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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3000/2023
TRIBUNALE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3000/2023 rg promosso da:
Avv. Domenico Buzzacconi c.f. , elettivamente domiciliato in Cassino Via CodiceFiscale_1
Cimarosa snc 52 presso lo studio dell'avv. Roberta Moretti che lo rappresenta e difende ….…Ricorrente
contro
, c.f. , in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è
domiciliato…………………………………………………………………………………..…..Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 170 del DPR 115/2002 e 15 del D.lgs. n. 115/2011 avverso il decreto di liquidazione dei compensi per difesa di ufficio emesso il 18 settembre 2023 dal Tribunale di Cassino –
Sezione Penale - e, in pari data notificato, il ricorrente ha esposto che ha prestato la propria attività
difensiva in qualità di difensore d'ufficio di imputato per il reato di appropriazione Persona_1
indebita disciplinato dall'art. 646 c.p. nel procedimento n. 1425/2019 RG Trib. e n. 4616/2018 RGNR
svoltosi dinanzi al Tribunale di Cassino. Nello specifico il difensore ha riferito che nel corso del procedimento penale, al quale partecipò anche la parte civile, si susseguirono diverse udienze ed egli svolse svariate attività processuali. In particolare, il procuratore ha riferito che nel procedimento penale il Giudice dispose la rinnovazione della notifica nei confronti dell'imputato e successivamente dopo aver constatato l'assenza dell'imputato, dando atto della costituzione di parte civile e dichiarò aperto il dibattimento, procedendo alla lettura del capo d'imputazione e all'ammissione delle prove richieste pagina 1 di 6 dalle parti. Il ricorrente ha anche riferito che, nel corso del giudizio, la parte civile manifestò la volontà
di rimettere la querela e, preso atto di ciò, il Giudice dichiarò chiusa l'istruttoria dibattimentale,
invitando le parti a procedere alla discussione finale. All'esito di tale fase, , il Tribunale di Cassino
pronunciò sentenza con la quale dichiarò il non doversi procedere nei confronti di in Persona_1
relazione al reato a lui contestato, per essere lo stesso estinto in conseguenza della remissione di querela, ponendo tuttavia le spese processuali a carico dell'imputato.
Il procuratore ha poi esposto che in seguito, in data 5 maggio 2022, inviò al presso il suo Per_1
indirizzo in Piedimonte San Germano, una raccomandata contenente la richiesta di pagamento degli onorari professionali maturati, la cui notifica si perfezionò per compiuta giacenza e che, persistendo l'inadempimento, adì il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la liquidazione del compenso dovuto.
Il CDA determinò la somma di € 960,00. Sul fondamento della determinazione intervenuta, l'avvocato ottenne il decreto n. 722 del 30 settembre 2022, con cui il Giudice di Pace di Cassino ingiunse al il pagamento, in suo favore della somma di euro 2.626,42, oltre alle spese del procedimento Per_1
monitorio. Il procuratore ha riferito che il decreto ingiuntivo sopra menzionato fu inizialmente notificato all'indirizzo di in Piedimonte San Germano ma la notificazione non andò a Persona_1
buon fine e dopo diversi tentativi il decreto ingiuntivo fu notificato a a mani del nipote del Parte_1
Pertanto, decorso inutilmente il termine di legge per la proposizione dell'opposizione, il Per_1
decreto ingiuntivo divenne esecutivo e fu munito di formula esecutiva e nonostante la notificazione al medesimo indirizzo di , anche dell'atto di precetto la notifica non andò a buon fine, essendo Parte_1
il risultato irreperibile. Di fronte a tali impedimenti il ricorrente ha esposto che depositò Per_1
istanza di liquidazione dell'onorario spettante per l'attività svolta in favore di imputato irreperibile,
applicando la tabella standardizzata del Tribunale e individuando come parametro di riferimento l'ipotesi “Base F – Dibattimento”che determinò la somma di € 1440,00 ridotto di 1/ 3 (€ 600,00),
determinava la somma di € 960,00 cui si aggiungevano gli onorari liquidati nel decreto ingiuntivo €
280,00 e gli onorari del precetto € 75, per un totale di € 1.315,00 maggiorato degli oneri accessori come pagina 2 di 6 per legge. Il ricorrente ha però lamentato che in data 18 settembre 2023 gli fu notificato il decreto di liquidazione recante pari data per il minore importo di € 600,00 oltre IVA e C.p.A. nel quale il Giudice
erroneamente applicava l'ipotesi A – Remissione Querela.
Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto opposizione: al riguardo il procuratore ha dedotto che il provvedimento impugnato è viziato perché omette di valorizzare in modo adeguato la sua attività
nella fase dibattimentale. Tale fase si è articolata in quattro udienze, nel corso delle quali sono stati escussi due testi;
la remissione di querela è stata depositata soltanto all'ultima udienza, circostanza che dimostra la concreta e continuativa attività difensiva svolta fino alla chiusura dell'istruttoria. Il
procuratore ha quindi lamentato che alla stregua di tali elementi, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice, non avrebbe dovuto trovare applicazione la sola ipotesi base indicata alla lettera A della tabella allegata al Protocollo d'intesa oggi vigente, ma piuttosto l'ipotesi base F da lui richiamata, che meglio rispecchia l'impegno professionale effettivamente prestato nella misura e nella qualità richieste da un dibattimento sviluppatosi su più udienze, fra l'atro il procuratore ha anche osservato di aver omesso di computare nel calcolo del compenso il corrispettivo dovuto in ragione della costituzione di parte civile, ulteriore voce che avrebbe dovuto essere considerata nel complessivo apprezzamento della liquidazione. Sul fondamento di tali presupposti l'avv. Domenico Buzzacconi ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, I) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato e conseguentemente disporne
l'annullamento; II) per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per provvedere alla
liquidazione dei compensi dell'Avv. Domenico Buzzacconi, in qualità di difensore del Sig. Per_1
per le attività svolte nel giudizio n. procedimento n. 1425/2019 RG Trib. e n. 4616/2018 RGNR
[...]
svoltosi dinanzi al Tribunale di Cassino, procedere alla liquidazione della somma di € 1.315,00 (€
1.440,00 – 1/3 ex art. 106 bis TUSG € 600 = € 960,00 + € gli onorari liquidati nel decreto ingiuntivo €
280,00 e gli onorari del precetto € 75) oltre rimborso del 15% per spese generali e CAP ed IVA come
per legge, così come indicata nell'istanza di liquidazione in atti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del pagina 3 di 6 citato D.M. n. 55/14 così come richiamato dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal presidente del
Tribunale di cassino dal Presidente della sezione penale di Cassino e dagli organi di rappresentanza
degli avvocati di Cassino, tutt'ora in vigore;
III) Porre a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002, il
pagamento delle somme liquidate;
IV) Condannare il al pagamento delle Controparte_1
spese ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito il dopo che si era instaurato il giudizio e il Giudice ha disposto Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente.
Il ha impugnato e contestato le avverse domande e ha così concluso: “…Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale di Cassino rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle
spese di lite”.
Con ordinanza del 6 dicembre 2024 il Giudice ha disposto i termini ex art. 189 cpc e all'udienza virtuale del 29 ottobre 2025 ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Per questo Giudice il ricorso merita il rigetto.
Sono condivisibili le affermazioni del quando ha affermato che il Giudice della liquidazione CP_1
ha giustamente ricondotto il caso all'ipotesi A, riferita ai procedimenti conclusi con sentenza pronunciata in base all'art. 129 c.p.p. vertendosi in tema di rimessione di querela. Le lamentele del ricorrente circa il mancato esame della fase istruttoria non hanno fondamento. Nella fattispecie,
l'attività istruttoria svolta dal ricorrente non ha richiesto particolari impegno: il ricorrente non ha allegato alcun atto dal quale si evince che egli abbia acquisito documentazione, non ha citato i testimoni o notificato loro atti e non ha depositato alcun documento che lasciasse intuire un'attività
preparatoria all'istruttoria. Inoltre, il richiamo del ricorrente ai provvedimenti allegati non è pertinente al caso di specie perché negli allegati di parte ricorrente non si evincono ulteriori attività che egli ha dimostrato di aver svolto. Nel giudizio penale per cui si chiede la liquidazione, infatti, sono stati ascoltati solo due testi: fra l'altro, le loro dichiarazioni non sembra abbiano richiesto specifici approfondimenti né il ricorrente ha prodotto o dedotto particolari questioni e, come si desume dal pagina 4 di 6 decreto 162/2018 del 4 dicembre, di cui il ricorrente invoca l'applicazione (doc.10 allegato atto introduttivo del giudizio), il Presidente di questo Tribunale ha chiarito che devono essere liquidati gli onorari per l'attività istruttoria dibattimentale quando questa presenta i caratteri della complessità che prevede l'audizione di oltre tre testi. Parimenti, nell'ordinanza n. cronol. 3432/2022 del 18/02/2022 RG
n. 5208/2018, anch'essa invocata dal ricorrente, emerge che in quel caso vi era stata l'audizione di oltre tre testi. In altri termini, nella fattispecie l'attività istruttoria in fase dibattimentale è stata ridotta, i testi sono stati solo due e le loro dichiarazioni non hanno introdotto questioni di particolare complessità e,
considerato che il giudizio si è concluso con la remissione della querela, sono condivisibili le valutazioni effettuate dal Giudice penale.
Allo stesso modo, sono fondati gli argomenti circa la “ultronea e non necessaria” fase esecutiva e pertanto non liquidabile così come riportato dal Giudice penale. Al riguardo, il ricorrente ha allegato una messa in mora recante la data del 16 marzo 2022 con la dicitura “ compiuta giacenza” recante data
5 maggio 2022 all'indirizzo di Piedimonte San Germano al Viale Tiziano n. 1 mentre un certificato di residenza allegato dallo stesso procuratore del 2 dicembre attesta che risulta residente Persona_1
in Cassino alla Via Solfegna Cantoni. Già dal 5 maggio 2022 con la spedizione della raccomandata il difensore, avendo ricevuto la raccomandata per compiuta giacenza, avrebbe dovuto attivarsi e procedere alla ricerca della effettiva dimora del Inoltre, già nel procedimento penale il Per_1 Per_1
risultava assente e in quella sede si pose un problema di mancata notificazione: tali circostanze avrebbero dovuto costringere il difensore ad essere più scrupoloso nelle ricerche dell'assistito. Il
procuratore ha riferito che solo successivamente, con la notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto, ha accertato che il era irreperibile ma l'irreperibilità si era già prospettata al 5 maggio Per_1
2022: il difensore non ha dimostrato che l'inoltro della raccomandata era stato fatto all'indirizzo corretto e non ha neanche allegato un certificato di residenza storico da cui desumere che la spedizione della raccomandata fosse avvenuta presso la corretta residenza del Pertanto, non è stato infatti Per_1
chiarito quando il abbia cambiato residenza circostanza poi confermata il 10 novembre 2022 Per_1
pagina 5 di 6 con la notificazione del decreto ingiuntivo e, quindi, da quando sia divenuto effettivamente irreperibile.
Alcun valore potrebbe, infine , avere la notificazione a mani di una presunta nipote perché nel relativo documento (ossia la cartona di ricevimento: doc. 3 allegato al ricorso) non sono indicate neppure le sue generalità e la stessa non risulta neppure convivente, come da cancellatura effettuata dal postino.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del dm
55/2014 e al valore dichiarato, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
il ricorso proposto dall'avv. Domenico Buzzacconi.
Condanna l'avv. Domenico Buzzacconi al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 462,00 per compensi professionali in favore del . Controparte_1
Cassino, 17 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3000/2023 rg promosso da:
Avv. Domenico Buzzacconi c.f. , elettivamente domiciliato in Cassino Via CodiceFiscale_1
Cimarosa snc 52 presso lo studio dell'avv. Roberta Moretti che lo rappresenta e difende ….…Ricorrente
contro
, c.f. , in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è
domiciliato…………………………………………………………………………………..…..Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 170 del DPR 115/2002 e 15 del D.lgs. n. 115/2011 avverso il decreto di liquidazione dei compensi per difesa di ufficio emesso il 18 settembre 2023 dal Tribunale di Cassino –
Sezione Penale - e, in pari data notificato, il ricorrente ha esposto che ha prestato la propria attività
difensiva in qualità di difensore d'ufficio di imputato per il reato di appropriazione Persona_1
indebita disciplinato dall'art. 646 c.p. nel procedimento n. 1425/2019 RG Trib. e n. 4616/2018 RGNR
svoltosi dinanzi al Tribunale di Cassino. Nello specifico il difensore ha riferito che nel corso del procedimento penale, al quale partecipò anche la parte civile, si susseguirono diverse udienze ed egli svolse svariate attività processuali. In particolare, il procuratore ha riferito che nel procedimento penale il Giudice dispose la rinnovazione della notifica nei confronti dell'imputato e successivamente dopo aver constatato l'assenza dell'imputato, dando atto della costituzione di parte civile e dichiarò aperto il dibattimento, procedendo alla lettura del capo d'imputazione e all'ammissione delle prove richieste pagina 1 di 6 dalle parti. Il ricorrente ha anche riferito che, nel corso del giudizio, la parte civile manifestò la volontà
di rimettere la querela e, preso atto di ciò, il Giudice dichiarò chiusa l'istruttoria dibattimentale,
invitando le parti a procedere alla discussione finale. All'esito di tale fase, , il Tribunale di Cassino
pronunciò sentenza con la quale dichiarò il non doversi procedere nei confronti di in Persona_1
relazione al reato a lui contestato, per essere lo stesso estinto in conseguenza della remissione di querela, ponendo tuttavia le spese processuali a carico dell'imputato.
Il procuratore ha poi esposto che in seguito, in data 5 maggio 2022, inviò al presso il suo Per_1
indirizzo in Piedimonte San Germano, una raccomandata contenente la richiesta di pagamento degli onorari professionali maturati, la cui notifica si perfezionò per compiuta giacenza e che, persistendo l'inadempimento, adì il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la liquidazione del compenso dovuto.
Il CDA determinò la somma di € 960,00. Sul fondamento della determinazione intervenuta, l'avvocato ottenne il decreto n. 722 del 30 settembre 2022, con cui il Giudice di Pace di Cassino ingiunse al il pagamento, in suo favore della somma di euro 2.626,42, oltre alle spese del procedimento Per_1
monitorio. Il procuratore ha riferito che il decreto ingiuntivo sopra menzionato fu inizialmente notificato all'indirizzo di in Piedimonte San Germano ma la notificazione non andò a Persona_1
buon fine e dopo diversi tentativi il decreto ingiuntivo fu notificato a a mani del nipote del Parte_1
Pertanto, decorso inutilmente il termine di legge per la proposizione dell'opposizione, il Per_1
decreto ingiuntivo divenne esecutivo e fu munito di formula esecutiva e nonostante la notificazione al medesimo indirizzo di , anche dell'atto di precetto la notifica non andò a buon fine, essendo Parte_1
il risultato irreperibile. Di fronte a tali impedimenti il ricorrente ha esposto che depositò Per_1
istanza di liquidazione dell'onorario spettante per l'attività svolta in favore di imputato irreperibile,
applicando la tabella standardizzata del Tribunale e individuando come parametro di riferimento l'ipotesi “Base F – Dibattimento”che determinò la somma di € 1440,00 ridotto di 1/ 3 (€ 600,00),
determinava la somma di € 960,00 cui si aggiungevano gli onorari liquidati nel decreto ingiuntivo €
280,00 e gli onorari del precetto € 75, per un totale di € 1.315,00 maggiorato degli oneri accessori come pagina 2 di 6 per legge. Il ricorrente ha però lamentato che in data 18 settembre 2023 gli fu notificato il decreto di liquidazione recante pari data per il minore importo di € 600,00 oltre IVA e C.p.A. nel quale il Giudice
erroneamente applicava l'ipotesi A – Remissione Querela.
Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto opposizione: al riguardo il procuratore ha dedotto che il provvedimento impugnato è viziato perché omette di valorizzare in modo adeguato la sua attività
nella fase dibattimentale. Tale fase si è articolata in quattro udienze, nel corso delle quali sono stati escussi due testi;
la remissione di querela è stata depositata soltanto all'ultima udienza, circostanza che dimostra la concreta e continuativa attività difensiva svolta fino alla chiusura dell'istruttoria. Il
procuratore ha quindi lamentato che alla stregua di tali elementi, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice, non avrebbe dovuto trovare applicazione la sola ipotesi base indicata alla lettera A della tabella allegata al Protocollo d'intesa oggi vigente, ma piuttosto l'ipotesi base F da lui richiamata, che meglio rispecchia l'impegno professionale effettivamente prestato nella misura e nella qualità richieste da un dibattimento sviluppatosi su più udienze, fra l'atro il procuratore ha anche osservato di aver omesso di computare nel calcolo del compenso il corrispettivo dovuto in ragione della costituzione di parte civile, ulteriore voce che avrebbe dovuto essere considerata nel complessivo apprezzamento della liquidazione. Sul fondamento di tali presupposti l'avv. Domenico Buzzacconi ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, I) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato e conseguentemente disporne
l'annullamento; II) per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per provvedere alla
liquidazione dei compensi dell'Avv. Domenico Buzzacconi, in qualità di difensore del Sig. Per_1
per le attività svolte nel giudizio n. procedimento n. 1425/2019 RG Trib. e n. 4616/2018 RGNR
[...]
svoltosi dinanzi al Tribunale di Cassino, procedere alla liquidazione della somma di € 1.315,00 (€
1.440,00 – 1/3 ex art. 106 bis TUSG € 600 = € 960,00 + € gli onorari liquidati nel decreto ingiuntivo €
280,00 e gli onorari del precetto € 75) oltre rimborso del 15% per spese generali e CAP ed IVA come
per legge, così come indicata nell'istanza di liquidazione in atti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del pagina 3 di 6 citato D.M. n. 55/14 così come richiamato dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal presidente del
Tribunale di cassino dal Presidente della sezione penale di Cassino e dagli organi di rappresentanza
degli avvocati di Cassino, tutt'ora in vigore;
III) Porre a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002, il
pagamento delle somme liquidate;
IV) Condannare il al pagamento delle Controparte_1
spese ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito il dopo che si era instaurato il giudizio e il Giudice ha disposto Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente.
Il ha impugnato e contestato le avverse domande e ha così concluso: “…Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale di Cassino rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle
spese di lite”.
Con ordinanza del 6 dicembre 2024 il Giudice ha disposto i termini ex art. 189 cpc e all'udienza virtuale del 29 ottobre 2025 ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Per questo Giudice il ricorso merita il rigetto.
Sono condivisibili le affermazioni del quando ha affermato che il Giudice della liquidazione CP_1
ha giustamente ricondotto il caso all'ipotesi A, riferita ai procedimenti conclusi con sentenza pronunciata in base all'art. 129 c.p.p. vertendosi in tema di rimessione di querela. Le lamentele del ricorrente circa il mancato esame della fase istruttoria non hanno fondamento. Nella fattispecie,
l'attività istruttoria svolta dal ricorrente non ha richiesto particolari impegno: il ricorrente non ha allegato alcun atto dal quale si evince che egli abbia acquisito documentazione, non ha citato i testimoni o notificato loro atti e non ha depositato alcun documento che lasciasse intuire un'attività
preparatoria all'istruttoria. Inoltre, il richiamo del ricorrente ai provvedimenti allegati non è pertinente al caso di specie perché negli allegati di parte ricorrente non si evincono ulteriori attività che egli ha dimostrato di aver svolto. Nel giudizio penale per cui si chiede la liquidazione, infatti, sono stati ascoltati solo due testi: fra l'altro, le loro dichiarazioni non sembra abbiano richiesto specifici approfondimenti né il ricorrente ha prodotto o dedotto particolari questioni e, come si desume dal pagina 4 di 6 decreto 162/2018 del 4 dicembre, di cui il ricorrente invoca l'applicazione (doc.10 allegato atto introduttivo del giudizio), il Presidente di questo Tribunale ha chiarito che devono essere liquidati gli onorari per l'attività istruttoria dibattimentale quando questa presenta i caratteri della complessità che prevede l'audizione di oltre tre testi. Parimenti, nell'ordinanza n. cronol. 3432/2022 del 18/02/2022 RG
n. 5208/2018, anch'essa invocata dal ricorrente, emerge che in quel caso vi era stata l'audizione di oltre tre testi. In altri termini, nella fattispecie l'attività istruttoria in fase dibattimentale è stata ridotta, i testi sono stati solo due e le loro dichiarazioni non hanno introdotto questioni di particolare complessità e,
considerato che il giudizio si è concluso con la remissione della querela, sono condivisibili le valutazioni effettuate dal Giudice penale.
Allo stesso modo, sono fondati gli argomenti circa la “ultronea e non necessaria” fase esecutiva e pertanto non liquidabile così come riportato dal Giudice penale. Al riguardo, il ricorrente ha allegato una messa in mora recante la data del 16 marzo 2022 con la dicitura “ compiuta giacenza” recante data
5 maggio 2022 all'indirizzo di Piedimonte San Germano al Viale Tiziano n. 1 mentre un certificato di residenza allegato dallo stesso procuratore del 2 dicembre attesta che risulta residente Persona_1
in Cassino alla Via Solfegna Cantoni. Già dal 5 maggio 2022 con la spedizione della raccomandata il difensore, avendo ricevuto la raccomandata per compiuta giacenza, avrebbe dovuto attivarsi e procedere alla ricerca della effettiva dimora del Inoltre, già nel procedimento penale il Per_1 Per_1
risultava assente e in quella sede si pose un problema di mancata notificazione: tali circostanze avrebbero dovuto costringere il difensore ad essere più scrupoloso nelle ricerche dell'assistito. Il
procuratore ha riferito che solo successivamente, con la notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto, ha accertato che il era irreperibile ma l'irreperibilità si era già prospettata al 5 maggio Per_1
2022: il difensore non ha dimostrato che l'inoltro della raccomandata era stato fatto all'indirizzo corretto e non ha neanche allegato un certificato di residenza storico da cui desumere che la spedizione della raccomandata fosse avvenuta presso la corretta residenza del Pertanto, non è stato infatti Per_1
chiarito quando il abbia cambiato residenza circostanza poi confermata il 10 novembre 2022 Per_1
pagina 5 di 6 con la notificazione del decreto ingiuntivo e, quindi, da quando sia divenuto effettivamente irreperibile.
Alcun valore potrebbe, infine , avere la notificazione a mani di una presunta nipote perché nel relativo documento (ossia la cartona di ricevimento: doc. 3 allegato al ricorso) non sono indicate neppure le sue generalità e la stessa non risulta neppure convivente, come da cancellatura effettuata dal postino.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del dm
55/2014 e al valore dichiarato, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
il ricorso proposto dall'avv. Domenico Buzzacconi.
Condanna l'avv. Domenico Buzzacconi al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 462,00 per compensi professionali in favore del . Controparte_1
Cassino, 17 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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