Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01291/2026REG.PROV.COLL.
N. 08541/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8541 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Bevilacqua e Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Venezia Giulia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione della -OMISSIS-;
visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. DR ST e udita per le parti l’avvocato Gianna Di Danieli.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza, indicata in epigrafe, del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia che ha declinato la giurisdizione sul ricorso proposto dalla -OMISSIS- ai fini dell’annullamento dei seguenti atti: (i) della deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 41/FG del 25.7.2024 di revoca del contributo di Euro 34.338,00 concesso con deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 48/FG dd. 25.7.2019 e del contributo di Euro 19.317,00 concesso con deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 4/FG dd. 8.2.2022; (ii) del preavviso di revoca prot. 10/U del 5.1.2024; (iii) della deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 56/FG del 19.12.2023 di determinazione alla revoca dei predetti contributi; (iv) della deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 59/FG del 20.12.2022 di sospensione dell’esecuzione della deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 4/FG dd. 8.2.2022; (v) del Bando per la concessione di agevolazioni alle micro imprese di produzione del settore industria ed artigianato per la realizzazione di iniziative economiche allegato alla deliberazione di Giunta Camerale Integrata 3/FG dd. 15.2.2019 in parte qua ; (vi) del Bando per la concessione di agevolazioni alle micro imprese di produzione del settore industria ed artigianato per la realizzazione di iniziative economiche allegato alla Deliberazione di Giunta Camerale Integrata 7/FG dd. 18.3.2021 in parte qua ; (vii) del Regolamento per la gestione del Fondo Gorizia approvato con deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 4/FG dd. 8.2.2022 in parte qua; (viii) con conseguente declaratoria della infondatezza della pretesa restitutoria fatta valere dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Gorizia – Fondo Gorizia.
2. L’impresa ricorrente impugnava le deliberazioni, indicate in epigrafe, con cui la Camera di Commercio Venezia Giulia aveva disposto la revoca dei contributi alla medesima concessi, in conseguenza dell’inadempimento alla prescrizione stabilita da varie norme (legge n. 26/1986 “Incentivi per il rilancio dell’economia nelle province di Trieste e Gorizia”, Regolamento per la Gestione del Fondo Gorizia, Bando per la concessione di “agevolazioni alle micro imprese di produzione del settore industria ed artigianato per la realizzazione di iniziative economiche”, Convenzione di sovvenzione) relativa all’obbligo ad avere “ la sede operativa nella provincia di Gorizia almeno al momento dell’erogazione ”.
3. Il ricorso introduttivo era fondato su plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando, in sintesi, che l’atto di revoca fosse illegittimo in quanto basato su una ipotesi di presunta carenza originaria dei requisiti di ammissione ai contributi già positivamente valutati in sede di istruttoria che avrebbe richiesto un provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/1990 nel rispetto dei termini perentori ivi previsti, qui non rispettati.
4. Il Tar, accogliendo l’eccezione sollevata in limine dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, venendo in rilievo la revoca di atto di concessione fondato su ipotesi di inadempimento successivo e attinente alla realizzazione del programma di investimento.
5. Di tale declinatoria di giurisdizione l’appellante domanda la riforma ai sensi dell’art. 105 c.p.a., deducendone l’erroneità sulla base delle seguenti censure:
I. “ Erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, degli artt. 7 e 133 del C.P.A., nonché dell’art. 21-nonies della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione carente e/o erronea e/o travisata. Illogicità manifesta” .
II. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del Bando. Sviamento di potere”;
6. Si è costituita la Camera di Commercio intimata, argomentando l’infondatezza dell’appello sulla questione di giurisdizione e insistendo per il rigetto.
7. All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. L’appellante contesta la declinatoria di giurisdizione sulla base delle seguenti argomentazioni.
9.1. Evidenzia, innanzitutto, che la ricostruzione del T.A.R. risulta smentita dal contenuto dei provvedimenti impugnati, nei quali non si fa nessun riferimento ad obblighi contrattuali disattesi, né a condotte inadempienti della -OMISSIS- ma emerge chiaramente come la CCIAA, in fase di concessione dei due contributi, avesse positivamente valutato i requisiti di ammissibilità della -OMISSIS- e che successivamente ha invece rilevato che la stessa “ non aveva avuto i requisiti per chiedere i contributi al Fondo Gorizia ” avendo effettivamente la sede dell’attività in provincia di Udine sin dal 2016.
9.2. Specifica, inoltre, come tale motivazione è peraltro ribadita anche nella Comparsa di costituzione della CCIAA, depositata in data 30.12.2024, dove si dà atto della carenza originaria dei requisiti per richiedere il contributo al Fondo Gorizia.
9.3. A suo dire, risulta quindi evidente che il provvedimento non è stato adottato a fronte di un presunto inadempimento sopravvenuto, bensì quale espressione di un potere autoritativo di autotutela connotato da discrezionalità volto ad incidere sulla fase genetica del procedimento concessorio, al fine di rimuovere atti ampliativi già consolidati, soggetto ai requisiti e termini previsti dall’art. 21-nonies della L. 241/1990 rientrante nella giurisdizione del giudica amministrativo.
9.4. Conclude, quindi, che la sentenza impugnata perciò ha erroneamente escluso la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto a un provvedimento che integra, a tutti gli effetti, un illegittimo annullamento d’ufficio, incorrendo così in un rifiuto di giurisdizione in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale.
10. L’appello è infondato.
10.1. L’incentivo per il programma di investimento in questione era riservato ad imprese, in possesso dei requisiti generali e speciali, che fossero già iscritte alla CCIAA, come la ricorrente ma a nuove imprese “ in procinto di operare nella provincia di Gorizia non ancora iscritta alla CCIAA ”.
L’art. 4, comma 4, del Regolamento del Fondo, per tutti i beneficiari stabiliva che “ Le imprese beneficiarie degli aiuti devono avere sede operativa nella provincia di Gorizia almeno al momento dell’erogazione ”. Il suddetto obbligo risulta ripreso anche dal “Bando” allegato alla delibera n. 7/FG dd. 18.03.2021 (Legge 29.01.1986, n. 26 “Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia”) che all’art. 3 prevede che i soggetti beneficiari degli incentivi sono le Micro Imprese come definite dall’Allegato I “ aventi sede e/o un’unità locale in provincia di Gorizia almeno al momento dell’erogazione dell’aiuto, operanti nei settori specificamente elencati ”.
10.2. Con le deliberazioni impugnate la CCIAA ha revocato i due contributi (uno già erogato e il secondo concesso) in quanto è stato accertato, nell’ambito di una indagine della G.F. cui è seguito un rinvio a giudizio, che l’azienda beneficiaria – pur avendo avuto i requisiti di ammissione iniziali - non aveva “al momento della erogazione” la sede operativa in provincia di Gorizia non avendo quindi adempiuto a tale all’obbligo di questo adempimento – anche successivo – contrattualmente assunto.
Il potere esercitato si fonda sull’art. 10 della Convenzione che recita: “ […] in caso di inosservanza, programma finanziato o degli impegni previsti nella presente convenzione, insindacabile valutazione, procederà alla revoca della sovvenzione […]”.
10.3. Invero, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal corretto ragionamento del primo giudice il quale ha, in primo luogo, basato la declinatoria di giurisdizione su consolidati principi giurisprudenziali. In proposito anche la giurisprudenza della Sezione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, n. 1202 del 16 febbraio 2026 ma anche n. 6065 del 9 luglio 2024) ha posto in rilievo come, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra le tante, Cass., sez. un., 18 settembre 2017, n. 21549; 22 febbraio 2018, n. 4359; 27 giugno 2018, n. 16960; 11 luglio 2018, n. 18241; 23 novembre 2018, n. 30418; 1° febbraio 2019, n. 3166) deve ritenersi che:
a) nella fase in cui l’amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa l’erogazione del contributo, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all’annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo;
b) dopo l’adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamenti che il provvedimento non sia stato in seguito attuato dall’amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Ritenuto che, nel caso in esame, gli atti contestati dalla società ricorrente in primo grado – ovvero la dichiarazione di revoca espressa con gli atti impugnati – non attiene alla fase di ammissione ai benefici previsti dal Bando, posto che l’art. 3 consentiva l’ammissione anche a imprese non ancora iscritte al CCIAA o non ancora operative a Gorizia, ma alla successiva fase di esecuzione del rapporto e/o di adempimento del programma di investimento, in particolare dell’obbligo di aver la sede operativa e l’attività a Gorizia almeno al momento della erogazione.
10.4. In base ai sopra richiamati principi espressi dalla giurisprudenza, sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge (o norme attuative) e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid , e il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966; giurisprudenza richiamata da Cons. Stato, VI, 9 luglio 2025, n. 6065).
10.5. Ritenuto che, nel caso in esame, non appare configurabile in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità, con conseguente emersione di una situazione giuridica di diritto soggettivo da ritenersi devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Corte Cass., Sez. Un., 13 aprile 2023, n. 9816), essendosi nel caso in esame verificata una ipotesi di decadenza riconducibile all’inadempimento di un obbligo connesso alla esecuzione del programma.
10.6. Non possono avere alcun rilievo le espressioni formali non sempre coerentemente utilizzate negli atti della p.a. dovendo aversi riguardo alla natura del potere concretamente esercitato.
11. Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello avverso la declinatoria di giurisdizione deve essere, pertanto, respinto, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali delle domande qualora il processo sia riproposto innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
12. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De IC, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
DR ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR ST | IO De IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.