Articolo 11 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 giugno 1985
Art. 11.
Il riconoscimento delle chiese e' ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985