Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1225
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto impugnato

    L'annullamento dell'atto impugnato da parte della GE ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1225
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1225
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo