Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 28 agosto 1989, n. 308
Articolo 3
- Legge 28 agosto 1989, n. 308
Articolo 4 della Legge 28 agosto 1989, n. 308
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5 settembre 1989
5 settembre 1989