Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2026, proposto da -OMISSIS- personalmente, con domicilio digitale come da PEC indicata in ricorso;
contro
Azienda ULSS n. 3 “Serenissima”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Vedovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tribunale di Venezia Volontaria Giurisdizione Fascicolo Giudice Tutelare Vg-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 14 novembre 2025 all’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima”, nonché per la condanna dell’Amministrazione stessa all’esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima”;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del giorno 11 marzo 2026 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata il 14 novembre 2025 all’ Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” (d’ora in avanti, solo l’ “Azienda” ) la ricorrente, madre di due figli minori, ha chiesto, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990, il rilascio dei seguenti documenti:
A) «copia del rapportino di trasmissione ricezione della relazione che la NPI DELL’AULSS 3 SERENISSIMA dott. -OMISSIS-e dott.ssa-OMISSIS-) hanno prodotto ed inviato alla -OMISSIS- di Venezia a seguito dell’incontro fra la loro equipe ed i miei figli minori in data 14-4-2025» ;
B) «copia della relazione che la NPI DELL’AULSS 3 SERENISSIMA dott. -OMISSIS-e dott.ssa-OMISSIS-) hanno prodotto a seguito dell’incontro fra la loro equipe ed i miei figli minori in data 14-4-2025» .
2. L’Azienda non riscontrava l’istanza, ragion per cui la ricorrente, premesso che l’accesso è funzionale alla difesa in giudizio nell’ambito di due ricorsi pendenti presso il Tribunale di Venezia instaurato ed inerenti la revoca della propria responsabilità genitoriale, ha chiesto con ricorso depositato il 7 gennaio 2026 l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione completa degli atti specificati nell’istanza medesima.
3. L’Azienda si è costituita in giudizio con atto di mera forma del 20 gennaio 2026 e, successivamente, ha depositato la nota datata 22 gennaio 2026 con cui il Direttore del Servizio Infanzia e Adolescenza aveva comunicato alla ricorrente quanto segue: «A riscontro della Sue istanze di accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, presentate in data 14.11.2025 e in data 31.12.2025, si evidenzia che il giorno 14.4.2025 i minori -OMISSIS- non sono stati sottoposti ad alcuna visita da parte della NPI di questa azienda. Di conseguenza: non esiste alcuna relazione della NPI di questa Azienda relativa a detta visita; non esiste alcun rapportino di trasmissione/ricezione della relazione di detta visita alla -OMISSIS- di Venezia. Il Comune di-OMISSIS-, nonostante la rituale notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio» .
4. La ricorrente ha replicato con memoria del 9 febbraio 2026, contestando le affermazioni di controparte e dimostrando l’effettiva esistenza della relazione del 14 aprile 2025, tant’è che la depositava contestualmente in atti. Ella, quindi, ha insistito per l’accoglimento della domanda limitatamente alla «copia del rapportino di trasmissione ricezione della relazione del 14-4-2025 trasmessa alla -OMISSIS- di Venezia» .
5. L’Azienda dapprima ha ribadito l’infondatezza dell’avversaria pretesa, stante l’inesistenza dei documenti richiesti; con successiva memoria di replica, ha poi precisato che la relazione da ultimo depositata dalla ricorrente non solo è tardiva, ma non è neppure quella oggetto dell’originaria istanza di acceso dal momento che «Il verbale dell’audit condotto da “-OMISSIS-” non è stato redatto dal dott. -OMISSIS-e dalla dott.ssa-OMISSIS- e non è una relazione dell’incontro con i minori -OMISSIS-avvenuto in data 14 aprile 2025, posto che, come già risposto dall’AULSS 3 Serenissima, in quella data non si è svolto alcun incontro con i minori».
6. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la ricorrente ha chiarito di non aver più interesse all’ostensione della relazione del 14 aprile 2025 che ella aveva depositato in atti in data 9 febbraio 2026, mentre permaneva l’interesse alla consegna del rapporto di trasmissione/ricezione della relazione alla -OMISSIS- di Venezia.
7. A seguito di rinvio concesso su concorde richiesta delle parti, l’Azienda resistente in data 5 marzo 2026 ha depositato l’e-mail inviata da-OMISSIS-@aulss3.veneto.it il 29 aprile 2025 con allegato il verbale relativo al gruppo di lavoro relativo alla riunione del 14 aprile 2025.
8. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, stante la sopravvenuta documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente. La causa quindi è passata in decisione.
9. Alla luce della documentazione depositata in atti, dei chiarimenti resi dalle parti nel corso del giudizio e, da ultimo, della dichiarazione di parte ricorrente resa nel corso dell’udienza odierna, il Collegio non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e dichiararlo, di conseguenza, improcedibile.
10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto che l’Azienda ha riscontrato l’inesistenza dei documenti richiesti solo in epoca successiva al deposito del ricorso.
Deve essere altresì confermata l’ammissione della ricorrente al patrocino a spese dello Stato provvisoriamente disposta dalla competente Commissione con decreto n. 7 del 13 gennaio 2026.
La circostanza che la parte si sia costituita personalmente non è ostativa all’ammissione al beneficio, il quale comporta, in tal caso, esclusivamente la prenotazione a debito delle spese processuali, senza liquidazione di compensi difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL RI, Presidente
EA De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | RL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.