Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1103
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione del provvedimento di sequestro

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento genetico avesse ampiamente illustrato le ragioni del sequestro, sia in ordine al fumus del reato (società cartiera, adesione al programma fraudolento desumibile da tempistiche acquisti e pagamenti) sia in ordine al pericolo (ingente somma evasa, fraudolenza, inoperatività società, impossidenza indagati). La Corte di Cassazione ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato, che ha riesaminato l'adeguatezza di quella del provvedimento genetico, non sia né omessa né meramente apparente, e che la valutazione degli elementi di fatto spetti al giudice di merito.

  • Rigettato
    Mancanza dell'elemento soggettivo del reato

    In sede di riesame di misure cautelari reali, il giudice valuta sommariamente il fumus del reato. La carenza dell'elemento soggettivo deve emergere 'ictu oculi', cosa che non risulta essere stata illustrata dal ricorrente in sede di riesame.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito della proporzionalità della misura cautelare

    Il ricorrente non ha specificato in quali termini si sarebbe palesato lo squilibrio tra profitto ipotizzato e beni sequestrati. Inoltre, trattandosi di sequestro funzionale a confisca per equivalente nei confronti di NI ER come persona fisica, la dedotta mancanza di nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato è irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1103
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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