Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2025, proposto dal sig. GI RA, rappresentato e difeso dall’avv. Orlando Ceracchi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Cori, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del provvedimento del Comune di Cori del 6 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 23 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 112 dell’11 febbraio 2026, con cui: i) è stata rilevata, dopo il passaggio in decisione, una possibile causa di irricevibilità del gravame, in relazione all’omessa prova della sua notifica a parte resistente; ii) il ricorrente è stato invitato al contraddittorio su tale profilo;
Vista la documentazione depositata in giudizio il 17 febbraio 2026 e le note di memoria depositate in giudizio il giorno successivo;
Vista l’ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 145 del 20 febbraio 2026, con cui: i) è stata rilevata, a seguito dell’esame delle produzioni in atti del 17 febbraio 2026, una nuova possibile causa di irricevibilità del gravame, questa volta dovuta al suo tardivo deposito; ii) il ricorrente è stato invitato al contraddittorio anche su tale profilo;
Viste le note di memoria depositate in giudizio il 26 febbraio 2026;
Relatore nelle camere di consiglio dei giorni 9, 19 febbraio 2026 e 3 marzo 2026, il dott. MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata rigettata la sua richiesta di accesso del 23 ottobre 2025;
- il Comune non si è costituito in giudizio;
- all’udienza camerale del 9 febbraio 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione;
- il Collegio ha rilevato, dopo il passaggio in decisione, una possibile causa di irricevibilità del gravame, non risultando agli atti alcun documento attestante la sua notifica al Comune, e ha invitato il ricorrente, con ordinanza n. 112/2026, a produrre entro 10 giorni memorie sul punto;
- in riscontro a detta ordinanza, il ricorrente ha prodotto in atti documenti e note di memoria il 17 febbraio 2026;
- a seguito e in conseguenza dell’esame della documentazione prodotta, è emersa un’ulteriore possibile causa di irricevibilità del gravame, questa volta dovuta alla tardività del suo deposito; il Collegio ha, allora, invitato il ricorrente, con ordinanza n. 145/2026, a prendere posizione anche su tale nuovo aspetto emerso;
- che con note di memoria prodotte in atti il 26 febbraio 2026, il ricorrente ha invocato l’applicabilità dell’errore scusabile, adducendo di essere stato indotto al mancato rispetto del termine per il deposito del ricorso dall’atteggiamento equivoco del Comune, che più volte avrebbe fornito rassicurazioni sull’ostensione della documentazione richiesta, salvo poi denegarla;
- alla camera di consiglio del 3 marzo 2026, la causa è passata in decisione;
Considerato che:
- il ricorso, a fronte della sua notifica perfezionatasi nei confronti del Comune il 4 dicembre 2025, è stato depositato in giudizio soltanto il successivo 30 dicembre 2025 e quindi oltre il termine di quindici giorni previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1 e 87 comma 3 del cod.proc.amm.;
- quanto all’invocata rimessione in termini, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, “ nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile, disciplinata dall'art. 37 c.p.a., costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione; è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. La sua concedibilità presuppone una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l'oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente (Consiglio di Stato sez. V, 20/07/2022, n. 6384) » (cfr. Cons. St., VII, n. 9405/2023);
- a tale stregua, le circostanze dedotte dal ricorrente non possono giustificare la concessione nella specie di tale eccezionale beneficio, in quanto:
i) da un lato, esse sono state soltanto genericamente richiamate dal ricorrente stesso, senza il conforto del benché minimo elemento di riscontro obiettivo, tangibile e specifico;
ii) d’altro lato, il provvedimento comunale del 6 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso rappresenta già ex se una determinazione ufficiale e definitiva del Comune in senso chiaramente sfavorevole al ricorrente, a dispetto di qualunque rassicurazione di segno anche in parte diverso, che possa successivamente essere intervenuta: con detto provvedimento, infatti, l’Amministrazione si è pronunciata in via espressa, univoca e ultimativa sull’istanza ostensiva del ricorrente nel senso di non accoglierla; iii) alla luce di ciò, costituivano per il ricorrente onere esigibile e non gravoso – oltre che condotta espressiva di normale prudenza – la proposizione tempestiva dell’impugnativa avverso detto provvedimento nonché la corretta incardinazione del rapporto processuale, onde evitare il rischio del consolidarsi di un assetto provvedimentale allo stesso sfavorevole; iv) sennonché, il ricorrente non ha provveduto in tal senso, per scelta a sé imputabile e – a quanto risulta in atti – per fatto non ascrivibile al Comune, che sull’istanza ostensiva si era espresso, col provvedimento del 6 novembre 2025, in maniera ufficiale, chiara e definitiva, respingendola;
- risulta, quindi, agli atti che il gravame è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del cod.proc.amm., in quanto risulta agli atti che esso è stato depositato tardivamente;
Ritenuto che nulla vada disposto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Cori;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nelle camere di consiglio dei giorni 9 febbraio 2026, 19 febbraio 2026, 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IN SI TA SA, Presidente
MA CA, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CA | IN SI TA SA |
IL SEGRETARIO