Art. 1.
L'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) riconosciuto con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107 , e' soppresso.
L'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) riconosciuto con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107 , e' soppresso.