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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1225/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6005/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Condofuri
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2129 DEL 07.05.2025 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 471/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Condofuri e alla GE Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato per omesso pagamento IMU anno 2020.
A sostegno del ricorso ha eccepito la illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione.
Si è costituito il Comune che ha resistito al ricorso.
Si è costituita anche la GE che ha dedotto di aver annullato l'atto in autotutela ed ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, richiesta cui ha aderito la ricorrente.
All'udienza del 10.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese stante la concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 46 d.lgs. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese. Reggio Calabria, 10.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6005/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Condofuri
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2129 DEL 07.05.2025 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 471/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Condofuri e alla GE Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato per omesso pagamento IMU anno 2020.
A sostegno del ricorso ha eccepito la illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione.
Si è costituito il Comune che ha resistito al ricorso.
Si è costituita anche la GE che ha dedotto di aver annullato l'atto in autotutela ed ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, richiesta cui ha aderito la ricorrente.
All'udienza del 10.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese stante la concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 46 d.lgs. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese. Reggio Calabria, 10.02.2026