Art. 11.
L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla presente legge, e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.
L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla presente legge, e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.