dicembre 2021, il Tribunale di Biella, con decreto n. 518/2021 in accoglimento del ricorso avanzato da ingiungeva a il pagamento NTroparte_2 Parte_1
dell'importo di € 11.638,80, oltre interessi legali e oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 oltre accessori.
Nel ricorso, rappresentava che tale credito traeva origine dalla fattura n. CP_2
1048/2021 del 16 marzo 2021, emessa in forza del contratto Ebene 16 n. 1048 EB del 12 febbraio 2018 accettato con conferma di in pari data. Tale contratto, tacitamente CP_2
rinnovatosi per tre annualità, prevedeva un impegno annuale, a carico di di attivazione Pt_1
di n. 60 garanzie/anno; tali garanzie, si precisava, sarebbero state fatturate anche se non attivate.
Precisava l'istante che, nella prima annualità (anno 2018/2019), tutte le 60 garanzie erano state attivate, mentre nella seconda annualità (anno 2019/2020) erano state attivate solo 41 garanzie con un avanzo quindi di 19; affermava inoltre che le garanzie “avanzate” erano state utilizzate nella terza annualità (anno 2020/2021); in aggiunta a queste, a detta della ricorrente, Pt_1
avrebbe altresì attivato altre 7 garanzie, per un totale di 53 garanzie da fatturarsi anche in caso
NT di mancata attivazione. In relazione a tali (53) garanzie non attivate, emetteva la fattura oggetto di ingiunzione rimasta insoluta.
Avverso il decreto ingiuntivo citato proponeva opposizione disconoscendo Parte_1
preliminarmente la sottoscrizione apposta al contratto del 12 febbraio 2018 e, nel merito, eccependo la nullità delle clausole che disponevano il foro convenzionale, la vessatorietà delle clausole contrattuali, “l'insussistenza del credito portato dalla fattura n. 1048/2021 del
16.03.2021 in assenza di erogazione di alcuna prestazione/servizio con conseguente ingiustificato arricchimento dell'opposta e, in estremo subordine, l'erronea quantificazione del presunto credito”.
3 Parte opposta si costituiva evidenziando come il disconoscimento fosse inammissibile, dato che la stessa opponente aveva dato seguito al contratto. Inoltre, negava che il credito vantato dalla
NT
potesse costituire un indebito arricchimento atteso che, a fronte del pagamento delle garanzie non utilizzate, l'opposta avrebbe reso disponibili i propri servizi di garanzia, di cui l'opponente avrebbe autonomamente deciso di non avvalersi.
Decorsi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 03 febbraio
2023, la causa veniva decisa con sentenza 43/2023 pubblicata in pari data.
Nella decisione, il Tribunale di Biella rigettava il disconoscimento della sottoscrizione;
rilevava altresì l'espressa sottoscrizione della convenzione circa il foro scelto dalle parti, rigettando la relativa eccezione;
nel merito, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n.
518/2021 del Tribunale di Biella.
Con atto di citazione in appello notificato via pec in data 04 settembre 2023, adiva la Pt_1
Corte d'Appello di Torino chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo confermato in primo grado e, in subordine, di “condannare a rimborsare in favore di NTroparte_2 Parte_1 il 40% delle somme corrisposte di cui alla fattura 1048/2021 pari ad € 4.655,52 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 c. 4 c.c.”.
Con comparsa del 22 novembre 2023 si costituiva eccependo l'inammissibilità CP_2 dell'appello per carenza di specificità dei motivi d'appello, l'inammissibilità della domanda nuova sulla restituzione della percentuale guasti, nonché chiedendo il rigetto nel merito con conferma del decreto opposto.
Con ordinanza del 14 dicembre 2023 venivano assegnati i termini a ritroso per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche e veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 30 ottobre 2025.
Nelle more, con atto dell'8 luglio 2025, si costituiva società incorporante NTroparte_1
per fusione la precedente convenuta con atto del Notaio del CP_2 Persona_1
distretto di Biella e Ivrea repertorio 4651 raccolta 3610, con effetto dal 1° novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
4 Il Tribunale di Biella ha rigettato l'opposizione proposta da confermando il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto.
In primo luogo, ha ritenuto non accoglibile il disconoscimento della sottoscrizione del contratto, operato dalla società nell'atto di citazione. Infatti, afferma il Tribunale, “Risulta dai documenti di causa che il contratto è stato sottoscritto in data 12.08.2018 (doc. 2 fascicolo monitorio) e sino alla fattura 2696 del 31.07.20 ha regolarmente versato gli importi previsti Parte_1
a proprio carico dal contratto;
pertanto, si può ritenere che la firma sia stata tacitamente riconosciuta”.
In secondo luogo, ha rigettato l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali, sottolineando come si tratti di imprenditori ed evidenziando “che risulta provato per tabulas come tutte le clausole, con precisa indicazione di ogni singolo articolo con relativo titolo, sono state sottoscritte anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.”. Sempre sulla base dell'espressa approvazione della relativa clausola, ha rigettato l'eccezione di incompetenza del foro convenzionale del Tribunale di Biella, in ossequio all'art. 8 del contratto stipulato fra le parti. NT Ha poi ritenuto adeguatamente provato il credito, avendo fornito prova del titolo e di aver adempiuto nelle garanzie attivate dalla controparte;
inoltre, ha rilevato “che tra le pattuizioni NT contrattuali è stato convenuto che 'Qualora i libretti di garanzia non fossero stati utilizzati, provvederà, in ogni caso, alla fatturazione…' Ne discende quindi che la pattuizione contrattuale che prevede l'impegno a carico dell'opponente di acquistare n. 60 servizi/anno non è legato all'attivazione degli stessi, posto che , in forza del contratto, il venditore ha l'obbligo di versare il corrispettivo riguardante tutti i servizi mentre l'attivazione o meno degli stessi è rimesso alle sue autonome determinazioni”.
Da ultimo, ha affermato l'impossibilità di disporre il rimborso della percentuale guasti fino al
40% del fatturato, come richiesto dall'opponente in narrativa e non riportato nelle conclusioni;
NT infatti, nonostante il fatto che “il contratto inter partes prevede l'impegno di di rimborsare una percentuale guasti sino ad un massimo del 40% del fatturato regolarmente pagato”, dato “il mancato pagamento non è possibile calcolare alcun rapporto guasti/fatturato”.
Pertanto, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.384,50, oltre accessori.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, o, in
5 subordine, la restituzione della percentuale guasti sino ad un massimo del 40% del fatturato regolarmente pagato, avanzando le seguenti contestazioni: “difetto e/o insufficienza di motivazione, errore in fatto ed in diritto, omesso esame di fatti rilevanti ai fini del decidere, violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c.”.
Primo motivo
L'appellante deduce in primo luogo che il Tribunale abbia errato nel ritenere valide le clausole contrattuali, ritenute vessatorie, contenute nel contratto Ebene 16 n. 1048 EB del 12.02.2018, in particolare di quelle di cui al punto 8 (foro competente) ed al punto 6 (impegno del venditore
– sospensione servizio – costi particolari- modifiche). Ciò, si afferma, a prescindere dalla natura apocrifa della firma, relativamente alla quale non viene rinnovato il disconoscimento rigettato in primo grado.
Ritiene infatti l'appellante che la nullità vada rilevata in quanto “la sezione riservata alle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. conteneva un indiscriminato richiamo a tutte le clausole contrattuali (dalla n. 1 alla n. 10), senza effettuare una effettiva distinzione di quelle aventi una effettiva natura vessatoria”.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare tale clausola ritenendo che entrambi i soggetti siano imprenditori, interpretando male l'art. 1341, in quanto “la norma non contempla la necessità che una delle due parti possa o debba essere qualificata come 'debole' e, addirittura, nel secondo comma, statuisce in modo inequivocabile l'inefficacia delle clausole 'in ogni caso'” e “del tutto differente risulta infatti essere la normativa codicistica applicabile (1469 bis e ss. c.c.) in presenza di una parte c.d. debole del contratto, ossia di soggetto non qualificabile come professionista bensì come “consumatore”. Infatti, “Nell'impianto normativo dell'art. 1341 c.c., non si individua difatti un intento del legislatore teso a proteggere la parte debole né tali clausole devono portare ad un reale squilibrio contrattuale. Ciò che conta per il legislatore
è che il soggetto aderente venga allarmato tramite la doppia sottoscrizione, sul contenuto di particolari clausole. Non a caso tale normativa è riservata alla specifica ipotesi di predisposizione unilaterale (come nel caso di specie) delle clausole contrattuali”.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta l'errata e la contraddittoria valutazione in merito alla legittimità delle clausole contrattuali che prevedono la permanenza in capo a Pt_1 dell'obbligo di pagamento anche per le prestazioni non effettuate da
[...] CP_2
Afferma infatti l'appellante che “A prescindere dalla vessatorietà della clausola, appare
6 comunque evidente che in assenza della erogazione di alcuna prestazione/servizio da parte della la stessa non ha diritto a richiedere il pagamento di alcun corrispettivo. La CP_2
somma da corrispondersi in forza della richiamata clausola contrattuale è manifestamente indebita e come tale soggetta alla relativa condictio ex art. 2033. È difatti evidente che dalla condanna dell'odierna appellante al pagamento della fattura sottesa all'ingiunzione opposta
(pagamento interamente effettuato v. all. 3) è conseguito in favore della un CP_2 indebito arricchimento derivante dall'incasso di un corrispettivo in assenza di alcuna controprestazione”.
Terzo motivo
La pronuncia di primo grado viene altresì censurata per non aver applicato la postilla posta a
NT pag. 1 del contratto, ove si afferma che si impegna a rimborsare una percentuale guasti fino al 40% del fatturato regolarmente pagato. La percentuale del rapporto guasti/assistenza/fatturato non utilizzata verrà rimborsata a voi direttamente a scadenza delle garanzie”.
L'appellante ritiene infatti errata la motivazione del Giudice per cui “va evidenziato che il NT contratto inter partes prevede l'impegno di di rimborsare una percentuale guasti sino ad un massimo del 40% del fatturato regolarmente pagato. Pertanto, stante il mancato pagamento non è possibile calcolare alcun rapporto guasti/fatturato”. Afferma infatti he “avrebbe Pt_1
dovuto conseguentemente prevedere, per essere coerente con la motivazione addotta, che la ricevuto il pagamento, riversasse alla il 40% dell'importo. CP_2 Parte_1
Diversamente, il Giudicante, ha inteso erroneamente rigettare l'eccezione della Parte_1
senza nulla specificare in ordine alle conseguenze del successivo pagamento. Né tantomeno sussiste dubbio alcuno in ordine al contenuto della predetta clausola, peraltro aggiunta manualmente al contratto e, in quanto tale, prevalente sulle relative condizioni generali. Il testo della stessa è difatti cristallino nell'affermare che, il rimborso è relativo anche alle garanzie che, come nel caso di specie, non sono state utilizzate”.
Connesso a questo è anche il quarto motivo d'appello, col quale si richiede la restituzione del
40% delle somme versate in esecuzione della condanna in primo grado. Sul punto, peraltro,
l'appellante rigetta la contestazione di domanda nuova formulata dall'appellata, citando la giurisprudenza di Cassazione (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 6 marzo 2023 n. 6614) che afferma che “la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c.”.
7 3) La difesa di NTroparte_1
Parte appellata in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza della specificità dei motivi, ritenendo che l'appellante si sia limitato a riproporre le difese del primo grado, senza censurare specificamente alcune parti della sentenza. Inoltre, sempre preliminarmente, evidenzia la piena acquiescenza al capo della sentenza che riguarda il disconoscimento della firma sul contratto, “giacché doglianze in proposito in sede di gravame non risultano essere state esposte neppure in via subordinata”.
Nel merito, circa la vessatorietà delle clausole contrattuali cita un precedente giurisprudenziale della Corte d'Appello di Torino ove si afferma che “Le clausole sono riportate in calce al contratto non con la sola indicazione numerica, ma anche con l'individuazione del loro oggetto, motivo per cui è evidente che la doppia sottoscrizione sia avvenuta nella piena consapevolezza del contenuto dell'accordo concluso”, ritenendola aderente al caso di specie. Inoltre, ritiene
“paradossale che si sia accorta dell'esistenza di presunte clausole vessatorie dopo Pt_1
NT quasi tre anni di vigenza contrattuale e guarda caso lo ha fatto quando ha chiesto, in modo del tutto legittimo, che gli venissero corrisposte le proprie competenze”.
Circa le pretese creditorie avanzate dalla controparte, l'appellata sottolinea di non dovere alcunché, essendo legittime le previsioni contrattuali che prevedono di dover pagare anche per le garanzie non richieste. Infatti, evidenzia che “Il contratto è chiaro nello statuire che: 'Qualora NT i libretti di garanzia non fossero stati utilizzati, provvederà, in ogni caso, alla fatturazione…' (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio). Non c'è nessun indebito arricchimento, perché NT il venditore ha deciso di acquistare da un certo quantitativo di servizi di garanzia ulteriore se poi questi servizi non vengono utilizzati è una questione che riguarda esclusivamente il venditore ed esula da quelli che sono gli accordi tra le parti, accordi ben chiari che, a contrario, prevedono il pagamento integrale dell'impegno che il venditore si è assunto sin dalla sottoscrizione del contratto a prescindere dall'attivazione dei servizi”.
Ribadisce poi la legittimità del blocco agli accessi da parte di dato l'inadempimento Pt_1
di questa.
Circa l'obbligo restitutorio della citata percentuale del 40% chiede la conferma della sentenza NT di primo grado, approvandone la motivazione. Afferma infatti che “ , sino a quando Pt_1
è stata regolare nei pagamenti, ha rimborsato alla Società, che nulla ha opposto, l'importo
[...]
scaturente dalla pattuizione sopra riportata (…). Successivamente, nella terza annualità, considerato che base dell'accordo era il fatturato in percentuale ai guasti, non solo era
8 NT impossibile per rimborsare soldi mai ricevuti ma nemmeno fare calcoli su guasti inesistenti per mancata attivazione del servizio di garanzia e successiva sua scadenza (la pattuizione, infatti, prevedeva che il calcolo dell'importo da rimborsare venisse eseguito solo dopo la scadenza dell'ultima garanzia attivata n.d.r.)”.
4) I motivi della decisione
Il primo motivo d'appello è infondato, così come il secondo, che verrà trattato congiuntamente.
L'appellante insiste, come già sostenuto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, sull'invalidità, ai fini dell'art. 1341 co. 2 c.c., della sottoscrizione della totalità delle clausole. Infatti, come correttamente viene osservato, il contratto, subito sotto la sottoscrizione per accettazione della proposta, presenta la seguente dicitura: “Ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c., si approvano espressamente le seguenti clausole”; di seguito, vengono richiamate tutte e undici le clausole contrattuali previste nelle condizioni generali del contratto.
La Corte di cassazione «ha in più occasioni affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate» (Cass. civ., sez. VI^-3, ord. 13 novembre 2014, n. 24193).
Pertanto, una simile formulazione non consente di ritenere raggiunti i requisiti di espressa approvazione richiesti dall'art. 1341 co. 2 c.c., dato che riporta un indiscriminato elenco di tutte e undici le clausole contrattuali, senza distinguere fra quelle che sono effettivamente vessatorie e quelle che invece non lo sono: non viene quindi raggiunto lo scopo richiesto dalla disposizione citata, ossia di evidenziare al contraente quali articoli contengano norme contrattuali connotate da vessatorietà.
Tuttavia, perché si possa generare un'invalidità ai sensi dell'art. 1341 c.c., occorre che le clausole in questione siano vessatorie: altrimenti, com'è evidente, non vi sarebbe alcuna necessità di sottoscrizione specifica e, quindi, nessuna invalidità scaturirebbe in caso di sottoscrizione in blocco delle clausole citate.
9 Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non vi sia stata applicazione di clausole vessatorie.
Focalizzandosi sulle clausole contestate dell'appellante, ossia la n. 6 e la n. 8, rubricate rispettivamente “impegno del venditore – sospensione servizio – costi particolari- modifiche”
e “foro competente”, infatti, non emergono elementi che portino a ritenere che nel ricorso per decreto ingiuntivo siano stati fatti valere dei diritti discendenti da clausole vessatorie.
Circa la clausola n. 6, non è certo vessatoria la previsione di un termine per il pagamento, per di più ampio, di 30 giorni;
ugualmente non vessatoria è la norma introdotta dal periodo successivo, che si limita a esplicitare un'eccezione di inadempimento, prevista dal legislatore all'art. 1460 c.c.
Riguardo all'applicazione della “formula special”, con un minimo di 60 libretti di garanzia da sottoscrivere durante l'anno, in quanto fatturati a prescindere dall'effettiva attivazione degli stessi da parte di si rileva che, su questo punto, le contestazioni mosse dall'appellante Pt_1 convergono con quanto contestato nel secondo motivo d'appello, motivo per cui i due punti saranno qui trattati congiuntamente.
L'appellante ritiene infatti che “in assenza della erogazione di alcuna prestazione/servizio da parte della la stessa non ha diritto a richiedere il pagamento di alcun CP_2
corrispettivo. La somma da corrispondersi in forza della richiamata clausola contrattuale è manifestamente indebita e come tale soggetta alla relativa condictio ex art. 2033. È difatti evidente che dalla condanna dell'odierna appellante al pagamento della fattura sottesa all'ingiunzione opposta (pagamento interamente effettuato v. all. 3) è conseguito in favore della un indebito arricchimento derivante dall'incasso di un corrispettivo in assenza CP_2
di alcuna controprestazione”.
Si tratta di obiezioni non fondate. Il rapporto sinallagmatico che compone l'elemento causale del contratto non si esaurisce in una rigida corrispondenza fra prestazione e controprestazione, tale per cui sia impossibile rinvenire una causa in una prestazione laddove non vi sia un'immediata reciproca controprestazione. È infatti ben possibile che vi sia un sinallagma equilibrato anche laddove una parte sia onerata di una prestazione senza che vi sia necessaria controprestazione (si pensi, per esempio, ai contratti gratuiti, che rispondono a interessi diversi da quelli strettamente monetari), purché la relativa pattuizione non sia chiaramente del tutto arbitraria. Nel caso di specie, rientra nell'autonomia delle parti prevedere il pagamento di un numero minimo di garanzie a prescindere dalla loro attivazione, giacché è ben possibile che
NT tale soglia sia stata fissata per garantire un interesse a contrarre di (la quale, magari, non ha interesse a stipulare contratti per volumi ridotti) oppure nell'interesse di che Pt_1
10 potrebbe aver conseguito un prezzo più favorevole per le garanzie attivabili in seguito. Inoltre, la presenza di un interesse in capo a è rilevabile dal fatto che la stessa ha dato regolare Pt_1
esecuzione al contratto per i primi due anni del rapporto, per poi ritenere la clausola contrattuale priva di causa solo in esito al proprio inadempimento.
Non è pertanto possibile ritenere questa clausola vessatoria, né, tantomeno, tale da generare uno squilibrio nel rapporto sinallagmatico, giacché pienamente idonea a superare il vaglio di meritevolezza previsto per l'autonomia contrattuale dall'art. 1322 co. 2 c.c. Il secondo motivo d'appello va quindi rigettato.
Non sono poi stati applicati – o perlomeno non risultano contestazioni circa la loro applicazione
– gli articoli n.
6.1. e 6.2, rubricati rispettivamente “costi particolari” e “modifiche”.
Circa l'art. 8, che prevede come foro convenzionale ed esclusivo il Tribunale di Biella non è poi possibile rilevare vessatorietà: tale Tribunale sarebbe infatti stato competente anche quale foro facoltativo ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto eseguirsi.
L'appellante afferma “la erroneità ed illegittimità del capo della sentenza in cui è stato disposto il rigetto della eccezione di incompetenza per territorio che, secondo il Giudicante, sarebbe stata assegnata al Tribunale di Biella con la sottoscrizione della clausola di cui all'art. 8 (foro competente) di cui, tuttavia, stante la natura vessatoria il Giudicante avrebbe dovuto dichiarare la nullità/inefficacia”. Come indicato nell'opposizione, il Tribunale competente per territorio sarebbe quello di Reggio Calabria, sia ai sensi dell'art 19 (foro del convenuto, in quanto sede della persona giuridica) sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (in quanto luogo di conclusione del contratto). L'appellante non ritiene poi applicabile il foro in cui “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”: afferma infatti che “nel caso di specie, per espressa ammissione di parte istante, a fronte della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, nessuna prestazione
è stata eseguita” e che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c. sono, ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., esclusivamente quelle liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale. Orbene, nel caso di specie, alla luce delle superiori eccezioni, non si può che concludere che gli importi fatturati non trovano riscontro in alcun titolo”.
Sono eccezioni infondate e pertanto da rigettare. Il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione non è applicabile solo in caso di obbligazione correttamente eseguita, ma
11 NT anche nei casi in cui l'obbligazione avrebbe dovuto eseguirsi. Nel caso di specie, ha dedotto un mancato pagamento e, trattandosi di obbligazione da compiersi al domicilio del creditore, è corretta la competenza del Tribunale di Biella. Infine, le obbligazioni in questione sono evidentemente liquide, fornite sulla base di una lecita pattuizione contrattuale (per i motivi sopra esposti) e determinate nell'ammontare a partire dal ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, visto che la competenza territoriale del Tribunale di Biella risulta dall'art. 20 c.p.c., ciò priva di rilevanza la natura della clausola di cui all'art 8 del contratto, e quindi comporta il rigetto del primo motivo d'appello.
Circa il terzo e il quarto motivo d'appello, occorre anche in questo caso rilevarne l'infondatezza.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la NT postilla posta a pag. 1 del contratto, ove si afferma che si impegna a rimborsare una percentuale guasti fino al 40% del fatturato regolarmente pagato. La percentuale del rapporto guasti/assistenza/fatturato non utilizzata verrà rimborsata a voi direttamente a scadenza delle garanzie”.
Afferma infatti che “avrebbe dovuto conseguentemente prevedere, per essere coerente Pt_1
con la motivazione addotta, che la ricevuto il pagamento, riversasse alla CP_2 [...] il 40% dell'importo”. Avendo poi la parte dato esecuzione alla sentenza di primo grado, Pt_1 col quarto motivo d'appello formula richiesta di restituzione del 40% di quanto versato, in applicazione della clausola sopracitata.
In primo luogo, il giudice di primo grado ha correttamente statuito nel ritenere non applicabile al caso di specie la postilla aggiunta nella prima pagina del contratto.
Com'è noto, il processo interpretativo che il giudice compie nell'applicare la norma (di legge o dettata dall'autonomia privata) deve inevitabilmente partire dalla lettera della disposizione.
Nel caso di specie, le parti hanno utilizzato la locuzione “regolarmente pagato”: ciò significa NT che l'obbligo restitutorio previsto in capo a sorgeva a fronte di un regolare pagamento della controparte e solo in esito alla scadenza delle garanzie attivate, così da poter compiere una valutazione sul rapporto fra guasti e fatturato.
Il ritenere, come ha fatto il giudice di primo grado, che l'obbligo restitutorio fosse subordinato al regolare pagamento non è in conflitto con quanto disposto dall'art. 1362 c.c., per il quale
“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
12 contratto”. Infatti, valutando il comportamento delle parti, si rileva come la postilla abbia avuto esecuzione fintantoché il contratto è stato regolarmente adempiuto da parte di Pt_1 dopodiché, con il sopraggiunto inadempimento, l'obbligazione restitutoria è cessata.
La postilla, infine, nell'interpretazione ora offerta, conforme al senso letterale e al comportamento successivo delle parti, è anche da ritenersi meritevole e rispondente alla necessità di incentivare un comportamento rispettoso degli obblighi contrattuali. Infatti, si deve ritenere che le parti, così pattuendo, abbiano voluto premiare il comportamento di fino Pt_1
a quando questa si sia mantenuta adempiente;
successivamente, invece, dato che il
NT comportamento inadempiente ha cagionato la necessità di un maggiore sforzo in capo a , che ha dovuto attivarsi giudizialmente per ottenere l'adempimento, è venuta meno la componente “premiale” che connotava l'obbligazione restitutoria.
Pertanto, stante il rigetto di tutti e quattro i motivi d'appello, la sentenza di primo grado, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, va confermata, e con questa va confermato anche il decreto ingiuntivo n. 518/2021 del Tribunale di Biella.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è pari al valore del decreto ingiuntivo, che si colloca nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro
1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
13
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 43/2023 del
Tribunale di Biella pubblicata in data 3 febbraio 2023; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 05/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
Minuta di sentenza redatta con l'ausilio del MOT dott. Guido Giuliani.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore/istruttore
Dott. Andrea Giovanni Melani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1082/2023 promossa da
(P.IVA ), con sede in Reggio Calabria fraz. Catona, via SS 18, Parte_1 P.IVA_1
Tirrena Inferiore n. 76, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Augusto Romeo (PEC:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Reggio Calabria, Via Giuseppe De Nava 122
APPELLANTE
NTro
(già , P.IVA , con sede in Biella Via NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_2
Vialardi di Verrone n. 36, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Riccardo Borasio (PEC: ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio di quest'ultimo, in Biella, via Lamarmora n. 9
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 43/2023 pronunciata dal Tribunale di Biella in data 3 febbraio 2023 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza,
1. Revocare e/o dichiarare illegittimo in quanto infondato per le ragioni esposte in parte motiva, il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti della e per l'effetto condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso in favore della NTroparte_2 Pt_1
di tutte le somme corrisposte in esecuzione del D.I. opposto confermato dalla sentenza appellata e della sentenza stessa pari ad € 16.606,17 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 c. 4 c.c.;
2. In subordine, anche nella denegata ipotesi di conferma totale o parziale, comunque condannare a rimborsare in favore di il 40% delle somme NTroparte_2 Parte_1 corrisposte di cui alla fattura 1048/2021 pari ad € 4655,52 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. per le ragioni di cui in parte motiva;
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.Ma Corte, dato atto di quanto sopra e per le ragioni di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
In Via preliminare e in rito
Dichiararsi ed accertarsi l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'odierno Appello per i motivi di cui al punto 1 della presente comparsa di costituzione ed in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza.
In Via Principale e nel merito
Rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare, integralmente, la Sentenza di Primo Grado n. 43/2023 emessa dal
2 Tribunale di Biella in data 03.02.2023 nella procedura RG 95/2022. Si richiamano tutti gli atti e i documenti già versati in atti.
In relazione al versamento del contributo unificato nulla è dovuto dall'appellata in quanto l'importo dovuto è già stato versato da parte appellante.
Con condanna, integrale, alle spese di entrambe i giudizi oltre Iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06 dicembre 2021, il Tribunale di Biella, con decreto n. 518/2021 in accoglimento del ricorso avanzato da ingiungeva a il pagamento NTroparte_2 Parte_1
dell'importo di € 11.638,80, oltre interessi legali e oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 oltre accessori.
Nel ricorso, rappresentava che tale credito traeva origine dalla fattura n. CP_2
1048/2021 del 16 marzo 2021, emessa in forza del contratto Ebene 16 n. 1048 EB del 12 febbraio 2018 accettato con conferma di in pari data. Tale contratto, tacitamente CP_2
rinnovatosi per tre annualità, prevedeva un impegno annuale, a carico di di attivazione Pt_1
di n. 60 garanzie/anno; tali garanzie, si precisava, sarebbero state fatturate anche se non attivate.
Precisava l'istante che, nella prima annualità (anno 2018/2019), tutte le 60 garanzie erano state attivate, mentre nella seconda annualità (anno 2019/2020) erano state attivate solo 41 garanzie con un avanzo quindi di 19; affermava inoltre che le garanzie “avanzate” erano state utilizzate nella terza annualità (anno 2020/2021); in aggiunta a queste, a detta della ricorrente, Pt_1
avrebbe altresì attivato altre 7 garanzie, per un totale di 53 garanzie da fatturarsi anche in caso
NT di mancata attivazione. In relazione a tali (53) garanzie non attivate, emetteva la fattura oggetto di ingiunzione rimasta insoluta.
Avverso il decreto ingiuntivo citato proponeva opposizione disconoscendo Parte_1
preliminarmente la sottoscrizione apposta al contratto del 12 febbraio 2018 e, nel merito, eccependo la nullità delle clausole che disponevano il foro convenzionale, la vessatorietà delle clausole contrattuali, “l'insussistenza del credito portato dalla fattura n. 1048/2021 del
16.03.2021 in assenza di erogazione di alcuna prestazione/servizio con conseguente ingiustificato arricchimento dell'opposta e, in estremo subordine, l'erronea quantificazione del presunto credito”.
3 Parte opposta si costituiva evidenziando come il disconoscimento fosse inammissibile, dato che la stessa opponente aveva dato seguito al contratto. Inoltre, negava che il credito vantato dalla
NT
potesse costituire un indebito arricchimento atteso che, a fronte del pagamento delle garanzie non utilizzate, l'opposta avrebbe reso disponibili i propri servizi di garanzia, di cui l'opponente avrebbe autonomamente deciso di non avvalersi.
Decorsi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 03 febbraio
2023, la causa veniva decisa con sentenza 43/2023 pubblicata in pari data.
Nella decisione, il Tribunale di Biella rigettava il disconoscimento della sottoscrizione;
rilevava altresì l'espressa sottoscrizione della convenzione circa il foro scelto dalle parti, rigettando la relativa eccezione;
nel merito, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n.
518/2021 del Tribunale di Biella.
Con atto di citazione in appello notificato via pec in data 04 settembre 2023, adiva la Pt_1
Corte d'Appello di Torino chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo confermato in primo grado e, in subordine, di “condannare a rimborsare in favore di NTroparte_2 Parte_1 il 40% delle somme corrisposte di cui alla fattura 1048/2021 pari ad € 4.655,52 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 c. 4 c.c.”.
Con comparsa del 22 novembre 2023 si costituiva eccependo l'inammissibilità CP_2 dell'appello per carenza di specificità dei motivi d'appello, l'inammissibilità della domanda nuova sulla restituzione della percentuale guasti, nonché chiedendo il rigetto nel merito con conferma del decreto opposto.
Con ordinanza del 14 dicembre 2023 venivano assegnati i termini a ritroso per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche e veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 30 ottobre 2025.
Nelle more, con atto dell'8 luglio 2025, si costituiva società incorporante NTroparte_1
per fusione la precedente convenuta con atto del Notaio del CP_2 Persona_1
distretto di Biella e Ivrea repertorio 4651 raccolta 3610, con effetto dal 1° novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
4 Il Tribunale di Biella ha rigettato l'opposizione proposta da confermando il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto.
In primo luogo, ha ritenuto non accoglibile il disconoscimento della sottoscrizione del contratto, operato dalla società nell'atto di citazione. Infatti, afferma il Tribunale, “Risulta dai documenti di causa che il contratto è stato sottoscritto in data 12.08.2018 (doc. 2 fascicolo monitorio) e sino alla fattura 2696 del 31.07.20 ha regolarmente versato gli importi previsti Parte_1
a proprio carico dal contratto;
pertanto, si può ritenere che la firma sia stata tacitamente riconosciuta”.
In secondo luogo, ha rigettato l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali, sottolineando come si tratti di imprenditori ed evidenziando “che risulta provato per tabulas come tutte le clausole, con precisa indicazione di ogni singolo articolo con relativo titolo, sono state sottoscritte anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.”. Sempre sulla base dell'espressa approvazione della relativa clausola, ha rigettato l'eccezione di incompetenza del foro convenzionale del Tribunale di Biella, in ossequio all'art. 8 del contratto stipulato fra le parti. NT Ha poi ritenuto adeguatamente provato il credito, avendo fornito prova del titolo e di aver adempiuto nelle garanzie attivate dalla controparte;
inoltre, ha rilevato “che tra le pattuizioni NT contrattuali è stato convenuto che 'Qualora i libretti di garanzia non fossero stati utilizzati, provvederà, in ogni caso, alla fatturazione…' Ne discende quindi che la pattuizione contrattuale che prevede l'impegno a carico dell'opponente di acquistare n. 60 servizi/anno non è legato all'attivazione degli stessi, posto che , in forza del contratto, il venditore ha l'obbligo di versare il corrispettivo riguardante tutti i servizi mentre l'attivazione o meno degli stessi è rimesso alle sue autonome determinazioni”.
Da ultimo, ha affermato l'impossibilità di disporre il rimborso della percentuale guasti fino al
40% del fatturato, come richiesto dall'opponente in narrativa e non riportato nelle conclusioni;
NT infatti, nonostante il fatto che “il contratto inter partes prevede l'impegno di di rimborsare una percentuale guasti sino ad un massimo del 40% del fatturato regolarmente pagato”, dato “il mancato pagamento non è possibile calcolare alcun rapporto guasti/fatturato”.
Pertanto, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.384,50, oltre accessori.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, o, in
5 subordine, la restituzione della percentuale guasti sino ad un massimo del 40% del fatturato regolarmente pagato, avanzando le seguenti contestazioni: “difetto e/o insufficienza di motivazione, errore in fatto ed in diritto, omesso esame di fatti rilevanti ai fini del decidere, violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c.”.
Primo motivo
L'appellante deduce in primo luogo che il Tribunale abbia errato nel ritenere valide le clausole contrattuali, ritenute vessatorie, contenute nel contratto Ebene 16 n. 1048 EB del 12.02.2018, in particolare di quelle di cui al punto 8 (foro competente) ed al punto 6 (impegno del venditore
– sospensione servizio – costi particolari- modifiche). Ciò, si afferma, a prescindere dalla natura apocrifa della firma, relativamente alla quale non viene rinnovato il disconoscimento rigettato in primo grado.
Ritiene infatti l'appellante che la nullità vada rilevata in quanto “la sezione riservata alle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. conteneva un indiscriminato richiamo a tutte le clausole contrattuali (dalla n. 1 alla n. 10), senza effettuare una effettiva distinzione di quelle aventi una effettiva natura vessatoria”.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare tale clausola ritenendo che entrambi i soggetti siano imprenditori, interpretando male l'art. 1341, in quanto “la norma non contempla la necessità che una delle due parti possa o debba essere qualificata come 'debole' e, addirittura, nel secondo comma, statuisce in modo inequivocabile l'inefficacia delle clausole 'in ogni caso'” e “del tutto differente risulta infatti essere la normativa codicistica applicabile (1469 bis e ss. c.c.) in presenza di una parte c.d. debole del contratto, ossia di soggetto non qualificabile come professionista bensì come “consumatore”. Infatti, “Nell'impianto normativo dell'art. 1341 c.c., non si individua difatti un intento del legislatore teso a proteggere la parte debole né tali clausole devono portare ad un reale squilibrio contrattuale. Ciò che conta per il legislatore
è che il soggetto aderente venga allarmato tramite la doppia sottoscrizione, sul contenuto di particolari clausole. Non a caso tale normativa è riservata alla specifica ipotesi di predisposizione unilaterale (come nel caso di specie) delle clausole contrattuali”.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta l'errata e la contraddittoria valutazione in merito alla legittimità delle clausole contrattuali che prevedono la permanenza in capo a Pt_1 dell'obbligo di pagamento anche per le prestazioni non effettuate da
[...] CP_2
Afferma infatti l'appellante che “A prescindere dalla vessatorietà della clausola, appare
6 comunque evidente che in assenza della erogazione di alcuna prestazione/servizio da parte della la stessa non ha diritto a richiedere il pagamento di alcun corrispettivo. La CP_2
somma da corrispondersi in forza della richiamata clausola contrattuale è manifestamente indebita e come tale soggetta alla relativa condictio ex art. 2033. È difatti evidente che dalla condanna dell'odierna appellante al pagamento della fattura sottesa all'ingiunzione opposta
(pagamento interamente effettuato v. all. 3) è conseguito in favore della un CP_2 indebito arricchimento derivante dall'incasso di un corrispettivo in assenza di alcuna controprestazione”.
Terzo motivo
La pronuncia di primo grado viene altresì censurata per non aver applicato la postilla posta a
NT pag. 1 del contratto, ove si afferma che si impegna a rimborsare una percentuale guasti fino al 40% del fatturato regolarmente pagato. La percentuale del rapporto guasti/assistenza/fatturato non utilizzata verrà rimborsata a voi direttamente a scadenza delle garanzie”.
L'appellante ritiene infatti errata la motivazione del Giudice per cui “va evidenziato che il NT contratto inter partes prevede l'impegno di di rimborsare una percentuale guasti sino ad un massimo del 40% del fatturato regolarmente pagato. Pertanto, stante il mancato pagamento non è possibile calcolare alcun rapporto guasti/fatturato”. Afferma infatti he “avrebbe Pt_1
dovuto conseguentemente prevedere, per essere coerente con la motivazione addotta, che la ricevuto il pagamento, riversasse alla il 40% dell'importo. CP_2 Parte_1
Diversamente, il Giudicante, ha inteso erroneamente rigettare l'eccezione della Parte_1
senza nulla specificare in ordine alle conseguenze del successivo pagamento. Né tantomeno sussiste dubbio alcuno in ordine al contenuto della predetta clausola, peraltro aggiunta manualmente al contratto e, in quanto tale, prevalente sulle relative condizioni generali. Il testo della stessa è difatti cristallino nell'affermare che, il rimborso è relativo anche alle garanzie che, come nel caso di specie, non sono state utilizzate”.
Connesso a questo è anche il quarto motivo d'appello, col quale si richiede la restituzione del
40% delle somme versate in esecuzione della condanna in primo grado. Sul punto, peraltro,
l'appellante rigetta la contestazione di domanda nuova formulata dall'appellata, citando la giurisprudenza di Cassazione (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 6 marzo 2023 n. 6614) che afferma che “la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c.”.
7 3) La difesa di NTroparte_1
Parte appellata in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza della specificità dei motivi, ritenendo che l'appellante si sia limitato a riproporre le difese del primo grado, senza censurare specificamente alcune parti della sentenza. Inoltre, sempre preliminarmente, evidenzia la piena acquiescenza al capo della sentenza che riguarda il disconoscimento della firma sul contratto, “giacché doglianze in proposito in sede di gravame non risultano essere state esposte neppure in via subordinata”.
Nel merito, circa la vessatorietà delle clausole contrattuali cita un precedente giurisprudenziale della Corte d'Appello di Torino ove si afferma che “Le clausole sono riportate in calce al contratto non con la sola indicazione numerica, ma anche con l'individuazione del loro oggetto, motivo per cui è evidente che la doppia sottoscrizione sia avvenuta nella piena consapevolezza del contenuto dell'accordo concluso”, ritenendola aderente al caso di specie. Inoltre, ritiene
“paradossale che si sia accorta dell'esistenza di presunte clausole vessatorie dopo Pt_1
NT quasi tre anni di vigenza contrattuale e guarda caso lo ha fatto quando ha chiesto, in modo del tutto legittimo, che gli venissero corrisposte le proprie competenze”.
Circa le pretese creditorie avanzate dalla controparte, l'appellata sottolinea di non dovere alcunché, essendo legittime le previsioni contrattuali che prevedono di dover pagare anche per le garanzie non richieste. Infatti, evidenzia che “Il contratto è chiaro nello statuire che: 'Qualora NT i libretti di garanzia non fossero stati utilizzati, provvederà, in ogni caso, alla fatturazione…' (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio). Non c'è nessun indebito arricchimento, perché NT il venditore ha deciso di acquistare da un certo quantitativo di servizi di garanzia ulteriore se poi questi servizi non vengono utilizzati è una questione che riguarda esclusivamente il venditore ed esula da quelli che sono gli accordi tra le parti, accordi ben chiari che, a contrario, prevedono il pagamento integrale dell'impegno che il venditore si è assunto sin dalla sottoscrizione del contratto a prescindere dall'attivazione dei servizi”.
Ribadisce poi la legittimità del blocco agli accessi da parte di dato l'inadempimento Pt_1
di questa.
Circa l'obbligo restitutorio della citata percentuale del 40% chiede la conferma della sentenza NT di primo grado, approvandone la motivazione. Afferma infatti che “ , sino a quando Pt_1
è stata regolare nei pagamenti, ha rimborsato alla Società, che nulla ha opposto, l'importo
[...]
scaturente dalla pattuizione sopra riportata (…). Successivamente, nella terza annualità, considerato che base dell'accordo era il fatturato in percentuale ai guasti, non solo era
8 NT impossibile per rimborsare soldi mai ricevuti ma nemmeno fare calcoli su guasti inesistenti per mancata attivazione del servizio di garanzia e successiva sua scadenza (la pattuizione, infatti, prevedeva che il calcolo dell'importo da rimborsare venisse eseguito solo dopo la scadenza dell'ultima garanzia attivata n.d.r.)”.
4) I motivi della decisione
Il primo motivo d'appello è infondato, così come il secondo, che verrà trattato congiuntamente.
L'appellante insiste, come già sostenuto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, sull'invalidità, ai fini dell'art. 1341 co. 2 c.c., della sottoscrizione della totalità delle clausole. Infatti, come correttamente viene osservato, il contratto, subito sotto la sottoscrizione per accettazione della proposta, presenta la seguente dicitura: “Ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c., si approvano espressamente le seguenti clausole”; di seguito, vengono richiamate tutte e undici le clausole contrattuali previste nelle condizioni generali del contratto.
La Corte di cassazione «ha in più occasioni affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate» (Cass. civ., sez. VI^-3, ord. 13 novembre 2014, n. 24193).
Pertanto, una simile formulazione non consente di ritenere raggiunti i requisiti di espressa approvazione richiesti dall'art. 1341 co. 2 c.c., dato che riporta un indiscriminato elenco di tutte e undici le clausole contrattuali, senza distinguere fra quelle che sono effettivamente vessatorie e quelle che invece non lo sono: non viene quindi raggiunto lo scopo richiesto dalla disposizione citata, ossia di evidenziare al contraente quali articoli contengano norme contrattuali connotate da vessatorietà.
Tuttavia, perché si possa generare un'invalidità ai sensi dell'art. 1341 c.c., occorre che le clausole in questione siano vessatorie: altrimenti, com'è evidente, non vi sarebbe alcuna necessità di sottoscrizione specifica e, quindi, nessuna invalidità scaturirebbe in caso di sottoscrizione in blocco delle clausole citate.
9 Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non vi sia stata applicazione di clausole vessatorie.
Focalizzandosi sulle clausole contestate dell'appellante, ossia la n. 6 e la n. 8, rubricate rispettivamente “impegno del venditore – sospensione servizio – costi particolari- modifiche”
e “foro competente”, infatti, non emergono elementi che portino a ritenere che nel ricorso per decreto ingiuntivo siano stati fatti valere dei diritti discendenti da clausole vessatorie.
Circa la clausola n. 6, non è certo vessatoria la previsione di un termine per il pagamento, per di più ampio, di 30 giorni;
ugualmente non vessatoria è la norma introdotta dal periodo successivo, che si limita a esplicitare un'eccezione di inadempimento, prevista dal legislatore all'art. 1460 c.c.
Riguardo all'applicazione della “formula special”, con un minimo di 60 libretti di garanzia da sottoscrivere durante l'anno, in quanto fatturati a prescindere dall'effettiva attivazione degli stessi da parte di si rileva che, su questo punto, le contestazioni mosse dall'appellante Pt_1 convergono con quanto contestato nel secondo motivo d'appello, motivo per cui i due punti saranno qui trattati congiuntamente.
L'appellante ritiene infatti che “in assenza della erogazione di alcuna prestazione/servizio da parte della la stessa non ha diritto a richiedere il pagamento di alcun CP_2
corrispettivo. La somma da corrispondersi in forza della richiamata clausola contrattuale è manifestamente indebita e come tale soggetta alla relativa condictio ex art. 2033. È difatti evidente che dalla condanna dell'odierna appellante al pagamento della fattura sottesa all'ingiunzione opposta (pagamento interamente effettuato v. all. 3) è conseguito in favore della un indebito arricchimento derivante dall'incasso di un corrispettivo in assenza CP_2
di alcuna controprestazione”.
Si tratta di obiezioni non fondate. Il rapporto sinallagmatico che compone l'elemento causale del contratto non si esaurisce in una rigida corrispondenza fra prestazione e controprestazione, tale per cui sia impossibile rinvenire una causa in una prestazione laddove non vi sia un'immediata reciproca controprestazione. È infatti ben possibile che vi sia un sinallagma equilibrato anche laddove una parte sia onerata di una prestazione senza che vi sia necessaria controprestazione (si pensi, per esempio, ai contratti gratuiti, che rispondono a interessi diversi da quelli strettamente monetari), purché la relativa pattuizione non sia chiaramente del tutto arbitraria. Nel caso di specie, rientra nell'autonomia delle parti prevedere il pagamento di un numero minimo di garanzie a prescindere dalla loro attivazione, giacché è ben possibile che
NT tale soglia sia stata fissata per garantire un interesse a contrarre di (la quale, magari, non ha interesse a stipulare contratti per volumi ridotti) oppure nell'interesse di che Pt_1
10 potrebbe aver conseguito un prezzo più favorevole per le garanzie attivabili in seguito. Inoltre, la presenza di un interesse in capo a è rilevabile dal fatto che la stessa ha dato regolare Pt_1
esecuzione al contratto per i primi due anni del rapporto, per poi ritenere la clausola contrattuale priva di causa solo in esito al proprio inadempimento.
Non è pertanto possibile ritenere questa clausola vessatoria, né, tantomeno, tale da generare uno squilibrio nel rapporto sinallagmatico, giacché pienamente idonea a superare il vaglio di meritevolezza previsto per l'autonomia contrattuale dall'art. 1322 co. 2 c.c. Il secondo motivo d'appello va quindi rigettato.
Non sono poi stati applicati – o perlomeno non risultano contestazioni circa la loro applicazione
– gli articoli n.
6.1. e 6.2, rubricati rispettivamente “costi particolari” e “modifiche”.
Circa l'art. 8, che prevede come foro convenzionale ed esclusivo il Tribunale di Biella non è poi possibile rilevare vessatorietà: tale Tribunale sarebbe infatti stato competente anche quale foro facoltativo ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto eseguirsi.
L'appellante afferma “la erroneità ed illegittimità del capo della sentenza in cui è stato disposto il rigetto della eccezione di incompetenza per territorio che, secondo il Giudicante, sarebbe stata assegnata al Tribunale di Biella con la sottoscrizione della clausola di cui all'art. 8 (foro competente) di cui, tuttavia, stante la natura vessatoria il Giudicante avrebbe dovuto dichiarare la nullità/inefficacia”. Come indicato nell'opposizione, il Tribunale competente per territorio sarebbe quello di Reggio Calabria, sia ai sensi dell'art 19 (foro del convenuto, in quanto sede della persona giuridica) sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (in quanto luogo di conclusione del contratto). L'appellante non ritiene poi applicabile il foro in cui “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”: afferma infatti che “nel caso di specie, per espressa ammissione di parte istante, a fronte della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, nessuna prestazione
è stata eseguita” e che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c. sono, ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., esclusivamente quelle liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale. Orbene, nel caso di specie, alla luce delle superiori eccezioni, non si può che concludere che gli importi fatturati non trovano riscontro in alcun titolo”.
Sono eccezioni infondate e pertanto da rigettare. Il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione non è applicabile solo in caso di obbligazione correttamente eseguita, ma
11 NT anche nei casi in cui l'obbligazione avrebbe dovuto eseguirsi. Nel caso di specie, ha dedotto un mancato pagamento e, trattandosi di obbligazione da compiersi al domicilio del creditore, è corretta la competenza del Tribunale di Biella. Infine, le obbligazioni in questione sono evidentemente liquide, fornite sulla base di una lecita pattuizione contrattuale (per i motivi sopra esposti) e determinate nell'ammontare a partire dal ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, visto che la competenza territoriale del Tribunale di Biella risulta dall'art. 20 c.p.c., ciò priva di rilevanza la natura della clausola di cui all'art 8 del contratto, e quindi comporta il rigetto del primo motivo d'appello.
Circa il terzo e il quarto motivo d'appello, occorre anche in questo caso rilevarne l'infondatezza.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la NT postilla posta a pag. 1 del contratto, ove si afferma che si impegna a rimborsare una percentuale guasti fino al 40% del fatturato regolarmente pagato. La percentuale del rapporto guasti/assistenza/fatturato non utilizzata verrà rimborsata a voi direttamente a scadenza delle garanzie”.
Afferma infatti che “avrebbe dovuto conseguentemente prevedere, per essere coerente Pt_1
con la motivazione addotta, che la ricevuto il pagamento, riversasse alla CP_2 [...] il 40% dell'importo”. Avendo poi la parte dato esecuzione alla sentenza di primo grado, Pt_1 col quarto motivo d'appello formula richiesta di restituzione del 40% di quanto versato, in applicazione della clausola sopracitata.
In primo luogo, il giudice di primo grado ha correttamente statuito nel ritenere non applicabile al caso di specie la postilla aggiunta nella prima pagina del contratto.
Com'è noto, il processo interpretativo che il giudice compie nell'applicare la norma (di legge o dettata dall'autonomia privata) deve inevitabilmente partire dalla lettera della disposizione.
Nel caso di specie, le parti hanno utilizzato la locuzione “regolarmente pagato”: ciò significa NT che l'obbligo restitutorio previsto in capo a sorgeva a fronte di un regolare pagamento della controparte e solo in esito alla scadenza delle garanzie attivate, così da poter compiere una valutazione sul rapporto fra guasti e fatturato.
Il ritenere, come ha fatto il giudice di primo grado, che l'obbligo restitutorio fosse subordinato al regolare pagamento non è in conflitto con quanto disposto dall'art. 1362 c.c., per il quale
“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
12 contratto”. Infatti, valutando il comportamento delle parti, si rileva come la postilla abbia avuto esecuzione fintantoché il contratto è stato regolarmente adempiuto da parte di Pt_1 dopodiché, con il sopraggiunto inadempimento, l'obbligazione restitutoria è cessata.
La postilla, infine, nell'interpretazione ora offerta, conforme al senso letterale e al comportamento successivo delle parti, è anche da ritenersi meritevole e rispondente alla necessità di incentivare un comportamento rispettoso degli obblighi contrattuali. Infatti, si deve ritenere che le parti, così pattuendo, abbiano voluto premiare il comportamento di fino Pt_1
a quando questa si sia mantenuta adempiente;
successivamente, invece, dato che il
NT comportamento inadempiente ha cagionato la necessità di un maggiore sforzo in capo a , che ha dovuto attivarsi giudizialmente per ottenere l'adempimento, è venuta meno la componente “premiale” che connotava l'obbligazione restitutoria.
Pertanto, stante il rigetto di tutti e quattro i motivi d'appello, la sentenza di primo grado, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, va confermata, e con questa va confermato anche il decreto ingiuntivo n. 518/2021 del Tribunale di Biella.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è pari al valore del decreto ingiuntivo, che si colloca nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro
1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 43/2023 del
Tribunale di Biella pubblicata in data 3 febbraio 2023; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 05/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
Minuta di sentenza redatta con l'ausilio del MOT dott. Guido Giuliani.
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