Decreto cautelare 12 luglio 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 18/12/2025, n. 8236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8236 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03180/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3180 del 2023, proposto da
Termi Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ente Autonomo Volturno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Citta Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vera Berardelli, Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Ferroviario Vesuviano, non costituito in giudizio.
per l'annullamento
- del Decreto n. 1159 emesso in data 02/05/2023 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell''Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV), e notificato dal “Concessionario” Consorzio Ferroviario Vesuviano alla ricorrente in data 30/06/2023, con cui si dispone a favore di quest''ultimo l''occupazione d''urgenza, ex art.22 bis D.P.R. 327/2001, degli immobili siti nel Comune di Pompei - ed identificati nell''elenco proprietari e planimetria catastale allegati allo stesso decreto - occorrenti per i “Lavori di completamento raddoppio della tratta Torre Annunziata – Pompei – Scafati. Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei. Lavori di prima fase”;
- Dell''allegata nota prot. CFV 042312/23 del 27/06/2023 a firma del coordinatore OO.CC. del Consorzio Ferroviario Vesuviano con cui si comunica l''avvio delle operazioni di consistenza ed immissione in possesso ex art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, per la data del 14 Luglio 2023, e si offrono le indennità di espropriazione determinate in via provvisoria;
- dell''elenco particellare grafico e descrittivo allegato ai predetti atti;
- di ogni atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente, menzionati o meno in quelli innanzi richiamati, anche se non noti; e tra questi, per quanto di ragione: - Gli atti e provvedimenti di approvazione del progetto “rimodulato” di cui ai riferisce nel Decreto n.1159 del 02/05/2023, innanzi richiamato - la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pompei n.56 del 27/09/2019 con la quale sarebbe stata adottata la variante urbanistica, apposto il vincolo sulle aree, ed approvato il progetto definitivo, con dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità dei lavori; - gli atti delle Conferenze di Servizi definite con Verbali conclusivi del 31/10/2018 e del 12/07/2019 (richiamati nella Delibera del C.C. di Pompei n.56 del 27/09/2019); - il provvedimento prot. 527 del 26/05/2020, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione EAV S.r.l. recante ulteriore approvazione del progetto; - la determina dirigenziale n.2147 del 25/03/2021, del Coordinatore Area Pianificazione Territoriale Urbanistica – Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Napoli, avente ad oggetto la verifica di coerenza di cui all''art.3, comma 4, Regolamento Regionale per il Governo del Territorio n.5 del 04/08/2011, ed allegata Nota prot. 49301 del 17/03/2021;- il provvedimento n.810 del 07/09/2021 del Presidente del Consiglio di Amministrazione EAV S.r.l. con il quale è stato approvato il progetto “prima fase” dell''intervento, e dichiarata ancora una volta la pubblica utilità dell''opera, nonché l''urgenza e indifferibilità dei lavori; – l''Accordo Transattivo intervenuto in data 21/12/2017 tra EAV S.r.l. e il Concessionario Consorzio Ferroviario Vesuviano; - il Disciplinare di Concessione del 23/10/2017 tra Regione Campania ed EAV S.r.l.; - la Delibera Giunta Regionale della Campania n.180/2016, avente ad oggetto la “rimodulazione” degli interventi a realizzarsi; - la nota prot. 06603 del 29/04/2016 con cui EAV S.r.l. ha provveduto alla “rimodulazione in riduzione” dell''intervento di “Interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompei”; - l''Atto “Aggiuntivo” di Convenzione del 25/10/2006 intervenuto tra EAV S.r.l. e Consorzio Ferroviario Vesuviano - l''Atto di Concessione del 23/12/2003 con cui la Regione Campania ha disposto l''affidamento ad EAV S.r.l. (subentrata a Circumvesuviana S.r.l. in forza dell''art.11, comma 3, Legge 166/2002); la Nota EAV Prot. 14388 del 17/05/2022, con cui si è data comunicazione al Comune di Pompei delle attività di revisione del progetto dell''opera; dell''avviso orale di rilascio dei suoli di cui alla p.lla 248 formulato alla ricorrente in data 06/07/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l., della Regione Campania, del Comune di Pompei e della Citta Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. EN De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Temi Immobiliare s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe dettagliati, chiedendone l’annullamento;
Rilevato che in data 19 novembre 2025, la ricorrente ha depositato la copia della transazione intervenuta sulla materia oggetto dell’odierno giudizio;
Rilevato che all’udienza pubblica del 20 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contende e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che la dichiarazione di parte ricorrente unitamente all’intervenuta transazione conducono il Collegio a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) del c.p.a.;
Ritenuto che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione proprio dell’accordo transattivo stipulato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) del c.p.a..
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL LO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
EN De FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN De FA | OL LO |
IL SEGRETARIO